Oggetto del Consiglio n. 3799 del 7 ottobre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3799/IX Modifiche alle disposizioni applicative della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante: "Norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (sostituito dal regolamento n. 2328/91)".
PresidenteDo lettura del testo della delibera:
Deliberazione Il Consiglio
- richiamata la legge regionale del 18 agosto 1986, n° 49 recante norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n° 797 del 12 marzo 1985 e successive modificazioni relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie già modificata dalle leggi regionali del 27 dicembre 1989, n° 89 e 23 dicembre 1991, n° 83;
- richiamato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n° 49, introdotto dall'articolo 1 della Legge regionale 23 dicembre 1991, n° 83, in cui si sancisce che le modifiche da apportare alle disposizioni applicative della sopracitata legge regionale sono adottate con deliberazione di Consiglio, su proposta della Giunta regionale;
- considerata la necessità di procedere ad una modifica di tali disposizioni come sollecitato con lettera del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste prot. n° 7248, del 23 aprile 1992, in cui si invita a prendere atto che, in seguito all'emanazione del Reg. CEE 1609/89, gli aiuti all'imboschimento nelle zone svantaggiate devono essere attribuiti in applicazione dell'articolo 26 del Reg. 2328/91 e non nell'ambito dell'articolo 19 dello stesso Regolamento come indicato nell'allegato della legge regionale n° 49/86;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 23 dicembre 1991, n° 83, tutti i riferimenti al regolamento (CEE) n° 797/85, si intendono come fatti al regolamento (CEE) n° 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, abrogativo dello stesso;
- visto il parere della 3 Commissione consiliare permanente;
delibera
1°) di approvare le seguenti modifiche alle disposizioni applicative della Legge regionale 18 agosto 1986, n° 49, recante norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del Regolamento delle Comunità Economiche Europea n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (sostituito dal Regolamento n° 2328/91) già modificata dalle Leggi regionali 27 dicembre 1989, n° 89 e 23 dicembre 1991, n° 83;
1. La lettera c) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla Legge regionale 18 agosto 1986, n° 49, recante norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (sostituito dal Regolamento n° 2328/91) come introdotta dall'articolo 6, comma 2, della Legge regionale del 27 dicembre 1989, n° 89, è abrogata;
2. Il paragrafo 2 (Condizioni) del capo 10 (Misure forestali nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla Legge regionale 18 agosto 1986, n° 49, è cosi sostituito:
"2 (Condizioni)
L'imboschimento di superficie agricola potrà interessare quella superficie che:
- non sia utilizzabile a fini agricoli per eccessiva acclività, per distanza eccessiva dell'azienda agricola o per estensione ridotta, tale da non consentire un efficiente pascolamento, alla condizione che non sia interamente circondata da terreni agricoli in esercizio;
- risulti effettivamente abbandonata e presenti un insediamento di vegetazione arbustiva spontanea;
- abbia un'estensione complessiva di almeno 2.500 mq.
Se il beneficiario di un'indennità compensativa effettua l'imboschimento di parte o di tutte le superfici (a coltivazione) che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici sono assenti nel calcolo dell'indennità per una durata massima di 20 anni, a decorrere dalla data dell'imboschimento".
Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Au mois d'avril 1992 il y avait eu une lettre de la part de la Communauté Européenne qui nous demandait, tout en approuvant le règlement qui avait été en même temps adopté par l'Administration régionale par loi et qui avait été transmis de la part du Ministère compétent à la Communauté, d'envisager des modifications que la Commission de la Communauté avait prévues.
Il s'agit là d'une question d'interprétation concernant les interventions financières pour ce qui est de l'utilisation des financements communautaires pour les zones qui doivent être utilisées ou exploitées au niveau agricole, et qui doivent avoir des limitations par rapport à l'exploitation forestière. Là, comme vous avez vu, par cette délibération on prévoit, compte tenu que la loi même le dit, de faire ces modifications qui avaient été signalées et demandées de la part de la commission compétente.
Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Gremmo e Maquignaz)
Il Consiglio approva.
