Oggetto del Consiglio n. 66 del 28 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 66/76 - Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) di derivare e di utilizzare acque della Dora Baltea e del torrente Buthier nel tratto compreso tra i Comuni di Aymavilles e di Nus (Impianto idroelettrico detto di Quart).
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) di derivare e di utilizzare acque della Dora Baltea e del torrente Buthier nel tratto compreso tra i Comuni di Aymavilles e di Nus (Impianto idroelettrico detto di Quart)", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26, 27 e 28 febbraio 1976:
Con deliberazione n. 55, in data 5.4.1963, il Consiglio regionale approvò di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP) con sede in Torino - Via Bertola n. 40 di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 mt. a valle dello scarico della centrale di Aymavilles, della Società Nazionale Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della centrale di Signayes dell'ex CEB (Consorzio Elettrico del Buthier), la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod.600 dei quali moduli max 500 dalla Dora Baltea e mod.100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a mod.309,70, per produrre sul saldo di mt. 74,80 la potenza nominale media di Kw. 22.712 alle condizioni del disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza era vincolata la subconcessione.
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 217, in data 14.3.1963, la Società Idroelettrica Piemonte veniva trasferita all'ENEL in applicazione della legge 6.12.1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dei successivi decreti del Presidente della Repubblica 4.2.1963, n. 36, e 25.2.1963, n. 138.
Con nota S.G. 10.12.1963 l'ENEL dichiarava di non accettare di sottoscrivere il disciplinare di subconcessione approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5.4.1963 in quanto in contrasto con la legislazione ENEL e con la nuova situazione venutasi a creare in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico dopo l'istituzione dell'Ente stesso.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 5.7.1975, n. 304, contenente "Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta" e all'approvazione da parte del Consiglio regionale in data 16.12.1975 della convenzione tra la Regione e l'ENEL per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, si è redatto il sottoriportato disciplinare, aggiornato alla situazione attuale ed alla legislazione ENEL che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di prendere atto che la deliberazione del consiglio regionale n. 55, in data 5.4.1963, recante la "subconcessione, in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP-gestione ENEL) di derivare nel tratto compreso tra i Comuni di Aymavilles e di Nus (Impianto idroelettrico detto di Quart)", non ha avuto esecuzione in quanto il relativo disciplinare regolante la subconcessione stessa non è stato sottoscritto dalla subconcessionaria SIP e per essa ENEL e di revocare di conseguenza tale deliberazione;
2) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 mt. a valle dello scarico della centrale di Aymavilles, della Società Nazionale Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della centrale ENEL di Signayes, la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod.600, dei quali mod. max.500 dalla Dora Baltea e mod. max. 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a mod. 309,70 per produrre sul salto di mt. 74,80 la potenza nominale di Kw 22.711 alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
4) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di L. 14.305.913 (quattordicimilionitrecentocinquemilanovecentotredici), a titolo di canoni arretrati per il periodo 20.3.1958 - 19.3.1976 da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere" (Art. 8 - 11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948, n. 4, e legge 5.7.1975, n. 304);
b) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 372.476 (trecentosettantaduemilaquattrocentosettantasei), pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
c) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al capitolo 183 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
5) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 26.627.040 (ventiseimilioniseicentoventisettemilaquaranta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, fino al 31.1.1977 ed in Lire 29.796.832 (ventinovemilionisettecentonovantaseimilaottocentotrentadue) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dall'1.2.1977 in poi, somme da introitare all'istituendo capitolo di entrata dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al soprariportato capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.
(Segue disciplinare riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente il provvedimento e propone la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nel disciplinare:
- art. 1 - ultimo comma - anziché "Comune di Quart" leggasi "Comune di Nus";
- art. 4 - lettera b - terzo comma - quinto rigo - la parola in parte cancellata va letta "dissabbiatore";
- art. 6 - ultimo rigo - anziché "infranamenti" leggasi "i franamenti";
- art. 9 - lettera a) - quinto rigo - anziché "correnti" leggasi "occorrenti";
- art. 9 - lettera b) - le parole non stampate sono "dell'impianto";
- art. 16 - il domicilio legale è in Comune di "Nus", anziché di "Quart".
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento, nel testo presentato ai Consiglieri e corretto secondo i suggerimenti dell'Assessore ai Lavori Pubblici.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta);
DELIBERA
1) di prendere atto che la deliberazione del Consiglio regionale n. 55, in data 5.4.1963, recante la "subconcessione", in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP - gestione ENEL) di derivare nel tratto compreso tra i Comuni di Aymavilles e di Nus (Impianto Idroelettrico detto di Quart)", non ha avuto esecuzione in quanto il relativo disciplinare regolante la subconcessione stessa non è stato sottoscritto dalla subconcessionaria SIP e per essa ENEL e di revocare di conseguenza tale deliberazione;
2) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 mt. a valle dello scarico della centrale di Aymavilles, della Società Nazionale Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della centrale ENEL di Signayes, la quantità di acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 600, dei quali mod. max. 500 dalla Dora Baltea e mod. max 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a mod.309,70 per produrre sul salto di mt. 74,80 la potenza nominale di Kw 22.711 alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
4) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di L. 14.305.913 (quattordicimilionitrecentocinquemilanovecentotredici), a titolo di canoni arretrati per il periodo 20.3.1958 - 19.3.1976 da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere" (Art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948, n. 4, e legge 5.7.1975, n. 304);
b) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 372.476 (trecentosettantaduemilaquattrocentosettantasei), pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
c) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio delle Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al capitolo 183 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
5) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 26.627.040 (ventiseimilioniseicentoventisettemilaquaranta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, fino al 31.1.1977 ed in Lire 29.796.832 (ventinovemilionisettecentonovantaseimilaottocentotrentadue) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dall'1.2.1977 in poi, somme da introitare all'istituendo capitolo di Entrata dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al soprariportato capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.
SEGUE: disciplinare di subconcessione
---
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la subconcessione all'ENEL, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea e dal torrente Buthier, chiesta dalla S.I.P. ora ENEL con istanza 15 giugno 1959 per l'impianto di Quart.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua
La quantità d'acqua che si deriva dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 metri a valle dello scarico della centrale di Aymavilles della Soc. Naz. COGNE, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della centrale di Signayes dell'ENEL, potrà variare fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 600 (litri secondo sessantamila) dei quali moduli massimi 500 dalla Dora Baltea e moduli massimi 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a moduli 309,70 (litri secondo trentamilanovecentosettanta).
L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale detta di Quart in Comune di Nus.
Art. 2
Dislivello del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa ed il pelo d'acqua alla restituzione è di m. (602,90 - 517,50) = m. 85,40 per la Dora Baltea e di m. (598,60 - 517,50) = m. 81,10 per il torrente Buthier (essendo di metri 602,90 la quota di ritenuta dello sbarramento di Sarre sulla Dora Baltea, di m. 598,60 la quota di ritenuta dello sbarramento sul torrente Buthier e di m. 517,50 la quota media del pelo d'acqua allo scarico.
Art. 3
Dislivello e potenza nominale in base ai quali è stabilito il canone
Il dislivello tra il pelo d'acqua alla vasca di carico, a quota 592,30, ed il pelo d'acqua allo scarico, alla quota media di m. 517,50, è di m. 74,80.
In conseguenza la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone è pari a 74,80 x 30.970 : 102 = Kw 22.711,33 ed in cifra tonda a Kw 22.711.
Art. 4
Luogo e modo di presa dell'acqua
Le opere di presa dell'acqua consistono:
a) per la Dora Baltea: nello sbarramento di essa a circa m. 200 a valle dello sbocco del canale di scarico della centrale di Aymavilles della Soc. Naz. "COGNE", presa vera e propria ricavata in sponda sinistra della Dora, a monte dello sbarramento, per la portata massima di mod. 500. Lo sbarramento è costituito da una platea di calcestruzzo, da due spalle e da tre pile, determinanti, tre luci uguali di m. 12,375 ciascuna e di una luce sghiaiatrice di m. 6.
Tutte le luci sono sprovviste di paratoie mobili a settore con soglia a quota 599 e massima ritenuta a quota 602,90. La presa è costituita da una traversa lunga metri 50 con soglia a quota 600,50 divisa in dieci luci, sormontata da una passerella ed è provvista di griglia, attraverso la quale le acque derivate passano dapprima in un bacino di calma, poi a mezzo di quattro paratoie di m. 6 x 2,20 in un canale moderatore-dissabbiatore lungo circa 250 metri, diviso in due canali a sezioni rettangolari, ognuno della larghezza di metri 13.
b) per il torrente Buthier: nello sbarramento di questo torrente a circa 40 metri a valle dello sbocco dello scarico della centrale di Signayes dell'ENEL e nella presa ricavata nella sponda sinistra del Buthier, subito a monte dello sbarramento, prevista per la portata massimo di mod. 100.
Lo sbarramento è costituito da una platea di calcestruzzo, da due spalle e da una pila che determinano due luci; una principale di m. 17 ed una laterale di sghiaiamento di m. 5, ambedue provviste di paratoie mobili a settore con soglie a quota 594 e massima ritenuta a quota 598,60. La spalla destra di questo sbarramento dovrà continuare ad essere attraversata dal canale Mère des Rives, del Consorzio omonimo, che si deriva in destra del Buthier a monte dello sbarramento.
La presa del torrente Buthier e dell'impianto è costituita da una traversa lunga m. 12,50 con soglia a quota 595,50, divisa in due luci, sormontata da una passerella, ed è provvista di griglia attraverso la quale le acque derivate passano in un canale moderatore-dissabbiatore largo m. 6, lungo m. 102,60 provvisto tanto al suo inizio quanto al suo termine di una paratoia piana per la regolazione dell'acqua. Da questo canale moderatore-dissabbiatore, le acque derivate vanno poi a riunirsi mediante breve canale, con le acque del canale derivatore dell'impianto proveniente dalla Dora Baltea, in un tratto all'aperto di questo canale, subito dopo il suo attraversamento con ponte canale del torrente Buthier.
Le opere sopradescritte ai comma a) e b) sono state eseguite in conformità del progetto di consistenza, a firma del progettista Ing. Giulio Gentile, composto da una relazione tecnica in data 15 giugno 1959, da un compito estimativo in data giugno, stesso anno e da dodici disegni bollati in data 26 giugno 1959, facenti parte integrante del presente disciplinare.
Art. 5
Regolazione della portata
Affinché la portata massima di subconcessione non sia superata, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti, risultanti dallo stato di consistenza di cui al precedente articolo 4.
L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di prescrivere in qualsiasi momento quelle ulteriori presidenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per contenere la portata entro il limite massimo di subconcessione.
Art. 6
Canale di carico
Il canale di carico dell'impianto della complessiva lunghezza di circa sedicimila metri tutti in galleria non in pressione eccettuato un breve tratto all'aperto di circa 187 metri per l'attraversamento del torrente Buthier, sarà mantenuto in conformità dello stato di consistenza di cui al precedente art. 4, riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre ove è necessario le previdenze indispensabili per impedire infiltrazioni d'acqua ed i franamenti delle sponde.
Art. 7
Canale di scarico
Dopo l'utilizzazione nella centrale in caverna le acque vengono scaricate in sponda sinistra della Dora Baltea in Comune di Nus, subito a monte della centrale di Saint-Barthélemy dello stesso ENEL, mediante breve canale di scarico, parte in galleria, parte all'aperto.
Tale canale sarà mantenuto conforme a quanto previsto dallo stato di consistenza di cui al precedente articolo 4.
Art. 8
Condizioni particolari cui deve soddisfare la derivazione
Nell'interesse della pubblica incolumità l'ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingenti, improvvisi scarichi d'acqua, d'una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa o di scarico dell'impianto onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possano determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.
Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino o indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.
Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi dei Carabinieri.
In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.
A rendere poi più manifesto tale pericolo, l'Ente dovrà provvedere se necessario a porre in opera, ben in vista appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione regionale, darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.
L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'Enel di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.
Art. 9
Garanzie da osservarsi
Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il concessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione del suo impianto, per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi. Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza dell'impianto, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.
A termini e nella misura dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, è ritenuta sottintesa la seguente utenza di f.m.: impianto di St Marcel (R.D. 9.5.1929 n. 3360, D.M. 26.10.1934 n. 10700; derivazione concessa alla Soc. Montecatini alla quale sono subentrati la SIP e poi l'ENEL): con potenza nominale media Kw 2.416 e scadenza al 31.1.1977.
È fatto altresì obbligo all'ENEL di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con l'utilizzazione d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.
L'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:
a) durante il periodo irriguo
i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'ENEL, così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'Enel, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'Enel deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria dalla realizzazione degli impianti Enel. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.
Le prese devono sempre essere tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.
Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi di acqua effettuati dagli impianti dell'ENEL si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'Enel di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese. Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto dell'Enel, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.
Il subconcessionario dovrà mantenere in piena efficienza il sifone già costruito sul canale Mère des Rives, derivato per antico diritto del torrente Buthier, onde assicurare la continuità del canale stesso interrotto dall'attraversamento del canale dell'impianto del subconcessionario derivato dalla Dora Baltea. Nel caso in cui l'attuale derivazione del canale Mère des Rives dal torrente Buthier e l'attraversamento della spalla destra dello sbarramento del subconcessionario sul Buthier restassero temporaneamente fuori servizio il subconcessionario si obbliga di assicurare in altro modo l'alimentazione del canale Mère des Rives per l'intera portata di spettanza e senza soluzioni di continuità.
b) durante tutto l'anno
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali di irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.
Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili:
Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.
L'Enel resta in ogni caso obbligata a provvedere, a norma di legge, al risarcimento agli eventi diritto dei danni dovuti a parziale o totale inaridimento delle acque, delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.
Nuove esigenze pubbliche d'acqua
Nell'eventualità di future nuove esigenze, pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dall'Amministrazione regionale e non altrimenti soddisfacibili può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro cinque anni dalla data del decreto di subconcessione i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'Enel e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente e con proporzionale riduzione del canone e sovracanone.
Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e le finalità dell'impianto.
La nuova domanda di subconcessione d'acqua dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.
In caso di opposizione l'Amministrazione regionale deciderà in contradditorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per la accoglibilità della nuova domanda, e in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.
Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione regionale, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Torino.
Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:
a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;
b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivantigli dal rilascio di acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.
In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Torino.
Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e l'indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministrazione regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque pubbliche e della legge regionale 8.11.1956 n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario degli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.
Nell'interesse del turismo:
L'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire, con piantagioni arboree o con inerbimenti, quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.
Nell'interesse militare:
L'Ente subconcessionario deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.
Nell'interesse dei Canali Demaniali (Canale Cavour):
Il subconcessionario dovrà assicurare l'integrale restituzione nella Dora Baltea delle acque derivate, onde evitare ogni causa di perturbamento del normale regime fluviale.
Nell'interesse ittiogenico:
Il subconcessionario si obbliga a concorrere al ripopolamento ittico del tratto della Dora Baltea, sotteso dall'impianto, con un contributo annuo di L. 210.000 da corrispondere dalla data di entrata in servizio dell'impianto, al Consorzio regionale della Valle d'Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca; ad assicurare nel tratto della Dora Baltea tra Aymavilles ed il Ponte Suaz che è il solo tratto in cui vive e si riproduce il temolo, la defluenza di un quantitativo d'acqua non inferiore a mod. 6 (litri secondo seicento). L'Ente subconcessionario provvederà a sistemare l'esistente scala di monta sulla presa sulla Dora in modo da consentire al pesce di spostarsi durante il periodo delle sue emigrazioni stagionali.
Nell'interesse idrografico:
L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.
Il subconcessionario deve provvedere a mantenere i capisaldi quotati indicati in progetto ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, collocati agli sbarramenti sulla Dora Baltea e sul torrente Buthier, nel canale di scarico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.
Art. 10
Collaudo
Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione possa o meno continuare la derivazione.
Art. 11
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.
Art. 12
Canone
Per la determinazione del canone occorre tener presente che sulla potenza di Kw 22.711, indicata nel precedente art. 3, è compresa la potenza di Kw 2416 già producibile nella sottesa derivazione dalla Dora Baltea, in Comune di Saint-Marcel, dalla Soc. Montecatini, oggetto del R.D. 9.5.1929 n. 3360 e del D.M. 26.10.1934 n. 10700, sulla quale la Soc. Montecatini e poi la sua avente causa SIP e successivamente l'ENEL, hanno pagato e dovranno pagare il relativo canone fino al 31 gennaio 1977. Conseguentemente fino all'anzidetta data del 31.1.1977, la potenza tassabile dell'impianto di Quart, oggetto del presente disciplinare, si riduce a Kw (22711-2416) = Kw 20295.
Premesso quanto sopra, rimane stabilito che l'Ente subconcessionario deve corrispondere all'Amministrazione della valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia a sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434, i seguenti canoni:
1) per il periodo dal 20 marzo 1958, data dell'inizio dell'esercizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962 annue L. 13.313.520 (tredicimilionitrecentotredicimilacinquecentoventi), in ragione di L. 656 per Kw sulla potenza di Kw (22711-2416) = Kw 20295.
2) per il periodo dal 1 febbraio 1962 data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 fino al 31 gennaio 1977, annue L. 26.627.040 (ventiseimilioniseicentoventisettemilaquaranta), in ragione di L. 1312 sulla anzidetta potenza di Kw (22711 - 2416) = Kw 20295.
3) per il periodo dal 1 febbraio 1977 in poi annue L. 29.796.832 (ventinovemilionisettecentonovantaseimilaottocentotrentadue) in ragione di L. 1312 per Kw sulla potenza di Kw 22711 producibili nell'impianto.
Detti canoni potranno però essere modificati, con effetto dal 20 marzo 1958, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale media realmente accertata.
Al riguardo per un periodo di anni cinque dalla data del decreto di subconcessione l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino avranno la facoltà di far eseguire sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvate con R.D. 14.8.1920 n. 1285. Di conseguenza il subconcessionario è tenuto a prestarsi a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessari e permettere loro il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Le misurazioni di portata di cui sopra serviranno anche a constatare eventuali variazioni intervenute in conseguenza di variazioni di utilizzazioni d'acqua a monte, ai fini di adeguare la potenza nominale ed il conseguente canone annuo.
Pertanto, e salvo le eventuali modifiche conseguenti a quanto sopra, il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati, a decorrere dal 20.3.1958 e fino al 19.3.1976 è di L. 427.746.983: da tale somma vanno dedotte L. 413.441.070 già corrisposte in precedenza e di conseguenza rimane dall'ENEL la somma di L. 14.305.913.
Art. 13
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale dell'importo di L. 14.305.913 di cui all'articolo precedente come da quietanza n... in data...;
b) il versamento, presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 372.460 come da quietanza... in data ..., pari ad 1/40 del canone annuo in vigore al momento della domanda, a termine e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 21.1.1949 n. 8;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire 500.000 come da quietanza n... in data ... per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
Restano poi a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione atti, copia dei disegni, dei documenti, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta.
Art. 14
Sovracanoni
Per il sovracanone annuo a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea valgono le norme contenute nell'accordo Enel/Consorzio 10/23 aprile 1975.
Per il sovracanone a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario, sia dall'Amministrazione regionale, valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.
Art. 15
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di acque pubbliche nn. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari, statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 16
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge, l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio in Nus presso la centrale.
Aosta, li
L'Ente subconcessionario
Enel - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
Compartimento di Torino
