Oggetto del Consiglio n. 4217 del 16 febbraio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4217/IX Disegno di legge: "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario".
PresidenteIl Consigliere Monami Cristina ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 477 iscritto al punto 40 dell'ordine del giorno.
Monami (PCI-PDS) Questa relazione è stata concordata fra la sottoscritta ed il co-relatore Chenuil.
Il comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991 n. 59 recita: "La sovvenzione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione a mezzo di legge o di regolamento regionale dei criteri e delle modalità a cui deve attenersi l'Amministrazione regionale".
Quindi, in ottemperanza a questo articolo di una nostra legge regionale, la Giunta regionale vuole disciplinare i criteri e le modalità attraverso cui si procederà nell'erogazione di contributi a favore di associazioni, comitati, persone giuridiche e fisiche che realizzano iniziative di carattere sociosanitario e che si pongono il fine di tutelare anche attraverso l'informazione la salute fisica e psichica della popolazione.
All'articolo 5 della presente legge si prevede l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva che avrà il compito di esaminare le iniziative proposte ed esprimere un parere sull'ammissibilità e la quantificazione del contributo, tenuto conto ovviamente della programmazione socio sanitaria regionale, nonché del vero e proprio piano socio-sanitario vigente.
Questa materia andava regolata anche perché molte sono le associazioni private e senza scopo di lucro che in Valle d'Aosta da tempo si attivano allo scopo di sensibilizzare ed informare la popolazione valdostana soprattutto intorno alla prevenzione e specifiche tematiche tanto in ambito sanitario che sociale.
Ricordo qui soltanto Les amis du coeur, l'Associazione italiana sclerosi multipla, l'Associazione italiana donatori d'organi..., che hanno dimostrato la loro attività e vivacità in questo ambito, per cui chiedo al Consiglio di votare questa legge.
Si dà atto che, dalle ore 18,48, presiede il Vicepresidente Trione.
Presidente Occorre chiarire che siamo in presenza di tre testi: uno della Giunta, uno della II Commissione ed infine c'è quello della V Commissione, che, essendo l'ultimo in ordine di tempo, dovrebbe essere quello da porre in votazione, come mi conferma la relatrice Monami Cristina.
Se nessuno chiede la parola, do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione concede contributi a favore di associazioni, comitati, persone giuridiche e fisiche allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere socio-sanitario, suscettibili di favorire la promozione della ricerca medico-scientifica, della tutela della salute fisica e psichica della popolazione, della tutela sanitaria dell'ambiente, della prevenzione e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, dell'igiene e dell'assistenza veterinaria, delle attività di volontariato e delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono svolgersi all'interno del territorio regionale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Presentazione domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale domanda in carta libera corredata da:
a) relazione dettagliata dell'iniziativa da realizzare;
b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.
PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Entità dei contributi)
1. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 percento della spesa ritenuta ammissibile.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Istruttoria e concessione del contributi)
1. Il vice-dirigente dell'Unità operativa studi, programmazione e organizzazione sanitaria dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, è responsabile del procedimento e istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza e provvede ad inviarla alla Commissione di cui all'articolo 5 per il prescritto parere.
2. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale fino ad un importo di lire 50 milioni, o del Consiglio regionale, oltre tale importo, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Istituzione Commissione tecnico-consultiva)
1. Presso l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale è istituita una Commissione regionale tecnico-consultiva, nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, così composta:
a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, che la presiede;
b) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) da due rappresentanti delle associazioni di volontariato, maggiormente rappresentative, operanti nella regione;
d) dal Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta o da suo delegato;
e) da un rappresentante dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.
2. Per ogni membro effettivo, con esclusione del rappresentante di cui al comma 1, lett. d), è previsto un membro supplente.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Compiti della Commissione tecnico-consultiva)
1. La Commissione di cui all'articolo 5 ha il compito di esaminare le istanze di cui all'articolo 2 e di esprimere un parere sull'ammissibilità a contributo delle spese previste e sulla misura del contributo da erogare, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario vigente e della programmazione socio-sanitaria regionale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7 (Liquidazione ed erogazione)
1. I contributi concessi a norma della presente legge sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.
2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.
PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8 (Limiti)
1. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere attribuiti allo stesso soggetto più di due volte nel corso di ogni anno.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 400.000.000, gravano sull'istituendo capitolo n. 61730 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1993, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Tutela sanitaria e promozione sociale - Iniziative di interesse socio-sanitario - E3).
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
a) variazione in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 400.000.000
b) variazione in aumento:
programma regionale 2.2.3.04.
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.07.08.
cap. 61730 (di nuova istituzione) "Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario.
Legge regionale n. "
lire 400.000.000
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Se nessuno chiede la parola, invito il Consiglio a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
