Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4384 del 25 marzo 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4384/IX Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Les dispositions régionales actuelles, réglementant l'attribution de subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski de fond, remontent à 1986.

Il y a, donc, la nécessité d'une mise à jour de ces dispositions, compte tenu des modifications qui, entre temps, sont intervenues. De plus, l'approbation, au mois de mars 1992, de nouvelles dispositions réglementant les pistes de ski, oblige à raccorder ces nouvelles dispositions aux dispositions de 1986. Ce sont là les raisons de la présentation de ce projet de loi, portant modification à la loi régionale n° 17 du mois d'avril 1986.

Ce projet de loi se propose, tout d'abord, d'éliminer tous les contrastes existant entre ces dispositions de 1986 et la loi de 1992. Il y a, également, la nécessité de prévoir le financement pour toutes les pistes de ski de fond qui ont obtenu la classification, qui ont été classées aux termes des nouvelles dispositions de la loi n° 17, même si ces pistes n'ont pas encore eu l'homologation officielle pour accueillir des compétitions.

On a aussi la nécessité d'une mise à jour du montant qui est pris comme base pour l'attribution des subventions; il y avait une valeur conventionnelle qui était référée aux kilomètres de piste damée et qui était fixée, par la loi de 1986, à un montant de 500.000 lires par kilomètre.

On propose d'augmenter ce montant à 850.000 lires le kilomètre. Parallèlement, on trouve des dispositions qui visent à simplifier les procédures administratives pour obtenir l'autorisation nécessaire à l'exercice de ces pistes de ski. Enfin, il y a la nécessité d'éliminer cette disposition qui prévoyait la gratuité obligatoire pour l'accès aux différentes pistes de ski, compte tenu de l'évolution qu'il y a eu, entre temps, en la matière.

Toutes ces modifications n'entraînent pas de dépenses supplémentaires et, donc, il n'y a pas la nécessité de prévoir des dispositions financières au projet de loi qui est soumis à l'attention de l'Assemblée.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 487:

Articolo 1 1. L'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: "concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo", è sostenuto dal seguente:

Articolo 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ad aziende o enti che assolvono alla funzione di gestore delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

2. I contributi vengono concessi separatamente per:

a) l'acquisto di mezzi battipista;

b) il sostenimento di tutte le restanti spese di gestione e manutenzione delle piste".

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:

Articolo 2 1. L'articolo 3 della legge regionale 17/1986 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2 devono essere presentate all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni d'innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno settantacinque giorni durante la successiva stagione invernale.

2. Per le piste di cui venga denunciato o accertato un funzionamento inferiore a settantacinque giorni, si procede ad una riduzione della relativa quota di contributo in misura proporzionale al minor numero di giorni di funzionamento.

3. Di ogni pista, o complesso di piste, per cui la gestione è richiesto il contributo, deve essere fornita l'analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dall'Assessorato del turismo, sport e beni culturali.

4. Per ottenere i contributi previsti ogni pista deve in ogni caso possedere i seguenti requisiti:

a) lunghezza minima di chilometri 3;

b) larghezza minima della pista di metri 2,50;

c) avere, salvo tratti opportunamente segnalati, almeno una traccia per il passo pattinato e una per il passo alternato;

d) essere omologata almeno per le gare zonali.

5. I requisiti di cui al comma 4, lettere b, c), e d), non sono richiesti per le piste che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge regionale 9/1992.

6. In sede di richiesta di contributo, di ogni pista, o complesso di piste, per il cui utilizzo è richiesto il pagamento di compenso, devono altresì essere comunicatele relative tariffe".

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3:

Articolo 3 1. L'articolo 5 della legge regionale. 17/1986 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, decide sull'assegnazione dei contributi e, nel caso di finanziamenti per l'acquisto di mezzi battipista, anche sulla percentuale d'intervento, fatto salvo il limite di cui all'articolo 4 comma 1."

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4:

Articolo 4 1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17/1986 è abrogato.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PresidenteDo lettura e pongo in votazione l'articolo 5:

Articolo 5 1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/1986 è rideterminato in lire 850.000.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6:

Articolo 6 1. Il termine indicato all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1986, come modificato dell'articolo 2, si applica anche alle istanze di finanziamento per la stagione invernale 1992/1993.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7:

Articolo 7 1. Alla maggiore spesa per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitolo 64600 e 64640 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8:

Articolo 8 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PresidentePongo in votazione la legge nel suo insieme:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.