Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4538 del 14 aprile 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4538/IX Disegno di legge: "Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione".

Presidente Si procede alla discussione congiunta sul disegno di legge n. 522, iscritto al punto 7.15 dell'ordine del giorno dell'adunanza, nonché sulla proposta di legge n. 455, presentata dal Consigliere Riccarand, recante: "Norme in materia di risorse finanziarie dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta", iscritta al punto 27 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Do lettura della proposta di legge n. 455:

Articolo 1 (Finalità)

1. Le norme di cui alla presente legge mirano a valorizzare il ruolo dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta garantendo la loro autonomia finanziaria, nel rispetto delle funzioni di programmazione e di coordinamento della Regione.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali, provvede al finanziamento dei comuni e delle comunità montane, attraverso le risorse assegnatele dallo Stato, nonché con risorse proprie e con quelle eventualmente assegnatele dalla comunità europea.

Articolo 2 (Finanziamento regionale)

1. La Regione Valle d'Aosta trasferisce annualmente ai comuni e alle comunità montane della Valle d'Aosta risorse finanziarie pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nella regione.

Articolo 3 (Ripartizione delle risorse)

1. Ad ogni Comune spetta un trasferimento di risorse pari al 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa sul territorio comunale ed inoltre una quota del Fondo di solidarietà fra i comuni costituito dal 15 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa in tutti i comuni della Valle d'Aosta.

2. La quota del Fondo di solidarietà spettante ad ogni Comune verrà definita con apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri dell'Associazione Sindaci della Valle d'Aosta e dell'Associazione dei Presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta. Tale regolamento regionale sarà oggetto di revisione ogni tre anni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà consentire un riequilibrio dei trasferimenti finanziari a favore dei comuni più bisognosi in modo da garantire i servizi locali indispensabili, tenendo presenti i seguenti dati:

a) condizioni socio-economiche di ogni Comune;

b) entità della popolazione di ogni Comune;

c) estensione del territorio comunale antropizzato;

d) presenza di strutture e servizi pubblici di interesse sovracomunale.

4. Ad ogni comunità montana della Valle d'Aosta spetta un trasferimento di risorse pari al 5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa sul territorio dei comuni facenti parte della comunità montana.

Articolo 4 (Programmazione e coordinamento)

1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle comunità montane è corredato da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e da una relazione previsionale e programmatica contenente l'indicazione delle attività e delle spese che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale e, per il periodo considerato, indica:

a) gli obiettivi di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale che il Comune o la comunità montana intende porsi in relazione alla situazione esistente e alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle indicazioni del Piano territoriale paesistico regionale e dei piani regolatori generali comunali approvati o soltanto adottati;

b) l'entità della domanda di pubblici servizi e la sua prevedibile evoluzione, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'entità dell'offerta di pubblici servizi;

d) il quadro delle risorse finanziarie che il Comune o la comunità montana prevede di acquisire;

e) l'articolazione dei servizi pubblici di competenza del Comune o della comunità montana ed i corrispondenti costi;

f) la descrizione degli investimenti che il Comune o la comunità montana intende effettuare ed i corrispondenti costi;

g) il quadro delle coerenze fra le risorse finanziarie disponibili e i corrispondenti impieghi, nonché tra gli investimenti programmati e l'indicazione degli strumenti urbanistici di cui alla lettera a);

h) il parere dell'ente locale in ordine ai contenuti degli strumenti regionali di pianificazione territoriale e di programmazione economico-sociale, nella fase di formazione ed aggiornamento dei medesimi;

i) eventuali proposte di intervento diretto della Regione.

3. La relazione previsionale e programmatica è comunicata all'Assessore regionale al bilancio e alle finanze contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. La relazione previsionale e programmatica è utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali e costituisce, per le comunità montane, il piano pluriennale di sviluppo di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 5 (Analisi e valutazioni della relazione previsionale e programmatica)

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione, dall'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, che si avvale di una commissione tecnica composta da tre funzionari regionali nominati con decreto dell'Assessore medesimo. Alle riunioni della commissione riguardanti le relazioni previsionali e programmatiche delle comunità montane partecipa il Presidente della comunità di volta in volta interessata.

2. La relazione previsionale e programmatica è esaminata dall'Assessore regionale al bilancio e alle finanze entro centoventi giorni dalla sua trasmissione. In assenza di rilievi entro i centoventi giorni la relazione si intende esaminata con valutazione positiva.

3. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, o con gli obiettivi programmatici della Regione, entro centoventi giorni dalla sua comunicazione all'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, è restituita all'ente locale con richiesta di riesame, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze.

Articolo 6 (Modalità di finanziamento)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, sulla base della previsione del bilancio, le somme da trasferire a favore di ogni Comune e comunità montana ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione a favore dei comuni e delle comunità montane delle somme di cui al comma 1 è disposta:

a) nella misura del 60 per cento dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione ed impegno della spesa;

b) nella misura del 20 per cento, dall'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, immediatamente dopo l'analisi e la positiva valutazione delle relazioni previsionali e programmatiche dei comuni e delle comunità montane e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, dei bilanci di previsione dei comuni e delle comunità montane;

c) nella misura del 20 per cento, salvo eventuali conguagli per maggiori o minori introiti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche rispetto alle previsioni, dall'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, dopo l'approvazione del conto consuntivo della Regione e ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali da parte dei comuni e delle comunità montane, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita al Comune o alla comunità montana con richiesta di riesame, anche parziale, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune o della comunità montana.

Articolo 7 (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 (Trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza), 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e 26 novembre 1991, n. 68 (Modifica del comma uno dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, concernente "Trasferimenti finanziari della Regione ai comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza").

Articolo 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Deux mots pour présenter ce projet de loi, qui revêt une importance du point de vue du fonctionnement de nos collectivités locale.

En effet, les collectivités locales, communes et communautés de montagne, représentent la plus haute expression démocratique de participation des citoyens à la vie publique et constituent la véritable force naturelle de l'autonomie du Val d'Aoste.

Il est donc nécessaire, voire indispensable, leur assurer les conditions les meilleurs dans l'accomplissement de leur tâche institutionnelle.

Parmi ces conditions les crédits nécessaires pour financer leur activité, réaliser leur programme, revêtent sans doute une importance considérable.

A cet égard il est indiscutable que la législation régionale en vigueur en matière de financement aux communes (la loi n. 40/88, la loi n. 61/89, d'intervention FRIO, la loi 51/86) ou concernant les communautés de montagne (la loi 91/87) a joué un rôle important dans l'épanouissement de nos collectivités locales, la prise de conscience de leurs fonctions, le renforcement de leur autonomie d'action et de décision, ainsi que dans le domaine de la formation des élus locaux.

Néanmoins, les modifications et les changements qui entre-temps se sont produits, la mise en oeuvre de nouveaux services, l'exigence de mieux définir les rapports entre administration régionale et collectivités locales, imposent naturellement une révision, une mise à jour de la législation actuelle.

Et ce conformément aux sollicitations et aux requêtes formulées à cet effet par l'association des syndics et par l'association des présidents des communautés de montagne, mais aussi sur la base de l'expérience et des résultats de ces dernières années.

Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'attention de cette assemblée représente également l'achèvement d'une phase qui s'est sans doute trop prolongée, de confrontation et de discussion.

Les courriers échangés entre les différentes associations et le gouvernement valdôtain depuis septembre 1990 jusqu'au mois de mai 1992 et encore jusqu'à nos jours, le compte rendu des entretiens et des rencontres, les polémiques et les malentendus témoignent suffisamment de l'urgence de son approbation. Urgence par ailleurs réaffirmée encore tout dernièrement par l'association des syndics, par une lettre adressée au président du gouvernement, aux assesseurs et aux conseillers en date du 24 mars 1990.

Si aujourd'hui l'assemblée est donc appelée à voter ce projet de loi, c'est parce qu'existe une volonté politique ferme et déterminée de mettre en valeur et de renforcer l'autonomie et les possibilités d'intervention de nos collectivités locales.

Un projet de loi par ailleurs dont la formulation est le résultat d'une collaboration et d'une concertation, qui s'est réalisée au sein du groupe de travail constitué par les représentants des communes, les syndics de Cogne, de Pont-Saint-Martin, de Pollein, un représentant de la commune d'Aoste, des communautés de montagne, leur président, un représentant de la communauté de montagne de Mont Emilius, et de l'administration régionale. Quels sont les points les plus importants de cette nouvelle loi?

Tout d'abord il y a une augmentation des crédits pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement avec prévision de nouveaux critères de répartition de ces crédits, fondée pour ce qui est des dépenses de fonctionnement sur l'analyse des dépenses réelles de nos communes et sur les services que ces mêmes communes élargissent à leurs habitants.

Il y a une augmentation du montant des anticipations qui sont accordées aux collectivités locales, la prévision de la participation et de la concertation des élus locaux et à la répartition des crédits susdits, et à l'examen des programmes spéciaux d'investissements, et également à l'examen des dossiers de candidature quant aux projets qui sont soumis à l'approbation. Aussi la présence des élus locaux dans la définition du schéma général, du rapport prévisionnel et programmatique qui représente la base sur laquelle ces financements sont accordés.

Il y a ensuite une flexibilité d'utilisation des crédits avec possibilité de compensation dans la limite de 20 pour cent des fonds qui sont attribués pour les dépenses d'investissements, pour faire face à des dépenses de fonctionnement.

Il y a également une rationalisation des procédures avec une augmentation du seuil pour le financement des projets d'investissement par l'administration régionale, et une simplification du rapport prévisionnel et programmatique.

Il y a enfin la mise en valeur des fonctions des communautés de montagne, qui peuvent exercer maintenant à plein titre ces mêmes fonctions.

L'on prévoit enfin que dans cette période de validité de ces nou-velles dispositions, le gouvernement présente toutes les années au Conseil un rapport sur les résultats que l'on obtiendra avec ces nouveaux critères d'allocation et de distribution de fonds. Evidemment il s'agit de nouveaux critères et donc toutes les dispositions actuellement en vigueur après leur période de validité, compte tenu des engagements précédents, seront abrogées.

Deux dernières considérations: la première pour souligner en tout cas le caractère transitoire de ces nouvelles dispositions, en considération des modifications qui ont déjà été introduites, mais qui n'ont pas encore produit leurs effets, quant à la fiscalité des collectivités locales.

Je crois qu'il sera important d'utiliser cette période transitoire pour analyser l'effet de ces différentes propositions, et je crois également, et je me rattache au projet qui a été présenté par M. Riccarand, pour vérifier la possibilité d'utiliser d'autres moyens ou d'autres paramètres sur lesquels baser le montant des fonds qui doivent être attribués aux collectivités locales. L'une des remarques qui ont été faites quant à la possibilité d'appliquer les critères présentés par M. Riccarand va dans la direction de constater l'impossibilité aujourd'hui de connaître quelle est la répartition de l'impôt sur les revenus sur base municipale.

Donc je crois qu'avec les nouvelles dispositions en matière de fiscalité, qui seront introduites, et compte tenu de la période de validité, dans les trois ans à venir nous aurons la possibilité de vérifier le bien-fondé de cette proposition et donc d'avoir d'autres barèmes pour fixer le montant des fonds qui doivent être attribués à chaque collectivité locale.

Enfin, quant aux amendements qui ont été examinés par les commissions compétentes, il y a eu une faute dans la modification du montant des financements à attribuer aux collectivités locales, à savoir 700 millions supplémentaires, qui ont été débloqués en tant que crédits, ont été insérés dans les dépenses de fonctionnement à la place d'être insérés dans les dépenses d'investissement.

A cet égard donc, pour corriger cette faute, j'ai présenté un amendement qui simplement modifie cette répartition, en enlevant les 700 millions des fonds destinés aux dépenses de fonctionnement, et en les ajoutant aux dépenses d'investissement.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA) Questi provvedimenti che iniziamo a discutere rappresentano dei pilastri per il futuro della vita amministrativa della nostra Regione. Si tratta di dare applicazione con quasi quattro anni di ritardo di una competenza primaria che è stata trasferita alla Regione Valle d'Aosta in materia di risorse finanziarie ai comuni, in materia di norme sulla finanza comunale. Si tratta quindi di un argomento importantissimo per tutta la vita politica e amministrativa della nostra Regione e dispiace dover affrontare questo argomento in un clima di smobilitazione, perché siamo arrivati alla fine di questa legislatura e il tempo ormai stringe.

Credo che la proposta che ha presentato la Giunta su questo argomento è stata giustamente presentata come un provvedimento ponte, cioè come un provvedimento transitorio, perché in effetti introduce dei ritocchi all'attuale normativa, ma si colloca nel vecchio solco che va al più presto superato. Voglio essere molto più chiaro. Se noi avessimo uno stato italiano che tratta la materia della finanza delle regioni a statuto speciale come noi affrontiamo il problema delle finanze comunali in Valle d'Aosta, diremmo che questo stato è centralista, che funziona in modo inaccettabile, che non rispetta le autonomie locali.

Eppure è esattamente quello che facciamo noi: se invece di avere il cosiddetto riparto fiscale, cioè una legge sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, che stabilisce una percentuale sul gettito fiscale della regione che torna o che comunque rimane alla regione, avessimo dei fondi a livello nazionale di cui non si conosce l'entità e la provenienza ed a cui la nostra regione, come le altre regioni, può attingere, sicuramente non accetteremmo questo tipo di impostazione.

Eppure è il tipo di impostazione che è in atto anche in Valle d'Aosta con i fondi che abbiamo per la spesa corrente e per la spesa di investimenti, e che è del tutto indeterminato rispetto al suo ammontare reale ed è del tutto sganciato dalla capacità contributiva dei cittadini dei vari comuni della nostra regione. Con questo sistema che viene mantenuto con questo disegno di legge, noi sviluppiamo un discorso che da una parte determina accentramento nel prelievo, dall'altra determina una irresponsabilità totale a livello dei comuni, che devono occuparsi soltanto della spesa e non sanno assolutamente qual è il contributo che danno finanziariamente alla vita pubblica e alle spese collettive.

Avevamo fatto una proposta che forse era fin troppo semplice e banale. Abbiamo proposto di finanziare i comuni e le comunità montane della Valle d'Aosta con il 50 percento del gettito dell'Irpef, in modo che tutti i cittadini sappiano che di quello che pagano come Irpef il 50 percento va ai comuni e alle comunità montane, il 40 percento rimane per esigenze della regione e il 10 percento va allo stato per le esigenze di interesse generale.

Era un discorso molto semplice, che prevedeva una ripartizione di questa quota del 50 percento fra i vari comuni, secondo determinati parametri, ivi compreso un fondo di solidarietà fra i comuni per permettere ai comuni più poveri di poter avere un sostegno dalle altre comunità locali.

Questa è la filosofia della proposta che abbiamo presentato nell'ottobre 1992, abbiamo aspettato per discuterlo che venisse presentato il disegno di legge della giunta. Questo disegno di legge della giunta, che è stato illustrato adesso dal Consigliere Viérin, sicuramente recepisce alcune richieste e alcune correzioni proposte dall'associazione dei sindaci e dall'associazione delle comunità montane, però non contiene una impostazione che sia tale da garantire autonomia finanziaria e responsabilità da parte delle comunità locali.

Ci auguriamo che la proposta di legge che abbiamo presentato, pur avendo visto che adesso non viene accettata, possa essere comunque un elemento di riflessione per la fase che si aprirà una volta chiusa la fase transitoria, quella del provvedimento ponte.

Nel frattempo crediamo che almeno un principio andrebbe stabilito nel disegno di legge che andiamo a votare, un principio che definisca i parametri e l'entità dei fondi che la regione ritiene di destinare ogni anno agli enti locali.

Cioè sarebbe opportuno stabilire un punto di riferimento, perché i comuni e le comunità montane sappiano che ogni anno hanno un certo tipo di gettito legato a dei parametri oggettivi a cui possono attingere, perché questo non è assolutamente indicato, in quanto i fondi vengono finanziati con i vari provvedimenti e con le varie leggi di bilancio, ma manca un aggancio certo.

Quindi proponiamo che dopo l'articolo 1 sia introdotto un articolo 1 bis, che definisca l'entità del finanziamento regionale come ammontare globale. L'emendamento recita: "1. La Regione Valle d'Aosta trasferisce annualmente ai comuni e alle comunità montane della Valle d'Aosta risorse finanziarie pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa in Valle d'Aosta".

Devo anche dire che una simile cifre non penalizzerebbe, anzi sarebbe vantaggiosa ed interessante per i comuni e per le comunità montane, perché nel bilancio di previsione del 1993 è previsto che i 10/10 dell'Irpef siano 286 miliardi; il 50 percento significherebbe un gettito a favore di comuni e comunità montane di 143 miliardi, che è leggermente superiore a quello previsto dai fondi contenuti in questa legge.

Senza voler stravolgere il disegno di legge, proponiamo che ci sia un aggancio più preciso per garantire una autonomia finanziaria ai comuni e per far capire che questa autonomia finanziaria non è un qualcosa che casca dall'alto del palazzo regionale, ma è un qualcosa che nasce dal basso, dalla capacità contributiva dei cittadini, da quello che ogni cittadino di ogni comune paga su determinate tasse e che è giusto che rimanga in modo significativo a livello locale per le esigenze di spesa a livello locale.

Questo è l'emendamento che vorrei presentare al disegno di legge, tenendo presente il suo carattere di provvedimento ponte, come ha detto il Consigliere Viérin, e riservandoci come gruppo politico di ripresentare nella prossima legislatura le nostre proposte, perché riteniamo che siano valide per dare una impostazione di tipo di federalismo fiscale alla legge sulla finanza locale e per utilizzare fino in fondo questa competenza che stentiamo ad utilizzare, pur avendola richiesta per molti anni e avendola ottenuta fin dal 1989.

Presidente Se ho capito bene, il Consigliere Riccarand intende ritirare il suo disegno di legge. Inoltre ha presentato un emendamento al disegno di legge 522.

Si dà atto che il Consigliere Riccarand ritira la proposta di legge n. 455.

PresidenteSe nessun Consigliere chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

Lanivi (GM) Solo per fare alcune considerazioni brevissime, che possono posizionare o dare una cornice esatta a questo provvedimento.

Nella relazione di accompagnamento è detto con chiarezza che si tratta di un provvedimento ponte, ma è un provvedimento ponte che indica anche un certo indirizzo per il futuro. Quindi, in questa logica, mi permetto di sottolineare questo aspetto che va modificato, e cioè di passare da una situazione dirigistica regionale accentrata, passare da una posizione di scontro, quasi di strappo di risorse fra enti territoriali, comuni e comunità montane, e regione, ad una fase di corresponsabilizzazione nella gestione del denaro pubblico in vista di una crescita equilibrata e complessiva della regione.

É un provvedimento che ha indubbiamente dei limiti, nel senso che al momento stesso in cui è stato elaborato non avevamo garantito l'assetto finanziario della regione, che solo dopo metà dicembre abbiamo potuto stabilire in termini più precisi.

Sappiamo inoltre che anche a livello nazionale ci sono delle modificazioni profonde legislative in questo campo, sappiamo che ancora queste modificazioni non sono terminate, sappiamo che a livello regionale i rapporti fra ruoli e funzioni di comuni, comunità montane e regione non sono ancora definiti, per cui questi saranno i temi che nella prossima legislatura acquisteranno un valore di assoluta priorità, se non come primo problema sicuramente fra i primi problemi che la prossima legislatura dovrà affrontare. Questa proposta di legge che viene sottoposta all'esame del consiglio, pur con tutti i suoi limiti, è orientata verso maggiore responsabilità nell'amministrazione del denaro pubblico, minore dirigismo regionale, maggiore responsabilità a livello di conduzione amministrativa dei nostri comuni e delle comunità montane.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Finanziamento regionale degli enti locali)

1. La Regione autonoma della Valle d'Aosta provvede al finanziamento dei comuni e delle comunità montane, di seguito denominati "enti locali", attraverso le risorse assegnatele dallo Stato, nonché con risorse proprie e con quelle eventualmente assegnatele dalla comunità europea, ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

2. Le norme di cui alla presente legge mirano a sostenere il decentramento di funzioni regionali agli enti locali attraverso il rafforzamento della loro autonomia finanziaria nel rispetto delle funzioni di programmazione e di coordinamento della Regione.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente C'è l'emendamento del Consigliere Riccarand, che propone un articolo 1 bis, che recita:

Emendamento

Articolo 1 bis 1. La Regione Valle d'Aosta trasferisce annualmente ai comuni e alle comunità montane della Valle d'Aosta risorse finanziarie pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa in Valle d'Aosta".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.

Viérin (UV) Simplement pour dire qu'il n'y a pas la possibilité d'accepter maintenant cet amendement, parce que le projet de loi prévoit déjà le montant des transferts qui seront attribués aux collectivités locales en 1993-94-95. Donc nous ne pouvons pas accepter de fixer un montant différent qui va modifier totalement le projet de loi.

Ce sera une adresse que nous pouvons considérer, mais pour la loi qui devra être adoptée à partir de 1995. Pour cette raison nous nous abstiendrons sur l'amendement.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA)L'osservazione del Consigliere Viérin dal punto di vista tecnico è corretta, quindi ritiro l'emendamento, anche se ribadisco che questo è un problema reale.

Non possiamo continuare a fare una finanza derivata, cioè ad accentrare il prelievo a livello regionale, e non garantire autonomia ai comuni e non garantire certezza di entrate e responsabilità per quanto riguarda la politica della spesa.

Quindi ritiro questo emendamento, chiedendo di tenerlo presente per quella che dovrà essere negli anni futuri una elaborazione ulteriore della materia legislativa in materia di finanza locale.

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Destinazione dei finanziamenti regionali)

1. I finanziamenti regionali, unitamente alle risorse proprie degli enti locali, sono destinati alla copertura delle spese di carattere ordinario, correnti e di investimento, delle spese per speciali programmi di investimento nonché delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Criteri generali di assegnazione)

1. La Regione provvede all'assegnazione delle risorse secondo criteri informati all'attuazione dei documenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale, anche tenendo conto dell'autonoma capacità di autofinanziamento degli enti destinatari dei finanziamenti oggetto della presente legge.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Titolo II Destinazione dei finanziamenti

Articolo 4 (Articolazione dei trasferimenti regionali)

1. I fondi oggetto di trasferimento si articolano in:

a) fondi ordinari per le spese correnti;

b) fondi ordinari per le spese di investimento;

c) fondo per speciali programmi di investimento;

d) fondi per l'esercizio di funzioni delegate.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 (Destinazione dei fondi ordinari per spese correnti)

1. I fondi ordinari per spese correnti sono finalizzati a garantire a ciascun ente locale della Regione un livello di spesa corrente procapite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza, in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico-urbanistiche.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 (Destinazione dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono destinati alla copertura parziale o totale delle spese in conto capitale di rispettiva competenza.

2. Per i comuni i fondi di cui al comma uno possono altresì essere destinati nella misura massima del venti per cento al finanziamento di spese correnti destinate a far fronte a oneri non prevedibili e a carattere eccezionale per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l'ammontare delle entrate correnti non sia in grado di coprire le corrispondenti spese.

Tale destinazione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previo conforme parere del segretario comunale e dei revisori dei conti.

Presidente All'articolo 6 c'è un emendamento che recita:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 6 è costituito dal seguente:

2. I comuni possono altresì destinare i fondi di cui al comma uno, nella misura massima del venti per cento, al finanziamento di spese correnti relative a lavori a carattere eccezionale di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l'ammontare delle entrate correnti non sia in grado di coprire le corrispondenti spese. Tale destinazione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previo conforme parere del segretario comunale e dei revisori dei conti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6 (Destinazione dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono destinati alla copertura parziale o totale delle spese in conto capitale di rispettiva competenza.

2. I comuni possono altresì destinare i fondi di cui al comma uno, nella misura massima del venti per cento, al finanziamento di spese correnti relative a lavori a carattere eccezionale di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l'ammontare delle entrate correnti non sia in grado di coprire le corrispondenti spese. Tale destinazione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previo conforme parere del segretario comunale e dei revisori dei conti.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 (Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative a progetti concernenti prioritariamente i seguenti interventi pubblici:

a) costruzione o adeguamento di infrastrutture di prevalente interesse locale non finanziabili in applicazione di leggi regionali di settore:

1) acquedotti, fognature e impianti di depurazione;

2) altre opere di urbanizzazione primaria;

3) opere di urbanizzazione secondaria;

b) recupero funzionale d sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interesse storico, artistico o ambientale;

c) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'articolo 5, comma uno, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, recante misure urgenti per la tutela dei beni culturali;

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero 2 ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

Gli speciali programmi di cui al comma uno sono predisposti sulla base di richieste di intervento all'uopo presentate da comuni o loro consorzi, comunità montane e, per le sole opere di cui al comma uno, lettera a), consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, recante norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di singole aree geografiche comprendenti il territorio di più comuni appartenenti ad una stessa comunità montana, nonché di facilitare la redazione dei progetti e di snellire i rapporti con la Regione, la comunità montana può promuovere intese con i comuni interessati per la formazione, la proposta e la realizzazione a cura della comunità montana medesima di progetti integrati di area. Si intendono tali i progetti che prevedono un insieme coordinato degli interventi di cui al comma uno, programmati in una determinata area geografica da diversi comuni e mirati nel loro insieme a favorire lo sviluppo dell'area interessata.

4. Le richieste di cui ai commi due e tre devono rispondere ai requisiti seguenti:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a cinquecento milioni di lire;

c) dimostrare la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati dall'intervento o indicarne le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 (Destinazione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. I fondi per l'esercizio delle funzioni delegate sono destinati alla copertura degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.

2. Nel provvedimento che dispone la delega di funzioni devono essere indicati l'entità degli oneri previsti e dei trasferimenti finanziari a favore delle amministrazioni interessate.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 9:

Titolo III Determinazione degli stanziamenti annuali e pluriennali

Articolo 9 (Fondi ordinari per spese correnti)

1. Lo stanziamento annuale dei fondi ordinari per spese correnti è proposto dalla Giunta regionale tenendo conto delle disponibilità del bilancio della Regione e avendo presente che l'ammontare dei fondi non potrà essere inferiore all'ammontare delle somme trasferite allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, al netto di quelle destinate a coprire in tutto o in parte gli oneri per l'ammortamento dei mutui.

2. Per l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato alla Regione a copertura totale o parziale degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali resta ferma la disciplina vigente.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PresidenteDo lettura dell'articolo 10:

Titolo IV Criteri per l'assegnazione dei fondi

Capo I Fondi ordinari per spese correnti

Articolo 10 (Fondo ordinario per spese correnti dei comuni)

1. L'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti è determinato, per ciascun Comune, in base a parametri definiti con riferimento alla densità territoriale, alla popolazione residente, al personale in pianta organica e al numero e alla tipologia dei servizi erogati dal Comune.

2. Con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale, da emanare sentita l'Associazione dei comuni della Valle d'Aosta, è determinata, tenuto conto dei criteri di cui al comma uno, la ripartizione percentuale del fondo ordinario per spese correnti.

3. I trasferimenti finanziari determinati con le modalità di cui al presente articolo non possono comunque essere inferiori per ciascuno dei comuni della Regione, al complesso dei trasferimenti assegnati allo stesso titolo nell'anno precedente quello di riferimento, con esclusione dei trasferimenti a carattere straordinario.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11 (Fondo ordinario per spese correnti delle comunità montane)

1. Il fondo ordinario per spese correnti delle comunità montane è determinato tenendo conto dell'esigenza di coprire:

a) le spese per l'esercizio delle funzioni proprie delle comunità montane, in misura pari al cento per cento dei costi, al netto di eventuali entrate proprie e di trasferimenti da altri enti pubblici;

b) le spese per l'organizzazione e gestione dei servizi e delle altre attività pubbliche demandati dai comuni alla comunità montana in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le comunità montane, in misura pari alle spese accollate dalla comunità montana ai comuni e, comunque, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo dei servizi e delle altre attività pubbliche ad essa demandati sempre che non siano con altre leggi regionali.

2. L'ammontare dei trasferimenti per spese correnti è determinato, per ciascuna comunità montana, sulla base degli oneri, relativi alle funzioni effettivamente svolte dalla comunità stessa, desumibili dalla relazione previsionale e programmatica di cui al titolo VII, per la quale non sia stato richiesto il riesame da parte del Presidente della Giunta regionale o, in caso contrario, quale risulta dopo il riesame da parte della comunità montana.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 12:

Capo II Fondo ordinario per le spese di investimento

Articolo 12 (Criteri di riparto dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono ripartiti in base ai criteri oggettivi di cui al comma due, corretti attraverso l'applicazione dei criteri di efficienza di cui al comma tre.

2. I criteri oggettivi attengono in particolare alle dimensioni e alle caratteristiche demografiche e territoriali. Tali criteri sono deliberati, per il periodo di validità della presente legge, sotto forma di parametri, dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei comuni e quella dei Presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta per i fondi di rispettiva competenza.

3. I criteri di efficienza riguardano:

a) il livello relativo di utilizzazione da parte degli enti locali dei mutui erogabili in applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40, recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta" S.p.A., delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale;

b) la capacità relativa di impegno, da parte dell'ente locale, delle risorse finanziarie accertate per investimenti;

c) la capacità relativa dell'ente locale di rispettare in sede attuativa i programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica, fatti salvi i casi in cui la non attuazione dei programmi derivi dalla mancata erogazione dei finanziamenti relativi da parte dello Stato o della Regione. A questo scopo, sono posti a raffronto la documentazione sugli investimenti di cui all'articolo 16, comma due, lettera c) relativa all'ultimo triennio con i contenuti delle corrispondenti relazioni previsionali e programmatiche.

4. I parametri relativi ai criteri di cui al comma tre sono deliberati annualmente dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 16, comma uno.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 13:

Capo III Fondo per speciali programmi di investimento

Articolo 13 (Riparto del fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è attribuito agli enti di cui all'articolo 7, comma due, in base all'entità del finanziamento ritenuta ammissibile relativamente a ciascun progetto presentato dagli enti stessi.

2. I progetti sono finanziati previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati all'articolo 7, comma quattro, nonché della idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, ordinandoli, a fini di priorità, in funzione dell'appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'articolo 7, comma tre, del loro carattere innovativo, degli effetti sulla spesa corrente di riferimento generati dall'investimento, del più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi, dell'opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 14:

Titolo V Procedure di assegnazione deifinanziamenti

Articolo 14 (Impegno e liquidazione del fondo ordinario per spese correnti dei comuni)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate nell'articolo 10, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti dei comuni.

2. La liquidazione a favore dei comuni delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del sessanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all'articolo 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 26 e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita al Comune con richiesta di riesame, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma due, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 25:

Articolo 25 (Impegno e liquidazione del fondo ordinario per le spese correnti delle comunità montane)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui all'articolo 11, le somme da trasferire a ciascuna comunità montana ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti delle comunità montane.

2. La liquidazione a favore delle comunità montane delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura dell'ottanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione dei finanziamenti e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte della comunità montana, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei finanziamenti.

3. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, impegna e liquida a favore di ciascuna comunità montana un acconto pari al venti per cento dei trasferimenti correnti erogati allo stesso titolo nell'anno precedente alla comunità montana medesima. Tale acconto è detratto dalla somma di cui al comma due, lettera a).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 16:

Articolo 16 (Impegno e liquidazione dei fondi ordinari per le spese di investimento)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate all'articolo 12, le somme da trasferire a favore di ciascun ente locale ed impegna la relativa spesa a valere sui fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali.

2. La liquidazione agli enti locali delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del dieci per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del settanta per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all'articolo 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 26, e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione dell'ente locale;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione, da parte dell'ente locale, alla Regione e alla Commissione regionale di controllo, rispettivamente di una documentazione sugli investimenti effettuati, redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, e del conto consuntivo entrambi relativi all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma due, fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame dell'ente locale.

4. L'omessa trasmissione alla Regione della documentazione di cui al comma due, lettera c), impedisce di liquidare agli enti inadempienti le somme spettanti nell'anno successivo a quello in cui deve essere prodotta la documentazione soprarichiamata fino alla ricezione della documentazione medesima.

5. Per opere o categorie di opere pubbliche interessanti più enti locali e suscettibili di formare oggetto di un unico appalto, al fine di realizzare significative economie di scala, gli enti locali interessati possono chiedere alla Regione di provvedere in loro vece all'appalto e alla conduzione tecnica delle opere. In questo caso i rapporti tra Regione ed enti locali sono regolati da apposita convenzione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 17:

Articolo 17 (Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento)

1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporle ai sensi dell'articolo 7, comma due, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Le richieste di cui al comma uno devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 18 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica dell'opera e le informazioni in esso contenute devono permettere una valutazione dell'opera in base ai criteri stabiliti nell'articolo 13. Alle richieste deve essere allegato il progetto di massima dell'opera.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 18:

Articolo 18 (Nucleo di valutazione)

1. É istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di valutazione tecnica ed economica dei piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi. Esso inoltre può fornire pareri ed assistenza tecnica in ordine alle metodologie di va-lutazione da adottarsi da parte di altri organismi della Regione o ad essa collegati. Il Nucleo effettua l'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 17 in collaborazione con i servizi regionali di cui all'articolo 22.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o da un suo sostituto;

c) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

d) un esperto in una delle discipline di cui alla lettera c) designato d'intesa dall'Associazione dei comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione di cui al comma uno è integrato dai seguenti componenti:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'articolo 7, comma uno, lettera b);

b) il Sovraintendente per i beni culturali e ambientali o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'articolo 7, comma uno, lettere b) e c);

c) l'Ingegnere capo dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'articolo 7, comma uno, lettera a);

d) il Sovraintendente agli studi della Regione o suo sostituto per l'istruttoria delle richieste concernenti l'edilizia scolastica;

e) il dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'articolo 7, comma uno, lettera b).

4. La convocazione del Nucleo di valutazione è effettuata dal presidente e la riunione del Nucleo stesso è legalmente valida in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l'entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma uno, lettera c) e d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione redige una proposta di programma concernente i progetti da ammettere a finanziamento e da realizzare entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

a) gli enti interessati;

b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;

c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamenti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 19:

Articolo 19 (Approvazione del programma preliminare degli interventi)

1. Entro due mesi dal termine indicato all'articolo 18, comma sei, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta di programma redatta dal Nucleo di valutazione.

2. La deliberazione che approva il programma di cui al comma uno è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

PresidentePongo in votazione l'articolo 19.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 20:

Articolo 20 (Approvazione del programma definitivo degli interventi)

1. Entro sette mesi dalla data del Bollettino ufficiale della Regione in cui è pubblicata la deliberazione di approvazione del programma preliminare degli interventi, gli enti interessati devono far pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, recante disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui all'articolo 18, comma sei.

3. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma due, delibera il programma definitivo degli interventi, nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'articolo 56, comma tre, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dal comma uno dell'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma tre e su proposta dell'Assessore alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

5. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi, di cui al comma tre, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

6. L'inidoneità tecnica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 21:

Articolo 21 (Contributi per la progettazione esecutiva )

1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'articolo 20 sono deliberati, a favore delle amministrazioni che hanno presentato proposte incluse nei programmi stessi, contributi sulle spese sostenute per la progettazione esecutiva.

2. I contributi di cui al comma uno sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un'apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 22:

Articolo 22 (Esecuzione degli interventi da parte della Regione)

1. Gli interventi finanziati dal fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione avvalendosi:

a) del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all'articolo 7, comma uno, lettera b);

b) della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all'articolo 7, comma uno, lettera c);

c) dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 7, comma uno, lettera a).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 23:

Articolo 23 (Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti)

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'articolo 7 possono essere realizzati anche a cura delle amministrazioni che hanno presentato la richiesta di finanziamento. In questo caso la Regione impegna ogni anno a favore dell'amministrazione interessata, la quota del finanziamento complessivo relativa a ciascuno dei tre anni in cui è articolata la realizzazione del progetto.

2. Per i progetti integrati di area di cui all'articolo 7, comma tre, la quota di finanziamento da impegnare a favore della comunità montana interessata è commisurata all'importo annuale dell'insieme degli interventi compresi nel progetto.

L'erogazione dei trasferimenti finanziari di cui ai commi uno e due è effettuata, con riferimento all'impegno di spesa di ciascun anno, nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata, contestualmente all'impegno della spesa relativa al primo anno;

b) ulteriori erogazioni su presentazione di richieste di pagamento da parte dell'ente locale ogni qualvolta le ulteriori spese sostenute siano uguali o superiori al venti per cento dell'importo programmato. L'entità delle erogazioni è pari all'ottanta per cento della spesa sostenuta al netto delle erogazioni precedentemente disposte, non considerando il primo anticipo di cui alla lettera a).

4. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme ricevute in eccedenza rispetto alle effettive necessità.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 24:

Titolo VI Attuazione della legge

Articolo 24 (Servizio studi, programmi e progetti)

1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma uno, lettere b) e c) della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, (modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35,15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 25:

Articolo 25 (Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. La Giunta regionale riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Consiglio regionale, sullo stato di attuazione della presente legge.

PresidentePongo in votazione l'articolo 25.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 26:

Titolo VII Programmazione degli investimenti

Articolo 26 (Relazione previsionale e programmatica)

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente l'indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica di cui al comma uno costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è allegata al bilancio stesso. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli Enti locali.

3. La relazione previsionale e programmatica, è comunicata alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

4. La relazione previsionale e programmatica è utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali. Essa, altresì, per le comunità montane, tiene luogo del piano pluriennale di sviluppo di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, e, per i comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'articolo 15 della citata legge n. 142/1990.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 27:

Articolo 27 (Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica)

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui al presente titolo è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione all'uopo stabiliti dal Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale che si avvale di una Commissione tecnica composta di cinque funzionari regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta medesima. Alle riunioni della Commissione può partecipare il legale rappresentante o suo delegato dell'ente locale di volta in volta interessato.

2. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'articolo 26, o con gli obiettivi programmatici della Regione, è restituita all'ente locale con richiesta di riesame.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 28:

Titolo VIII Norme transitorie

Articolo 28 (Norme transitorie)

1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del Fondo regionale Investimenti Occupazione è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l'attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35,18 dicembre 1987, n. 105, 8 agosto 1989, n. 60 e 4 giugno 1991, n. 16 cessa di avere vigore.

2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 (trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza) e 8 agosto 1989, n. 61 (trasferimenti finanziari della Regione ai comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e loro successive modificazioni e integrazioni, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai comuni ai sensi delle leggi medesime. Alla conclusione di detta gestione, le leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61,come modificata dalle leggi regionali 26 novembre 1991, n. 68 e 30 dicembre 1992,n. 81, cessano di avere valore.

3. L'ulteriore applicazione delle norme di cui ai Titoli V, VI e VII compreso della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire alle comunità montane ai sensi delle norme medesime che cessano di avere vigore alla conclusione di detta gestione.

4. É abrogato l'articolo 16 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 29:

Titolo IX Modificazioni a leggi regionali di settore

Articolo 29 (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91)

1. L'articolo 3 (Affidamento di funzioni da parte dei comuni) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Affidamento di funzioni da parte dei comuni)

1. La comunità montana programma, organizza e gestisce i servizi e le altre attività pubbliche che, per loro natura, si palesano più efficienti se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale e, in quanto coinvolgenti, sia pure indirettamente, la maggioranza dei comuni della rispettiva zona omogenea, le siano da questi demandati."

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 30:

Articolo 30 (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 (Deleghe della Regione) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione può delegare a singole comunità montane specifiche funzioni laddove il loro esercizio, anche in considerazione del bacino di utenza e delle strutture di cui dispone la comunità, presentino prospettive di efficienza ed economicità e/o di funzionalità per la popolazione locale".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 31:

Articolo 31 (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persona anziane ed inabili, è sostituito dal seguente:

"La Regione assegna per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'articolo 3 contributi finanziari a:

a) comuni, Consorzi di comuni e l'Associazione dei comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

b) alle comunità montane, limitatamente alla gestione dei servizi, qualora siano loro demandati in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le comunità montane."

PresidentePongo in votazione l'articolo 31.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 32:

Titolo X Disposizioni finanziarie

Articolo 32 (Determinazione dei finanziamenti regionali)

1. L'ammontare dei fondi di cui all'articolo 4 da trasferire ai comuni e alle comunità montane, è determinato per il triennio 1993/1995 nelle sottoindicate misure:

a) fondi ordinari per le spese correnti:

1) trasferimenti ai comuni, al netto dei fondi statali destinati alla copertura totale o parziale dell'ammortamento dei mutui, lire 205.000 milioni, di cui lire 65.700 per l'anno 1993;

2) trasferimenti alle comunità montane, lire 24.000 milioni, di cui lire 7.400 milioni per l'anno 1993;

b) fondi ordinari per le spese di investimento:

1) trasferimenti ai comuni, lire 212.000 milioni di cui lire 62.000 milioni per l'anno 1993;

2) trasferimenti alle comunità montane, lire 30.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1993;

c) fondo per speciali programmi di investimento, lire 45.000 milioni nel biennio 1994/1995;

d) fondi per l'esercizio di funzioni delegate lire 3.000 milioni nel biennio 1994/1995.

2. Per gli anni 1994/1995 determinazione degli oneri destinati a gravare sui corrispondenti esercizi, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

3. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno è comprensivo per l'esercizio 1993 degli stanziamenti già iscritti in bilancio in applicazione di leggi regionali, abrogate dalla presente legge, che disponevano finanziamenti destinati alle medesime finalità.

4. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma tre, è rideterminato qualora modificazioni alla capacità impositiva degli Enti locali comportino maggiori entrate dirette per i comuni e contestualmente minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

5. Restano comunque confermate le autorizzazioni di spesa per la realizzazione dei programmi del Fondo regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5 (legge finanziaria per gli anni 1993/1995) con esclusione delle spese per complessive lire 50.000 milioni destinate alla realizzazione del programma 1993/1995 di cui al comma uno, secondo alinea dell'articolo 4.

6. La spesa per il funzionamento del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 20, è valutato in lire 220 milioni per l'anno 1993 e di annue lire 307 milioni per gli esercizi successivi.

Presidente L'articolo 32 è sostituito dal seguente articolo:

Titolo X Disposizioni finanziarie

Articolo 32 (Determinazione dei finanziamenti regionali)

1. L'ammontare dei fondi di cui all'articolo 4 da trasferire ai comuni e alle comunità montane, è determinato per il triennio 1993/1995 nelle sottoindicate misure:

a) fondi ordinari per le spese correnti:

1) trasferimenti ai comuni, al netto dei fondi statali destinati alla copertura totale o parziale dell'ammortamento dei mutui, lire 205.700 milioni, di cui lire 65.700 per l'anno 1993;

2) trasferimenti alle comunità montane, lire 24.000 milioni, di cui lire 7.400 milioni per l'anno 1993;

b) fondi ordinari per le spese di investimento:

1) trasferimenti ai comuni, lire 203.200 milioni di cui lire 53.200 milioni per l'anno 1993;

2) trasferimenti alle comunità montane, lire 30.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1993;

c) fondo per speciali programmi di investimento, lire 44.000 milioni nel biennio 1994/1995;

d) fondi per l'esercizio di funzioni delegate lire 3.000 milioni nel biennio 1994/1995.

2. Per gli anni 1994/1995 determinazione degli oneri destinati a gravare sui corrispondenti esercizi, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

3. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno è comprensivo per l'esercizio 1993 degli stanziamenti già iscritti in bilancio in applicazione di leggi regionali, abrogate dalla presente legge, che disponevano finanziamenti destinati alle medesime finalità.

4. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma tre, è rideterminato qualora modificazioni alla capacità impositiva degli Enti locali comportino maggiori entrate dirette per i comuni e contestualmente minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

5. Restano comunque confermate le autorizzazioni di spesa per la rea-lizzazione dei programmi del Fondo regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5 (legge finanziaria per gli anni 1993/1995) con esclusione delle spese per complessive lire 50.000 milioni destinate alla realizzazione del programma 1993/1995 di cui al comma uno, secondo alinea dell'articolo 4.

6. Il fondo per speciali programmi di investimento è, per il biennio 1994-1995, prioritariamente destinato alla copertura delle spese connesse alla realizzazione dei progetti già presentati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n.51, ed ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'autorizzazione di spese per il finanziamento dei progetti da presentare ai sensi dell'articolo 7, a decorrere dall'anno 1994, si provvederà annualmente con legge finanziaria con riferimento al successivo triennio compreso nel bilancio pluriennale.

8. La spesa per il funzionamento del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 20, è valutato in lire 220 milioni per l'anno 1993 e di annue lire 307 milioni per gli esercizi successivi.

9. Alla eventuale ulteriore autorizzazione di spesa e alla determinazione delle modalità di erogazione dei fondi per l'esercizio di funzioni delegate, di cui al comma uno, lettera d), si provvede contestualmente alla delega delle funzioni stesse.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 33:

Articolo 33 (Iscrizione degli oneri in bilancio e modalità di copertura)

1. Gli oneri di cui alla presente legge graveranno sui sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi:

a) quanto ai trasferimenti ordinari ai comuni per spese correnti, sui capitoli n. 20500 e 20980;

b) quanto ai trasferimenti ordinari alle comunità montane per spese correnti, sul capitolo 20740;

c) quanto ai trasferimenti ordinari ai comuni per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20520;

d) quanto ai trasferimento ordinari alle comunità montane per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20780;

e) quanto agli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 sul capitolo 22520.

2. I capitoli di spesa per la gestione, a decorrere dall'anno 1994 del fondo per speciali programmi di intervento e dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate saranno istituiti con la legge di approvazione di ciascun bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, determinati per l'anno 1993 in complessive lire 139.620 milioni si provvede:

a) quanto al lire 123.000 milioni mediante utilizzo degli stanziamenti già destinati sul bilancio 1993 a finanziare i medesimi interventi ai sensi delle leggi regioni abrogate e sostituite dalla presente legge sui capitoli nn. 20500, 20520, 20740, 20760, 20780, 20980 e 22520;

b) quanto a lire 16.620 milioni mediante utilizzo parziale, per corrispondente complessivo importo, degli stanziamenti iscritti in bilancio sui capitoli nn. 20720, 20800, 21145, 52160, 54240, 54260, 58540, 61600, 62540 e 64820;

4. Per gli esercizi 1994 e 1995 la copertura degli oneri è assicurata dalle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1993/1994 sui capitoli di spesa indicati ai commi precedenti.

Presidente L'articolo 33 è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 33 (Iscrizione degli oneri in bilancio e modalità di copertura)

1. Gli oneri di cui alla presente legge graveranno sui sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi:

a) quanto ai trasferimenti ordinari ai comuni per spese correnti, sui capitoli n. 20500 e 20980;

b) quanto ai trasferimenti ordinari alle comunità montane per spese correnti, sul capitolo 20740;

c) quanto ai trasferimenti ordinari ai comuni per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20520;

d) quanto ai trasferimento ordinari alle comunità montane per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20780;

e) quanto agli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 sul capitolo 22520.

2. I capitoli di spesa per la gestione, a decorrere dall'anno 1994 del fondo per speciali programmi di intervento e dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate saranno istituiti con la legge di approvazione di ciascun bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, determinati per l'anno 1993 in complessive lire 131.520 milioni si provvede:

a) quanto al lire 123.000 milioni mediante utilizzo degli stanziamenti già destinati sul bilancio 1993 a finanziare i medesimi interventi ai sensi delle leggi regioni abrogate e sostituite dalla presente legge sui capitoli nn. 20500, 20520, 20740, 20760, 20780, 20980 e 22520;

b) quanto a lire 8.520 milioni mediante utilizzo, per corrispondente complessivo importo, degli stanziamenti iscritti in bilancio sui capitoli nn. 20620, 20720, 20800, 21145, 33120, 52160 e 52500;

4. Per gli esercizi 1994 e 1995 la copertura degli oneri, complessivamente previsti in lire 380.214 milioni, è assicurata:

a) quanto a lire 243.689 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1993/1995 sui capitoli di spesa indicati al comma tre, lettera a);

b) quanto a lire 135.525 milioni mediante parziale utilizzo delle disponibilità iscritte nel medesimo bilancio pluriennale ai capitoli 21145, 41720, 51300, 51360, 52160,52500, 52520, 54240, 54260, 56300, 58540, 61600, 62540 e 64820."

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 34:

Articolo 34 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Parte Entrata

Variazioni in diminuzione

Cap. 4550 la cui denominazione è così integrata

"Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, per la copertura di spese di parte corrente degli Enti locali."

lire 10.000.000.000

Variazione in aumento

Programma regionale 2.04

Codificazione: 2.3.1.

Cap. 4555 (di nuova istituzione)

"Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, per l'ammortamento dei mutui degli enti locali."

lire 10.000.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 20720 "Contributi ai comuni in spese di investimento straordinarie e imprevedibili e comunque a carattere eccezionale"

lire 1.000.000.000

Cap. 20760 "Trasferimenti finanziari correnti alle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative demandate dai comuni."

lire 1.800.000.000

Cap. 20800 "Contributi una tantum ai comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione."

lire 500.000.000

Cap. 20980 che assume la seguente nuova denominazione: "Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1989, n. 431 per la copertura di spese di parte corrente."

- legge regionale , n.

lire 10.000.000.000

Cap. 21145 "Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale."

lire 6.000.000.000

Cap. 52160 "Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi d'acqua principali."

lire 420.000.000

Cap. 54240 "Contributi integrativi ad enti per acquisti di beni ed attrezzature e per piccoli miglioramenti edilizi delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale".

lire 100.000.000

Cap. 54260 "Contributi integrativi ad enti per il funzionamento delle biblioteche comunque facenti parte del sistema bibliotecario regionale".

lire 400.000.000

Cap. 58540 "Contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"

lire 1.200.000.000

Cap. 61600 "Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"

lire 1.500.000.000

Cap. 62540 "Contributo a enti locali per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive"

lire 500.000.000

Cap. 64820 "Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive"

lire 5.000.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

Cap. 20500, che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari ai comuni per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza."

-legge regionale n.

lire 2.000.000.000

Cap. 20520 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari ai comuni a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza."

-legge regionale n.

lire 11.000.000.000

Cap. 20740 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari alle comunità montane per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza. "

-legge regionale n.

lire 1.800.000.000

Cap. 20780 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari alle comunità montane a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza".

-legge regionale n.

lire 3.500.000.000

Cap. 20985 (di nuova istituzione)

Cod. Reg 2.1.1.02.

Classif. 2.1.1.5.2.2.11.33.2.

"Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, per l'ammortamento di mutui."

-legge regionale n.

lire 10.000.000.000

Cap. 22520 che assume la seguente nuova denominazione:

"Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione degli interventi pubblici."

-legge regionale n. articolo 20

lire 120.000.000

Presidente L'articolo 34 è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 34 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Parte Entrata

Variazioni in diminuzione

Cap. 4550 la cui denominazione è così integrata

"Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, per la copertura di spese di parte corrente degli Enti locali."

lire 10.000.000.000

Variazione in aumento

Programma regionale 2.04

Codificazione: 2.3.1.

Cap. 4555 (di nuova istituzione)

"Fondi assegnati dallo Stato ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 431, per l'ammortamento dei mutui degli enti locali."

lire 10.000.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 20620 "Contributi ai comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare"

lire 700.000.000

Cap.20720 "Contributi ai comuni in spese di investimento straordinarie e imprevedibili e comunque a carattere eccezionale."

lire 500.000.000

Cap. 20760 "Trasferimenti finanziari correnti alle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative demandate dai comuni."

lire 1.800.000.000

Cap. 20800 "Contributi una tantum ai comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione."

lire 500.000.000

Cap. 20980 che assume la seguente nuova denominazione: "Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1989, n. 431 per la copertura di spese di parte corrente."

- legge regionale , n.

lire 10.000.000.000

Cap. 21145 "Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale."

lire 6.000.000.000

Cap. 33120 "Spese per adattamento e ristrutturazione di locali e di uffici"

lire 200.000.000

Cap. 52160 "Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi d'acqua principali."

lire 420.000.000

Cap. 52500 "Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti"

lire 200.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

Cap. 20500, che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari ai comuni per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza."

-legge regionale n.

lire 2.700.000.000

Cap. 20520 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari ai comuni a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza."

-legge regionale n.

lire 2.200.000.000

Cap. 20740 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari alle comunità montane per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza. "

-legge regionale n.

lire 1.800.000.000

Cap. 20780 che assume la seguente nuova denominazione "Trasferimenti finanziari alle comunità montane a copertura parziale o totale delle spese di intervento di competenza".

-legge regionale n.

lire 3.500.000.000

Cap. 20985 (di nuova istituzione)

Cod. Reg 2.1.1.02.

Classif. 2.1.1.5.2.2.11.33.2.

"Trasferimenti ai comuni dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, per l'ammortamento di mutui."

-legge regionale n.

lire 10.000.000.000

Cap. 22520 che assume la seguente nuova denominazione:

"Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione degli interventi pubblici."

-legge regionale n. articolo 20

lire 120.000.000

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione;

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuto: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva