Oggetto del Consiglio n. 74 del 26 luglio 1993 - Verbale
OGGETTO N. 74/X - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUTURA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 362/1993 DEL 30.03.1993 - DETERMINAZIONI.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19.5 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale VIERIN.
Intervengono i Consiglieri TIBALDI e FLORIO.
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Si dà atto che alle ore 17,37 assume la Presidenza il Vicepresidente VIERIN Marco.
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Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.
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Si dà atto che alle ore 17,51 riassume la Presidenza il Presidente STEVENIN Francesco.
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Replica il Presidente della Giunta regionale VIERIN.
Prende la parola, per dichiarazione di voto il Consigliere TIBALDI (astensione del Gruppo della Lega Nord).
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Si dà atto che i Consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana si allontanano dall'aula durante la votazione.
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IL CONSIGLIO
Vista la sentenza del Consiglio di Stato IV sezione n. 362/1993 del 30.03.1993 che accoglie il ricorso d'appello proposto da FINOPER S.p.A. contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per l'effetto annulla la deliberazione del Consiglio regionale n. 2995/IX del 10.01.1992;
Considerato che la sentenza citata afferma che la Regione si è correttamente determinata ad effettuare una ricerca di altre societá che potessero rendersi assegnatarie della concessione per la gestione del Casinò in sede di rinnovo della stessa, pur rimanendo libera di procedere mediante un confronto informale, e afferma che rimangono validi ed efficaci, la deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 07.06.1991 e l'Avviso con essa approvato, pubblicato sui seguenti quotidiani: Repubblica del 15.06.1991 - Corriere della Sera del 15.06.1991 - Il Sole 24 Ore del 14.06.1991 - Le Monde del 22.06.1991 - Frankfurter del 23.06.1991 - The Wall Street Journal del 22.06.1991;
Considerato che la sentenza afferma che la Regione, oltrechè delineare con maggiore precisione i requisiti richiesti e, soprattutto, le modalità della loro documentazione, avrebbe invero dovuto procedere alla costituzione di un organo straordinario, cioè di una Commissione cui affidare l'esame delle domande pervenute, con la partecipazione di esperti in grado di valutare i profili tecnico-imprenditoriali della scelta;
Considerato che la concessione alla S.I.T.A.V. S.p.A. è stata prorogata con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2235/IX del 04.06.1991, n. 2995/IX del 10.01.1992, n. 3642/IX del 17.07.1992 e n. 4038/IX del 10.12.1992 fino al 31.12.1993;
Ritenuto di non dover prolungare ulteriormente, ove possibile, la concessione in corso e di dover accelerare al massimo i tempi per il rinnovo della concessione;
Ritenuto, pertanto, di mantenere la validità ed efficacia della deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 07.06.1991 e dell'Avviso già approvato e pubblicato nonché delle domande pervenute in termini, riprendendo il procedimento dal momento precedente alla preselezione;
Considerato che l'art. 21, ultimo comma del Decreto Legislativo 406/1991, che riguarda gli appalti di lavori pubblici, ma contiene una disposizione di validità generale, afferma che: "l'Amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo (requisiti di idoneità soggettiva)";
Viste le domande pervenute in termini da parte di:
- SITAV S.p.A.
- SVIT S.p.A.
- WORLD LEISURE MINGT LTD
- IN.PRO.VAL. S.p.A. - iniziative promozionali Valle d'Aosta
- GIMA S.p.A.
- FINOPER S.p.A.;
Ritenuta l'opportunità di ammettere alla preselezione tutti i soggetti elencati al fine di ottenere un confronto più ampio nel pubblico interesse, e di richiedere la presentazione di una documentazione integrativa, a precisazione dei requisiti già prescritti con l'Avviso approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 07.06.1991;
Ritenuto dover chiedere fin d'ora, per quanto possibile, documenti probatori e non semplici dichiarazioni in quanto è indispensabile ottenere la massima certezza sulla - idoneità dei soggetti ammessi, essendosi la Regione riservata di scegliere il tipo di gara in un momento successivo ed essendo rilevante a tal fine il numero dei soggetti partecipanti;
Ritenuto di dover approvare la lettera che dovrà essere inviata ai soggetti elencati che forma parte integrante della presente deliberazione e che dovrà essere spedita nel più breve tempo possibile;
Accertata la necessità di affidare ad una apposita commissione l'esame della documentazione e l'incarico di proporre alla Giunta regionale le sue conclusioni in merito alla preselezione, Commissione che sarà nominata con separato atto prevedendo la partecipazione di esperti in grado di valutare i profili tecnico-imprenditoriali della scelta;
Con riserva di definire con successive deliberazioni del Consiglio regionale il tipo di gara da esperire, le regole relative e la convenzione da porre a base del rapporto di concessione;
Visti i pareri favorevoli rilasciati dal Capo di Gabinetto e dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della L.R. n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventisette (presenti: trenta; votanti: ventisette; astenuti: tre, i Consiglieri BAVASTRO, LINTY e TIBALDI);
DELIBERA
1) di ribadire la validità ed efficacia della deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 07.06.1991 e dell'Avviso ivi approvato, pubblicato sui seguenti quotidiani: Repubblica del 15.06.1991 - Corriere della Sera del 15.06.1991 - il Sole 24 Ore del 14.06.1991 - Le Monde del 22.06.1991 - Frankfurter del 23.06.1991 - The Wall Street Journal del 22.06.1991;
2) di riconoscere la validità e l'efficacia delle domande pervenute in termini da parte delle Società:
- SITAV S.p.A.,
- SVIT S.p.A.,
- WORLD LEISURE MINGT LTD,
- IN.PRO.VAL. S.p.A. - iniziative promozionali Valle d'Aosta,
- GIMA S.p.A.,
- FINOPER S.p.A.;
3) di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di SaintVincent dal momento precedente alla preselezione;
4) di invitare le società sopraelencate a presentare una documentazione integrativa a precisazione dei requisiti di idoneità soggettiva già indicati nell'Avviso approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2265 del 07.06.1991;
5) di approvare, a tal fine, la lettera da inviare alle Società sopraelencate, lettera che forma parte integrante della presente deliberazione e che dovrà essere spedita nel più breve tempo possibile. I documenti dovranno essere presentati a pena di esclusione, entro le ore 17.00 del 10 settembre 1993;
6) di rinviare ad apposito provvedimento del Consiglio regionale la nomina della Commissione per la valutazione dei documenti che verranno inviati e per la formulazione della proposta di preselezione con la partecipazione di esperti in grado di valutare i profili tecnico-imprenditoriali della scelta;
7) di stabilire che le conclusioni della Commissione dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dal termine prescritto per la presentazione dei documenti da parte delle Società interessate;
8) di annullare il punto 1°) del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 4038/IX del 10.12.1992 relativo all'autorizzazione alla Giunta regionale a continuare la trattativa privata con la S.I.T.A.V. S.p.A.;
9) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del Decreto legislativo 13.02.1993, n. 40 e di darne esecuzione.
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Allegato di cui al punto 5 della deliberazione