Oggetto del Consiglio n. 3702 del 24 settembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3702/IX Verifiche in merito all'applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. (Interpellanza)
Interpellanza
Ricordato che lo scorso 16 luglio, rispondendo ad una interpellanza del sottoscritto consigliere, il Presidente della Giunta regionale aveva affermato che erano in corso verifiche e acquisizioni di pareri legali in merito all'applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali,
Esaminate le circolari ministeriali in materia di applicazione della citata legge;
Appreso che è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Torino in merito al processo
per l'Affaire Casino che condanna il Consigliere Mario Andrione a tre anni di reclusione e di interdizione dai pubblici uffici per abuso del suo ruolo di Presidente della Giunta;
il sottoscritto consigliere regionale del Gruppo Verde Alternativo
interpella
il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) quali verifiche sono state fatte in merito all'applicazione della legge 18 gennaio 1992,n. 16, in particolare per quanto concerne il ruolo di consiglieri regionali sottoposti a procedimento penale per i reati indicati nella legge 16/92;
2) se si è provveduto a segnalare al Ministro dell'Interno la situazione del Consigliere Mario Andrione che rientra pienamente nella casistica prevista dalla legge 16/92;
3) che cosa si intende fare per dare corretta e doverosa applicazione alla citata legge.
F.to Riccarand.
Presidente Ha chiesto d'illustrare l'interpellanza il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Il nostro gruppo aveva già presentato nello scorso mese di luglio un'interpellanza discussa il 16 luglio, in merito all'applicazione della cosiddetta legge Scotti, del gennaio 1992, che ha introdotto nuove discipline per quanto riguarda le norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali. Norme più severe per cercare di contrastare questa situazione di compromissione della pubblica amministrazione con reati e vicende delittuose.
In quell'occasione il Presidente della Giunta mi aveva risposto che si stavano esaminando le implicazioni della legge 18 e che c'era una serie di circolari che il Ministero dell'Interno aveva trasmesso alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta nella sua qualità di prefetto e che la Giunta stava esaminando la situazione e che si riservava di acquisire gli opportuni pareri legali in materia.
Io ho chiesto di poter esaminare queste circolari, che mi son state trasmesse dalla Presidenza della Giunta, che ho potuto studiare meglio per capire quali erano le interpretazioni che venivano date alla legge 18 del 1992.
Credo che la situazione a questo punto sia chiara dal punto di vista dell'efficacia di questa legge sia rispetto a vicende processuali precedenti all'entrata in vigore della stessa, sia rispetto alla rilevanza di determinati reati contemplati dalla legge.
Oltre a questa documentazione, nel corso del periodo estivo è poi intervenuto un fatto ulteriore, rilevante ai fini dell'applicazione della legge, che consiste nel deposito della sentenza sull'Affaire Casino, deposito avvenuto il 24 luglio 1992. È chiaro che, rispetto all'applicazione della legge, all'interno di questa sentenza c'è una situazione molto chiara, molto evidente, che riguarda questo Consiglio regionale: la figura dell'ex Presidente della Giunta Mario Andrione, attuale Consigliere capogruppo dell'Union Valdôtaine.
Il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Torino sull'Affaire Casino dice testualmente: "dichiara Andrione Mario colpevole del reato di cui agli articoli 323 codice penale, come sostituito 61 n. 7, 81 codice penale, così diversamente qualificata l'imputazione di cui al capo 3, e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, dispone l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per pari durata, dichiara condonata la pena detentiva e quella accessoria".
Noi ci troviamo di fronte ad una situazione di condanna ai sensi dell'articolo 323 del codice penale che riassorbe e comprende anche il vecchio articolo 314, che era il peculato. L'articolo 323 è abuso d'ufficio, leggo il testo in modo che ci sia chiarezza anche su questo: "il pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio, che al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per recare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale la pena è di reclusione dai due ai cinque anni". È il caso che è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello con la condanna a tre anni, ed è una condanna che sappiamo legata alla vicenda della trattenuta da parte della Sitav del 25 percento della somma spettante alla Regione sulle decadi che la Sitav doveva versare e che invece non versò su autorizzazione dell'allora Presidente della Giunta.
Ora la legge Scotti, all'articolo 1, dice molto chiaramente che non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore, consigliere regionale, coloro che si trovano in una ampia casistica di situazioni.
Al fine che ci interessa ci sono i punti c) e d). Il punto c) - "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in Appello per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio". Il punto d) - "coloro che sono stati condannati con sentenze definitive o con sentenze di primo grado confermate in Appello ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo".
Mi sembra sia proprio il caso in cui noi ci troviamo. Dice la legge: "se alcune delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo le elezioni o la nomina essa fuori dai casi previsti dal comma 4 che è il caso della riabilitazione intervenuta, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopraindicate".
In realtà, questa immediata sospensione richiede un provvedimento, che il 4-3 specifica: "la sospensione dei Presidenti delle Giunte regionali, degli Assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente in accordo con il Ministro delle Riforme istituzionali e degli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
Evidentemente si tratta qui di una situazione credo molto chiara, e su cui è bene non fare come gli struzzi e nascondere la testa sotto la sabbia, ma si tratta di adottare gli atti conseguenti.
Quali sono gli atti conseguenti? Credo che il Presidente della Giunta li conosca meglio di me. Ci sono degli atti che il Presidente deve fare in quanto rappresentante del Governo, c'è l'articolo 44 dello Statuto, che è molto chiaro, rispetto ai compiti prefettizi e al fatto di dover rispondere al Governo riguardo a questi compiti prefettizi. Ci sono queste circolari, che sollecitano una segnalazione tempestiva di quello che si è verificato. Quindi noi chiediamo di sapere se è già stata data e quando è stata data comunicazione ufficiale al governo, al Ministro degli Interni della situazione che si è determinata nel caso del Consigliere Andrione.
Al di là di questo caso, se ci sono altre situazioni che sono state rilevate, ho sentito ieri, nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, che è stato fatto un esame per quanto riguarda le nomine dei rappresentanti della regione in vari consigli di Amministrazione eccetera, e non sono stati riscontrati dei casi che contemplino delle incontabilità, però possono esserci altri casi riguardanti l'Amministrazione e vorrei sapere anche su questo a che punto è la situazione.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, Lanivi.
Lanivi (GM) Al di là della situazione specifica, di un Consigliere regionale, mi pare doveroso che io renda conto di quello che ho fatto in merito all'osservanza della legge n. 16 del 1992. Mi pare di dover premettere alcune considerazioni.
Di affermare, l'ha già detto l'interpellante, che gli adempimenti connessi all'applicazione della legge 18 gennaio 1992 n. 16, demandati nelle province ai prefetti investono il Presidente della Giunta regionale anche in quanto titolare delle funzioni di prefetto per il territorio della regione.
È una situazione molto delicata, perché accumulano sulla stessa persona le responsabilità di capo di governo, quindi di espressione di una volontà politica che il Consiglio regionale esprime e nello stesso tempo titolare di funzioni prefettizie e in quanto tale tenuto a rispettare le indicazioni o gli obblighi, che gli derivano altrove, dalle osservanze delle direttive del Ministero degli Interni.
Questo ho premesso, solo per inquadrare il problema, e per dire della delicatezza complessa di quel tipo di rapporto. In tale veste, tenendo conto delle due funzioni, si è provveduto agli adempimenti di legge, come precisato dal Ministero degli Interni. Si rileva che il prefetto ha attribuzioni diverse, stabilite dalla legge medesima, secondo che si tratti di amministratori degli enti locali o di consiglieri regionali. Mentre nel primo caso, amministratori di enti locali, il provvedimento di sospensione è di competenza del Prefetto, per i consiglieri regionali il provvedimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno. Mi pare questo sia stato sottolineato dall'interpellante. In questa seconda ipotesi, la circolare del Ministero dell'Interno n.1 in data 1 febbraio 1992, protocollo 250001735/2 precisa gli obblighi dei prefetti, cioè quello di trasmettere al Ministero, le comunicazioni riguardanti gli amministratori regionali.
Sulla base delle precisazioni fornite dalla citata circolare e da quelle successive, questa Presidenza ha provveduto ai seguenti adempimenti: si è proceduto a trasmettere a seconda del contenuto le circolari ministeriali applicative della legge n. 16 1992, ai comuni, comunità montane, U.S.L, e ai dirigenti regionali. Per quanto concerne i consiglieri regionali e gli Amministratori degli enti locali si è richiesta copia dei provvedimenti delle autorità giudiziarie e dei certificati del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la Pretura di Aosta con lettera del sottoscritto in data 19 agosto 1992, protocollo 4254. Si è provveduto sempre con lettera in data 19 agosto 1992 protocollo 4254 al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali e ai dirigenti regionali, per quanto riguarda le nomine e gli incarichi conferiti dagli organi regionali.
Infine, per quanto riguarda la situazione del Consigliere regionale Mario Andrione: la sentenza di secondo grado della corte di Appello di Torino è stata trasmessa alla regione dal Professor Lozzi, legale della regione in data 4 settembre 1992. In data 14 settembre 1992, si è provveduto alla trasmissione di copia della sentenza al Presidente del Consiglio regionale. Debbo precisare che sino ad oggi la cancelleria della Corte d'Appello di Torino non ha ancora trasmesso la sentenza ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16 1992.
Su questa vicenda, i nostri uffici, in collegamento con i nostri consulenti, stanno approfondendo la questione.
Quello che posso dire al Consigliere Riccarand è che è intenzione di questa Presidenza attenersi scrupolosamente agli adempimenti previsti dalla legge in questione.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Non sono soddisfatto della risposta del Presidente della Giunta, mi aspettavo che nel caso specifico il Presidente della Giunta desse comunicazione di aver trasmesso al Ministro dell'Interno l'informazione sulla situazione. Invece è stata trasmessa la sentenza dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. La legge dice che questa situazione comporta l'immediata sospensione dalle cariche. Ora l'immediata sospensione, io non sono un giurista, credo che non sia necessario il deposito della sentenza. È sufficiente la condanna, che è già intervenuta, molto tempo indietro, nel 1991. Il deposito della sentenza, è un elemento ulteriore, si aggiunge, ma non è che noi dobbiamo aspettare, che ci siano comunicazioni ufficiali da una parte o dall'altra, per segnalare quanto di competenza. È una situazione che oramai è esistente da tempo, e viene ancora più avvalorata e precisata dal deposito della sentenza, che però non aggiunge niente rispetto alla situazione che si è determinata.
Abbiamo una situazione che già si sta protraendo, in contrasto con la legge, da alcuni mesi.
Non sono soddisfatto del fatto che questa comunicazione, che è di competenza del Presidente della Giunta al Ministero degli Interni, non sia stata effettuata.
Sollecito, quindi, che vengano fatti gli adempimenti che sono obbligatori ai sensi di legge e che sono richiesti da tutta una serie di circolari: evidentemente io credo che non sia neanche molto simpatico discutere in consiglio regionale di questi argomenti, perché si tratta di adempimenti e di atti dovuti dall'ufficio del Presidente della Giunta, in qualità di prefetto.
Io non voglio ritornare su questo argomento, però credo sia compito del Presidente della Giunta procedere a segnalare quanto è a sua conoscenza, poi evidentemente ci sono gli altri organi che devono assumere i provvedimenti. Se non parte però da chi di competenza la segnalazione non si rispetta la legge, si fa un'omissione di atti d'ufficio e ci si pone in contrasto con lo spirito di questa legge, rispetto alla quale c'è una applicazione che già in questo momento è sicuramente tardiva.
Non voglio aggiungere altro, chiedo che venga data immediata comunicazione al Ministro degli Interni da parte del Presidente della Giunta delle informazioni che sono in suo possesso in applicazione della legge n. 16 del 1992.