Oggetto del Consiglio n. 272 del 11 novembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 272/X - Approvazione del piano di riparto per l'anno 1993 della somma di lire 500.000.000 a titolo di contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80.
Deliberazione - Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, concernente "Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate";
Visto l'articolo 3 della sopracitata legge regionale n. 80/1990, concernente l'approvazione del piano annuale d'intervento per le opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare il piano di riparto della somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per opere pubbliche realizzate da enti locali per cui è previsto il contributo massimo del 90 percento destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate relativo all'anno 1993, come indicato all'allegato A);
2) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) da imputare al capitolo 58540 "Contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio?assistenziali" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire, che per ciò che concerne l'esame, l'approvazione dei progetti, l'appalto dei lavori e l'obbligo del rendiconto per le opere ammesse a contributo, si applicano le disposizioni di agli articoli 4,5,8 e 9 della legge regionale 11 aprile 1984 n. 6;
4) di stabilire che alla liquidazione dei contributi assegnati agli Enti locali provveda la Giunta regionale con successivi provvedimenti deliberativi;
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 lettera b del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.
Collé (DC) - Molte volte abbiamo vissuto in prima persona questa vicenda: avvengono molto in ritardo i pagamenti nei confronti dei comuni. Chiederei all'Assessore, se fosse possibile, velocizzare queste pratiche, perché purtroppo i comuni si trovano in difficoltà con le imprese che hanno realizzato tali opere e purtroppo non si sa più cosa rispondere, ed uno rovescia la colpa sull'altro, ma alla fine il problema c'è.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Simplement pour donner la disponibilité de l'Assessorat de vérifier ça.
Presidente - Per questo oggetto c'è un emendamento della commissione che recita:
Emendamento - Il punto 3) del deliberato è soppresso.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la deliberazione così emendata:
Deliberazione - Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, concernente "Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate";
Visto l'articolo 3 della sopracitata legge regionale n. 80/1990, concernente l'approvazione del piano annuale d'intervento per le opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare il piano di riparto della somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per opere pubbliche realizzate da enti locali per cui è previsto il contributo massimo del 90 percento destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate relativo all'anno 1993, come indicato all'allegato A);
2) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) da imputare al capitolo 58540 "Contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio?assistenziali" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che alla liquidazione dei contributi assegnati agli Enti locali provveda la Giunta regionale con successivi provvedimenti deliberativi;
4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 lettera b del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
