Oggetto del Consiglio n. 4458 del 7 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4458/IX Proposta di legge: "Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali a ricoprire cariche elettive - Modificazioni".
PresidenteLa parola il Consigliere Louvin.
Louvin (UV)Je voudrais rappeler quel a été le parcours de cette loi qui tire son inspiration du fait que la loi régionale n. 11 du '85 ayant été dépassée par la loi de l'Etat n. 816 du '85 doit être mise à jour pour permettre aux administrateurs des collectivités locales dépendants de l'administration régionale d'avoir une disponibilité et des congés rétribués.
Le texte présenté par le groupe de l'UV en 1990 avait fait l'objet d'un premier examen entre le gouvernement régional et les syndicats, on aurait du reprendre le contenu de cette loi au moment de l'approbation du contrat de travail, cela n'a pas eu lieu. Le 18 février 1993 a eu lieu une deuxième rencontre et nous avons apporté quelques amendements au texte de loi, le contenu est simple.
Je me bornerai à dire encore que, suite à la modification du Statut Spécial en discussion au Parlement national, ce Conseil aura la possibilité de se pencher plus largement sur le sujet des collectivité locales en permettant aux administrateurs élus de remplir les fonctions qui leur sont propres en ayant une rétribution suffisante.
PresidenteIl testo è quello redatto dalla II Commissione e dalla stessa approvato. Possiamo passare alla votazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 243.
Articolo 1 (Oggetto del provvedimento)
1. La Regione, nell'esercizio della competenza di cui all'articolo 2 lett. a) dello Statuto speciale, disciplina la posizione ed il trattamento dei propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidentePassiamo all'articolo 2.
Articolo 2 (Aspettativa e permessi)
1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dall'articolo 1 hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato fruendo di aspettative e permessi secondo le norme contemplate dagli articoli 3,4,5 e 6.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidentePassiamo all'articolo 3.
Articolo 3 (Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche di cui all'articolo 4 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.
2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 percepiscono dall'Amministrazione regionale soltanto gli assegni per il nucleo famigliare. L'Amministrazione regionale provvede, altresì, al versamento nei rispettivi fondi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dello Stato, delle ritenute erariali e delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidentePassiamo all'articolo 4.
Articolo 4 (Permessi retribuiti)
1. I dipendenti regionali eletti nei Consigli comunali, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale è convocato il consiglio o sono aggiornati i suoi lavori.
2. I dipendenti regionali eletti nelle assemblee delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), nei consigli circoscrizionali, nonché nelle commissioni consiliari e circoscrizionali, formalmente istituite, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organismi consiliari o assembleari di cui fanno parte per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
3. Gli eletti nelle giunte municipali e nelle giunte esecutive delle comunità montane ed i presidenti delle associazioni e dei consorzi tra enti locali e delle aziende di cui all'articolo 23 della legge 142/1990, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e i presidenti delle comunità montane.
4. I permessi retribuiti disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive ricoperte dal dipendente regionale, non sono cumulabili tra loro.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 5.
Articolo 5 (Permessi non retribuiti)
1. I dipendenti regionali eletti a cariche elettive di cui all'articolo 4 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti per un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 6.
Articolo 6 (Documentazione per i permessi)
1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti regionali chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 7.
Articolo 7 (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 11 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive) è abrogata.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidenteProcediamo alla votazione finale sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
