Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4218 del 16 febbraio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4218/IX Disegno di legge: "Disciplina del volontariato".

Presidente Il Consigliere relatore Monami Cristina ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 485 iscritto al punto 41 dell'ordine del giorno.

Monami (PCI-PDS) Questa legge è necessaria perché così si vuole in una legge-quadro nazionale, la 266 dell'11 agosto 1991.

Non mi dilungo sul significato del volontariato in Valle d'Aosta, perché a questo proposito si è svolto non molti mesi fa un convegno interessante, i cui atti sono stati consegnati a tutti noi, ma ritengo importante precisare che con questa legge regionale si intende regolare il rapporto tra le associazioni di volontariato e le istituzioni ed enti con cui queste associazioni stipuleranno convenzioni. Quindi l'articolo 4 detta proprio le norme sulla stipula delle convenzioni.

Si pone anche la questione della creazione di un osservatorio regionale per il volontariato, che avrà il compito di vigilare e capire quali sono queste associazioni, se continuano ad esistere... Quindi questo osservatorio dovrà ritrovarsi annualmente per controllare l'elenco a cui le associazioni di volontariato andranno ad iscriversi.

Infine, questa legge disciplina gli interventi economici che dagli enti pubblici passeranno alle associazioni. E' un atto importante, è un atto dovuto, cui la Regione Valle d'Aosta doveva dare una risposta.

Chiediamo che sia posto in votazione l'emendamento all'articolo 1 presentato dall'Assessore alle Finanze.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale, ben avendo cognizione che l'articolo unico è sostituito da un emendamento che lo ricomprende per intero, per cui si tratta di un emendamento sostitutivo.

Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 1. Il comma tre dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 35 è così modificato:

"Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per giornata di seduta, stabilito dalla Giunta regionale. Spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali, in quanto applicabili".

PresidenteHa chiesto la parola il co-relatore Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV)Il n'y a pas grand chose à ajouter, Monsieur le Président, à ce que vient de dire Madame Monami. Uniquement une courte considération politique qui est la suivante: cette loi ne devrait pas uniquement être l'application régionale d'une loi de l'Etat, mais bien plus une loi de principe de notre Région au soutien du bénévolat.

Un bénévolat que nous souhaitons encourager mais non pas bureaucratis et je crois que la loi est suffisamment souple et simple pour permettre d'atteindre ce résultat.

D'un point de vue technique, la deuxième Commission a voulu faire un effort et donner sa propre contribution pour l'établissement de procédures correctes dans la distribution des subsides qui sont prévus pour ces associations de bénévolat. Nous tenons à dire que cela peut permettre d'éviter une concurrence stérile entre les associations qui doivent toutes être encouragées et sur un pied d'égalité.

C'étaient les deux seules considérations que je tenais à ajouter à ce qu'a dit Madame Monami auquel je souscris entièrement au nom de la deuxième Commission.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Beneforti.

Beneforti (DC) Vorrei solo dire che nell'articolo 12, che concerne le disposizioni finanziarie, è da anni che si prevedono i soliti 120 milioni che ormai non sono certamente sufficienti a fronteggiare le spese di certe associazioni di volontariato. Chiederei, pertanto, di rivedere, se non adesso almeno in prospettiva, l'entità di questa somma che, in base alla mia esperienza, è piuttosto modesta.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Cout.

Cout (PCI-PDS)Siamo d'accordo con il Consigliere Louvin nell'attribuire a questa legge di princìpi una funzione di riordino da cui partire per avviare una serie di iniziative in favore delle associazioni di volontariato, che, stando a quanto hanno dimostrato in questo periodo, non intendono porsi in antitesi né tra di loro né con l'istituzione, ma intendono collaborare nelle varie attività.

Io penso che quanto sta emergendo in questi giorni in Italia ed in modo particolare in Valle d'Aosta sia molto significativo e meritevole di attenzione.

Sono anche d'accordo con il Consigliere Beneforti e credo che se ce ne sarà bisogno si troverà sicuramente il modo per integrare la dotazione finanziaria prevista all'articolo 12. Tengo però a precisare le attività delle Associazioni di volontariato non sono finanziate solo da quei 120 milioni, infatti il Consigliere Monami Cristina, illustrando la legge precedente, ha elencato alcune associazioni che hanno già chiesto di essere iscritte nel registro del volontariato da noi istituito e che quindi possono accedere anche ai contributi previsti da quella legge attraverso la stipula di convenzioni che consentono di integrare i 120 milioni previsti da questa legge.

Si dà atto che, dalle ore 18,59, presiede il Vicepresidente Stévenin.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je crois qu'on ne met pas en discussion le problème du bénévolat. Ce qu'il faut considérer c'est l'expérience acquise au niveau régional, d'après une loi existante qui n'a pas été citée. A côté de la loi 266 de l'Etat à laquelle on se réfère, au niveau régional on a une loi qui prévoit des contributions pour les différentes associations. Je crois que la loi nationale n'a que repris certaines obligations qui concernent certaines activités des associations de bénévolat. Le point capital, c'est-à-dire une aide économique aux associations, pour notre région existe déjà. Le registre des associations existe déjà. Il suffirait de revoir le livre cadeau qui avait été envoyé à tous les conseillers après la rencontre qu'on avait faite il y a à peu près un an et qui indiquait toutes les associations existantes, reconnues et qui ont, dès aujourd'hui, la possibilité d'avoir une contribution.

Je pensais qu'on pouvait reprendre ce thème. Ce n'est pas une question des plus importantes, mais tout de même. On a uniquement rappelé la loi nationale, qui impose aux régions ce qu'elles doivent faire, mais j'estime qu'il est aussi important de rappeler que l'Administration régionale l'a déjà fait depuis des années et que, à ce sujet, on a une certaine expérience, là où on dit que seulement les associations qui sont actives, c'est-à-dire qui travaillent et qui présentent des devis concernant des programmes d'activité, ont la possibilité de recevoir des financements.

Je veux faire une remarque pour souligner que, comme très souvent il nous arrive, on doit faire une adaptation d'une loi nationale qui impose certaines règles. Il y a une attitude particulière de la part de l'Etat qui va réglementer, même dans les détails, certaines compétences. J'ai voulu rappeler ce passage pour dire que l'Administration régionale, dans son autonomie, avait organisé à la satisfaction générale le bénévolat dans notre Région. J'estime qu'il y a une activité correcte, que les contributions qui ont été allouées sont, au moins jusqu'à présent, importantes mais qu'elles peuvent être reconsidérées face au travail concret. Par conséquent, j'invite moi aussi l'Assesseur à revoir un peu, dans des brefs délais, l'organisation dans son ensemble pour modifier, par la suite, le contexte de cette loi qui n'est qu'une simple adaptation à la loi nationale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale ed invito il Consiglio ad esaminare l'articolato nel testo predisposto dalla V Commissione.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce lo sviluppo della cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della autonomia delle stesse, in armonia con la normativa statale e regionale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'articolo 6.

2. Il registro è annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato".

3. L'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'articolo 6 procede alla revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

5. La cancellazione dal registro, disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, comporta la risoluzione delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza di ogni beneficio e agevolazione previsti dalla presente legge.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Convenzioni)

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3, oltre agli elementi di cui all'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 dovrà indicare:

a) l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale;

c) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nelle attività da svolgere;

d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività da svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;

e) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;

f) l'entità delle sole spese vive documentate sostenute dall'organizzazione, ivi compreso il costo di eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti all'organizzazione e le modalità relative al rimborso;

g) la stipula, da parte dell'organizzazione, in favore dei propri aderenti, delle assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991;

h) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;

i) la possibilità per l'ente convenzionante di compiere indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e la congruità dei servizi prestati;

l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

a) l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione per rispondere in modo idoneo alle esigenze dell'utenza del servizio oggetto della convenzione;

b) un'organizzazione operativa stabile sul territorio;

c) la formazione permanente dei volontari.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Osservatorio regionale per il volontariato)

1. E' istituito, con provvedimento della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il volontariato, così costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da quattro funzionari, nominati dalla Giunta regionale, appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio-assistenziali, lavoro e attività culturali;

c) da quattro membri, scelti dalla Giunta regionale, tra i nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente.

3. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti compito:

a) esprime un preventivo parere sulle richieste di iscrizione al registro di cui all'articolo 3;

b) formula proposte operative in materia di volontariato;

c) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività di volontariato;

d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato;

e) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici operanti sul territorio regionale, sulle quali esprime un parere negativo;

f) promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato, anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo delle attività di volontariato;

g) esprime parere preventivo sull'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Formazione e aggiornamento dei volontari)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Interventi a favore del volontariato)

1. La Giunta regionale può concedere contributi per il sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a:

a) organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 ed operanti nel territorio regionale;

b) organismi, costituiti in prevalenza da organizzazioni iscritte nel registro, che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione al registro stesso.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 (Procedure)

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 8 le organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda all'Assessore della sanità ed assistenza sociale.

2. Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91, dal legale rappresentante dell'organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:

a) un dettagliato progetto relativo ad attività di formazione e/o di promozione del volontariato;

b) un preventivo di spesa distinto per voci;

c) copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è la struttura responsabile del procedimento amministrativo, istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e la trasmette all'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'articolo 6 per il prescritto parere.

4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, in misura pari all'80 percento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30.000.000.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 (Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) En effet, avec cet article, "Ambito di applicazione e abrogazione di norme", on cite finalement la loi 46, qui est la loi en vigueur depuis 12 ans. Je crois qu'il est important de faire un compte rendu de ce qui s'est passé dans ces 12 ans. Depuis un an il y a cette loi nationale qui dit ce que nous avions dit il y a 13 ans et on dit tout simplement: "E' abrogata la legge".

Je crois que même certains passages de cette loi, qui ne sont pas repris par la loi en vigueur, vont créer quelques problèmes aux associations. Tout de même j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences directes pour ce qui est de la partie d'application de la loi même, compte tenu qu'on va abroger la loi précédente. D'après ce que je peux comprendre, compte tenu des temps et de la bureaucratie, il y aura peut-être des difficultés d'interprétation de la loi même et des "norme transitorie". "In sede di prima attuazione della presente legge, il disposto di cui all'articolo 4 comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti pubblici", ça c'est pour les conventions.

Mais, pour ce qui est des interventions financières, des contributions, je crois qu'il pourrait y avoir des difficultés d'interprétation. J'estime que tout de même une lettre ou une interprétation authentique de la part de l'Administration régionale serait importante afin qu'il n'y ait pas de difficultés sur l'activité des associations compte tenu qu'il y a changement de réglementation.

Voilà, ce sont des remarques qui, j'espère, seront prises en considération par l'Assessorat.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Cout.

Cout (PCI-PDS) Non era certamente nelle mie intenzioni, né in quelle degli estensori materiali della legge, dimenticare quanto è stato fatto in Valle d'Aosta sul volontariato o la validità di una legge che, pur avendo dato buoni risultati, viene purtroppo citata solo all'articolo 11.

Il fatto è che si trattava e si tratta di riordinare in modo più organico tutta la materia, istituendo il registro delle associazioni di volontariato e tutta una serie di altri strumenti utili per far funzionare meglio e assieme queste associazioni.

Mi spiace che questa giornata sia un po' caratterizzata da alcuni disguidi. Infatti, non essendo molto urgente, questa legge avrebbe potuto essere rinviata di qualche giorno per consentire alle Commissioni competenti di apportarle le opportune modifiche, che probabilmente dovranno essere apportate o comunque tenute in debita considerazione.

Ci impegniamo comunque a tenere in debita considerazione quanto è emerso negli interventi dei colleghi.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 11.

Articolo 11 (Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 39 "Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali" è abrogata.

2. La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 "Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario" è abrogata.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1991.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 12.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio finanziario in corso di approvazione che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta".

2. A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 19849, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

PresidenteDo lettura di un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 12, presentato dall'Assessore alle finanze, Lavoyer.

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 12 è così sostituito:

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta".

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Lanièce)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 12 emendato.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta".

2. A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 19849, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Se nessuno chiede la parola, il Consiglio è ora chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità