Oggetto del Consiglio n. 343 del 17 dicembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 343/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 dicembre 1973:

Ai sensi degli articoli 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvato con legge regionale 23 luglio 1956, n. 3, l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, è estensibile ai dipendenti regionali nel quadro del le specifiche condizioni esistenti.

Al riguardo sono state concordate con le Organizzazioni Sindacali regionali le seguenti modalità di applicazione:

a) in considerazione della particolare struttura del trattamento economico e delle carriere, l'estensione dell'assegno perequativo viene attuata con l'erogazione di un assegno pensionabile e utile ai fini della indennità di buonuscita, fissato in lire 30.000 mensili nette, con decorrenza dal 1/1/1974. È in corso di definizione la concessione di altri miglioramenti, pure decorrenti da quest'ultima data, ed è prevista altresì una riforma dell'ordinamento del personale.

b) per il periodo dal 1/1/1973 al 31/12/1973 viene concesso un assegno forfettario "una tantum" di lire 200.000 nette che viene applicato con provvedimento a stralcio, il cui onere finanziario vada a gravare sul bilancio dell'anno 1973.

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Per il momento si presenta il disegno di legge relativo alla concessione dell'assegno forfettario di cui alla lettera b) suindicata, nell'intesa che per quanto riguarda gli anni 1974 e seguenti sarà presentato a suo tempo apposito disegno di legge.

Prende la parola il Presidente della Commissione Affari Generali e Finanze SIGGIA.

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri BORDON, PARISI, MANGANONI, ANDRIONE, JORRIOZ, CHANU, FOSSON, PEDRINI e il Presidente della Giunta DUJANY.

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Si dà atto che dalle ore 17,19 assume la presidenza il Vice Presidente CHANU.

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Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: diciotto;

- Voti contrari: tredici.

Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 47)

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Disegno di legge regionale n. 47

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO FORFETTARIO "UNA TANTUM" AI DIPENDENTI REGIONALI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai dipendenti regionali in servizio nell'anno 1973 è concesso un assegno forfettario "una tantum" nella misura di Lire duecentomila nette.

L'assegno 41 cui al presente articolo è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio, nel caso di assunzione o di cessazione intervenuta nel corso dell'anno.

È escluso dalla corresponsione dell'assegno di cui ai commi precedenti il personale retribuito mediante indennità forfettaria di incarico, il personale avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro o in base ad un incarico sottoposto a particolari condizioni contrattuali.

Art. 2

La spesa lorda di Lire 189.514.000 derivante dalla applicazione della presente legge è imputata ed impegnata sui sottoindicati capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, i cui stanziamenti sono aumentati nelle misure indicate a fianco di ciascuno:

Cap. 8

- Stipendi, retribuzioni ed altri. assegni fissi al personale della presidenza del Consiglio

L. 2.927.000

Cap. 51

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale della-Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L. 11.707.000

Cap. 52

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni

L. 2.195.000

Cap. 53

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze

L. 5.854.000

Cap. 54

- Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi di personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione

L. 7.805,000

Cap. 55

- Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi

L. 3.659,000

Cap. 70

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento

L. 244.000

Cap. 71

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

L. 5.610.000

Cap. 74

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma

L. 976.000

Cap. 145

- Gestione fondi per il servizio contingentamento e zona franca

L. 4.390.000

Cap. 163

- Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois

L. 1.707.000

Cap. 293

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura

L. 6.585.000

Cap. 294

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici

L. 3.171.000.

Cap. 302

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali

L. 15.366.000

Cap. 312

- Spese per attività sperimentali e dimostrative... nonché spese per il funzionamento del laboratorio caseario regionale

L. 244.000

Cap. 462

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato Industria e Commercio

L. 6.098.000

Cap. 495

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato Lavori Pubblici

L. 12.683.000

Cap. 496

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Manutenzione delle strade

L. 8.293.000

Cap. 580

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato Pubblica Istruzione

L. 9.756.000

Cap. 581

- Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie

L. 44.146.000

Cap. 630

- Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico

L. 4.878.000

Cap. 676

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato Sanità e Assistenza Sociale

L. 8.537.000

Cap. 677

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione O.N.M.I.

L. 732.000

Cap. 683

- Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio regionale di assistenza all'infanzia

L. 3.659.000

Cap. 695

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

L. 4.146.000

Cap. 777

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e BD.AA.

L. 9.756.000

Cap, 793

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi addetto ai servizi del Turismo

L. 4,390,000

Totale

L 189.514.000

Al finanziamento della spesa si provvede mediante l'aumento di Lire 189.514.000 dello stanziamento del capitolo 6 della Parte Entrata del bilancio ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3 lett. a) b) c) della legge 6.12.1971, n. 1065").

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzione 26 febbraio 1940, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della. Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale del le leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Si dà atto che dalle ore 17,27 riassume la presidenza il Presidente DOLCHI.