Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 361 del 14 dicembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 361/X - Disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994/1996".

Articolo 1 - (Stato di previsione della parte entrata)

1. É approvato lo stato di previsione della parte entrata del bi­lancio della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, in lire 2.241.300.000.000 per la competenza e in lire 2.495.000.000.000 per la cassa (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilan­cio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finan­ziario 1994.

Articolo 2 - (Stato di previsione della parte spesa)

1. É approvato lo stato di previsione della parte spesa del bi­lancio della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, in lire 2.241.300.000.000 per la competenza e in lire 2.495.000.000.000 per la cassa (Allegato B).

2. É autorizzata, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 90/89, come modificata dalla legge regionale 16/92, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di compe­tenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma uno.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finan­ziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasfe­rimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordina­ta all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Articolo 3 - (Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Per l'anno finanziario 1994, sono autorizzate, ai sensi degli articoli 15 - 1° comma e 17 - 1° comma, della legge regionale 90/89, le spese relative a leggi regionali in vigore che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risul­tano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Articolo 4 - (Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. É autorizzata la reiscrizione, per l'anno finanziario 1994, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla pre­sente legge.

Articolo 5 - (Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 1° di­cembre 1992, n. 68, l'autorizzazione di spesa per l'anno finan­ziario 1994 di lire 400.000.000 prevista nel capitolo 65945 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è così riparti­ta:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili

lire 100.000.000

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili

lire 50.000.000

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica

lire 250.000.000

Articolo 6 - (Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e al "CMIEB")

1. Ai sensi dell'articolo 3, 3° comma, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66, i contributi a favore del "Comité de l'Al­liance Française en Vallée d'Aoste" e del "CMIEB" sono ride­terminati per l'anno finanziario 1994 in lire 50.000.000 (Cap. 57440).

Articolo 7 - (Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo n. 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Con­siglio regionale mediante mandati di pagamento da commu­tarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'isti­tuto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

2. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regiona­le 23 giugno 1983, n. 65, e successive modificazioni, sono pe­riodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza in relazione alla realizzazione dell'attività stes­sa (Cap. 20050).

Articolo 8 - (Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell'articolo 42 della legge regionale 90/89, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 16/92, la Giunta regionale, su proposta dell'As­sessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1993, da leggi regionali entrate in vigore dopo la pre­sentazione al Consiglio regionale del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesi­mo.

Articolo 9 - (Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma uno dell'articolo 42 della legge regionale 90/89, come modificato dall'articolo 5 della leg­ge regionale 16/92, la Giunta regionale, su proposta dell'Asses­sore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare va­riazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato de­stinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Articolo 10 - (Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese di investimento per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 216 miliardi, ad un tasso massimo del 12 percento per un pe­riodo di ammortamento non superiore ad anni dieci, oppure all'emissione di obbligazioni da deliberare previo conforme pa­rere del Comitato interministeriale per il credito ed il rispar­mio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma uno, previsto in complessive lire 19.116.000.000 per l'anno 1994 e in lire 38.232.000.000 a decorrere dal 1995, grava sui capitoli n. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre" e n. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrar­re" dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e sui corri­spondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma due è assicurata per gli anni 1994, 1995 e 1996 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l'anno finan­ziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994-1996.

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui per complessive lire 95 miliardi per l'anno finanziario 1995 è rinviata alla legge di approvazione di bilancio dell'anno medesimo.

Articolo 11 - (Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994:

Allegato 1

- quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2

- quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1994;

Allegato 3a)

- entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in ba­se all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3b)

- spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3c)

- entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispon­denza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'arti­colo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 3d)

- spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4a)

- stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

Allegato 4b)

- stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

Allegato 5

- classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6

- elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7

- elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prele­vamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8

- elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanzia­re con i fondi globali;

Allegato 9

- garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

Allegato 10

- dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bi­lancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

Articolo 12 - (Bilancio pluriennale)

1. É adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996 annesso alla presente legge (Allegato C).

Articolo 13 - (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella 1

(...omissis...)

Tabella 2

(...omissis...)

Presidente - In relazione al dibattito già avvenuto, pongo in votazione il di­segno di legge n. 26 testé letto ed iscritto al punto 12 ter dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 2.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 4.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 7.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 8.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 9.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 10.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 11.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione l'articolo 12.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione la Tabella n. 1.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Pongo in votazione la Tabella n. 2.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Presidente - Se nessuno chiede la parola, il Consiglio è chiamato ora a pro­nunciarsi sul complesso della legge.

Presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Il Consiglio approva.