Oggetto del Consiglio n. 273 del 11 novembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 273/X - Riapprovazione, ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, dello Statuto Speciale, della legge regionale: "Disciplina del volontariato".
Articolo 4 - (Convenzioni)
1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3, oltre agli elementi di cui all'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 dovrà indicare:
a) l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nelle attività da svolgere;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività da svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;
e) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione;
f) l'entità delle sole spese vive documentate sostenute dall'organizzazione, ivi compreso il costo di eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti all'organizzazione e le modalità relative al rimborso;
g) la stipula, da parte dell'organizzazione, in favore dei propri aderenti, delle assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
h) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;
i) la possibilità per l'ente convenzionante di compiere indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e la congruità dei servizi prestati;
l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione.
Articolo 8 - (Interventi a favore del volontariato)
1. La Giunta regionale può concedere contributi per il sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 ed operanti nel territorio regionale.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Je désire souligner simplement l'importance de voter cette loi au delà de l'aspect formel de l'article 31 du Statut. Le problème du bénévolat doit être résolu et cette loi est le moyen le plus important pour le résoudre.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
