Oggetto del Consiglio n. 3987 del 30 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3987/IX Disegno di legge "Modifica del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 concernente: "Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro-capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza".
Presidente Discutiamo sul nuovo testo della seconda Commissione e do senz'altro la parola al Consigliere Viérin, relatore del disegno di legge 457.
Viérin (UV)Le projet de loi qui est soumis à votre attention, présenté par le Gouvernement valdôtain le 5 octobre dernier, accorde aux communes de la Région, en modifiant la loi n° 61 du 8 août 1989, les crédits nécessaires pour leurs dépenses de fonctionnement pour un montant qui ne peut être inférieur à celui affecté au cours de l'année précédente.
Et ce, dans l'attente d'une modification, sollicitée depuis longtemps, des dispositions actuelles en matière de financements aux Communes et d'interventions FRIO. A cet égard monsieur Riccarand a déposé une proposition de loi.
L'Association des Syndics et des Présidents des communautés des montagnes, après avoir obtenu les données réclamées concernant le bilan 1990, ont annoncé mardi dernier, lors d'une audition avec la deuxième Commission permanente du Conseil, la présentation de propositions spécifiques qui considèrent également les nouvelles taxes qui seront introduites, à partir de l'année prochaine, au niveau communal.
Toujours à ce propos, une rencontre aura lieu demain entre lesdites Associations et le Gouvernement valdôtain afin de définir le contenu de ce projet de loi portant modification des dispositions qui réglementent les financements des collectivités locales.
La modification susmentionnée s'avère nécessaire vu que la loi régionale du 1989 avait établi que les crédits pour les dépenses de fonctionnement des communes ne pouvaient être inférieurs à la moitié par rapport aux crédits affectés au cours de l'année précédente. Il s'agissait d'une disposition de caractère permanent.
Néanmoins, à titre provisoire, l'article 10 de la même loi avait prévu que dans les deux premières années et la troisième année d'application de la loi, ces crédits ne pouvaient être inférieurs respectivement au total et à trois quarts des crédits affectés toujours au cours de l'année précédente.
Cette disposition avait déjà été modifiée l'année dernière - la loi n° 68 du 26 novembre 1991 - qui avait finalement établi que pour les années 1991 et 1992, ces mêmes crédits ne pouvaient être inférieurs au total des crédit toujours affectés au cours de l'année précédente. Aujourd'hui cette disposition a un caractère permanent, pour ce qui est de la prévision à terme quant à la présentation des modifications concernant les lois de financement.
Par ailleurs, au cours de l'examen de ce projet de loi, au sein de la deuxième commission l'Assesseur aux finances a présenté un amendement qui a été approuvé par la dite commission.
Amendement qui prévoit, à titre extraordinaire, des subventions pour neuf communes de la Région, afin que celles-ci puissent faire face à leurs exigences pour les dépenses de fonctionnement. C'est un financement extraordinaire d'un montant global de un milliard 470 millions de lires qui - s'il y en avait encore besoin - encore une fois souligne la nécessité, compte tenu de la mise en oeuvre de nouveaux services, de la hausse des coûts y afférents, de l'introduction des nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, c'était - je disais - c'est une mesure qui de toute façon souligne davantage la nécessité de procéder dans les délais les plus brefs, à une révision de la législation régionale en matière de financements aux collectivités locales et d'interventions FRIO.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Chi prende la parola?
Chiede la parola il Consigliere Riccarand.
Ricordo che si discute sul testo della Commissione.
Riccarand (VA) Il gruppo verde alternativo voterà contro questo disegno di legge che rappresenta una ripetizione, anche quest'anno, di provvedimenti-tampone già assunti nei precedenti anni.
Si continua con queste toppe evitando di approvare una disciplina organica dei finanziamenti ai comuni ed alle comunità montane e andando ad alimentare un meccanismo di irresponsabilità a livello comunale nella politica dell'entrata e nella politica della spesa.
Si tratta di un meccanismo che avevamo avuto modo già di criticare negli anni precedenti, si sperava che quest'anno si arrivasse finalmente, in applicazione di quelle che sono le competenze della Regione Valle d'Aosta, ad una legge organica di trasferimenti finanziari dalla Regione ai comuni della Valle d'Aosta, invece ci troviamo di fronte ad un ennesimo provvedimento di carattere temporaneo, oltre tutto basato su questo principio di trasferire ai comuni delle entrate che non hanno nessun rapporto con quella che è la capacità impositiva presente a livello delle varie comunità.
Si tratta di un meccanismo che, ripeto, alimenta una diffusa irresponsabilità e che, non a caso, poi si riproduce anche ad altri livelli, ad esempio nei rapporti fra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato italiano.
A noi sembra che questa impostazione sia totalmente da respingere e da correggere.
Se vogliamo veramente avere un sistema finanziario che parta dalla popolazione, dalle tasse e dalle imposte che paga la popolazione, che rimanga prevalentemente a livello dell'ambito comunale, che rimanga nell'ambito regionale per quelle che sono le funzioni a livello regionale e che vada, seppure in misura molto limitata, anche a dimensioni sovraregionali per le funzioni che ha lo Stato o che ha la Comunità europea.
Nulla di questo ordine fiscale, che pure dovrebbe essere un elemento di base di una concezione federalista, è presente in questi provvedimenti che vengono presentati semplicemente per proseguire una situazione che si è storicamente creata.
Quindi noi diamo un giudizio negativo sul modo di comportarsi da parte della Giunta regionale nei confronti di tutta la materia della finanza locale, una competenza della Regione che non viene esercitata e che provoca una distorsione nei rapporti fra la Regione ed i comuni. Quindi il nostro giudizio su questo disegno di legge è negativo e il voto è contrario, nella speranza di avere al più presto questo disegno di legge della Giunta su cui arrivare ad una riorganizzazione complessiva della materia.
Il nostro gruppo ha presentato una proposta, abbiamo sentito anche i Presidenti delle Associazioni dei Sindaci e delle Associazioni delle comunità montane su questa proposta, ci sembra che ci sia un'attenzione importante rispetto alla proposta che abbiamo fatto, aspettiamo questo disegno di legge della Giunta regionale.
Presidente Altri interventi? Allora dichiaro chiusa la discussione generale, se la Giunta vuol replicare ne ha facoltà.
Nessuno, allora passiamo all'esame articolo per articolo.
Rammento che si vota sul testo della seconda Commissione ed è già stato dato parere favorevole dall'Assessorato alle finanze sugli emendamenti recepiti nel testo stesso della Commissione, pertanto non c'è che da votare il testo così com'è.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n.61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai comuni della valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro-capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) è sostituito dal seguente:
"2. I trasferimenti di cui al comma 1 non potranno essere, in termini nominali, inferiori a quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della presente legge."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Abrogazione di norme)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 61/1989, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 1991, n. 68, è abrogato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Contributo "una tantum")
1. Per il finanziamento di spese correnti, in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n.61, sono corrisposte ai seguenti comuni limitatamente all'esercizio finanziario 1992 le somme indicate a fianco di ciascuno a titolo di contributo "una tantum":
(...Omissis...)
PresidentePongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
PresidenteDo lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.470 milioni, grava sul capitolo 20805 di nuova istituzione (Contributi una tantum ai comuni per il 1992) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, già accertate, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa).
PresidentePongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Variazioni di bilancio)
(...Omissis...)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 6 che è la dichiarazione d'urgenza.
Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PresidentePongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Favorevoli: 30
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
