Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3991 del 30 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3991/IX Disegno di legge: "Interventi a favore di piccole imprese per la realizzazione di insediamenti industriali".

Presidente Do la parola al relatore, Consigliere Chenuil.

Chenuil (PCI-PDS) Il momento di grave crisi del settore industriale che sta attraversando la nostra Regione impone l'adozione di nuove strategie e di nuovi provvedimenti per fronteggiare tale situazione.

Con l'articolo 1 della presente legge, la Regione persegue la finalità di promuovere lo sviluppo delle piccole imprese industriali attraverso interventi finanziari che favoriscano la realizzazione e l'avviamento di opifici e delle relative infrastrutture.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti che le imprese devono possedere per avere diritto ai contributi.

L'articolo 3 stabilisce la percentuale, il contributo è concesso su una spesa ammissibile superiore a lire 1.500 milioni, nella misura del 35 percento.

L'articolo 4 illustra le procedure per la concessione dei finanziamenti che vengono erogati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere espresso da una Commissione tecnico-consultiva costituita con le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

La legge illustra poi le norme da seguire in caso di alienazione, mutamento di destinazione degli immobili, o sostituzione di impianti fissi e di revoca del contributo in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

L'articolo 8 regola le sanzioni amministrative per violazioni di cui all'articolo 7, comma uno, l'articolo 9 stabilisce le norme finanziarie e l'articolo 10 le variazioni di bilancio.

L'allegato A elenca i settori ammissibili al finanziamento.

Sono poi stati portati degli emendamenti nelle Commissioni competenti, sia in quarta che in seconda, dei quali vi do lettura. Emendamenti approvati sia dalla quarta che dalla seconda Commissione.

Emendamento n.1:

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di promuovere lo sviluppo delle piccole imprese industriali, attraverso interventi finanziari che favoriscono la realizzazione o l'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture.

Quindi è stata aggiunta la parola "ampliamento"

Emendamento n. 2:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente comma:

"2. Nel caso di ampliamento di opifici, deve essere garantito lo sviluppo produttivo dell'impresa ed un aumento occupazionale pari ad almeno 10 dipendenti".

Emendamento n. 3:

Il primo comma dell'articolo 3 è così sostituito:

"1. Possono essere concessi, per interventi relativi alla realizzazione o all'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture, inclusi l'acquisto delle aree, gli impianti fissi e le relative infrastrutture, che comportano una spesa complessiva superiore a lire 1.200 milioni, contributi in conto capitale nella misura massima del 35 percento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni dell'indice generale del costo di costruzione del capannoni accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

Emendamento n. 4:

All'allegato A è aggiunto il seguente punto 17:

"17. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi".

Presidente Ringrazio il relatore. Prende la parola l'Assessore Mafrica per un'ulteriore relazione sulla legge.

Mafrica (PCI-PDS) Solo per dire che il disegno di legge è atteso, è uno degli interventi di sostegno che può essere utile alle piccole imprese in un momento di crisi piuttosto accentuata del settore industriale.

Ha avuto una discussione ed un parere favorevole da parte dell'Associazione industriali e in Commissione si è tenuto conto di osservazioni provenienti sia da parte dei consiglieri che da parte della stessa Associazione industriali.

Gli emendamenti che ha illustrato il Consigliere Chenuil sono comunque significativi, perché il contributo regionale per la costruzione di uno stabilimento vale non solo per un nuovo stabilimento, ma anche per un ampliamento, nel caso che porti ad un'occupazione aggiuntiva di almeno 10 unità. Questo mi pare un ampliamento significativo.

E' stato anche abbassato da 1.500 a 1.200 milioni il livello minimo d'intervento per rendere possibile il finanziamento da parte regio-nale. Un ulteriore emendamento introduce la possibilità di finan-ziamenti anche per attività di lavorazione di minerali non metalliferi.

Presidente E' aperta la discussione generale sul testo, chi chiede la parola?

La parola al Consigliere Pascale.

Pascale (PSI) Brevemente per dire che voteremo a favore del disegno di legge, perché avevo chiesto in Commissione un emendamento che ampliasse la destinazione dei contributi non solo per la realizzazione, come ha detto l'Assessore, ma anche per l'ampliamento degli opifici esistenti, l'emendamento è stato accolto dall'Assessore e lo ringrazio.

Ritengo che la legge in questo modo sia molto più completa e produttiva, tesa a consolidare anche il tessuto produttivo esistente, quindi voteremo a favore.

Presidente Altri interventi? Allora possiamo passare all'articolato.

Per l'articolo 1 c'è un emendamento sostitutivo che in pratica cambia l'articolo, pertanto votiamo, come prevede il regolamento, l'emendamento stesso considerandolo come il nuovo articolo, nel testo letto dal relatore Chenuil.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Per l'articolo 2 è previsto un nuovo comma due già letto dal relatore Chenuil.

Possiamo passare alla votazione dell'emendamento.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2 emendato.

Articolo 2 (Requisiti delle imprese)

1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge le imprese aventi sede legale, fiscale ed operativa in Valle d'Aosta, che rispondono ai seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti non inferiore a sedici e non superiore a duecento;

b) capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a lire 20 miliardi;

c) partecipazione al capitale sociale da parte di imprese aventi più di cinquecento dipendenti non superiore al 30 percento del capitale medesimo;

d) appartenenza ai settori di attività economica elencati nell'allegato A alla presente legge.

2. Nel caso di ampliamento di opifici, deve essere garantito lo sviluppo produttivo dell'impresa ed un aumento occupazionale pari ad almeno 10 dipendenti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'emendamento dell'articolo 3 come già letto dal relatore Chenuil.

Possiamo passare alla votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti 28

Astenuti 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 3 emendato.

Articolo 3 (Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per interventi relativi alla realizzazione o all'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture, inclusi l'acquisto delle aree, gli impianti fissi e le relative infrastrutture, che comportano una spesa complessiva superiore a lire 1.200 milioni, contributi in conto capitale nella misura massima del 35 percento della spesa riconosciuta ammissibile. Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Le iniziative attuate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento.

4. Il contributo di cui al comma 1 non può superare, per ogni iniziativa finanziata, l'importo di lire 1.750 milioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Procedure)

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede altresì alla revoca dei contributi per la violazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.

3. Le domande sono esaminate valutando, in particolare, le conseguenze occupazionali dei programmi di investimento, l'interesse sociale per l'area di insediamento, le caratteristiche tecnico-produttive dei programmi medesimi, nonché la redditività dell'iniziativa e la situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente.

4. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regio-nale dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, per l'istrut-toria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per mate-ria, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale.

5. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

6. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di 15 anni.

7. A garanzia dell'impegno di cui al comma 6, le imprese devono prestare fideiussione bancaria pari all'ammontare del contributo concesso, per il periodo di validità dell'impegno. In alternativa o ad integrazione della fideiussione bancaria è ammessa la prestazione di garanzia ipotecaria.

8. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Commissione tecnico-consultiva)

1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale.

2. La Commissione è così composta:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, con funzioni di Presidente della Commissione;

b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore;

d) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;

e) da un rappresentante dell'Associazione valdostana industriali.

3. I compiti di segreteria della Commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PresidenteDo lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Alienazione, mutamento di destinazione degli immobili o sostituzione di impianti fissi)

1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli immobili o impianti fissi finanziati, deve ottenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione del-l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo mag-giorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

2. L'eventuale sostituzione di impianti fissi finanziati ai sensi della presente legge dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Revoca del contributo)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui all'articolo 7, comma 1, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PresidenteDo lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 (Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.000 milioni per l'anno 1992, graverà sull'istituendo capitolo 47020 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per l'assistenza tecnologica alle imprese industriali (Area sviluppo economico - Interventi settoriali - D 4.3.1.).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 (Variazioni di bilancio)

(...Omissis...)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Nell'allegato A, al punto 17 viene inserito l'emendamento n. 4.

Metto in votazione l'emendamento già letto dal relatore Chenuil.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura della tabella A emendata.

Allegato A (...Omissis...)

PresidentePongo in votazione la tabella A emendata.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

Presidente Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione della legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 29

Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva.