Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4435 del 6 aprile 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4435/IX Disegno di legge: "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili".

Presidente Vengono ora distribuiti la relazione del Consigliere Chenuil e gli emendamenti dell'Assessore Mafrica.

La parola va ora al Consigliere Chenuil.

Chenuil (GV-PDS-SV) Il disegno di legge contiene le norme di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Si provvede con la presente legge ad abrogare le disposizioni, contenute nella legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, che disciplinano attualmente la materia. Restano ferme le parti della legge che riguardano la produzione di energia idroelettrica, in attesa di un nuovo disegno di legge organico in materia.

L'esercizio della competenza delegata riguarda la gestione dei contributi a sostegno delle fonti rinnovabili, compreso il risparmio energetico, nei settori dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura e del terziario.

Fra gli interventi finalizzati al risparmio nell'edilizia abitativa o strumentale, la novità è rappresentata dall'ammissibilità a finanziamento della trasformazione di impianti di riscaldamento (es. da centralizzati ed autonomi a gas), dell'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento; la percentuale del contributo è elevata, inoltre, la 40 percento del costo di investimento per ogni tipo di intervento previsto.

Quanto al settore dell'agricoltura, qui la percentuale di contributo è maggiore, in considerazione del fatto che questo settore può più facilmente utilizzare fonti rinnovabili.

Rispetto alla legge precedente, le modalità di presentazione delle domande sono variate, in considerazione delle modificazioni apportate dalla legge 10/1991: la quota dei finanziamenti non viene più predeterminata, ma è assegnata dal CIPE in base alla quantità e alla qualità delle domande presentate.

Nel titolo sesto sono previste iniziative collaterali finalizzate a diffondere la cultura energetica in ambito regionale. sono previste iniziative di informazione, divulgazione e dimostrazione. È prevista inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti operanti nel settore energetico.

Infine, sono istituiti due organi aventi compiti consultivi, tecnici e di programmazione.

Nelle norme finanziarie è ricompreso un intervento regionale, stante l'insufficienza delle assegnazioni statali, allo scopo di consentire l'evasione delle domande presentate nel settore dell'edilizia in applicazione della legge regionale 34/87.

Presidente La parola al'Assessore dell'industria, commercio e artigianato Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Ho inviato nei giorni scorsi a tutti i consiglieri un emendamento abbastanza complesso che sostanzialmente completa il disegno di legge originario che aveva tre punti fondamentali: i contributi che vengono concessi per il risparmio energetico, l'istituzione di un comitato regionale per l'energia e l'istituzione di un osservatorio energetico. Con questo emendamento si integra quel disegno di legge prendendo in considerazione anche la produzione di energia idroelettrica. Fondamentalmente si prevedono interventi che consentono una tastiera piuttosto ampia di possibilità.

È prevista innanzitutto la possibilità di partecipazione della Regione a società elettriche o consorzi elettrici locali e a questo fine nella parte finanziaria sono stati stanziati 300 milioni. Sono poi previsti tre tipi di intervento: attraverso un fondo di rotazione che ha una dotazione finanziaria di un miliardo e duecento milioni attraverso mutui che possono essere stipulati presso Istituti di Credito convezionati e attraverso forme di leasing, cioè di dotazione finanziaria che possono essere svolte presso Società riconosciute operanti in questo campo.

Nel caso di interventi attraverso mutui si prevedono due distinzioni tra i beneficiari: se si tratta di soggetti pubblici oppure di società in cui ci sia una significativa partecipazione pubblica superiore al 35 percento si possono avere mutui fino al 70 percento della spesa ammissibile, negli altri casi, la percentuale è ridotta al 40 percento. Per i mutui sia nel caso in cui si tratti di mutui svolti attraverso il fondo di rotazione con la Finaosta sia di mutui stipulati con un Istituto di Credito convenzionato c'è un abbattimento che porta al 50 percento del tasso fissato dal Ministero dell'industria. Nel caso del leasing è previsto un abbattimento del 30 percento. Con emendamenti introdotti rispetto al testo spedito ai consiglieri sono anche previsti interventi per la cogenerazione e questo su segnalazioni provenienti da consiglieri che hanno avuto modo di fare delle osservazioni.

Il disegno di legge è utile perché da un lato consente di proseguire negli interventi previsti dalla legge 34 che non è più operante perché fa riferimento ad una legge dello Stato abrogata e dall'altro permette ai soggetti prevalentemente pubblici o che abbiano nelle loro struttura una importante partecipazione pubblica di accedere a finanziamenti per avviare l'attività di produzione di energia di origine idroelettrica.

Presidente Qualche Consigliere intende prendere la parola?

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA)Io chiedo la parola per una mozione d'ordine perché mi sembra che la procedura che è stata adottata sia notevolmente anomala: abbiamo un disegno di legge che è stato trasmesso alle Commissioni che hanno espresso un parere sulla base di un determinato testo e ora abbiamo invece un testo sostanzialmente modificato che introduce addirittura dei nuovi finanziamenti, contributi e quindi oneri finanziari e che non è stato esaminato dalle Commissioni.

Questo non mi sembra un modo di procedere razionale, perché a questo punto tanto vale fare esprimere un parere alle Commissioni per poi presentare un testo radicalmente modificato. Io credo che sia necessario che sia la seconda Commissione che le altre Commissioni di merito che hanno esaminato questo provvedimento si pronuncino su questo testo che modifica sostanzialmente il testo precedente. Non si tratta di correzioni soltanto formali e quindi credo che un riesame preventivo in sede di Commissione soprattutto su di un provvedimento di questo genere che ha delle grosse implicazioni rispetto alla politica energetica regionale sia necessario.

Io chiedo che ci sia un rinvio alla seconda e alla quarta Commissione del testo con gli emendamenti che sono stati presentati dall'Assessore in modo che le Commissioni possano esaminare questo nuovo testo ed esprimere conseguente parere.

Presidente C'è dunque questa richiesta di rinvio da parte del Consigliere Riccarand. Qualche altro Consigliere intende prendere la parola? La parola all'Assessore dell'industria, commercio e artigianato Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV)Io credo che vista la prossima scadenza del Consiglio regionale non sia più possibile da punto di vista operativo ripercorrere questo iter. Si è stati costretti a seguire questa procedura proprio per i tempi in cui si sta lavorando. Questo testo è stato inviato la settimana scorsa ai consiglieri regionali proprio perché potessero avere modo di verificarlo e rinviarlo oggi alle Commissioni significa far slittare l'approvazione di questo disegno di legge all'autunno e rallentare il discorso energetico di almeno 6 mesi mentre ci sono richieste di essere operativi in questo campo.

Presidente L'Assessore è dunque contrario alla richiesta di rinvio sollevata dal Consigliere Riccarand. A questo punto devo dunque mettere a votazione la richiesta di rinvio. Chi vota sì è per il rinvio e chi vota no è contrario. Possiamo votare.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 21

Favorevoli: 6

Contrari: 14

Astenuti: 1 (Louvin)

Il Consiglio non approva.

Presidente Procediamo dunque con l'esame del disegno di legge. La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je crois que le débat sur le problème de l'énergie a déjà été l'objet de différentes réflexions dans ce Conseil. Le fait qu'on puisse prévoir un projet de loi qui donne la possibilité d'exploiter les sources hydroélectriques de notre région est un pas important.

Dans ce projet de loi il y a deux aspects qui sont à souligner: le premier est lié aux problèmes qui concernent l'application des lois nationales et au fait même que la loi 308 n'a plus la possibilité d'exercer ses bénéfices par rapport à ceux qui étaient les problèmes de l'énergie et par conséquent il fallait prévoir une disposition législative dans ce sens.

Je crois que le problème a été examiné sous les différents aspects et j'estime important le fait que au projet de loi, qui au début prévoyait certaines procédures liées surtout à la loi nationale, il y ait la possibilité d'insérer la partie consacrée à l'énergie hydroélectrique et surtout qu'il ait aussi la possibilité de donner une réponse aux problèmes de la cogénération. Il y a toute une série de réflexions qui concernent le fait que dans l'attente il faudra prévoir le plan énergétique et il y a un engagement de la part des Communes et des communautés de montagne qui va dans ce sens avec l'apport et le soutien des entreprises qui ont travaillé dans ce domaine pendant ces années. Par cette loi on donne un instrument important aux possibilités d'exploiter ces ressources naturelles, bien sur il y a une exigence qui je crois ressort de cette loi et c'est l'exigence de faire respecter le milieu et l'environnement.

Il y a là une série de règles qui devront être respectées par rapport a ce qui se passait il y a seulement trois ans et je crois que dans ce sens la loi va dans la direction de donner un soutien financier aux problèmes du secteur. Je crois donc que par rapport à ce thème le débat a été fait déjà à son temps et que le projet de loi que Chenuil a illustré et que l'Assesseur vient de présenter avec les amendements reprend en gros les problèmes les plus importants. Comme toute loi je crois que au moment de l'application pourra être améliorée et j'estime quand même que celui d'aujourd'hui est un pas important non seulement pour ce qui concerne l'application des lois nationales mais surtout dans le sens de reprendre l'exploitation du thème de l'énergie.

Je voudrais rappeler encore un aspect qui est un peu à coté du problème de la loi mais qui n'est pas marginal: je crois qu'il faudrait reprendre les contacts avec l'Enel et faire le possible pour avoir finalement des entrevues avec les responsables de la Société compte tenu que des thèmes qui concernent la question des responsabilités liées aux différents barrages qui existent, à la sûreté de ces barrages et aux problèmes de l'emploi dans ce secteur qui ont été maintes fois rappelés dans cette salle et attendent encore d'être résolus de façon satisfaisante.

Les lois ont changées, la Constitution même de l'Enel a changé, des rapports différents se sont instaurés car la loi nationale prévoit de nouvelles possibilités qu'il y a un an n'existaient même pas dans notre Région et je crois donc que ce soit important, même si ont est à la fin de la législature, que le Gouvernement régional puisse respecter ses engagements et donner une réponse aux travailleurs du secteur. Merci.

Presidente Qualche altro Consigliere intende prendere la parola? La parola al'assessore dell'industria, commercio e artigianato Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV)Soltanto per far sapere che è stata riunita una volta la parte regionale del Comitato misto Regione-Enel e che ieri c'è stata la prima riunione tra la parte regionale e la parte dell'Enel in cui si è fatta una prima analisi dei problemi cominciando dai problemi sul piano occupazionale poi sono stati esaminati sia una possibile revisione della Convenzione Regione-Enel rispetto alla nuova situazione e ai programmi Enel in Valle d'Aosta sia i problemi dell'ambiente e della sicurezza.

Su questi temi ci si ritroverà ancora e la mia voleva solo essere una precisazione visto che questa notizia non era stata data tramite un comunicato.

PresidenteLa parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA) Io voglio fare una dichiarazione su questo provvedimento. A me non sembra che così come è impostato esso sia attento ai problemi di impatto ambientale che vengono posti dagli impianti in particolare per quanto riguarda gli impianti di sfruttamento di carattere idroelettrico.

Le affermazioni contenute sono estremamente generiche; io avevo visionato questi emendamenti e mi attendevo che questi ultimi sarebbero stati oggetto di un esame e di una discussione più approfondita in sede di Commissione.

Credo che questo modo di procedere non sia a mio avviso produttivo e quindi il nostro gruppo non partecipa alla votazione su questa proposta di legge.

Presidente Ci sono altre dichiarazioni od interventi?

Ci sono degli emendamenti quindi la votazione su questa legge potrebbe essere particolarmente laboriosa.

Emendamento Il primo emendamento riguarda l'articolo 1 che è così modificato: dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

2.bis. Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione può partecipare o aderire a società o consorzi, aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica, e concedere incentivi finanziari finalizzati alla realizzazione, alla riattivazione e al potenziamento degli impianti idroelettrici.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 16

Astenuti: 4 (Limonet, Ricco, Chiofalo e Trione).

Il Consiglio approva l'emendamento 2.bis

Presidente Metto ora in votazione l'articolo 1 emendato.

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione Valle d'Aosta nell'ambito della propria potestà legislativa e in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norma per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili", favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della comunità economica europea e dello Stato, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 sono concessi, a valere sugli stanziamenti assegnati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 9 della legge 10/1991, contributi in conto capitale finalizzati a:

a) sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

b) contenere i consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

c) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

3. Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione può partecipare o aderire a società o consorzi, aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica, e concedere incentivi finanziari finalizzati alla realizzazione, alla riattivazione e al potenziamento degli impianti idroelettrici.

4. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle indicate al comma 3 dell'articolo 1 della legge 10/1991.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 16

Astenuti: 4 (Limonet, Ricco, Chiofalo, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo ora in votazione l'articolo 2.

Articolo 2 (Destinazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale provvede alla ripartizione dei fondi assegnati alla Regione, in relazione a ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 4,5 e 7 della presente legge, nel rispetto della deliberazione del CIPE di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo ora per l'articolo 3.

Articolo 3 (Piano di interventi)

1. I fondi assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10/1991, sono ripartiti fra i seguenti settori di intervento con le percentuali a fianco di ciascuno indicate:

a) edilizia 40 percento

b) industria 45 percento

c) agricoltura 15 percento

2. Nel caso in cui i fondi destinati ad un settore non vengano interamente utilizzati, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente o assegnata agli altri settori.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo l'articolo 4.

Articolo 4 (Tipologie di interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 percento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A.

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 percento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti.

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 percento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilità differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione, nonché trasformazioni di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge 10/ 1991;

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per ogni singola unità, escluse quelle situate nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 10/1991, ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Gli interventi di cui alle lettere b), d),f) e g) sono finanziabili soltanto nel caso in cui lo smaltimento dei prodotti della combustione venga effettuato in canna fumaria scaricante oltre il tetto dell'immobile.

3. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e h) del comma 1 i contributi possono essere concessi nella misura massima del 40 percento della spesa ammissibile documentata. Per gli interventi di cui alla lettera e) il contributo può essere elevato sino all'80 percento.

4. La percentuale di risparmio di energia o di copertura del fabbisogno termico annuo indicato nelle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o impiantistico sul quale si interviene.

5. Ai fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i quali è stata concessa l'abitabilità e/o l'agibilità in data anteriore all'intervento.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo l'articolo 5.

Articolo 5 (Interventi ammessi al contributo)

1. Sono concessi contributi, nei settori industriali, artigianale e terziario, per gli interventi di realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti.

2. Gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 30 percento della spesa ammissibile documentata.

4. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi è considerato equivalente a 4,348 kW/h di energia elettrica.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo l'articolo 6.

Articolo 6 (Criteri di ripartizione dei contributi)

1. Nel caso in cui i fondi assegnati alla Regione e ripartiti ai sensi dell'articolo 3 non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi oggetto delle domande ammesse in graduatoria, per ciascun intervento il limite massimo del contributo è di 500 milioni di lire.

2. Eventuali eccedenze, successive alla ripartizione dei fondi effettuata con le modalità di cui al comma 1, sono destinate a finanziare le quote di contributo esorbitanti il limite di 500 milioni di lire, secondo l'ordine di graduatoria.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo l'articolo 7.

Articolo 7 (Interventi ammessi a contributo)

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino 3 megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia o da fonti di energia assimilate alle prime.

2. Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti: le imprese agricole, singole o associate, i consorzi di imprese agricole, le società che offrono e gestiscono il servizio calore nell'interesse dell'agricoltura, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici.

3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 55 percento della spesa ammissibile documentata. Tale percentuale è elevata al 65 percento per le società cooperative.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 19

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente All'articolo 8 abbiamo un emendamento.

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dai titoli II, III e IV devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 novembre di ogni anno.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 17

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco, Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo ora l'articolo 8.

Articolo 8 (Presentazione delle domande e ammissibilità degli interventi)

1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dai titoli II, III e IV devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Sono ammessi agli incentivi gli interventi la cui documentazione di spesa è posteriore all'entrata in vigore della legge 10/1991.

3. Sono escluse dai benefici della presente legge le iniziative per le quali è stato erogato un contributo ai sensi della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 "Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

4. La Giunta regionale, con motivato provvedimento, può disporre la riapertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande.

5. Le domande sono formulate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione di apertura dei termini per la presentazione delle domande o con altro provvedimento. La Giunta regionale determina altresì le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda.

6. In ogni caso, le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnico-economica:

a) scheda conoscitiva dell'edificio civile, industriale o agricolo sede dell'intervento,

b) scheda tecnica per ogni intervento proposto sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

c) relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

d) documentazione comprovante i dati, precedenti e successivi all'intervento, assunti per la valutazione del risparmio energetico;

e) documentazione di spesa;

f) impegno a dare inizio all'esecuzione delle opere entro 90 giorni, ed a documentare il completamento dell'intervento entro 240 giorni dalla data di concessione del contributo.

7. Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità.

8. Tutti gli interventi previsti debbono risultare in regola con le normative vigenti comunitarie, statali, regionali e locali.

9. Non sono ammissibili a contributo interventi eseguiti in ottemperanza ad obblighi di legge o a disposizioni di enti locali.

10. Sono esclusi dai contributi gli interventi che fruiscono o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".

11. Sono parimenti esclusi dai contributi i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo della comunicazione del nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 10/1991.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 17

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco, Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo ora l'articolo 9.

Articolo 9 (Istruttoria e formulazione delle graduatorie)

1. L'istruttoria delle domande è espletata dal Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può avvalersi, per la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi, del Comitato regionale per l'energia di cui al successivo articolo 18 della presente legge.

2. Durante la fase istruttoria l'Amministrazione regionale può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ed effettuare sopralluoghi in cantiere.

3. Al termine della fase istruttoria la Giunta regionale approva apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo.

4. Le graduatorie sono redatte per singolo settore sulla base del rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo convenzionale di vita dell'investimento ed il costo imputabile dell'investimento.

5. Per costo imputabile dell'investimento si intende la quota del costo complessivo ammissibile inerente alle opere attinenti agli interventi ammessi a contributo. L'attinenza delle opere è valutata sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda.

6. Sono escluse dalla graduatoria, oltre che le domande non formulate secondo quanto richiesto dall'articolo 8, le domande valutate negativamente in sede istruttoria e, comunque, quelle che non prevedono, per singolo intervento, un risparmio di energia primaria di almeno 50 GJ per milione di investimento nel caso di impianti fotovoltaici.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 17

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco, Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Votiamo ora l'articolo 10.

Articolo 10 (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991, la Giunta regionale formula i piani finanziari e provvede alla concessione dei contributi rispettando l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle somme rese disponibili dal CIPE per la Regione Valle d'Aosta.

2. L'esito delle istruttorie e delle graduatorie è comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento di concessione.

3. Salvo quanto previsto in materia di anticipazioni del comma 3 dell'articolo 18 della legge 10/1991, il contributo è liquidato sulla base di graduatorie definitive approntate dalla Giunta regionale, a lavori ultimati, entro centoventi giorni dalla presentazione della seguente documentazione:

a) fatture originali quietanzate relative all'importo del costo ammesso a contributo;

b) certificato di regolare esecuzione e di conformità delle opere al progetto ad alla relazione tecnico-economica firmato da un tecnico iscritto ad un albo o collegio professionale competente per tipologia dell'intervento e controfirmato dal beneficiario del contributo, per interventi superiori a 150.000.000 di lire;

c) certificato di collaudo redatto da un ingegnere designato dalla Regione per interventi superiori a 150.000.000 di lire, con spese a carico dell'utente.

4. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il richiedente deve inviare una comunicazione relativa alla variante atta a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell'intervento. Le variazioni in corso d'opera non possono, comunque, comportare alcuna maggiorazione del contributo concesso.

5. Se la spesa inerente all'intervento documentata a fine lavori è inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo viene erogato percentualmente sulla spesa documentata.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 20

Favorevoli: 17

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco, Trione)

Il Consiglio approva.

Presidente Per l'articolo 11 abbiamo un emendamento che lo sostituisce.

Articolo 11 (Locazione finanziaria)

1. I contributi di cui ai titoli II, III e IV sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, fino al 75 percento dell'investimento complessivo.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 21

Favorevoli: 18

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo ora all'articolo 12 che è stato sostituito dal seguente:

Articolo 12 (Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui ai titoli II,III e IV sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, fino al 75 percento dell'investimento complessivo.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 21

Favorevoli: 18

Astenuti: 3 (Chiofalo, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 13.

Articolo 13 (Revoca dei contributi)

1. La Giunta regionale provvede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) quando le opere non siano iniziate entro novanta giorni dalla data di concessione del contributo o entro i termini fissati dalla Giunta regionale sulla base di motivata istanza di proroga;

b) quando la documentazione relativa al completamento dell'opera, conforme al progetto approvato, non sia prodotta entro 240 giorni dalla data di concessione del contributo, o entro i termini fissati dalla Giunta regionale sulla base di motivata istanza di proroga.

2. I fondi disponibili in seguito a revoche, rinunce o ad economie accertate sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per carenza di fondi.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 14, la Regione Valle d'Aosta dà tempestiva informazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Giunta regionale provvede alla revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero dei contributi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo all'articolo 14 che è stato sostituito dal seguente:

Articolo 14 (Controlli ed obblighi)

1. L'amministrazione regionale accerta, avvalendosi eventualmente anche dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), l'effettivo conseguimento del risparmio energetico e, più in generale, la conformità degli interventi alle disposizioni contenute nei titoli II,III e IV della presente legge, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità.

2. Gli accertamenti possono essere compiuti direttamente o a mezzo di tecnici incaricati dall'Amministrazione regionale scelti fra gli elenchi segnalati dagli ordini professionali.

3. Ai beneficiari delle provvidenze è fatto obbligo di:

a) mantenere in esercizio gli impianti e non asportare e destinare ad altro uso gli stessi e le opere realizzate per il periodo di vita utile convenzionalmente assunto per il calcolo del risparmio;

b) osservare le norme di corretta manutenzione e di corretto esercizio degli impianti incentivati;

c) fornire alla Regione tutti i dati richiesti sull'efficacia dell'intervento e sui consumi energetici.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidenteVotiamo ora l'articolo 15.

Articolo 15 (Iniziative promozionali)

1. L'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone adeguate iniziative di informazione, divulgazione e dimostrazione, allo scopo di promuovere interventi ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge.

2. L'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, altresì, le iniziative regionali sussidiabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 10/1991.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 16.

Articolo 16 (Convenzioni)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, del Piano energetico regionale, nonché per la necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della 10/1991, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Enel, l'Eni, l'Enea, il CNR, le Università degli Studi e con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, operanti nei diversi campi dell'energia, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono rivolte altresì a sviluppare iniziative e progetti di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche al fine di:

a) realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche delle strutture distributive della Regione;

b) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

c) individuare il potenziamento energetico della Regione.

3. La Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università, dell'ENEA e di altri soggetti operanti nel campo dell'energia, promuove con le associazioni di categoria degli imprenditori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10/1991, accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo-industriale, secondo le linee di programmazione energetica regionale.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 17.

Articolo 17 (Osservatorio energetico regionale)

1. La Regione nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, si dota di strutture adeguate ad un'efficace gestione delle problematiche energetiche regionali.

2. È istituito a tal fine un Osservatorio energetico regionale con i seguenti compiti:

a) costituzione di una rete per la rilevazione dei dati di consumo dei vari settori per la formazione di una adeguata banca-dati a livello regionale.

b) rilevazione di fatti energetici salienti con particolare riferimento ai processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;

c) segnalazione di particolari problemi ed opportunità nell'uso delle fonti di energia e suggerimenti all'utenza di interventi migliorativi;

d) diffusione di informazioni di natura tecnico-economica nel campo dell'energia.

3. L'assegnazione di personale regionale necessario al funzionamento dell'Osservatorio è demandata alla revisione della pianta organica dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa della suddetta revisione la Giunta regionale è autorizzata ad affidare speciali incarichi a liberi professionisti, ad esperti e a consulenti.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente I consiglieri votano ora per l'articolo 18.

Articolo 18 (Comitato regionale per l'energia)

1. È istituito il Comitato regionale per l'energia.

2. Il Comitato è così composto:

a) dall'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, in sua assenza, dal Dirigente del Servizio industria, artigianato ed energia, con funzioni di Presidente;

b) da un Dirigente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

c) da un Dirigente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;

d) da un Dirigente dell'Assessorato del lavori pubblici;

e) dal Primo Segretario, capo del Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un esperto designato dall'ENEA;

g) da quattro esperti designati dalla Giunta regionale;

h) da un esperto dell'Università degli Studi di Torino.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti del Comitato estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni seduta, un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

PresidenteSi vota ora per l'articolo 19.

Articolo 19 (Funzioni del Comitato regionale per l'energia)

1. Il Comitato regionale per l'energia svolge le seguenti attività:

a) al termine della procedura di erogazione dei contributi predispone una relazione complessiva annuale sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) supporta il Servizio energia nell'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, su richiesta dell'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Negli emendamenti c'è un articolo 19 bis che riguarda l'ambito di applicazione.

Articolo 19 bis (Ambito di applicazione)

1. La Regione promuove ed incentiva gli investimenti finalizzati a riat-tivare, potenziare e realizzare impianti idroelettrici con potenza media nominale non superiore a 30.000 kW e le strutture ad essi funzio-nalmente connesse, effettuati da enti locali o loro consorzi, da imprese o loro consorzi, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

2. Sono considerate strutture funzionalmente connesse agli impianti: le linee elettriche di consegna e distribuzione dell'energia, le cabine di trasformazione e quanto altro serva all'impianto e all'esercizio della trasmissione.

3. L'energia elettrica, comunque prodotta, dovrà essere destinata, prioritariamente, allo sviluppo delle attività produttive della Regione ed al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo ora alla votazione dell'articolo 19 ter.

Articolo 19 ter (Partecipazioni e adesioni in società o consorzi elettrici)

1. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media da 400 kW a 30.000 kW è autorizzata la partecipazione o l'adesione della Regione a società o consorzi elettrici locali.

2. La partecipazione o l'adesione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Articolo 19 quater.

Articolo 19 quater (Finanziamenti)

1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti necessari a realizzare gli interventi di riattivazione degli impianti idroelettrici dismessi, di potenziamento attraverso il rinnovamento tecnologico degli impianti esistenti o di realizzazione di nuovi impianti, nonché per le strutture ad essi funzionalmente connesse, possono essere concessi mutui agevolati a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 19 septies o, in alternativa, contributi in conto interessi per i mutui da contrarsi con Istituti di credito convenzionati, nonché finanziamenti per le iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuata da società convenzionate.

2. I mutui di cui al comma uno possono essere accordati sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo fino al 70 percento della spesa ammessa per gli interventi effettuati da enti locali o altri enti pubblici, aziende municipalizzate o società a partecipazione pubblica non inferiore al 35 percento del capitale sociale e loro consorzi;

b) ammontare del mutuo fino al 40 percento della spesa ammessa per interventi effettuati da altre imprese autoproduttrici.

3. I mutui hanno i seguenti periodi massimi di ammortamento:

a) anni quindici, di cui un anno di preammortamento, per la riattivazione degli impianti nuovi;

b) anni dieci, di cui un anno di preammortamento, per la realizzazione degli impianti dismessi;

c) anni otto, di cui un anno di preammortamento, per il potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti.

4. Il tasso di interesse da applicare ai mutui a carico del fondo di rotazione è ragguagliato al 50 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

5. Nel caso di mutui stipulati con Istituti di credito, il contributo sugli interessi è concesso in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa posti a carico del mutuatario, risulti pari a quello previsto al comma 4.

6. Nel caso di interventi realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria può essere concesso un contributo, da erogarsi direttamente alle società convenzionate, per consentire l'abbattimento degli interessi in misura non superiore al 30 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 19 quinquies.

Articolo 19 quinquies (Convenzione con istituti di credito)

1. La Giunta regionale, per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi o del contributo per locazione finanziaria, è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito e società di locazione finanziaria.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, le procedure e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo e di locazione finanziaria e per l'erogazione delle somme, nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia o revoca dei benefici.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo all'articolo 19 sexties.

Articolo 19 sexties (Istruttoria delle domande di mutuo)

1. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti, per il potenziamento di impianti esistenti o per la riattivazione di vecchi impianti, sono esaminate tenendo conto della politica energetica regionale, dell'impatto ambientale e della convenienza economica.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'Industria, artigianato ed energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, corredate dalla documentazione necessaria, stabilita nelle modalità di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, comprensiva, per gli impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW, dello studio di impatto ambientale previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

3. Gli studi d'impatto ambientale dovranno evidenziare, in modo particolare, i seguenti aspetti:

a) conseguenza della riduzione della portata di acqua sull'ecosistema floro-faunistico di montagna;

b) possibili conseguenze sullo stato d'inquinamento del corso d'acqua dovute al mancato o diminuito effetto di diluizione degli scarichi urbano-industriali;

c) portata residua nei periodi di magra.

4. Nei casi di accertata urgenza, e limitatamente agli interventi di cui all'articolo 19 quater, comma 2, lett.a) e b), la Giunta regionale può permettere l'ammissione ai benefici ed incentivi di cui alla presente legge da parte degli impianti la cui istruttoria per l'ottenimento della subconcessione per la derivazione delle acque pubbliche non sia ancora conclusa. In questo caso però l'impianto, oltre ad essere conforme alle indicazioni del Piano Energetico regionale, deve avere ottenuto l'assenso da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali, nonché parere positivo preliminare da parte dell'ufficio regionale competente in materia di derivazioni, utilizzazioni e subconcessioni di acque pubbliche, relativamente all'ammissibilità formale della domanda in oggetto. La domanda di autorizzazione deve, inoltre, essere comunicata all'ENEL, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale indicherà le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolati, ai fini del coordinamento delle attività elettriche e al Magistrato per il Po che deve essere sentito in ordine all'ammissibilità delle istanze.

5. Il richiedente, per i casi previsti al comma 4, deve inoltre obbligarsi ad eseguire tutte le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite all'atto della subconcessione.

6. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 4 e 5, la Giunta regionale può richiedere che la "Finaosta S.p.A.", gli istituti di credito o le società finanziarie interessati procedano all'immediata estinzione del mutuo o delle altre forme di incentivo di cui al presente titolo.

7. Per l'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse il Servizio può essere coadiuvato, su richiesta dell'Assessore dell'Industria, Commercio e Artigianato, dal Comitato regionale per l'energia di cui all'articolo 18 della presente legge.

8. L'istruttoria, realizzata con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici esterni, tiene conto, oltre che della natura del richiedente, dell'analisi tecnico-economica e del rapporto tra producibilità ed investimento.

9. Sono ammissibili al finanziamento gli impianti di nuova costruzione con potenza nominale media superiore a 101 kW.

10. La riattivazione o il potenziamento di impianti esistenti sono ammissibili al finanziamento se comportano un aumento della produzione precedente di almeno il 15 percento.

11. Ai fini del finanziamento sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi, delle Società e consorzi a maggioranza pubblica, delle cooperative di utilizzatori, dei consorzi di privati utilizzatori, dei privati.

12. Le domande presentate da soggetti appartenenti a categorie omogenee nell'ambito di quelle contemplate dal precedente comma sono finanziate in ordine decrescente del parametro del quantitativo di energia producibile nel periodo di vita convenzionale dell'impianto per unità di investimento.

13. La Giunta regionale decide, motivando, in merito all'ammissione al mutuo e al suo ammontare.

14. Per l'istruttoria finanziaria e la concessione del mutuo vengono quindi trasmesse alla "Finaosta S.p.A." le domande a carico del fondo regionale di rotazione, agli istituti di credito autorizzati le domande di mutuo assistito di contributo regionale in conto interessi e alle società che esercitano la locazione finanziaria le domande per iniziative in tal modo finanziate.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo all'articolo 19 septies.

Art 19 septies (Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione regionale per la concessione dei mutui agevolati previsti all'articolo 19 quater della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a approvare la stipulazione con la società finanziaria regionale "Finaosta S.p.A." (in seguito denominata Finaosta) apposita convenzione per la costruzione e la gestione del fondo di rotazione.

3. La stipulanda convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione medesima.

4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario deve essere allegato il rendiconto della situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, del fondo di rotazione costituito ai sensi della presente legge.

5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale. In caso di comprovata irregolarità, la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'estinzione del mutuo.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 19 octies.

Articolo 19 octies (Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge è alimentato per l'anno 1993 e seguenti:

a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore del fondo;

e) dagli interessi sui prestiti concessi in preammortamento;

2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 19 nonies.

Articolo 19 nonies (Cumulo delle incentivazioni)

1. I contributi di cui al presente titolo sono cumulabili, nella misura massima del 75 percento della spesa con le altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio della Regione e con provvidenze previste dalla normativa comunitaria.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo all'articolo 19 decies.

Articolo 19 decies (Anticipazioni)

1. La Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è autorizzata ad erogare anticipazioni, totali o parziali, del contributo previsto dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media pari o inferiore a 30.000 kWh, previa istruttoria dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato, le cui modalità sono fissate con provvedimento della Giunta regionale.

2. Sono ammessi alle anticipazioni gli interventi effettuati da soggetti pubblici o a maggioranza pubblica o da privati autoconsumatori.

3. Le somme anticipate sono restituite alla Regione entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dello Stato, avente ad oggetto il diniego della erogazione.

4. I beneficiari delle anticipazioni devono restituire alla Regione le somme ricevute dallo Stato a titolo di contributo, entro sette giorni dalla riscossione delle stesse.

5. Qualora i beneficiari non adempiano nei termini previsti ai commi 4 e 5 le anticipazioni devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione per tutto il periodo in cui si è beneficiato della stessa.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 19 undecies.

Articolo 19 undecies (Cogenerazione)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 19 della presente legge sono concessi, con le medesime modalità, anche per interventi di realizzazione o di modifica di impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione, purché la potenza della rete di distribuzione sia superiore a 10 MWt e la potenza elettrica installata pari ad almeno il 20 percento della potenza termica erogata all'utenza.

2. Sono considerate strutture funzionalmente comuni agli impianti di produzione di energia derivanti dalla cogenerazione quelle di cui al comma due dell'articolo 19 bis della presente legge, nonché le reti di distribuzione del calore.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 20 sostituito dal seguente:

Articolo 20 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 15, e la legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 "Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34", sono abrogate.

2. Le domande presentate in applicazione della normativa abrogata continuano ad essere finanziate purché complete di tutta la documentazione necessaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo all'articolo 21 il cui comma 1 è soppresso.

Articolo 21 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di ammissione ai contributi sono presentate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione valuta la rispondenza delle domande di contributo presentate ai sensi del 3° comma dell'articolo 14 della legge 10/1991 con il Piano energetico regionale e, comunque, con gli obiettivi regionali.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 22.

Articolo 22 (Applicazione di norme dello Stato)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 23 che è sostituito dal seguente.

Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)

1. I fondi derivanti dallo Stato alla Regione per l'applicazione dei Titoli II, III, IV della presente legge saranno iscritti in bilancio all'atto della ripartizione degli stessi da parte del CIPE, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

2. La gestione dei fondi derivanti da revoche di contributi ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della presente legge viene effettuata, a decorrere dall'anno 1994, su capitoli di contabilità speciali che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo.

2. La gestione dei fondi derivanti da revoche di contributi ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della presente legge sarà effettuata a decorrere dall'anno 1993 su capitoli di contabilità speciali che verranno all'uopo istituiti in bilancio.

3. Per l'applicazione degli articoli 15,16,17,18,19 ter, 19 quater della presente legge, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, una spesa di lire 3.050.000.000. il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 48965 (per lire 50.000.000) n. 48968 (per lire 1.000.000.000), n. 48972 (per lire 300.000.000), n. 48974 (per lire 500.000.000) e n. 48976 (per lire 1.200.000.000).

4. Per l'applicazione dell'articolo 19 quater, limitatamente ai contributi che gravano sul capitolo 48974, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 quale limite di impegno a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno 2010.

5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione per lire 3.050.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante "Interventi nel settore dell'energia - Cod. D.5"; per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per lire 3.050.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del bilancio di previsione pluriennale per gli anni finanziari 1993-1995. A decorrere dal 1996 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27.12.1989, n. 90.

6. Per l'applicazione dell'articolo 20, 2° comma della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa di lire 1.200.000.000 il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48970 del bilancio per il corrente esercizio.

7. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione per lire 1.200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante "Interventi nel settore dell'energia - Cod. D.5".

8. La spesa per le anticipazioni previste all'articolo 19 decies graverà su appositi capitoli di contabilità speciale da istituirsi sul bilancio di previsione dell'esercizio 1994.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 24 che è sostituito dal presente:

Articolo 24 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di inve-stimento" lire 4.250.000.000=

in aumento

programma regionale 2.2.2.15

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05.

Cap. 48965 di nuova istituzione

"Spese per il funzionamento del comitato regionale per l'energia

legge regionale n. , articolo 18"; lire 50.000.000=

programma regionale 2.2.2.15

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Cap.48968 di nuova istituzione

"Spese per la realizzazione delle iniziative collaterali e per il funzionamento dell'osservatorio energetico regionale, compresa la stipulazione di convenzioni con soggetti operanti nel settore dell'energia

legge regionale n. articoli 15, 16 e 17" lire 1.000.000.000=

programma regionale 2.2.2.15

codificazione 2.2.2.2.4.1.3.10.28.05

Cap.48970 di nuova istituzione

"Contributi nel settore energetico in applicazione dell'articolo 20, 2° comma della legge regionale n. ". lire 1.200.000.000=

programma regionale 2.2.2.15

codificazione 2.1.2.5.4.3.10.28.05.

Cap.48972 di nuova istituzione

"Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società o consorzi elettrici locali"

legge regionale n. , articolo 19 ter. lire 300.000.000=

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.2.4.3.4.10.28.05.

Cap. 48974 di nuova istituzione

"Concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e su locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico"

legge regionale n. , articolo 19 quater. lire 500.000.000=

programma regionale 2.2.2.15

codificazione 2.1.2.4.3.10.28.05.

Cap. 48976 di nuova istituzione

"Spese per finanziamenti del fondo regionale di rotazione per lo sviluppo idroelettrico"

legge regionale n. , articolo 19 quater lire 1.200.000.000=

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente L'articolo 25 è invece soppresso. C'è poi la Tabella A in allegato che pongo in votazione.

Tabella A Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 4 nel caso di edifici esistenti.

Strutture da coibentare:

l'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R=a. t (m2 °C h/Kcal), dove t è il salto termico di progetto definito all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti: a= 0,1

Terrazzi e porticati: a= 0,04

Pareti d'ambito isolate dall'esterno: a= 0,04

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine: senza limitazione

Pareti d'ambito isolate dall'interno: a= 0,04

Doppi vetri: ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D,E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq. di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Tubazioni di adduzione dell'acqua calda: ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Per concludere metto in votazione la legge nel suo complesso. I consiglieri possono votare.

Esito della votazione

Presenti e votanti: 22

Favorevoli: 18

Astenuti: 4 (Chiofalo, Pascale, Ricco, Trione).

Il Consiglio approva.