Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3618 del 16 luglio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3618/IX Applicazione della normativa statale concernente le incompatibilità dei pubblici amministratori per fatti di rilevanza penale. (Interpellanza)

Interpellanza Tutti i grandi organi di informazione danno molto rilievo, in queste settimane all'operazione "mani pulite" dei giudici di Milano ad una serie di provvedimenti assunti dal Governo per rendere più severe le norme riguardanti la posizione dei pubblici amministratori in presenza di determinati procedimenti penali.

In particolare, "La Stampa" di domenica 28 giugno 1992, afferma che il Ministro della funzione pubblica ha inviato, in data 16 giugno 1992, a tutte le amministrazioni locali una circolare che invita Regioni e comuni ad applicare rigorosamente la normativa sull'incompatibilità fra cariche pubbliche e determinati procedimenti penali.

Anche nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta sono presenti numerosi casi di persone con procedimenti penali pendenti (alcuni con rinvio a giudizio; altri con sentenza di primo grado; altri con sentenza di primo e secondo grado; altri ancora con sentenza definitiva) e si pone quindi anche da noi la necessità di un'operazione di pulizia e di trasparenza, a partire da una verifica delle varie (e diverse) situazioni.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale del Gruppo Verde Alternativo

Interpella

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

1) quali sono le circolari ministeriali trasmesse al Presidente della Giunta regionale nel corso del 1992 ed inerenti modalità di applicazione di norme riguardanti le cariche di amministratori regionali in presenza di procedimenti penali;

2) se il Presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di prefetto, ha provveduto a dare applicazione a tali circolari e alle normative vigenti;

3) quali sono gli amministratori regionali nei cui confronti sono stati riscontrati procedimenti penali in corso o già conclusi con condanne; per quali tipi di reato; come si colloca ognuno di questi casi rispetto alla recente normativa sulla "pulizia" dei pubblici amministratori;

4) che cosa intende fare o proporre perché dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta venga un segnale di svolta autentica rispetto a metodi vecchi, inaccettabili, espressione di un modo di far politica che ha ormai suscitato la reazione negativa di gran parte dell'opinione pubblica.

F.to: Riccarand

PresidenteHa chiesto di illustrare l'interpellanza il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA)Questa interpellanza è nata in seguito ad alcune notizie comparse sui giornali, in particolare su "La Stampa" del 28 giugno 1992 che aveva pubblicato un articolo dal titolo "Rimuovere subito i politici inquisiti", in cui si diceva che c'era stata una circolare del Ministro alle funzioni pubbliche inviata alle varie Amministrazioni pubbliche in data 16 giugno 1992 con cui si prevedeva un'applicazione più severa e più rigorosa di normative esistenti in materia di incompatibilità fra cariche pubbliche e pendenze di procedimenti penali di un certo tipo.

Nei giorni successivi alla presentazione dell'interpellanza ho in realtà poi ritrovato il testo della circolare di cui chiedevo notizie e che è stata pubblicata sul "Sole 24 ore".

Si trattava di una circolare dal titolo "Non può salvare la pena già scontata" e che è stata pubblicata integralmente, con allegato il parere del Consiglio di Stato che era stato chiamato a pronunciarsi sul valore retroattivo delle norme sull'incompatibilità fra cariche pubbliche e pendenza di procedimenti penali di un certo tipo.

Da questa documentazione ho potuto notare che il tutto è riconducibile a una nuova normativa da una legge dello Stato che però da quanto ho capito ha pieno valore anche per la Regione Valle d'Aosta e che ha preso il nome dal Ministro dell'Interno e cioè "Legge Scotti". La legge è del 18 gennaio 1992 n. 16: "Norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli Enti locali". In questa legge ci sono delle affermazioni che ci interessano molto da vicino, sia rispetto alle presenze nei consigli regionali come il nostro, sia rispetto alle candidature nelle elezioni regionali.

Dice l'articolo 1 di questa legge: "Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale coloro che si trovano in un'ampia casistica:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416/bis del Codice penale;

b) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316/bis (malversazione ai danni dello Stato, 317 (concussione), 318 (corruzione in atti d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contabile dei doveri d'ufficio), 319/ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persone incaricate da un pubblico servizio dal codice penale).

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello per un delitto commesso con abuso di potere o con violazioni di dovere inerente a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b); coloro che per lo stesso fatto sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo eccetera eccetera.

Esiste tutta una normativa così come anche viene disciplinata la situazione di chi pur essendo già in carica viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel momento in cui entra in vigore questa normativa.

Ora all'interno di questo Consiglio regionale, noi sappiamo che, per le informazioni che tutti noi abbiamo e per le notizie anche che trasmettono gli organi di Stampa, che la casistica sicuramente si avvicina molto a quella prevista da questa normativa. Abbiamo situazioni di consiglieri che sono stati rinviati a giudizio per procedimenti penali che sono indicati nella legge e che hanno avuto condanne in primo grado.

Consiglieri che invece hanno procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla legge e hanno avuto condanne in primo e secondo grado e infine consiglieri con procedimenti penali previsti dalla legge condannati in primo, secondo e terzo grado e cioè con sentenza definitiva. Evidentemente quindi si pone il problema di sapere come si comporta questo Consiglio rispetto a queste situazioni e l'interpellanza chiede di avere una serie di informazioni.

Sapere quante e quali circolari sono pervenute alla Presidenza della Giunta regionale che, oltretutto svolgendo anche funzioni prefettizie, è tenuta a fornire informazioni e documentazione del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero degli Interni rispetto all'applicazione di normative dello Stato. Inoltre vorremmo conoscere il riscontro a tali circolari e quali sono gli amministratori regionali nei cui confronti sono stati riscontrati procedimenti penali in corso o già concluse con condanne. Per quali tipo di reato e come si colloca ognuno di questi casi, rispetto alla suddetta normativa; che cosa si intende fare o proporre perché dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta venga un segnale di svolta autentica rispetto ai vecchi ed inaccettabili metodi usati.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Lanivi, ne ha facoltà.

Lanivi (GM)La parte finale dell'intervento di Riccarand mi induce a fare alcune precisazioni. Cercherò di farle nel migliore dei modi, utilizzando al massimo la mia poca conoscenza in materia e lo farò con la massima correttezza utilizzando tutto quello che ho a disposizione sottolineando che si tratta di una materia non solo controversa, ma anche molto delicata.

Desidero comunicare che un consulente della Regione, che su questa materia avrebbe potuto dare valutazioni tecniche e precise, è assente in quanto ricoverato in ospedale.

Esiste inoltre una situazione particolare derivante dal fatto che al Presidente della Giunta fanno carico le funzioni prefettizie per cui, oltre ad essere capo del Governo eletto da un Consiglio regionale, deve rispondere e seguire forme e modalità diverse, previste dalla sua singolare posizione.

Mi faccio carico personalmente se vi saranno carenze rispetto alla richiesta dall'interpellante.

Comunque rispetto al punto 1 dell'interpellanza, dichiaro che questa documentazione è in mio possesso ed è disponibile. Le circolari ministeriali con le quali sono state fornite istruzioni per l'applicazione della legge 16 del 1992 sono le seguenti:

a) circolare telegrafica n. 5 del 23 gennaio 1992: il Ministero dell'Interno dichiara l'attenzione sulle principali innovazioni introdotte dalla legge;

b) circolare n. 1 del 1 febbraio 1992. Il Ministero dell'Interno precisa che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ma riguardano anche i casi in cui i presupposti per la sospensione della decadenza prevista dall'articolo 1 si siano verificati prima di tale data; lo stesso Ministero dà notizia di intese intercorse con il Ministero di Grazia e Giustizia in base alle quali quest'ultimo dicastero emanerà apposite istruzioni alle cancellerie e segreteria giudiziarie perché provvedano tempestivamente alle comunicazioni ai prefetti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge. In relazione a quanto sopra il Ministero è dell'avviso che i Prefetti, ove apprendano l'esistenza di una causa in decadenza di sospensione, debbano comunque interessare gli uffici giudiziari affinché effettuino i dovuti adempimenti.

Il Ministero precisa inoltre che rientra nelle competenze dei Prefetti, trasmettere allo stesso Ministero le comunicazioni riguardanti gli amministratori regionali.

Nel richiamare poi le disposizioni di cui ai commi 3 e 4/ter dell'articolo 1 della legge, il Ministero fa presente che resta salva la possibilità per l'Amministrazione interessata di provvedere in sede di autotutela alla revoca del provvedimento di nomina.

L'ultima parte della circolare fa riferimento al personale degli Enti pubblici ai quali parimenti si applica la legge 16 del 1992;

c) circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica in data 26 febbraio 1992: vengono forniti elementi interpretativi in ordine all'applicazione della legge 16/1992 agli impiegati pubblici;

d) circolare del Ministero degli Interni n. 5 del 31 marzo 1992: con tale circolare viene trasmessa la precedente nota del dipartimento alla funzione pubblica con preghiera di diramarla agli Enti locali;

e) circolare del Ministero degli Interni n. 3 del 8 maggio 92. Viene trasmesso il parere del Ministero di Grazia e Giustizia relativo all'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 16/92 ad ammi-nistratori che abbiano riportato condanne ai sensi dell'articolo 324 Codice Penale abrogato dalla legge 86 del 1990; cioè interesse pri-vato in atti di ufficio, tenuto conto che tale norma, seppur formal-mente abrogata, in realtà è stata semplicemente riformulata essendo riconducibile all'articolo 323 del Codice Penale;

f) circolare del Ministero dell'Interno in data 28 maggio 1992. Con tale circolare viene ribadita la retroattività della legge 16 del 1992;

g) circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 25 giugno 1992 prot. 25.17.35/2. Vengono trasmessi i pareri espressi del Ministero di Grazia e Giustizia del Consiglio di Stato, in merito alle seguenti problematiche:

- applicabilità delle disposizioni di amministratori che abbiano riportato condanne ai sensi dell'articolo 324 del Codice Penale abrogato dalla legge 86/90;

- qualificazione giuridica delle sentenze emesse su richiesta di patteggiamento ed in particolare legittimità dei provvedimenti di sospensione da parte del Prefetto ai sensi della legge 16/92 in presenza di tali sentenze;

- influenza delle amnistie proprie ed improprie sulla decadenza prevista dalla legge 16/1992;

- retroattività della legge e applicabilità della stessa ai reati tentati;

- lo stesso Ministero dell'Interno si riserva infine di inviare ulteriore parere del Consiglio di Stato in merito all'influenza della riabilitazione sulla decadenza di amministratori previsti dalla legge 16/1992.

Per quanto concerne la circolare a cui fa riferimento il Consigliere Riccarand (mi riferisco a quella citata nell'interpellanza) si comunica che tale circolare non risulta essere pervenuta agli Uffici della Presidenza della Giunta regionale.

2) La Presidenza della Giunta ha provveduto a dare applicazione alle circolari sopracitate:

a) la stessa ha provveduto altresì alla trasmissione delle stesse agli Enti locali ed agli uffici interessati;

b) verifica tramite la questura circa eventuali sussistenze a carico degli amministratori degli Enti locali e dei presupposti comportanti la decadenza o la sospensione degli stessi;

c) comunicazione al Ministero dell'Interno circa eventuali provvedimenti di sospensione assunti dal Presidente della Giunta nell'esercizio delle funzioni prefettizie a carico di amministratori locali; tali comunicazioni quindicinali sono risultate sin'ora negative. Periodo 1 gennaio - 3 giugno 1992;

d) trasmissione al Servizio personale delle circolari relative all'applicazione della legge 16/1992 agli impiegati pubblici per la segnalazione di casi rientranti nel campo della legge stessa, ai fini dell'adozione da parte del Presidente della Giunta della sospensione cautelare. Il Servizio personale sta provvedendo alle conseguenti verifiche.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 16/1992 agli amministratori regionali, si precisa che, fin'ora, da parte del Presidente della Giunta nelle sue funzioni prefettizie, non è stata fatta nessuna comunicazione dal Ministero dell'Interno in quanto nessun amministratore regionale, in base alla documentazione in possesso dell'Amministrazione regionale, rientra nelle condizioni di essere considerato decaduto o sospeso ai sensi della legge 16/1992. Comunque saranno richiesti ulteriori pareri ed esperti per verificare ed accertare se esistono queste condizioni.

Ultima considerazione. La legge 16/1992 si applica anche a qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione e la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del suo Presidente. E' quindi evidente che detta normativa si applica anche nei confronti della nomina di competenza del Consiglio regionale.

Questa presidenza si attiverà per richiedere agli organi competenti segnalazioni periodiche ai fini della successiva informazione al Ministero degli Interni.

Ribadisco i limiti di questa mia risposta. Sulle considerazioni che ho fatto in precedenza, dichiaro fin d'ora che sarà mia cura e intenzione rispondere esaurientemente ai compiti che mi spettano, anche nello svolgimento delle funzioni prefettizie.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Il Presidente della Giunta è stato esauriente soltanto nella comunicazione delle Circolari del Ministero.

Sul punto 3, che è un punto fondamentale relativo ai nominativi degli amministratori regionali nei cui confronti sono stati riscontrati procedimenti penali in corso già conclusi, non c'è risposta e credo che le risposte debbano essere date e con maggiori spiegazioni. E' compito del Presidente della Giunta acquisire elementi e verificare l'esatto stato delle situazioni.

Esiste un ufficio legale dell'Amministrazione e chiedo che ci sia un parere ufficiale dello stesso e che sia consegnato ai consiglieri o ai Capigruppo affinché ci sia un'analisi delle varie situazioni che hanno attinenza con la legge stessa.