Oggetto del Consiglio n. 4453 del 7 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4453/IX Disegno di legge: "Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale".
PresidenteLa parola al Consigliere relatore Agnesod.
Agnesod (UV)Il disegno di legge è stato predisposto per regolamentare i contributi che attualmente sono previsti e finanziati tramite due capitoli di spesa: i nn. 66040 e 66120 ed occorre rilevare che solamente il capitolo 66040 è regolamentato dalla legge regionale 28 novembre 1983 n. 94 e 21 dicembre 1990, n. 88.
All'articolo 2 del disegno di legge vengono elencati gli edifici ammessi alle provvidenze previste e sono tutti gli edifici notificati e tutelati dalla legge 1 giugno 1939 n. 1809 e successive modificazioni; poiché esiste a questo riguardo un esiguo numero di notifiche e non c'è un apposito elenco, vengono considerati ammissibili anche gli interventi che ottengono parere positivo dalla commissione Beni culturali di cui legge regionale giugno 1983 n. 56.
Tale organismo evidentemente offre le migliori garanzie di competenza e permette di ovviare alla discrezionalità singola garantendo un parere valido espresso da un organismo tecnico collegiale.
Le finalità del presente disegno di legge sono volte esclusivamente alla conservazione, quindi a tutte le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l'integrità dell'edificio e di tutti gli elementi che costituiscono il presupposto motivante l'interesse artistico, storico e ambientale.
La conservazione, vista nella sua globalità, comprende pure la parte dei beni mobili purché legati all'edificio stesso ad esempio: affreschi, statue, altari, decorazioni eccetera , quindi il presente disegno di legge prevede interventi anche su questi beni.
E' previsto infine anche un contributo per le spese inerenti l'installazione di impianti antincendio e antifurto, questo per far fronte, a difesa delle opere d'arte presenti nella nostra regione alle nuove ondate di furti e al pericolo di incendi.
Concludo sottolineando come questo disegno di legge sia particolarmente importante per garantire il mantenimento e la protezione di un patrimonio artistico di alto valore quale è quello della nostra Regione.
L'azione che viene svolta va ad incidere sui tempi di attuazione degli interventi quindi si mira globalmente ad un minor tempo burocratico, a maggiore incisività e a migliori risultati.
Inoltre voglio aggiungere che questa legge segue la filosofia racchiusa nel precedente provvedimento riguardante il ricupero globale del Borgo di Bard.
Sicuramente questa strada potrà condurre la nostra Regione a diventare un esempio di sensibilità e di capacità concreta di intervento sul patrimonio architettonico, artistico, storico ed ambientale che rappresenta uno dei pilastri più importanti soprattutto per una Regione a forte immagine turistica come la Valle d'Aosta.
PresidenteLa parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Siamo a favore di questo provvedimento perché si tratta di una disciplina che regolamenta meglio il patrimonio artistico, quindi il nostro voto è positivo.
PresidentePassiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1 1.Al fine di conservare l'integrità del patrimonio artistico, storico ed ambientale della Valle d'Aosta, la Regione è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60 percento della spesa necessaria nella misura massima di lire 300.000.000 per ogni intervento.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidentePassiamo all'articolo 2.
Articolo 2 1. Sono ammessi alle provvidenze della presenza della presente legge:
a) tutti gli edifici notificati o tutelati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
b) tutti gli edifici non notificati, aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale, previo parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) e successive modificazioni.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 3.
Articolo 3 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità, l'integrità e la conservazione dell'edificio e di tutti gli elementi costituenti il presupposto motivante l'interesse artistico, storico ed ambientale. Sono esclusi tutti i lavori non finalizzati alla conservazione.
2. Per i soli edifici di culto sono ammessi a contributo anche gli interventi che interessano il restauro conservativo dei beni mobili legati all'edificio stesso, quali altari, affreschi, dipinti, statue, organi, confessionali, pulpiti, transenne, paramenti, oggetti culturali, battisteri, acquasantiere, decorazioni e le spese inerenti l'installazione di impianti antiintrusione e antincendio.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 4.
Articolo 4 1. Le domande concernenti le provvidenze di cui all'articolo 1 devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, corredate di:
a) concessione edilizia e autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali;
b) rilievo grafico, in scala 1:100 di tutto l'edificio;
c) rilievo fotografico in originale;
d) relazione e progetto, in triplice copia, delle opere da eseguire; qualora la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata e specifica, i nuovi elaborati dovranno essere procurati a cura e a spese del richiedente;
e) impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dei lavori da parte della Soprintendenza;
f) atto di impegno formale da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all'immobile restaurato, secondo modalità da concordare con la Soprintendenza.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 5.
Articolo 5 1. le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, cui spetta pronunciarsi entro il termine di novanta giorni:
a) sull'ammissibilità ed interesse dell'intervento;
b) sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3;
c) sulla congruità della spesa.
2. Nel caso in cui sia necessario acquisire anche il parere della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, di cui all'articolo 2, si provvederà d'ufficio entro 180 giorni.
3. Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve evidenziare le condizioni di fruibilità da parte del pubblico dell'edificio restaurato.
4. Le domande corredate dal parere di cui al comma 1 sono inoltrate alla Giunta regionale che delibera sull'erogazione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio e, in caso di insufficienza di fondi, secondo le priorità determinate dall'ordine cronologico di presentazione delle domande e dalle urgenze comprovate.
5. L'erogazione delle somme è disposta:
a) fino ad un ammontare non superiore al 50 percento del contributo, sulla base di documentazione attestante il procedere dei lavori, debitamente verificata dalla Soprintendenza;
b) per la restante parte, sulla base del consuntivo finale.
6. E' comunque prescritta l'esibizione di copia delle fatture per un ammontare pari all'80 percento dei lavori ammessi a contributo.
7. In sede di prima applicazione possono essere ammessi a contributo interventi eseguiti negli anni 1991 e 1992, purché già autorizzati dalla Soprintendenza e inerenti agli articoli 2 e 3.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
Presidente Articolo 6.
Articolo 6 1. l'onere di cui all'articolo 4, comma 1 lett.f, verrà trascritto, a cura e spese del proprietario, nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 7.
Articolo 7 1. Le leggi regionali 28 dicembre 83, n. 94 (Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1 giugno 39, n. 1089) e 21 dicembre 90, n. 88 (Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 83, n. 94, concernente la concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1 giugno 39, n. 1089, vengono abrogate e da questa sostituite.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 8.
Articolo 8 1. L'onere derivante a carico della regione per l'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1993 in lire 700.000.000, graverà sul capitolo 66120, che assumerà la seguente denominazione: "Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale", sulla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a lire 200.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento già descritto al capitolo 66120;
b) quanto a lire 500.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 66040.
3. A decorrere dal 1994 l'onere necessario sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 89, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidenteArticolo 9.
Articolo 9 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
parte spesa
a) in diminuzione
cap. 66040"Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1 giugno 39, n. 1089. Legge regionale 28 dicembre 83, n. 94. Legge regionale 21 dicembre 90, n. 88"
lire 500.000.000;
b) in aumento:
codificazione 2.1.1.4.2.3.06.06.09.
cap 66120 la cui denominazione viene così modificata:"Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio, artistico, storico ed ambientale. legge regionale n. " lire 500.000.000.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva.
PresidentePassiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 24.
Il Consiglio approva.
