Oggetto del Consiglio n. 247 del 4 novembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 247/X - APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFI-DAMENTO DELLA FUTURA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, DELEGA ALLA GIUNTA PER LA TRATTATIVA PRIVATA CON LA SITAV S.P.A..

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Giunta regionale, Dino VIERIN.

Intervengono i Consiglieri FLORIO, TIBALDI CHIARELLO e RINI.

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Si dà atto che, dalle ore 17,43, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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Intervengono i Consiglieri LAVOYER, PARISI e MARGUERETTAZ, che presenta emendamenti del gruppo della DC.

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Si dà atto che, dalle ore 18, 39, riassume la presidenza il Presidente STEVENIN.

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Intervengono i Consiglieri DUJANY e LANIECE.

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Si dà atto che, dalle ore 18,53, presiede il Vicepresidente Marco VIERIN.

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Intervengono il Consigliere FERRARIS, l'Assessore all'Ambiente, Territorio e Trasporti RICCARAND ed il Consigliere TIBALDI.

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Si dà atto che, dalle ore 19,21, riassume la presidenza il Presidente STEVENIN.

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Intervengono i Consiglieri CHIARELLO, MARGUE-RETTAZ, LANIVI, Marco VIERIN, LINTY, ROLLANDIN e RINI.

Prende la parola il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN, che chiede una breve sospensione dei lavori.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,36 alle ore 20,48.

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Ripresi i lavori, replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere Secondina SQUARZINO (voto favorevole del gruppo VA).

Dopo aver proceduto a separate votazioni, con i seguenti risultati:

a) sull'emendamento del gruppo della DC aggiuntivo di una nuova lettera dopo la lettera c) della parte deliberativa:

Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ e TIBALDI.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Presenti: trentaquattro; votanti: trentatrè; favorevoli: cinque; contrari: ventotto; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO;

b) sull'emendamento del gruppo della DC alla lettera d) punto 1 della parte deliberativa:

Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ e CHIARELLO.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Presenti: trentaquattro; votanti: otto; favorevoli: cinque; contrari: tre; astenuti: ventisei, i Consiglieri AGNESOD, ALOISI, BIONAZ, BORRE, CHENUIL, CHIARELLO, DUJANY, FERRARIS, FLORIO, LANIVI, LAVOYER, LOUVIN, MAFRICA, PARISI, PERRIN Carlo, PERRIN Giuseppe Cesare, PERRON, PICCOLO, RICCARAND, ROLLANDIN, SQUARZINO, STEVENIN, VALLET, VICQUERY, VIERIN Dino e VOYAT;

c) sull'emendamento del gruppo della DC alla lettera d) punto 2 della parte deliberativa:

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Presenti: trentaquattro; votanti: trentatrè; favorevoli: cinque, contrari: ventotto; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO;

d) sul sub-emendamento del gruppo della DC alla lettera d) punto 2 della parte deliberativa:

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

Presenti: trentaquattro; votanti: otto; favorevoli: cinque; contrari: tre; astenuti: ventisei, i Consiglieri AGNESOD, ALOISI, BIONAZ, BORRE, CHENUIL, CHIARELLO, DUJANY, FERRARIS, FLORIO, LANIVI, LAVOYER, LOUVIN, MAFRICA, PARISI, PERRIN Carlo, PERRIN Giuseppe Cesare, PERRON, PICCOLO, RICCARAND, ROLLANDIN, SQUARZINO, STEVENIN, VALLET, VICQUERY, VIERIN Dino e VOYAT;

e) sull'emendamento del gruppo della DC agggiuntivo di una nuova lettera dopo la lettera d) della parte deliberativa:

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro;

f) sull'emendamento del gruppo della DC agggiuntivo di una nuova lettera dopo la lettera e) del deliberato:

Intervengono il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN ed il Consigliere MARGUERETTAZ, che dichiara di ritirare l'emendamento;

g) sulla proposta nel suo complesso:

presenti: trentaquattro; votanti: ventotto; favorevoli: venticinque; contrari: tre; astenuti: sei, i Consiglieri CHIARELLO, COLLE', LANIECE, MARGUERETTAZ, RINI e Marco VIERIN;

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione n. 74/X del 26 luglio 1993 con la quale si stabiliva di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di Saint-Vincent dal momento precedente alla preselezione del 07.06.91 invitando le ditte già ammesse alla selezione a presentare una documentazione integrativa;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 75/X del 26 luglio 1993 con la quale si nominava la Commissione per la valutazione dei documenti e per la formulazione della proposta di preselezione per l'affidamento della futura gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent;

Atteso che entro la data prestabilita del 10 settembre 1993 solo due società, la FINOPER S.p.A. e la SITAV S.p.A., hanno fatto pervenire la documentazione richiesta con lettera del 29.07.1993;

Atteso, inoltre, che la apposita Commissione ha esaminato la suddetta documentazione prodotta dalle due società, trasmettendo alla Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alla IVa Commissione consiliare permanente la propria relazione tecnico-valutativa, sottoscritta da tutti i suoi membri, che viene allegata e che costituisce parte integrante del presente atto;

Considerato che, la relazione della apposita commissione così conclude, in merito alla preselezione: "La Commissione, a conclusione dell'esame condotto, rileva che a rigore, né la SITAV S.p.A. né la FINOPER S.p.A. hanno dimostrato, attraverso la produzione di una documentazione totalmente esaustiva, di possedere integralmente i requisiti richiesti. Tuttavia, sulla base di una valutazione complessiva della documentazione stessa, la Commissione è del parere che la S.p.A. SITAV abbia positivamente superato la preselezione e possa quindi essere ammessa alla trattativa per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent. Detta Società ha infatti dimostrato di possedere i requisiti fondamentali richiesti dal Consiglio regionale, incorrendo solo in alcune lacune di carattere documentale su punti particolari e che, oltre tutto, sono suscettibili di essere rimediate nel corso della trattativa.

Altrettanto non può invece dirsi, secondo la Commissione, per la S.p.A. FINOPER. Questa Società non ha infatti soddisfatto alcuni dei requisiti più rilevanti e qualificanti, quelli cioè attinenti sia alla capacità patrimoniale occorrente a garantire in modo pieno l'avvio e lo svolgimento dell'attività di gestione della Casa da Gioco, che al possesso delle disponibilità finanziarie indispensabili in vista degli investimenti di sviluppo.

Ad avviso della Commissione si tratta di carenze strutturali che renderebbero inidonea la FINOPER alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e che quindi impongono di ritenere che tale Società non abbia superato la preselezione";

Ritenuto, pertanto, che, sulla base delle risultanze derivanti dall'esame della documentazione delle due Società, solo la SITAV S.p.A. ha superato la fase di preselezione disposta con deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 7 giugno 1991, e può, pertanto, essere ammessa alla trattativa privata per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

Visto i pareri favorevoli rilasciati dal Capo di Gabinetto e dal Dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e dall'art. 21 della L.R. n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

DELIBERA

a) di prendere atto delle risultanze della valutazione effettuata, sulla base dei documenti pervenuti, dall'apposita Commissione istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X del 26 luglio 1993, il cui rapporto conclusivo è allegato e costituisce parte integrante del presente atto;

b) di stabilire che, sulla base delle risultanze di cui al punto precedente, la sola società SITAV S.p.A. può, pertanto, essere ammessa alla trattativa prevista per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

c) di delegare, conseguentemente, la Giunta regionale ad avviare la trattativa privata con la società SITAV S.p.A. per il rinnovo della concessione, acquisendo, nel contempo, ulteriori elementi che colmino le lacune di carattere documentale evidenziate dalla Commissione speciale in ordine, in particolare, ai requisiti di cui ai punti 2) e 4) dell'avviso di preselezione;

d) di precisare che la trattativa dovrà essere finalizzata al conseguimento, in particolare, dei seguenti risultati:

1. una convenzione la cui scadenza non superi la data del 31 dicembre 1999;

2. una clausola che consenta alla Regione l'acquisizione, entro i primi 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, dei beni ritenuti dalla Regione stessa funzionali all'attività della Casa da Gioco;

3.· il controllo della Regione sugli aspetti societari, patrimoniali e gestionali della Società concessionaria;

4.· la partecipazione della concessionaria agli oneri necessari per la valorizzazione della Casa da Gioco e per l'adeguamento delle relative infrastrutture accessorie e funzionali;

5.· l'eliminazione dei contenuti dell'art. 13 dell'attuale convenzione;

e) di impegnare la Giunta a relazionare alla IV Commissione consiliare, in un congruo numero di riunioni, sugli sviluppi della trattativa;

f) di richiedere alla SITAV S.p.A. che, a garanzia della posizione regionale, qualora il risultato della trattativa dovesse avere esito positivo, tutti i benefici economici derivanti alla Regione dalla nuova concessione siano assunti retroattivamente a partire dall'8 febbraio 1992;

g) di rinviare, in caso di esito positivo della trattativa privata, a successivo provvedimento l'approvazione del contratto di concessione alla Società SITAV S.p.A. della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent;

h) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del D.L. 13.02.1993, n. 40 e di darne esecuzione.

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