Oggetto del Consiglio n. 402 del 15 dicembre 1975 - Verbale

OGGETTO N. 402/75 - Aumento della percentuale dei contributi a favore dei Comuni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità. (Mozione)

Mozione

La legge regionale 22.6.1964 n. 8 stabilisce le modalità di interventi tecnico-finanziari dell'Amministrazione Regionale per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere di pubblica utilità. L'art. 2 prevede che tale intervento può essere approvato ed attuato mediante la concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché della importanza ed entità delle opere, mediante la esecuzione diretta, totale o parziale delle opere a cura della Regione, a condizione che gli Enti o Istituti richiedenti provvedano alla redazione dei progetti esecutivi e alla ricerca della disponibilità dei terreni od altri immobili da occupare per la esecuzione delle opere ecc.

Considerata la precaria situazione finanziaria degli Enti interessati alla legge sopra richiamata, preso atto che il comportamento di fatto della Regione ha molte volte disatteso l'applicazione di detta norma, stimando opportuno promuovere il decentramento delle attività operative della Regione a favore degli enti periferici sottoposti

il Consiglio Regionale

delibera di aumentare la concessione dei contributi sino al 100%, demanda ad apposita Commissione consiliare lo studio delle norme e delle condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari a favore degli Enti stessi.

Aosta, 9 settembre 1975

I richiedenti:

F.ti G. Chanu - F. Lustrissy - Dujany - Albaney - Ilario Lanivi

Chabod (D.C.) - Allora passiamo alla mozione di prima, iscritta al punto 42 dell'ordine del giorno. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Data la grande differenza fra Comuni e Comuni, chiederei, se fosse possibile, di lasciare il testo così com'è: "ad elevare il contributo", senza mettere dopo: "sino al 100%, qualora se ne rilevasse la necessità ". È semplicemente per avere una maggiore elasticità nello studio del nuovo testo di legge; se accettate questa proposta, la Giunta accoglie la mozione.

Chabod (D.C.) - C'è qualcuno che prende la parola sulla proposta del Presidente?

Chanu (D.P.) - Il Gruppo accetta.

Pollicini (D.P.) - D'accordo, chiudiamo il discorso e togliamo "sino al 100%" e anche "qualora se ne rivelasse la necessità ".

Chabod (D.C.) - Allora metto ai voti la delibera con la modificazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Adesso metto in votazione la mozione emendata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Mozione

La legge regionale 22.6.1964 n. 8 stabilisce le modalità di interventi tecnico-finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere di pubblica utilità. L'art. 2 prevede che tale intervento può essere approvato ed attuato mediante la concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché della importanza ed entità delle opere, mediante l'esecuzione diretta, totale o parziale delle opere a cura della Regione, a condizione che gli Enti o Istituti richiedenti provvedano alla redazione dei progetti esecutivi e alla ricerca della disponibilità dei terreni od altri immobili da occupare per l'esecuzione delle opere ecc.

Considerata la precaria situazione finanziaria degli Enti interessati alla legge sopra richiamata, preso atto che il comportamento di fatto della Regione ha molte volte disatteso l'applicazione di detta norma, stimando opportuno promuovere il decentramento delle attività operative della Regione a favore degli enti periferici sottoposti.

Il Consiglio regionale

delibera

di demandare alla Commissione consiliare dei Lavori Pubblici, di concerto con la Commissione Affari Generali e Finanze, al fine di favorire il decentramento amministrativo agli enti periferici, lo studio delle norme e delle condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari a favore degli enti stessi, non esclusa l'opportunità di proporre al Consiglio l'abrogazione della succitata legge regionale e la sua sostituzione con altro provvedimento tendente ad elevare il contributo.

Impegna le Commissioni a riferire al Consiglio regionale entro la prima riunione del mese di marzo 1976.