Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3725 del 24 settembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3725/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli uffici regionali".

Presidente Comunico che su questo disegno di legge c'è il parere favorevole della II e III Commissione. C'è un emendamento tecnico proposto dall'Assessorato alle Finanze all'articolo 5 comma 3.

Ha chiesto di parlare il relatore Consigliere Martin.

Martin (ADP) Se non ricordo male i pareri espressi dalle commissioni competenti sono dei pareri unanimi. Questo sta a dimostrare che la Commissione ha esaminato con interesse questo progetto di legge che intende attuare in maniera organica un intervento sugli edifici sede degli uffici dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda la sicurezza stessa delle sedi e la rilevazione delle presenze dei dipendenti e la gestione dei visitatori, nonché la sicurezza degli uffici che sono attualmente occupati dal Centro elaborazione dati.

È un problema, quello della sicurezza delle sedi dell'Amministrazione regionale, che è stato affrontato già negli anni passati. Ricordo in questo Consiglio quando il Consigliere Torrione allora sollevava di continuo questo giusto problema e dobbiamo anche ricordare che non molto tempo fa sono accaduti all'interno di questo palazzo dei fatti un po' spiacevoli che hanno fatto sì che la Giunta prendesse in considerazione tale problema.

In effetti oggi, soprattutto in questa sede, nella sede principale, è abbastanza facile introdursi in qualunque momento della giornata senza particolari difficoltà.

Vi è da dire che in questo palazzo, cosa abbastanza anormale tutto sommato, è anche presente la tesoreria regionale, che ha degli orari e dei visitatori del tutto particolari che dovrebbe comunque essere salvaguardata.

Con questo disegno di legge s'intende affrontare una volta per tutte questo problema.

Esso intende finanziare uno studio completo e quindi dare la possibilità alla Giunta regionale di esperire le gare per la fornitura degli attrezzi, affidare le forniture, installare tutti gli impianti che saranno necessari per permettere di avere degli accessi sicuri, per permettere di avere un controllo delle presenze automatizzato e per avere una gestione dei visitatori efficiente.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz.

Bondaz (DC) Grazie signor Presidente. Sarò brevissimo. Io non lo ricordo e gradirei sapere dall'Assessore o dal relatore quali sono stati i fondi globali in diminuzione previsti dal disegno di legge per finanziare questa legge.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Bilancio e alle Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.

Lavoyer (ADP) I fondi globali che sono anche previsti dall'articolo 6 in diminuzione al capitolo 69.000, fondo globale per il finanziamento di spese correnti, con maggiore precisione riguardano 300.000.000 cablaggio palazzo Deffeyes; 400.000.000 sicurezza palazzo Deffeyes; 200.000.000 sicurezza CED e 200.000.000 completamento centralina telefonica.

La copertura totale degli oneri è assicurata dallo stanziamento al capitolo 60.

Presidente Ha chiesto di parlare l'assessore al Bilancio e alle Finanze Lavoyer, per l'emendamento all'articolo tre.

Lavoyer (ADP) Il comma 3 dell'articolo 5 è così modificato: "a decorrere dal 1993 gli oneri saranno determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1989 n.90, come modificato dall'articolo 3 della legge 7 aprile 1992, n. 16 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1.La Giunta regionale è autorizzata a porre in esse tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla realizzazione dei seguenti interventi che permettano l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli Uffici regionali:

a) "cablaggio intelligente"

b) sicurezza degli edifici anche mediante l'introduzione del controllo accessi,

c) sicurezza degli uffici occupati dal servizio Elaborazione dati (S.E.D.) e del " patrimonio informatico".

2. La Giunta è autorizzata, in particolare, a deliberare in merito a:

- affidamento dell'incarico per lo studio di massima;

-gara per la fornitura;

- affidamento della fornitura;

- installazione/gestione delle apparecchiature

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. Per "cablaggio intelligente" si intende l'infrastruttura di collegamento fonia-dati, interno agli edifici, che permette il collegamento e la trasmissione di dati, della voce e delle immagini tra apparecchiature tecnologicamente anche differenti come centralini telefonici, anche locali, telefoni numerici o decadici, fax, terminali, personal computer, reti di connessione dati locali o dipartimentali o in collegamento esterno, stampanti, lettori ottici, sensori e allarmi.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. La sicurezza degli edifici sede degli uffici regionali si realizza mediante interventi di:

a) architettura generale di efficiente sicurezza di tutti gli stabili sedi di servizi ed uffici regionali;

b) eliminazione delle barriere architettoniche;

c) sicurezza contro gli incendi;

d) controllo degli accessi, comprendente la rilevazione delle presenze dei dipendenti e la gestione dei visitatori.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. La sicurezza degli uffici occupati dal S.E.D. e del "patrimonio informatico" si attua attraverso i seguenti interventi:

a) adeguamento infrastrutturale dei locali assegnati e utilizzo di parte degli spazi posti nel sottosuolo della sede centrale;

b) adozione di misure di "safety" anche per incidenti informatici;

c) predisposizione di sistemi particolari, attivi e passivi, contro il fuoco (irrigatori di gas di spegnimento, impiego esclusivo di materiali ignifughi, defumigatori, eccetera );

d) strutture di backup anche non prettamente informatiche;

e) definizione organica della sicurezza;

f) tutela delle risorse informatiche.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 5:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5, nel testo così emendato:

Articolo 5 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il quinquennio 1992/96 a complessive lire 5.100 milioni di cui lire 1.100 milioni per l'anno 1992 e annue lire 1.000 milioni indicativamente stabilite per gli esercizi successivi, grava sull'istituendo capitolo 20472 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere provvede:

a) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 1.100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n.8 al bilancio stesso (cod. B.2.2.)

b) per il 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri saranno determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

in diminuzione

Cap. 690000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" lire 1.100.000

in aumento

Cap. 20472 (di nuova istituzione)

Programma regionale 1.3.

Codificazione. 2.1.2.2.0.3.1.01.02.

"Spese per l'adeguamento tecnologico delle sedi dei Servizi e degli Uffici regionali

- legge regionale , n. " lire 1.100.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto speciale e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità