Oggetto del Consiglio n. 57 del 26 febbraio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 57/76 - Applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1976 presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Società "Caves Coopératives de Donnas".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: Applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1976 presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Società "Caves Coopératives de Donnas", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 gennaio 1976:

In base alle norme della legge regionale 24.10.1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la "Caves Coopératives de Donnas", con sede in Donnas, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per apertura presso l'Istituto Bancario stesso di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire venti milioni.

In merito alla attività della predetta Cooperativa, si fa presente quanto segue:

La "Caves Coopératives de Donnas" è stata costituita nel maggio 1971 quale cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli dedicandosi in preferenza all'invecchiamento, confezionamento e vendita di vini prodotti nei Comuni di Donnas, Perloz, Pont Saint Martin e Bard, conferiti per la lavorazione in comune dai viticoltori soci.

In particolare la Cooperativa si dedica all'affinamento del vino pregiato "Donnaz", che ha avuto il riconoscimento della "Denominazione di Origine controllata" con D.P.R. 8.2.1971. Il disciplinare di produzione prescrive tra l'altro un invecchiamento obbligatorio di 3 anni, di cui 2 in botte.

I soci sono attualmente 60 e il vino annualmente conferito si aggira sui 30.000 litri.

I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino "Donnas" e di spuntare prezzi considerati remunerativi.

Tuttavia, tenuto conto della durata prescritta per l'invecchiamento, nell'esercizio economico annuale la Coopérative deve disporre di una certa liquidità per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio, senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte dei singoli soci.

Si rileva ancora che ai sensi del primo capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto di Credito San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - scelto dalla cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima di lire venti milioni.

Si precisa, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.

In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale propone che

IL CONSIGLIO REGIONALE

vista la legge regionale 24.10.1973, n. 34;

DELIBERI

1) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34 la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1976 presso l'Istituto San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnas" fino alla concorrenza massima di lire venti milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa;

2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norme del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;

3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;

4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere TONINO dichiara che il Gruppo consiliare del P.C.I. voterà a favore della proposta, poi rileva che l'indagine, ordinata dalla Presidenza della Giunta, da parte di tecnici regionali, sulla gestione e sulla contabilità della "Caves Coopératives de Donnas", è parsa come una mancanza di fiducia nei confronti della Cooperativa stessa.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE replica che non si è trattato di un'inchiesta, ma di un semplice accertamento per stabilire la realtà dei fatti.

Dopo una breve risposta del Consigliere Tonino, il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz e concordando sulle proposte della Giunta;

- vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34 la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1976 presso l'Istituto San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnas", fino alla concorrenza massima di lire venti milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa;

2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;

3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;

4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.