Oggetto del Consiglio n. 4457 del 7 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4457/IX Ritiro della proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 recante norme sui referendum previsti dallo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1981, n. 22"
Articolo 1 (Modificazione del Titolo I)
1. Il Titolo è cos' modificato:
"Titolo I
Norme generali in materia di referendum"
Articolo 2 (Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16)
1. L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, recante norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano, è sostituto dal seguente:
"Articolo 1
Può essere indetto referendum popolare:
a) per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci;
b) per deliberare l'abrogazione di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale;
c) per modificare le circoscrizioni e denominazione dei comuni, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo le modalità indicate al titolo II;
d) per esprimere parere prima della loro approvazione sui progetti si legge ovvero di regolamenti o atto o provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;
e) per esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale.
Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno dodici consiglieri o da almeno quattromila elettori.
Dell'iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla deliberazione della Giunta regionale o dalla trasmissione o dalla comunicazione della richiesta di referendum al Presidente della Giunta regionale; nei casi previsti dalle lettere a) e b) del primo comma devono essere indicati gli estremi della legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione; nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma devono essere indicati gli estremi dell'eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento amministrativo su cui è richiesto il parere, nonché il quesito sottoposto all'elettore."
Articolo 2 (Modificazione dell'articolo 2)
1. Al primo comma dell'articolo 2, le parole " della presente legge" sono sostituite dalle seguenti, "primo comma, lettera a)".
2. Il secondo comma dell'articolo 2 è abrogato.
Articolo 3 (Modificazione dell'articolo 3)
1. Al primo comma dell'articolo 3, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti ", primo comma, lettere a), b), d), ed e),"
2. Il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato.
Articolo 4 (Modificazione dell'articolo 13)
1. Al primo comma dell'articolo 13, dopo le parole "abrogazione di leggi regionali" è soppressa la parola "diverse" ed è sostituita con le seguenti "o regolamenti o atti o provvedimenti amministrativi, ovvero per il parere su progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni,".
Articolo 5 (Modificazione dell'articolo 14)
1. Il secondo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Le schede per i referendum devono contenere:
a) nei casi previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 l'indicazione degli estremi della legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione;
b) nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 1 l'informazione chiara e leggibile il testo integrale dell'eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento su cui è richiesto il parere, o il quesito sottoposto all'elettore, formulato succintamente e in modo che questi possa rispondere in forma positiva o negativa."
Articolo 6 (Modificazione dell'articolo 22)
1. Al primo comma dell'articolo 22, dopo le parole "abrogazione della legge regionale", è soppressa la frase "o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum" e sostituita con la seguente " o del regolamento o dell'atto o del provvedimento amministrativo o delle disposizioni di essi sottoposte a referendum."
2. All'articolo 22 dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:
"Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, ne dispone con proprio Decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione."
Articolo 7 (Modificazioni dell'articolo 24)
1. Al primo comma dell'articolo 24 sono soppresse le parole "di una legge regionale o di alcune sue disposizioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"La legge o regolamento o atto o provvedimento amministrativo o singole disposizioni di essi sottoposti a referendum e non abrogati non posso essere nuovamente sottoposti a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum".
Articolo 8 (Modificazione dell'articolo 25)
1. Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta regionale con proprio decreto dispone che le operazioni di referendum non abbiano più corso ed invita l'Ufficio regionale per il referendum a prenderne atto, quanto prima dalla data di svolgimento del referendum:
a) la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale;
b) la legge o regolamento o atto o provvedimento amministrativo o singo-le disposizioni di essi cui il referendum si riferisce siano stati abrogati".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 25 è aggiunto il seguente secondo comma:
"Con ordinanza dell'Ufficio regionale per il referendum, da comunicarsi al Presidente della Giunta regionale, le procedure per il referendum sono sospese in qualunque momento qualora siano ritirati il progetto di legge o di regolamento o l'atto o il provvedimento amministrativo su cui si intendeva chiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante".
Articolo 9 (Modificazione dell'articolo 40)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 40 è aggiunto il seguente secondo comma:
"L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in caso di referendum definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l'obiettiva informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni e degli atti sottoposti a referendum, ai fini di una consapevole espressione di voto".
PresidenteLa parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (DC)Noi ritiriamo il progetto di legge e ci riserviamo di presentarlo nella prossima legislatura.
Presidente Il Consiglio prende atto.
