Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3913 del 9 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3913/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria".

Presidente Di questo disegno di legge è relatore anche il Consigliere Ricco.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin per svolgere la sua relazione, ne ha facoltà.

Perrin (UV) Si les étables de la plaine ont pu être améliorées en ces dernières années à travers leur restructuration ou à travers la construction de nouvelles étables, il n'en est pas toujours ainsi pour les étables des alpages.

Or, les nouvelles normes dictées par l'Etat italien et par la CEE sont devenues en ces dernières années extrêmement plus sévères que jadis, et, surtout pour ce qui concerne l'hygiène, ces normes mêmes ont poussé à la restructuration des alpages et à la nécessité de les transformer. C'est aussi pour cette raison qu'en 1989 ce même Conseil régional avait voté la loi n° 73, qui prévoyait l'attribution des subventions de 300 millions par année, pendant trois années, pour la restructuration des fromageries des alpages. Cette loi a été bien appliquée, puisqu'il y avait environ quatre-vingt-dix requêtes qui ont été financées à travers la loi 73. Une dizaine de demandes n'ont pas pu l'être, puisque la loi avait épuisé ses fonds.

Déjà au mois de mai dernier le Conseil régional avait voté une loi semblable à celle de 1989, mais cette loi avait été repoussée par le Président de la Commission de coordination à la date du 20 juin dernier, avec des reliefs au sens de l'article 31 du Statut spécial, en demandant un nouvel examen au Conseil régional de la loi même, surtout parce que la loi était trop générique.

Or, le Gouvernement régional a présenté un nouveau projet de loi qui a été soumis à l'examen des commissions. Le Service des affaires législatives avait préparé la grille de cette loi, relevant lui aussi le caractère générique de certaines parties de la loi, et donc la III Commission s'est penchée pour éliminer tous ces inconvénients, qui pourraient, pour une deuxième fois, faire bouler la loi même.

Nous avons donc pris en examen soit les reliefs du Président de la Commission de coordination, soit les reliefs du Service des affaires législatives. C'est pour cela que nous proposons au Conseil régional un nouveau texte qui éclaircit de façon particulière aux articles 1, 2 et 3, ce projet de loi d'abord présenté.

Pour ce qui concerne l'article 1, deuxième alinéa, on a établi que l'organe qui peut déterminer la dépense admissible pour les contributions est la Junte régionale, sur proposition de l'Assessorat à l'agriculture, forêts et ressources naturelles, suite à l'évaluation technique de la part du Service compétent de ce même Assessorat.

Pour ce qui est de l'article 2, on a mieux déterminé qui sont les personnes intéressées aux demandes de contribution; elles sont les propriétaires ou les conducteurs des alpages mêmes et donc des fromageries. Il a ainsi mieux déterminé les documents nécessaires à la présentation de la demande. Il s'agit, si nous voulons, de modifications formelles qui permettent cependant d'éliminer les dangers que la loi soit nouvellement repoussée.

De même, pour ce qui concerne l'article 3, nous avons présenté une nouvelle formulation qui éclaircit la pensée exprimée dans l'ancien texte.

Je crois qu'avec ces corrections ce projet de loi voté par le Conseil ne devrait plus avoir des inconvénients lors de son examen par le Président de la Commission de coordination, et nous proposons donc de le voter.

Je disais tout au début qu'il y a une dizaine de demandes qui avaient été présentées dans le passé et qui n'ont pas pu être financées; certainement lorsque ce projet de loi deviendra loi et sera publié, d'autres demandes seront présentées à l'Assessorat, et je crois qu'avec le financement prévu en 500 millions par année, il y aura la possibilité dans les trois années à venir de restructurer toutes les fromageries de nos alpages et de les rendre donc compatibles avec les normes hygiéniques de la CEE et de l'Etat italien.

Presidente Ha chiesto di parlare il secondo relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) Su questo argomento il Consiglio regionale ha già discusso il 20 maggio scorso approvando il disegno di legge 395, avente lo stesso oggetto.

Come ha spiegato il collega Perrin, il Presidente della commissione di coordinamento ha rinviato al Consiglio il disegno di legge 395, pregando di apportare alcune variazioni chiarificatrici.

Le commissioni competenti hanno apportato delle modifiche, sperando che possano essere in armonia con quanto richiesto dal Presidente della commissione di coordinamento, ed ecco che oggi abbiamo in discussione il nuovo testo con il numero 437. Al novanta e oltre per cento la sostanza è quella di prima, quanto conteneva il disegno di legge 395, pertanto credo che possa essere votato, salvo qualche emendamento che potrebbe essere proposto dalla minoranza.

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) Volevo chiedere ai due relatori alcune delucidazioni. Il progetto di legge rinviato da parte della commissione di coordinamento al Consiglio, e cioè il disegno di legge 395, comprendeva l'adeguamento oltre che delle casere anche dei locali per l'allevamento e per la conservazione del latte.

Adesso volevo chiedere se per questo secondo problema è in programma la presentazione di un altro progetto di legge, oppure se non se ne fa niente. Rischieremo di arrivare di nuovo che la norma di legge venga applicata nel giro di due-tre mesi e noi non abbiamo preso nessun provvedimento.

Se potessimo anticipare l'applicazione della legge avvisando gli agricoltori e mettendoli in condizione di adeguare i locali e le stalle come previsto dalla normativa con un certo anticipo, non si rischierebbe, come è già avvenuto in precedenza, che gli stessi si trovino nell'impossibilità di produrre in quanto le loro attrezzature non sono adeguate alle norme di legge.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.

Perrin (UV) Evidemment il y a une modification par rapport au texte que la majorité précédente, à travers l'Assesseur compétent, avait présenté, puisque le projet de loi d'alors prévoyait d'étendre cette possibilité et donc l'augmentation du financement à 75 pour cent aussi aux étables de la plaine; je dirais non seulement à la partie concernant la fromagerie, mais aussi à la partie des normes qui concernent les étables.

Ces normes qui étaient prévues à ce moment-là et qui faisaient objet soit d'un possible projet de loi soit d'un possible décret, en réalité n'ont pas été formulées et en ce moment, donc, il n'y a pas encore, pour ce qui concerne les étables (je ne parle pas des fromageries), de normes. C'est une des raisons qui ont fait que dans le nouveau texte on a visé uniquement aux fromageries des alpages, et donc tout le restant, c'est-à-dire le volume des étables, le rapport lumière, volume, bétail et cetera, devra faire l'objet, à peine il y aura des idées claires sur les requêtes nécessaires, d'un autre projet de loi.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) Ringrazio il collega Perrin per le delucidazioni. E' vero che quando si era presentato il progetto di legge 395, sembrava che la normativa dovesse entrare in vigore dal primo gennaio 1993, poi c'è stato uno slittamento, forse al giugno del c.a. o al gennaio 1994.

Quello che volevo sottolineare è che noi siamo favorevoli ovviamente a questo progetto di legge, perché è una cosa necessaria, però vorremmo sapere dalla Giunta se si impegna per evitare, come dicevo prima, che quando entra in vigore la normativa la Giunta debba ancora legiferare in materia.

Ci è andata bene che c'è stato questo slittamento, ma sicuramente nel corso del 1993 o al più tardi con il primo gennaio 1994 entrerà in vigore la norma sulla questione della stalla così detta "di sosta" e del locale adibito alla attività di raccolta e di conservazione del latte, prima di essere destinato al trasporto presso i caseifici o la centrale del latte.

Pertanto chiederei un impegno della Giunta ad arrivare preparati prima di dover fare una disposizione essendovi costretti dall'entrata in vigore della normativa; sarebbe opportuno quindi sentire gli organi competenti e prepararsi in modo da elaborare un testo fatto bene, coordinato, eccetera.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. Per il triennio 1992-1994 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie, dalla normativa vigente.

2. I contributi vengono concessi nella misura del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, a seguito di accertamento e valutazione tecnica da parte dei Servizi di cui all'articolo 2.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. I proprietari o i conduttori delle casere presentano domanda di contributo ai Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, corredata dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico-agraria descrittiva dell'azienda;

b) concessione o autorizzazione edilizia o relazione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'articolo 3 bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;

c) progetti relativi alle opere da eseguire;

d) computo metrico estimativo;

e) titoli in base ai quali il richiedente risulta essere proprietario o conduttore dell'azienda;

f) attestato di potabilità dell'acqua;

g) situazione di famiglia e codice fiscale del richiedente;

h) nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore, dichiarazione di assenso del proprietario.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. La liquidazione del contributo è subordinata:

a) alla presentazione, da parte del richiedente, a lavori ultimati, dell'autorizzazione dell'Unità sanitaria locale, relativa all'agibilità e all'uso della casera;

b) alla verifica, da parte dei Servizi di cui all'articolo 2, della corrispondenza tra i lavori preventivati e quelli eseguiti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992-1993-1994, graverà sul capitolo n. 41400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante riduzione di lire 500.000.000 dal capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.8 al bilancio per l'anno in corso concernente "Sistemazione alpeggi (Sviluppo economico - Ammodernamento infrastrutture - D.2. 1.)".

b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dall'anno 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 500.000.000

b) in aumento:

cap. 41400 "Contributi per l'adeguamento delle casere annesse agli alpeggi.

Legge regionale n. "

lire 500.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità