Oggetto del Consiglio n. 3915 del 9 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3915/IX Ritiro del disegno di legge: "Concessione della garanzia fideiussoria della Regione alla s.r.l. Siski a garanzia di un mutuo da contrarre con la Finaosta S.p.A. finalizzato alla realizzazione dello ski-pass regionale".
Presidente Di questo punto è stato chiesto il ritiro, con lettera del Presidente della Giunta.
Do comunque lettura del disegno di legge:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta riconosce di interesse regionale l'acquisto e la messa in opera di un sistema di emissione e di controllo di biglietti finalizzato alla realizzazione di titoli di transito aventi validità su tutti gli impianti di risalita della Valle.
2. La Giunta regionale è pertanto autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione nell'interesse della srl Servizi Integrati per lo sci, siglabile Siski srl, con sede in Aosta, località Borgnalle, 10, che provvederà all'acquisto e alla gestione delle strutture di cui al precedente comma.
Articolo 2 (Condizioni)
1. La garanzia fideiussoria è concessa fino alla concorrenza massima di lire 4 miliardi ed ha la medesima durata del mutuo che la Società stipulerà con la FINAOSTA SpA a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16. Essa è comprensiva di tutti gli oneri accessori ed ha carattere sussidiario a norma del comma 2 dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Articolo 3 (Sottoscrizione dell'atto di fideiussione)
1. Il Presidente della Giunta e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore delle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a suo credito.
Articolo 4 (Revoca)
1. La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.
Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)
1. L'eventuale onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1992 derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 5 milioni, grava sul capitolo 69500 del bilancio per l'esercizio stesso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 5 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69460 del bilancio per l'esercizio in corso.
3. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Articolo 6 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
In diminuzione
Cap. 69460 "Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi aventi riflesso sulle spese di funzionamento"
Lire 5.000.000
In aumento
Cap. 69500 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in di-pendenza di disposizioni legislative - legge regionale 1 aprile 1975, n. 7"
Lire 5.000.000
Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Consiglio prende atto
