Oggetto del Consiglio n. 354 del 13 dicembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 354/X - SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLE "FUNIVIE DI CHAMPORCHER S.P.A". APPROVAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 134.000.000.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere LINTY.

Replica l'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali VOYAT.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere LINTY (voto contrario della Lega Nord).

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Si dą atto che alle ore 12,25 riassume la presidenza il Presidente STEVENIN.

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IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7747, in data 17 settembre 1993;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980, e successive modificazioni;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventitrč e voti contrari: due (presenti e votanti: venticinque);

DELIBERA

1) di approvare la sottoscrizione di capitale azionario delle "Funivie di Champorcher S.p.A." per un ammontare di spesa pari a £. 134.000.000 (centotrentaquattromilioni), al fine di attestare la partecipazione azionaria della Regione al 35% del capitale azionario;

2) di impegnare la spesa di £. 134.000.000 (centotrentaquattromilioni) sul capitolo 35400 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di funivie e seggiovie locale di altre societą), che presenta la necessaria disponibilitą;

3) di stabilire che l'Assessorato delle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, su conforme richiesta dell'Assessorato del turismo, previa verifica e in relazione all'avvenuto versamento da parte degli altri azionisti;

4) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40, come corretto dal successivo d.l. 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.

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