Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3764 del 25 settembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3764/IX Determinazioni conseguenti alla sentenza penale della Corte d'Appello di Torino in merito alle vicende della Casa da gioco di Saint-Vincent. (Ritiro di mozione e approvazione di risoluzione)

Presidente Do lettura della mozione in oggetto.

Mozione La recente pubblicazione della Sentenza penale della Corte d'Appello di Torino, in merito alle vicende inerenti la Casa da Gioco di Saint Vincent ha "chiarito" le diverse interpretazioni giuridiche, che "travolgono, modificano e cancellano" decisioni "errate" prese con leggerezza dal Consiglio regionale e da altri Enti Pubblici, su nostre dirette o indirette informazioni.

E' opportuno quindi, sia sul piano morale, oltre che sul piano giuridico, che il Consiglio regionale renda giustizia a quelle persone che tanto dolorosamente hanno sofferto e continuano a soffrire per quella brutta vicenda, prendendo atto delle conclusioni giuridiche a cui la stessa sentenza della Corte d'Appello di Torino è pervenuta.

Tutto ciò permesso, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta decide

1) di sospendere e far sospendere ogni contenzioso in atto nei confronti dei dipendenti ed Amministratori regionali in merito alle decisioni adottate dalla Corte dei Conti;

2)di verificare attraverso la costituzione di apposita Commissione regionale, la posizione delle singole persone interessate alla vicenda;

3) di riferire al Consiglio regionale, entro 60 giorni, sui risultati ottenuti dalla Commissione.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.

Aloisi (PSI) Questo mio intervento è indirizzato al di là delle posizioni politiche e dei partiti di questo Consiglio, alle coscienze di ognuno di noi. Ritengo che a fronte degli ultimi avvenimenti e degli ultimi fatti è giunto il momento di rendere giustizia a quelle persone che anche noi in buona parte abbiamo contribuito a danneggiare e a far sì che patissero enormemente per questi fatti che oggi con questi ultimi avvenimenti sono stati completamente risultati estranei a questa brutta vicenda.

Io ho cercato di divulgare a qualche collega Consigliere la sentenza della Corte d'Appello di Torino che è stata depositata il 24 di luglio di questo anno. Brevemente un piccolo flash per inquadrare tutta questa vicenda perché parecchi di voi non essendo presenti nella scorsa legislatura probabilmente non hanno in mente la reale situazione di questa vicenda.

Dopo il famigerato blitz dell'83 della faccenda Casinò, il Consiglio regionale aveva nominato una Commissione di inchiesta, di indagine per verificare ciò che era successo all'interno del casinò e soprattutto anche per ciò che riguardava il corpo dei controllori regionali. Quella Commissione ha svolto i propri lavori in modo molto contrastato, soprattutto il sottoscritto allora si era scontrato violentemente contro gli altri commissari perché a suo parere era stata deformata e depistata quella che era la realtà oggettiva dei fatti. A seguito di quella vicenda è intervenuta la Corte dei Conti e sulle risultanze dei lavori di quella Commissione e sulle informazioni prese dagli organi di stampa la Corte dei Conti ha condannato al risarcimento di danni perché secondo la Corte dei Conti vi è stato un dolo e un danno dai controllori e dall'allora Commissario regionale Eraldo Manganone; condannati a risarcire l'uno circa 150 milioni, gli altri intorno ai 40/50 milioni.

Finalmente, dopo nove anni che cosa succede? Succede che dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 24 luglio 1992 emerge che costoro non hanno creato danno, ma hanno creato vantaggi alla pubblica amministrazione. Allora di fronte a questa realtà, di fronte a questo capovolgimento di posizioni, che già allora erano state evidenziate, ma erano state ignorate per motivazioni varie anche per interesse di parte e di partito, oggi noi con la coscienza tranquilla possiamo finalmente rendere giustizia.

Sono in possesso della documentazione provante quanto ho affermato, che dico e che sostengo e mi auguro che le decisioni che vengono prese in questa aula siano decisioni che scaturiscono dalla coscienza di ognuno di noi, perché questa è una vicenda umana, e mi rivolgo al Presidente della Giunta, perché penso che sia sensibile a questo aspetto, è una vicenda soprattutto umana che ha fatto sì che tanta gente che oggi possiamo vedere e constatare che erano innocenti ha patito la galera, ha sofferto delle cose incredibili. Oggi noi sicuramente non porremo fine alla vicenda, però possiamo rimediare agli errori che noi abbiamo contribuito a commettere e quindi a danneggiare queste persone.

Attraverso la lettura della sentenza della Corte d'Appello emerge quindi una realtà molto diversa da quella di nove anni fa. Per me sarebbe molto facile sotto l'aspetto politico ribadire e ricordare strane affermazioni e soprattutto strani comportamenti atti a sviare notizie precise o ad ingannare parti interessate con occultamenti di dati e di documenti. Naturalmente quello che dico sono in grado di dimostrarlo. Per il momento mi limiterò però ad illustrare i comportamenti e le enormi falsità che sono state scritte su questa vicenda e che impongono a questo Consiglio per una questione soprattutto morale e di giustizia oltre che di politica di valutare con serenità ed obiettività questa vicenda.

La sentenza della Corte di Appello di Torino con le sue estesissime motivazioni che noi dobbiamo assolutamente analizzare mettono a fuoco concetti giuridici nuovi, prospettano un quadro con immagini precise e documentate, producono cifre esatte sotto il profilo matematico completamente in contrasto con quelle assurde e sempre mutevoli della Corte dei Conti. I dati forniti dai giudici di Torino sulla questione delle tre deduzioni, delle "poussettes", delle "orfanelle" e dei gettoni fuori corso con documenti probanti smantellano le artificiose fantasie della Corte dei Conti che sono state dedotte dalla relazione della Commissione di indagine e dalle notizie diffuse dagli organi di stampa.

Gradirei che non mi dicesse che è impossibile sospendere le decisioni pendenti per paura di omissione di atti di ufficio da parte della Giunta e del suo Presidente, perché ciò è completamente irrilevante e contraddittorio. Il Consiglio regionale è sovrano e può decidere, oltretutto sarebbe un atteggiamento amorale e ipocrita perché di fronte alla documentazione che io illustrerò e a fronte della sentenza della Corte d'Appello di Torino ognuno di noi è sicuro che l'azione della Corte dei Conti è sbagliata, imprecisa, non al limite della sua competenza, ma sicuramente al di fuori di essa, per cui continuare ad ignorare questa drammatica vicenda e lasciare che persone già pesantemente colpite non possono finalmente trovare quella giustizia, giustizia con la g maiuscola, finora negata, sarebbe una grave omissione, riprovevole sul piano morale e politico e sicuramente possibile anche di risvolti penali.

Il primo aspetto che emerge da questa situazione è che secondo la legge esiste un'incompetenza giurisdizionale della Corte dei Conti. E qui ho documenti a dimostrazione di quello che dico, questo è un documento della Corte dei Conti della seconda sezione ed è una sentenza del 3 settembre 1981 numero 113, presidente Terranova che parla sul bilancio contabilità, competenze della giurisdizione della Corte dei Conti, dove dice:"In forza dall'articolo 103 della Costituzione spettano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutti i giudizi di responsabilità per eventi produttivi di danno cagionato agli enti di appartenenza in occasione dell'esercizio delle rispettive funzioni da amministratori, funzionari, sul presupposto della ricorrenza della qualificazione pubblica del denaro e della natura pubblica dell'ente".

Quindi ci sono due aspetti molto importanti: primo per eventi produttivi del danno emerge dalla sentenza che non esiste danno ma esiste vantaggio, secondo la qualificazione pubblica del denaro. In quel momento il denaro era di competenza strettamente privata e non pubblica, pertanto la giurisdizione della Corte dei Conti non ha alcuna competenza di intervenire nel merito.

Quindi questo è uno dei motivi per cui contestiamo questa condanna fatta dalla Corte dei Conti nei confronti dei controllori regionali e del Commissario regionale. Vi è un altro documento importante dove emerge l'incompetenza della Corte dei Conti: le sezioni unite della Cassazione infatti con sentenza del 19 novembre 1979 numero 6009 hanno stabilito in sede di decisione di ricorso proposto per regolamento preventivo di giurisdizione e quindi proprio nell'esercizio delle funzioni della Corte di suprema regolatrice degli ambiti giurisdizionali che a determinare la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per danni si richiede il concorso di 3 elementi: vale a dire il danno sia alimentato dallo stato o da un ente territoriale minore o da un altro ente pubblico non economico, che sia chiamato a risponderne un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o anche di semplice servizio e che il danno sia stato arrecato nell'esercizio di un'attività commissiva ed omissiva connessa a tale rapporto. Emerge dalla sentenza che non vi è danno, ma vi è vantaggio. Con tutti questi presupposti noi contestiamo pertanto l'intervento della Corte dei Conti in merito a questa vicenda. Inoltre dalle citazione della Corte dei Conti emergono situazioni molto diverse dalla realtà, ma soprattutto sono capovolti i principi giuridici fondamentali, innanzitutto erroneità nelle cifre.

La citazione della Corte dei Conti del 7 dicembre 1984 ha certamente, a seguito di notizie stampa dove dice: "Prededuzioni, importo lire 606.391.000", che diventano poi sempre per la Corte dei Conti in ordinanza l'11 marzo 1986 lire 235.313.829 che ammettono nuovamente in altre citazioni sempre la Corte dei Conti il 17-7-90 lire 886.749.352 che si riducono a qualche decina di milioni come precisato dalla Corte di Appello di Torino.

Quindi quale credibilità noi possiamo dare alla Corte dei Conti nel momento in cui tutte le varie sentenze non c'è una cifra che risponda effettivamente a un dato di fatto o una cifra precisa, una volta 606.000.000, poi con un'altra sentenza diventano 235, su un'altra ancora ridiventano 886 e poi qualche decina di milioni. Questo per dimostrare l'incongruenza della Corte dei Conti e qui ho il documento ufficiale della Corte dei Conti dove dice testualmente "Visto l'atto aggiunto in data 12-2-87 con cui per quanto sopra e tenuto conto delle notizie fornite dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta con lettera 19-8-86", una lettera inviata dall'allora Presidente Rollandin che io ho qui, ma non voglio divulgarmi altrimenti finiremmo domani mattina "a seguito dell'ordinanza dell'11-3-86 numero 72/86 della sezione prima giurisdizionale, il signor Eraldo Manganone a modifica dell'atto introduttivo è stato citato in giudizio per l'intera somma di lire 606391000 o quanto meno di lire 235313829". Una incredibile incapacità di decidere e di sapere esattamente quali sono le cifre esatte, non si sa se sono 606 o 235 milioni.

Inoltre la Corte d'Appello accerta che non sono derivati pregiudizi economici per la Regione ma semmai indubbi vantaggi sia sui risparmi dei costi, sia sui maggiori introiti ed è appunto su questa enorme divergenza di vantaggi reali e danni ipotetici che deve essere esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, la quale poi entra anche nel merito di operazioni private, quali le poussettes, gli orfanelli, i gettoni fuori corso che sono fenomeni di gioco di esclusiva competenza della società di gestione che è una società privata e sui quali è già intervenuta l'autorità giudiziaria ordinaria che con sentenza passata in giudicato il 19-5-87 ha prosciolto gli imputati non solo perché i fatti non sussistono, ma anche perché tali prassi hanno portato enormi vantaggi all'ente pubblico, e questo è il documento di assoluzione in istruttoria che dice esattamente: "Il beneficio perso per un verso veniva riacquistato ed in termini ben maggiori dall'altro canto, sì che in una prospettiva economicistica di valutazione dei costi benefici il calcolo dell'estensione sicuramente censurabile sotto un'ottica formale amministrativa riuscì vincente per il pubblico interesse, e per queste ragioni si prosciolgono gli imputati dall'addebito" ed ecco la falsità della Corte dei Conti che malgrado gli imputati siano stati assolti in istruttoria con una sentenza dichiara "analizzati dal giudice di primo grado il denaro scaturisce dal fatto dei gettoni fuori corso". Quindi analizzati dal giudice di primo grado quando è falso perché sono stati assolti in istruttoria, non c'è stato nessun giudizio di primo grado. Ecco perché tutta l'impostazione della Corte dei Conti si basa su degli elementi falsi non veritieri e da questi elementi falsi hanno dedotto e hanno condannato gente che invece è innocente.

Questo voglio cercare di far capire al Consiglio ma soprattutto alle coscienze di ognuno di noi che è assolutamente necessario rivedere questa posizione di fronte a questi documenti che io metto a disposizione per dare un giudizio di attivo corretto soprattutto per rendere giustizia, ecco il motivo per cui sto illustrando questa situazione. Ma non è tutto, io ho sempre sostenuto che le sentenze della Corte dei Conti dicono delle cose assurde, assolutamente false, che oggi siamo in grado di smentire, ma che soprattutto vengono smentite dalle risultanze della sentenza della Corte d'Appello di Torino, laddove dice per esempio che lo stesso difensore del dibattito ha ammesso che non vi è stata mai deliberazione degli organi della Regione in questo senso, ma che si è trattata di un'iniziativa personalissima del Commissario Manganone sulla scelta dei gettoni fuori corso. Dalla sentenza della Corte d'Appello emerge esattamente il contrario, che è stata una decisione presa tra la Regione e la società SITAV e che ha portato enormi benefici all'Amministrazione regionale; ha fatto aumentare gli introiti dei giochi americani da 427 milioni mensili a 944 milioni e quelli dei giochi francesi da 3 miliardi 136 milioni a 4 miliardi e 250 milioni. Emerge pure dalla sentenza della Corte d'Appello che non si è trattato di una decisione presa dal Commissario Manganone ma dalla società SITAV con il consenso della Regione e che ha prodotto benefici, in termini di entrate, per la Regione stessa.

Erroneamente la Corte dei Conti, sempre e sicuramente disinformata, reputa danni ciò che in realtà sono invece dei vantaggi; ma ciò che più preoccupa è la riaffermazione della giurisdizione che sicuramente non le compete trattandosi di fasi svolte nell'ambito di evoluzioni positive e negative dei giochi. La perizia fiscale fatta dal dottor Savarina con l'ausilio della Guardia di Finanza è chiarissima in tal senso, sia negli sviluppi di gioco, sia nella conclusione. che esclude di per se stessa un danno regionale per di più controllato anche dalla Guardia di finanza, e qui abbiamo il verbale, la perizia contabile del dottor Savarina fatta insieme alla Guardia di Finanza che contraddice completamente la dichiarazione della Corte dei Conti dove dichiarano "durante lo svolgimento dei giochi non esistono ricordi, ma soltanto ricchezza in evoluzione positiva o negativa sui tavoli, ricchezza che sarà accertata nella sua entità al termine della partita", questo è molto confortante perché precisa l'evoluzione dei giochi sulla quale la Corte dei Conti non ha alcuna competenza.

Ma c'è di più, dichiara sempre il dottor Savarina con la Guardia di Finanza che hanno fatto questa perizia "quindi le poussettes, le prededuzioni e i gettoni fuori corso, particolarità dello svolgimento del gioco e del suo controllo si esauriscono fuori dal contesto di ricavo definito nel suddetto e precedente capitolo", quindi a maggior ragione la Corte dei Conti non può entrare in questa vicenda, in questo discorso.

Poi a dimostrazione dei vantaggi che si sono avuti anzi, dell'assenza di danni e dolo come dice la Corte dei Conti, abbiamo qui una relazione riservata, e qui mi rivolgo ai vecchi commissari della Commissione di indagine, quando si diceva e noi sulla relazione purtroppo (noi, io mi ci metto in mezzo anche se mi ero dissociato) avevamo detto che da parte del Commissario Eraldo Manganone non erano pervenuti mai documenti, dichiarazioni, che non c'era una documentazione probante i fatti che avvenivano al casinò. Ciò non è vero in quanto tali documenti venivano nascosti. Oggi, a distanza di anni invece, abbiamo questi documenti, e questo documento ufficiale datato 30 agosto 1982 dove è specificato in modo molto dettagliato e matematicamente preciso il vantaggio che ha avuto l'Amministrazione regionale col timbro della Regione ricevuto dal Presidente della Giunta allora e col timbro di partenza del Casinò de la Vallée dal Commissario regionale, che dimostrano esattamente il contrario di quello che dichiara la Corte dei Conti e cioè che non vi è stato danno, ma vi è stato vantaggio, che gli introiti dei giochi americani sono passati da 427 milioni al mese sono passati 944 milioni, e qui ci sono tutti i dati ufficiali, che gli introiti dei giochi francesi da 3.136.000.000 sono passati a 4.023.000.000 quindi esattamente il contrario delle dichiarazioni della Corte dei Conti.

Poi ce ne sarebbero tanti altri, mi sono limitato ad evidenziarne alcuni. Adesso veniamo brevemente ad analizzare che cosa dice la sentenza perché è importante, cosa dice la sentenza che finalmente rende giustizia e io mi auguro e penso che di fronte a una sentenza della Corte d'Appello che ormai ha emesso questo verdetto con della prove probanti, con delle audizioni precise, con delle dichiarazioni che allora nessuno di noi sapeva, ma che oggi ci sono, dichiarazioni dell'allora Presidente Rollandin, dell'attuale Presidente del Consiglio Bich, del Consigliere Andrione, dichiarazioni delle massime autorità, dei personaggi chiave dell'intera vicenda ecco emerge una realtà completa, documentabile, questa è la dimostrazione che bisogna rendere giustizia a questo punto a queste persone.

Innanzitutto la sentenza dice che il denaro ricavato dalla Sitav attraverso la gestione dei giochi può considerarsi pubblico soltanto nel momento dell'acquisizione della quota convenuta da parte della Regione, allorché non si esplica l'opera dei controllori, quindi riconosce che fino a quel momento il denaro, il gioco, le poussettes, le orfanelle sono di competenza esclusiva della società Sitav e quindi si tratta di denaro privato, quindi ecco che crolla il castello della Corte dei Conti che non può entrare nel merito, che non può intervenire.

Un altro passaggio, e questo è molto importante sulla questione delle prededuzioni dove allora si diceva, mi ricordo in commissione, che questi rubavano o percepivano illegittimamente allora c'era la caccia alle streghe e questi erano dei ladri, sono andati in carcere perché rubavano e invece la sentenza che cosa dice? Dice il contrario, dice che quella era una retribuzione aggiuntiva per un lavoro svolto e lo dice chiaramente, e dice, cito testualmente, "è doveroso altresì riportare anche le dichiarazioni dei soggetti estranei al corpo dei controllori regionali attesa la loro piena coincidenza con le parole di costoro circa lo stretto nesso esistente tra il denaro percepito ed il lavoro svolto".

Così il Bich, allora Vicecommissario, in aspettativa perché sindaco di Aosta, dichiarazione del 13-3-83, fascicolo IV, processo per dichiarazioni del dottor Selis: "tali somme forfettarie sono state concesse ai controllori per i loro maggiori oneri di lavoro e impegno", cioè orario lavorativo, circa un anno e mezzo fa quando la casa da gioco è ritornata al Billia, negli attuali locali, molto più grandi per cui con maggiore ricezione, maggiore affluenza, orario più prolungato e maggior lavoro, più sintetica l'indicazione di Fosson, l'ispettore capo dello Chemin de fer "per conto della Sitav" e poi continua dove dice che le somme prededuzione venivano percepite in parte come compenso del servizio straordinario da essi prestato in orario notturno e in parte per l'aggravio di lavoro derivato con l'apertura dei giochi americani. In sostanza essi percepivano denaro da un soggetto privato per l'esplicazione del servizio inerenti le loro funzioni, per continuare a controllare oltre certi orari, fino alle 3, le 4, le 5, le 6 del mattino; ecco si trattava di un'indennità, e erano retribuiti con denaro che al momento del prelievo era della società Sitav, quindi non era di competenza regionale e quindi di nuovo la Corte dei Conti non ha merito, non ha titolo per entrarci.

Dichiara la sentenza della Corte d'Appello "non è agevole comprendere pertanto come mai lo stesso abbia ritenuto non dovuta la somma percepita dai controllori a tale titolo", lo dice la sentenza non riescono a capire neanche loro come mai allora i giudici avevano ritenuto di sostenere che la somma non era dovuta, e poi continua "non si riescono a scorgere i rischi paventati dal tribunale in termini di possibili devianti". Tutto ciò contraddice completamente le risultanze della condanna, dalla retta esecuzione dei compiti di controllo incombenti sui controllori di fatti non è emerso né è stato segnalato a tale proposito alcun inconveniente, ritardo, favoritismo o disguido, mentre è intuitivo che costoro appunto nell'aspettativa di veder soddisfatte ad ogni scadenza le proprie pretese economiche avrebbero adempiuto ai vari doveri con impegno, assiduità e diligenza, questo è il giudizio che dà il Tribunale nei confronti dei controllori regionali e del Commissario regionale, non il giudizio che aveva dato allora la Commissione di indagine, che faceva riferimento a percezione illegittima di denaro, che con il lavoro di quella Commissione, con le dichiarazioni dei giornali, con dichiarazioni apprezzate allora di responsabili regionali abbiamo contribuito a farli condannare.

Poi si parlava allora della famosa tabella, la tabella di ripartizione. Io mi ricordo che all'epoca in Commissione d'inchiesta ero intervenuto e avevo portato come elemento di prova che quelle non erano ruberie, che quella era una retribuzione concordata tra la società e la Regione, concordata perché allora in quella tabellina vi erano tutti, i controllori regionali, personale Sitav, fisionomisti, scopini, persino gli agenti di pubblica sicurezza, alla luce del sole percepivano quei denari, quindi era assurdo sostenere la tesi che si trattasse di furti.

Oggi la sentenza della Corte d'Appello smantella queste accuse e conferma che non esiste il dolo e non esiste il danno, ma che il personale preposto ai controlli ha fatto diligentemente il suo dovere e che dal comportamento loro la Regione ha ricevuto vantaggi. Questo è un altro passaggio che ritengo importante, dicono infatti i giudici "non si ravvisano elementi per sostenere"qui ci riferiamo sempre ai fuori busta, "che la cifra corrisposta a fuori busta degli imputati superasse l'importo pecuniario suscettibile di essere loro accordato nel quadro di una trattativa volta ad esaurire una valutazione globale della prestazione lavorativa da essi resa, anche alla luce del principio di proporzionalità" questo dall'articolo 36 del comma primo della Costituzione. Se così è, manca un requisito essenziale del delitto in esame cioè il carattere indebito della somma percepita dai controllori. Non ricorre quindi il reato di corruzione allorché il privato paga somme proporzionate al lavoro extra che accettando non lede il prestigio della pubblica amministrazione, lo dice la sentenza.

Un altro passaggio molto importante è questo cioè che a tale ente pervenivano introiti di importi inferiori a quelli dovutigli per convenzione in quanto calcolati su una massa già depurata della prededotta a favore dei controllori e dei dipendenti della Sitav, esso era quindi defraudato da una parte delle entrate spettantegli sui proventi della casa da gioco, sostenevano ma il rilievo non convince, dice la sentenza, apparendo fondato unicamente su dati di carattere formale, in base ad una nota ufficiale rivolto in data 28-1-88 al Presidente della Giunta regionale, il Commissario Manganone aveva indicato due precisi vantaggi derivati alla Regione dal sistema delle prededuzioni, quindi anche col sistema delle prededuzioni l'Amministrazione regionale ha risparmiato centinaia di milioni, quindi non è stato recato un danno.

Poi leggerò l'ultima parte, e ho quasi finito, chiedo scusa ma ritengo importante questo. "Non ho mai pensato che queste prededuzioni costituissero" diceva il Masi, che era il maggiore responsabile del Casinò "illecito penale, per me concretavano una frode fiscale o una contributiva e proprio per porre fine a tale situazione più volte io suggerii al Presidente Andrione la necessità di regolamentare con un apposito status la posizione dei controlli regionali". Quindi l'allora Presidente Andrione sapeva, adesso lo sappiamo che sapeva, ma non era solo il Presidente della Giunta a saperlo: continua poi Masi "Andrione mi diede più volte assicurazioni sul punto dicendomi che anche questo aspetto sarebbe stato sistemato con un nuovo status per i controllori". Pure da un'altra voce si ricava il pieno coinvolgimento dell'Andrione nella vicenda in esame, si tratta di quella del suo autorevole successore, l'ex Presidente Rollandin, il quale mi porse una confidenza, deposizione del 4-2-84, foglio 208, dice Rollandin "allorché nacque il caso dei prelievi sugli introiti della Sitav io chiesi ad Andrione come mai nessuno si fosse accorto del fatto, egli rispose che era stato mal informato dal Vice Commissario Ferina che era la persona che teneva i rapporti tra Sitav e lui medesimo", vedi le dichiarazioni di Natta "fu Masi ad impormi detta prassi dicendomi che quella trattenuta di denaro derivava da un aumento di stipendio concordato tra lui e Andrione, essa illustra come l'aumento delle prededuzioni a favore dei controllori non fosse una questione interna alla Sitav, ma presupponesse un'intesa con il Presidente Andrione capace di servirsi delle trattative di un valido tramite come il Vice Commissario Ferina, che come si è visto mai ha nascosto il proprio ruolo, non è mai stato raggiunto pertanto un accordo riservato tra i controllori della società Sitav per assicurare gli uni un giusto vantaggio in frode agli interessi della Regione" quindi non esiste la ruberia, non esiste il dolo, è stato un accordo concordato tra le massime autorità regionali e i responsabili del Casinò di Saint Vincent.

La prassi delle prededuzioni ha in effetti un notevole spessore storico, risultando consacrata addirittura in una delibera adottata dalla Giunta regionale valdostana il 1° settembre 1984; con la quale si autorizzava la corresponsione a favore dei controllori regionali e dei dipendenti della Sitav di una speciale indennità di conta, nella misura di complessive 17.000 di fatto fino ad allora corrisposte, su somme giornalmente tratte dagli ultimi incassi lordi e ripartita tra Sitav e amministrazione regionale, secondo le rispettive percentuali stabilite dalla convenzione; nei verbali di passaggio delle consegne tra il Commissario uscente Fosson e il nuovo Commissario Manganone, quindi era tutto alla luce del sole, infatti era scritto sui verbali di consegna e questo è deposizione del 5-7-88, precisamente al foglio 2 valido all'articolo 14, riguardo ai controllori, valido il paragrafo, dicono sempre i giudici, con aggiornamento dell'importo ogni 2 anni, in base agli introiti, percentuali identiche di aumento, accordo aggiunto del 69, prelievo delle somme di norma dalla "cagnotte". Tale indennità però non competeva il Commissario, essa indica che contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, dice la sentenza, quindi dice esattamente il contrario di quello che avevano dichiarato allora i giudici. La prassi in esame non era cessata nel 77 con l'assorbimento delle indennità nello stipendio, in forza dell'apposita legge regionale n. 39, a riprova di ciò vale anche il tenore di una delle tabelle prodotte dal controllore Barmaverain e che io avevo portato in Commissione, che riporta gli importi progressivi da segnare mediante prelievo dalla "cagnotte".

Quindi tutto questo veniva alla luce del sole e dimostra che i con-trollori regionali non rubavano, dimostra soprattutto che loro sono stati condannati, hanno patito la galera per disattenzione, disinteresse, a volte anche atteggiamenti poco corretti da parte di questo Consiglio, perché io sono in grado di dimostrarlo prendendo i verbali di tutti gli interventi che abbiamo fatto in quest'aula. Per questi motivi che io ho illustrato la Corte di Appello di Torino dichiara l'assoluzione piena di tutti gli appellanti dell'addebito in esame, ecco allora perché noi oggi dobbiamo riflettere. Io non pretendo assolutamente che voi approviate accettiate la mozione presentata dal sottoscritto. Io sono disposto a ritirarla ma gradirei che ci fosse da parte di tutti noi un accordo, una soluzione, un impegno per rendere giustizia al personale di controllo.

Io non chiedo la votazione e l'accettazione della mozione, gradirei se così non fosse che ci fosse la volontà con una risoluzione, che si prenda l'impegno di delegare alla Commissione del Casinò che esiste allargata ai Capi Gruppo di vedere, alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Torino, e se ritenete opportuno alla luce dei documenti che metto a disposizione, di rivedere il giudizio nei confronti dei controllori regionali, nei confronti del Commissario regionale che hanno patito ingiustamente, che hanno subito la galera.

Presidente Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta Lanivi, ne ha facoltà.

Lanivi (GM)Io credo che lo stesso presentatore della mozione dopo una vasta presentazione dei problemi e delle situazioni abbia concluso forse nell'unico modo che era possibile concludere, e cioè che in definitiva questa mozione è stata l'occasione per parlare di una situazione di disagio, delle difficoltà o comunque di dolore che delle persone hanno patito, hanno sofferto. Però rispetto a questa situazione gli spazi di intervento sono minimi, nel senso che questo Consiglio regionale non può decidere, né può illudere che possano essere prese decisioni che non sono sue, che non gli competono.

Io non sono un giurista e in questo campo non sono particolarmente esposto, ma, alla luce di quanto emerso, posso prendere atto che la Commissione consiliare speciale è stato un disastro. Allora mi chiedo se le Commissioni consigliari regionali possano fare qualcosa di buono in questa materia, quando agiscono al di fuori delle loro competenze e dei loro campi e delle loro funzioni. Non rivolgo accuse a nessuno ma sicuramente a ognuno di noi rappresenta qualcosa, e quando è chiamato a decidere su temi o problemi che sono al di fuori della propria competenza si rischia che la propria posizione politica in qualche maniera possa influire, magari in maniera superficiale, passiva o strumentale o anche nell'assunzione di posizioni che poi hanno delle conseguenze impensabili, magari neppure volute.

Il Consigliere Aloisi è andato ancora oltre dando giudizi sui giudici, sulla Corte dei Conti, e se è questo compito del Consiglio devo dire è molto difficile stabilire. Cosa possiamo fare allora? Mi pare che il Consigliere stesso che ha presentato la mozione abbia indicato una via di uscita che secondo me, però standoci attenti e riflettendo, è valida. A mio avviso del problema non può essere investita la Commissione d'indagine sulla Sitav, in quanto non si tratta di problemi concernenti la Casa da Gioco.

Allora nel caso che la mozione venga ritirata, l'argomento potrebbe essere portato alla Commissione Affari Generali non perché quella Commissione prenda delle decisioni, ma per individuare qualcuno o qualcosa che possa contribuire ad avere un'idea più chiara su ciò che è possibile fare, sicuramente non possiamo sostituirci alla Magistratura, sicuramente non possiamo esprimere giudizi negativi sulla Corte dei Conti, ecco perché è un tipo di mozione che ci lascia direi molto perplessi.

In questa sede siamo tenuti a rispettare la legge e non chiamati a giudicare chi ha il compito di svolgere queste funzioni. Pregherei il Consigliere Aloisi di ritirare questa mozione ed eventualmente se la Commissione Affari Generali vuole affrontare questo problema in accordo con i Capigruppo, lo faccia pure, ma senza la pretesa di voler rendere giustizia, perché questo credo non sia compito nostro. Per questi motivi, per questo tipo di proposta che non necessariamente deve tradursi in una decisione di Consiglio viene accolta dal Consigliere con il ritiro della mozione, la possiamo accettare così come indicazione, in caso contrario su questa mozione ci asterremo.

Presidente Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Milanesio, ne ha facoltà.

Milanesio (PSI) Dall'illustrazione che ha fatto il Consigliere Aloisi e dai documenti che ha letto e che sono disponibili per tutti i consiglieri, credo siano emerse una serie di cose: primo, che non ci fu danno, ma vantaggio dall'operato dei controllori regionali e che per dichiarazione, per giurisdizione della Corte dei Conti questa vicenda avrebbe dovuto essere sottratta alla sua decisione e giurisdizione, perché questa vicenda è stata impostata sulla base di fatti che poi sono stati smentiti dalla sentenza della Corte d'Appello.

Penso che questi siano dei punti fermi, credo che il Consigliere Aloisi volesse intendere di far pronunciare il Consiglio in una certa direzione, cioè vale a dire di far riparare quel tanto che in qualche misura il Consiglio regionale come istituzione ha compiuto nell'arrivare a delle conclusioni con una Commissione di indagine che poi sono risultate assolutamente contrastanti con i fatti accertati in sede penale. Questo mi pare che debba preoccupare il Consiglio, debba preoccupare la coscienza di ciascun Consigliere, anche se non è lo stesso Consiglio che ha espresso allora la Commissione di indagine che arrivò a certe conclusioni. Quindi mi pare che l'illustrazione e le motivazioni che Aloisi ha fornito questa sera al Consiglio siano importanti e che si debba assumere una qualche decisione. Anch'io concordo, ma mi pare ovvio, con il Presidente della Giunta che non è compito del Consiglio regionale giudicare i giudici, neanche quelli della giustizia amministrativa per intenderci, però è compito direi è dovere del Consiglio regionale di autoemendarsi quanto meno, cioè vale a dire che se nella sua storia, nella sua funzione il Consiglio regionale ha commesso un errore nel valutare attraverso una sua apposita Commissione di indagine certi fatti, ebbene in qualche modo questo deve essere detto e deve essere fatto, per intenderci questo è il significato della mozione che ha presentato il Consigliere Aloisi e quindi credo che questa vicenda si possa questa sera concludere con una risoluzione che dia mandato alla Commissione Affari Generali di occuparsi del problema.

Anch'io ritengo che di questo problema non possa essere investita la Commissione Casinò, che si occupa del problema. Ci sono problemi diversi, di giustizia, che riguardano il comportamento del Consiglio regionale, penso che questo sia dovuto per amore di giustizia e per quella credibilità che in situazioni come questa si deve poter mantenere perché se anche in passato attraverso una Commissione di indagine è arrivato a conclusione che poi sono risultate errate, credo che questo debba essere affermato in qualche modo. Non possiamo fare questo approfondimento qui questa sera. Aloisi ha citato una messe di proponimenti, di sentenze che dovrebbero quanto meno essere esaminate credo da tutti noi o da chi potrebbe essere preposto a questo compito, che potrebbe benissimo essere la Commissione finanze e affari generali, quindi si potrebbe anche concludere questa discussione sul dibattito con la votazione di una risoluzione, ma per fare tutto questo credo che forse sarebbe sufficiente chiedere una brevissima sospensione per concordare con la Giunta e con i Capigruppo e con il proponente la mozione una formulazione succinta, ma che si faccia carico comunque di questa situazione che pare inoppugnabile e che pare consegnata agli atti, atti che sono processuali e che sono atti ufficiali quindi non possono essere contestati o discussi.

Presidente A me spiace dire al Consigliere Milanesio e al Consigliere Aloisi che purtroppo non è possibile presentare una risoluzione, come avevo detto prima ho già chiuso la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi per mozione d'ordine, ne ha facoltà.

Aloisi (PSI) Se il Presidente del Consiglio, Vice Presidente attuale, persevera in questo atteggiamento è un tentativo di defraudare la volontà dell'intero Consiglio, perché innanzitutto ha parlato soltanto il sottoscritto, non c'è stato dibattito e penso che tanti altri colleghi avessero la volontà di parlare...

(...interruzione... )

io avevo ancora da parlare e da replicare, questo è un tentativo che mi auguro non venga ripetuto.

(...interruzione...)

Questo è un tentativo di defraudare...

Presidente Ho chiesto se c'era qualcuno che intendeva prendere la parola, ho insistito per sapere se qualcun altro Consigliere intendesse prendere la parola, dopo aver insistito ho chiuso la discussione generale.

(...interruzione...)

Lei aveva diritto di parlare anche dopo aver chiuso la discussione, essendo firmatario della mozione.

(...interruzione...)

Lei non ha presentato la risoluzione, doveva dirlo prima che io chiudessi...

Aloisi (PSI) Sì, ma se lei mi chiude il dibattito dopo neanche 30 secondi?

Presidente Se c'è un'intesa si può presentare una risoluzione come un nuovo punto all'ordine del giorno, ma non come seguito della mozione.

Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 19,04 alle ore 19,17.

Presidente Riprendono i lavori del Consiglio, informo che i Capi Gruppi hanno raggiunto l'intesa di scrivere un nuovo punto all'ordine del giorno.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.

Aloisi (PSI) Per ringraziare i Capigruppo che sono stati sensibili a questo problema e insieme si è trovato una convergenza che sicuramente darà dei frutti e andrà verso l'obiettivo che ci eravamo prefissati e cioè di aiutare queste persone a uscire da quella triste situazione. Pertanto ritiro la mozione che ho presentato e accetto la risoluzione che viene proposta dal Presidente.

Presidente La mozione è stata ritirata da parte del Consigliere Aloisi, viene richiesta l'iscrizione di una risoluzione concernente il problema che si è discusso. Per l'iscrizione di questo nuovo punto chiedo ai consiglieri di esprimere il loro voto.

Do lettura della risoluzione.

Risoluzione Il Consiglio regionale a seguito del dibattito svoltosi, nella sua adunanza del 25 settembre 1992 sulla mozione concernente: Determinazioni conseguenti alla sentenza penale della Corte d'Appello di Torino in merito alle vicende della Casa da gioco di Saint-Vincent"

dà mandato

alla II Commissione consiliare permanente "Affari Generali" di approfondire gli argomenti emersi dalla discussione per poter riferire al Consiglio su iniziative eventualmente ritenute opportune.

Presidente Pongo in votazione la richiesta presentata dal Consigliere Aloisi di iscrizione di una risoluzione all'ordine del giorno di questa adunanza:

Esito della votazione

Presenti,votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità l'iscrizione della risoluzione all'ordine del giorno.

Presidente Pongo ai voti la risoluzione.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 1 (Beneforti).

Il Consiglio approva