Oggetto del Consiglio n. 345 del 17 dicembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 345/73 - Concessione di contributi straordinari a imprese industriali della Valle d'Aosta ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente l'oggetto: "Concessione di contributi straordinari a Imprese Industriali della Valle d'Aosta ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20, e il marzo 1968, n. 8", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 dicembre 1973:

Con leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 sono state approvate provvidenze intese a favorire l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in Valle d'Aosta, ovvero la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il trasferimento di quelli già esistenti.

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio sono state istruite le domande presentate dalle Ditte sottoindicate al fine di ottenere la concessione dei contributi previsti dalle citate leggi regionali:

1°) La Ditta BORETTAZ Giovanni Battista & Angelo, con sede nei Comuni di Issogne - località Glair - ha presentato in data 24 aprile 1972 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese di installazione in detta località di uno stabilimento industriale per la lavorazione di marmi, produzione di marmetto di graniglia e blocchi di cemento.

La domanda è corredata dei prescritti documenti, notizie e atti di impegno. Le informazioni fornite circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale della Ditta sono favorevoli.

L'impresa ha sede nella Regione ed è iscritta al n. 29260 del Registro delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale del l'industria e del commercio.

La Ditta ha provveduto all'acquisto di un'area di terreno di mq. 25.229. La superficie coperta dai fabbricati (un capannone adibito a laboratorio e deposito e un fabbricato adibito ad esposizione, uffici e comprendente anche, al primo piano, un alloggio) è di mq. 2.005.

Nella domanda viene precisato che mq. 12.000 di terreno saranno adibiti ad aree viabili e piazzali.

Secondo quanto indicato dalla Ditta le spese sostenute per l'acquisto del terreno ammontano complessivamente, comprese le spese accessorie, a L. 1.367.967 (L. 46 x mq.); le spese sostenute per la costruzione e l'attrezzatura dello stabilimento a lire 103.200.626 (L. 5.221.300) per livellamento e sistemazione piazzali; L. 28.177.709 per laboratorio, magazzino, uffici e abitazione; L. 3.409.840 per impianti elettrici; L. 56.391.777 per macchinari).

Gli addetti allo stabilimento comprendono, oltre ai due titolari, 11 dipendenti (7 operai, 2 autisti e 2 impiegati) che, secondo le previsioni dovranno salire a 18/20 unità.

L'attività della Ditta consiste nella produzione a lavorazione di marmette in graniglia di diverse dimensioni, nella lavorazione dei marmi e nella produzione di blocchi in cemento.

I prodotti vengono venduti prevalentemente nella zona, ma non è escluso che alcuni, come i marmi, possano trovare collocazione anche fuori della Regione.

La misura dei contributi regionali potrebbe corrispondere a L. 1.300;000, pari a circa il 95% del costo del terreno (L. 44 x mq.) e a L. 10.000.000, pari a circa il 9,7% delle spese sostenute per la costruzione e l'attrezzatura dello stabilimento, per un ammontare complessivo di L. 11.300.000.

La Concessione e la liquidazione dei contributi potrebbe avvenire alle condizioni di cui all'art .4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8, e cioè le prime due rate, nella misura complessiva di L. 7.500.000, pari al 66,3%, subito, in quanto il nuovo stabilimento è già entrato in funzione; la terza rata di L. 3.800.000, a saldo, un anno dopo il versamento delle precedenti due rate.

2°) La Ditta GIOVANETTO Umberto, con sede nel Comune di Arnaz, Strada Statale 26, ha presentato in data 27 ottobre 1972 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese di ampliamento dello stabilimento industriale già operante nella località predetta per la lavorazione del marmo e del granito.

La domanda è corredata dei prescritti documenti, notizie e atti d'impegno. Le-informazioni fornite circa la capacità finanziaria o la correttezza commerciale della Ditta sono favorevoli.

L'impresa ha sede nella Regione ed è iscritta al. N. 31592 del Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato dell'industria e del commercio.

L'impresa ha già chiesto ed ottenuto un primo contributo della Regione al momento dell'impianto dello stabilimento (V. deliberazione consiliare n. 196 in data 22 luglio 1971), ammontante complessivamente a L. 13.100.000, così ripartite: L. 600.000,- nelle spese di acquisto del terreno e L. 12.500.000 nelle spese di costruzione dello stabilimento.

La Società chiede un secondo contributo per le spese relative all'ampliamento dello stabilimento predetto.

La Ditta sta infatti allestendo un secondo capannone al fine di potenziare la propria produzione.

A tale scopo l'impresa ha provveduto all'acquisto di altri mq. 7.514 di terreno, con una spesa complessiva, comprese le spese accessorie, di L. 7.446.200,- (L. 990 x mq).

Il nuovo capannone, in corso di allestimento, ricopre una superficie di mq. 2.100 e comprende un vano per la lavorazione di lastre e segati di marmo, un vano con seghe multilame per il taglio dei blocchi, il deposito dei materiali, i locali per servizi, uffici, impianto riscaldamento, una vasca per la sabbia e i magazzini di deposito.

A fianco del capannone è prevista la posa di una gru su rotaie, per lo spostamento dei blocchi di marmo; l'area coperta dall'impianto di sollevamento è di mq. 1.800.

I macchinari comprendono, oltre la gru predetta, telai per il taglio dei blocchi di granito e marmo, macchinari per la lucidatura degli stessi, macchine fresatrici, gru a carrello, ecc.

Le spese complessivamente indicate dalla Ditta per il completamente dell'opera di ampliamento ammontano a L. 397.981.420 di cui L.40.000.000 per adattamento del terreno, L. 142.081.420 per la costruzione del capannone e L. 215.900.420 per l'acquisto dei macchinari.

L'occupazione, che al momento dell'assegnazione del primo contributo regionale era di 15 unità, è attualmente di 20 unità è dovrebbe raggiungere 35/40 unità dopo la realizzazione dell'ampliamento.

La Ditta, con il potenziamento degli impianti, si propone tra l'altro la diretta lavorazione dei marmi di produzione valdostana e fa presente di aver eseguito esportazioni rilevanti anche verso la Francia, la Svizzera e 1a Germania.

La Ditta ha chiesto alla Regione, ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 72 del 29/5/1957 e n. 155.del 24/6/1967, un contributo per il pagamento degli interessi su un mutuo bancario di L. 50.000.000.

La misura dei contributi regionali potrebbe corrispondere a L. 7.000.000 pari a circa il 94% del costo del terreno (L. 932 x mq.) e a L. 23.000.000, pari a circa il 6,6% delle spese sostenute per l'ampliamento dello stabilimento, diminuita dell'importo del mutuo suindicato, per un ammontare complessivo di L. 30.000.000.

La concessione e la liquidazione dei contributi potrebbero avvenire alle condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 e cioè, la prima rata nella misura di lire 10.000.000 (33,3%) ad avvenuta ultimazione dei lavori di ampliamento, la seconda rata, pure di L. 10.000.000 (33,3%) all'inizio del funzionamento dei nuovi impianti e la terza rata di L. 10.000.000, a saldo, un anno dopo il versamento della seconda rata.

3°) La Ditta. LAVANDERIA INDUSTRIALE S.r.l., con sede in POLLEIN, Regione Aeroporto, ha presentato in data 7 giugno 1973 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n.20 e 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese di ampliamento dello stabilimento industriale già operante nella località predetta per la lavatura e la stiratura di biancheria destinata ad alberghi, ristoranti e comunità.

La domanda è corredata dei prescritti documenti, notizie e atti di impegno. Le informazioni fornite circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale della Società sono favorevoli.

L'impresa ha sede nella Regione ed è iscritta al n. 30506 del Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria e del commercio.

La società ha già chiesto ed ottenuto un primo contributo della Regione al momento dell'impianto dello stabilimento (V. deliberazione consiliare n. 347 in data 30 dicembre 1970), pari a complessive L. 4.200.000, di cui L. 2.500.000 nelle spese di acquisto del terreno e L. 1.700.000 nelle spese di costruzione dello Stabilimento.

La Ditta chiede ora un secondo contributo nelle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento dello stabilimento.

L'ampliamento consiste nella costruzione di un corpo di fabbrica, in aderenza con il capannone preesistente.

Il nuovo fabbricato comprende locali diversi (uffici, impianti igienici, depositi, spogliatoio, alloggio custode), disposti su due piani.

I nuovi macchinari acquistati consistono in macchina lavasecco, lavacentrifuga, gruppo stiracamicie, mangano pentaflex, ecc.

Le spese di costruzione del nuovo fabbricato sono state indicate dalla Ditta in L. 36.306.000 e quelle di acquisto dei nuovi macchinari in L. 61.430.743, per un complesso di L. 97.736.000.

Il personale occupato nello stabilimento che al momento dell'inizio dell'attività oscillava da 12 a 20 unità, a seconda del periodo stagionale, attualmente è di 35 unità.

L'attività dell'impresa consiste nella lavatura e stiratura meccanica di biancheria per alberghi, ristoranti, comunità e corpi delle forze armate esistenti nella Regione. In circa il 40% dei casi, l'impresa provvede direttamente al noleggio della biancheria.

La misura del contributo regionale potrebbe corrispondere a lire 9.000.000, pari a circa il 9,2% delle spese sostenute per l'ampliamento dello stabilimento e l'acquisto di nuovi macchinari.

La concessione e la liquidazione dei contributi potrebbero avvenire alle condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8, e cioè le prime due rate nella misura complessiva di L. 6.000.000, pari a circa il 66,6%, subito, in quanto l'ampliamento e il potenziamento sopradescritti sono già stati realizzati; la terza rata di L. 3.000.000, a saldo, un anno dopo il versamento delle precedenti due rate.

La Commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio ha esaminato le domande delle Ditte sopraindicate ed ha espresso, in linea di massima, parere favorevole all'accoglimento delle domande stesse, formulando le proposte risultanti dalla presente relazione, da sottoporsi all'esame e alle decisioni del Consiglio.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di approvare la concessione alle seguenti imprese industriali dei contributi straordinari di seguito indicati per ciascuna impresa, ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968:

a) Ditta BORETTAZ Giovanni Battista & Angelo, con sede nel Comune di Issogne - Località Glair:

L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) nelle spese di acquisto del terreno e L. 10.000.000 (diecimilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento, per un ammontare complessivo di L. 11.300.000.

b) Ditta GIOVANETTO Umberto, con sede nel Comune di Arnaz - Strada Statale 26:

L. 7.000.000 (settemilioni) nelle spese di acquisto del terreno e L. 23.000.000 (ventitremilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento, per un ammontare totale di L.30.000.000.

c) Ditta LAVANDERIA INDUSTRIALE S.r.l., con sede in Pollein - Regione Aeroporto: L. 9.000.000 (novemilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento.

2) Di approvare la spesa complessiva di L. 50.300.000 (cinquantamilionitrecentomila), da finanziare con impegno al Cap. 487 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 "Contributi straordinari ad aziende industriali in applicazione delle leggi regionali 21/8/1962 n. 20 e 11/3/1968 n. 8, che presenta la necessaria disponibilità;

3) Di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi per la liquidazione alle Ditte suddette delle rate dei contributi di cui al n. 1°), secondo le modalità previste dalle citate leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8.

Illustra l'Assessore all'industria e commercio MARCOZ.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

delibera

1) di approvare la concessione alle seguenti imprese industriali dei contributi straordinari di seguito indicati per ciascuna impresa, ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8:

a) Ditta BORETTAZ Giovanni Battista & Angelo, con sede nel Comune di Issogne - Località Glair:

£. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) nelle spese di acquisto del terreno e £. 10.000.000 (diecimilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento, per un ammontare complessivo di £. 11.300.000;

b) Ditta GIOVANETTO Umberto, con sede nel Comune di Arnaz - Strada Statale 26:

£. 7.000.000 (settemilioni) nelle spese di acquisto del terreno e £. 23.000.000 (ventitremilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento, per un ammontare totale di £. 30.000.000;

c) Ditta LAVANDERIA INDUSTRIALE S.r.l., con sede in Pollein - Regione Aeroporto:

£. 9.000.000 (novemilioni) nelle spese di ampliamento dello stabilimento;

2) di approvare la spesa complessiva di Lire 50.300.000 (cinquantamilionitrecentomila), da impegnare al Cap. 487 del bilancio preventivo della Regione per lo anno 1973 "Contributi straordinari ad aziende industriali in applicazione delle leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8", che presenta la necessaria disponibilità;

3) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi per la liquidazione alle Ditte suddette delle rate dei contributi di cui al n. 1), secondo le modalità previste dalle citate leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8.