Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3644 del 17 luglio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3644/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale".

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Lanivi, ne ha facoltà.

Lanivi (GM) La Giunta propone la riapprovazione della legge con le seguenti modificazioni tenute conto anche di alcune osservazione formulate dall'Organo di controllo e precisamente le modificazioni sono quelle che seguono.

All'articolo 5 sono individuati i beneficiari di permessi sindacali retribuiti. Per quanto concerne rilievi all'articolo 7 è stato deciso in accordo con le organizzazioni sindacali, la soppressione dell'articolo confermando la disciplina già prevista dal precedente contratto.

Per quanto riguarda l'articolo 8, "Trattamento economico di base", è stato introdotto un meccanismo di verifica a posteriori del contenimento alla spesa pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 9 La rivalutazione dell'anzianità economica congelata, è stata soppressa con un nuovo meccanismo di valorizzazione dell'esperienza professionale tenuto conto dell'anzianità economica di servizio.

Per gli articoli 11, 12 bis, concernenti il bilinguismo, è stato soppresso il 6° comma dell'articolo 11 e alla medesima materia è stata disciplinata ex novo con l'introduzione dell'articolo 12 bis.

Per quanto concerne l'articolo 13 è stato soppresso in relazione a quanto già esposto all'articolo 7 e cioè quello che concerneva la mensa. Su queste modificazioni c'è la benintesa delle Organizzazioni sindacali.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) Premetto che il nostro gruppo voterà questa legge così com'è stata presentata. Però, come ho già avuto modo di dire alla commissione competente e come abbiamo sentito dal dirigente dell'Ufficio personale della Regione, a nostro giudizio la legge così com'è stata presentata e cioè come riapprovazione presenta dei rischi di non poca valenza.

Rischi di impugnabilità da parte del Governo. Non tanto per motivi esterni ma per quanto è stato previsto nella legge stessa e mi riferisco in modo specifico all'articolo 8 e all'articolo 9 così com'è stato modificato.

Non si tratta, a mio giudizio, di quelle modifiche ammissibili circa la possibilità di riapprovazione di una legge ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, ma si tratta di impostazioni completamente diverse, rispetto a quello che era stato definito dalla Commissione di coordinamento nel suo rinvio. Tra l'altro, prendo nota che, nel seguire le indicazioni della Commissione di coordinamento, non si è fatto alcun cenno a quanto richiesto dalla commissione stessa per l'articolo 10 comma 4.

Ho dei dubbi, da un punto di vista legislativo, perché ripeto il nostro gruppo ha delle perplessità sul fatto che si tratti di una riapprovazione. Per esempio l'articolo 8, viste le valutazione dell'organo di controllo, che aveva chiesto la contestualità delle indicazioni e delle valutazioni in ordine al tasso programmato dell'inflazione e non le corrispondenti compensazioni, che sono cose ben diverse.

Non parliamo poi dell'articolo 9 che è stato interamente modificato e questo credo sia un elemento che difficilmente possa essere considerato come lievi modifiche, ad una legge, per cui si possa accettare l'articolo 31.

Noi comunque voteremo questa legge perché da troppo tempo il personale sta aspettando la definizione del proprio contratto. Ciò non toglie che è nostro dovere segnalare le nostre perplessità per-ché se si dovesse arrivare ad una impugnativa da parte del Gover-no, non so quando il personale potrà ottenere il contratto di lavo-ro. Meglio sarebbe stato - a nostro giudizio - non fare una riappro-vazione da definire sulla base delle indicazioni fatte dalla commis-sione di controllo al nuovo disegno di legge. Avrebbe comportato minori difficoltà, minori preoccupazioni e sicuramente una maggiore sensibilità da parte del Presidente della commissione che, trovando nel nuovo testo le indicazioni segnalate, non avrebbe avuto difficoltà ad approvare il nuovo disegno di legge.

Nella riapprovazione - noi vediamo - da un punto di vista statutario e legale, delle difficoltà che potrebbero portare ad una impugnativa della legge.

Presidente Do lettura della proposta di riapprovazione della legge regionale, indicata in oggetto, con le modificazioni proposte dalla I Commissione e dalla Giunta:

Articolo 5 All'articolo 5, dopo il comma uno, è aggiunto il seguente comma uno bis: "1.bis. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti regionali o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) se costituiti e dalle organizzazioni sindacali di categoria e confederali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale.

Per quanto non previsto e in attesa di apposita disciplina regionale si applicano le disposizioni dell'articolo. 11 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988/90.

Il comma due dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione dei dipendenti regionali componenti degli organi collegiali statutari delle organizza-zioni sindacali nazionali e regionali, per i permessi sindacali retribuiti, è determinato in ragione di tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 L'articolo 7 è soppresso.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 All'articolo 8, dopo il comma uno, è aggiunto il seguente comma due:

"2. Le nuove retribuzioni stabilite per gli anni 1992-93, in riferimento ai tassi programmati dell'inflazione, sono soggette a verifica tra le parti, anche rispetto alle decisioni adottate per l'indennità integrativa speciale, e si opereranno le corrispondenti compensazioni".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9 L'articolo 9 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Articolo 9

(Salario individuale di anzianità)

1. Allo scopo di valorizzare l'esperienza professionale al personale che alla data del 1° gennaio 1991 abbia maturato cinque anni di anzianità economica compete una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle seguenti misure annue lorde:

1°, 2°, 3° e 4° livello lire 120.000

5 e 6° livello lire 144.000

7° livello lire 192.000

8° livello lire 240.000

2. Al personale che abbia maturato, alla data di cui al comma uno, rispettivamente, dieci, quindici o venti anni di anzianità economica le maggiorazioni sono moltiplicate rispettivamente per uno e mezzo, due e quattro.

3. Al personale che abbia avuto l'avanzamento al livello superiore, successivamente alla data dell'1 gennaio 1988, la maggioranza spetta tenuto conto dell'anzianità economica maturata nel livello di provenienza e di quella maturata nel nuovo livello.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 al personale di ruolo collocato nei li-velli è corrisposta, quale salario di anzianità in aggiunta a quella già in godimento al 31 dicembre 1991, una somma fissa per ciascun livello fun-zionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dalla tabella B.

5. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al primo gennaio 1990 la somma di cui al comma 2 compete in proporzione al numero di mesi trascorsi dalla data di assunzione in servizio alla data del 31 dicembre 1991. La proporzione è calcolata in ventiquattresimi.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11 Il comma 6 dell'articolo 11 è soppresso.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12 Al Capo III delle Disposizioni finali è aggiunto il seguente nuovo articolo 12 bis:

Articolo 12 bis

(Modificazione ed integrazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali come segue:

a) primo, secondo, terzo e quarto livello prima fascia;

b) quinto e sesto livello: seconda fascia;

c) settimo livello: terza fascia;

d) ottavo livello: quarta fascia.

2. Ai sensi del comma dieci dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, che ha introdotto il requisito del diploma di laurea per l'accesso all'ottavo livello funzionale, il personale inquadrato nella quarta fascia di cui al punto d) del comma uno è assimilato a tutti gli effetti a quello già appartenente all'ex carriera direttiva.

3. Al personale di cui al comma due l'indennità di bilinguismo compete nelle misure spettanti al corrispondente personale dei comparti del pubblico impiego di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12 bis.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 13:

Articolo 13 L'articolo 13 è soppresso.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand)

Il Consiglio approva.