Oggetto del Consiglio n. 396 del 11 dicembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 396/75 - Approvazione ed impegno di spesa per la costruzione di una pista di fondo in Comune di Valsavaranche. Dichiarazione di "opera di interesse regionale" ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.
Da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato al Turismo, è stata rappresentata la opportunità, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, e successive modificazioni, di provvedere al finanziamento per la realizzazione di una "pista di fondo", di particolare interesse turistico, in località Dégioz in Comune di Valsavaranche.
Si fa presente che il Comune di Valsavaranche è attualmente privo di qualunque significativa infrastruttura turistica e che d'altra parte l'opera in questione non potrebbe essere realizzata da parte di alcuna società privata in quanto non suscettibile di fornire apprezzabili proventi.
Va sottolineato che la località prescelta, in considerazione dei suoi caratteri morfologici e paesaggistici, è particolarmente adatta alla realizzazione di una pista di fondo.
Precisato che il Comune di Valsavaranche non è in grado di partecipare, neppure in parte, alla costruzione dell'opera si rappresenta la opportunità che "la pista di fondo" di Valsavaranche venga dichiarata "opera di interesse regionale" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14 e che quindi la sua realizzazione faccia carico direttamente e integralmente al bilancio regionale.
Si comunica che i lavori consistono principalmente nelle seguenti opere:
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1) scavo per sbancamenti |
costo di L. |
3.120.000 |
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2) mano d'opera per sistemazione muri a secco, estirpamento cespugli, ecc. |
costo di L. |
962.000 |
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3) fornitura e posa tubazioni |
costo di L. |
320.000 |
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4) ricostruzione muri di sostegno |
costo di L. |
3.548.000 |
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5) passerelle per torrente e canali irrigui |
costo di L. |
3.096.600 |
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6) acquisto battipista |
costo di L. |
2.800.000 |
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L. |
13.846.600 |
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Imprevisti 5% |
L. |
692.330 |
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I.V.A. 12% |
L. |
1.661.592 |
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Totale |
L. |
16.200.522 |
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Importo lavori a base d'asta arrotondato a |
L. |
16.200.000 |
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Presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio sono a disposizione dei signori Consiglieri regionali il progetto ed i relativi elaborati tecnici.
Si propone quindi di approvare la spesa di lire 16.200.000 per la realizzazione dei lavori sopramenzionati.
Si propone infine che venga delegata la Giunta per la adozione dei successivi provvedimenti necessari all'esecuzione delle opere in questione, autorizzando sin da ora il ricorso alla trattativa privata, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei lavori e della particolare impostazione di cantiere che essi richiedono.
In relazione a quanto sopra si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di dichiarare "la pista di fondo" da realizzare nel Comune di Valsavaranche, secondo le modalità e per i motivi in premessa indicati "opera di interesse regionale", ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14;
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di lire 16.200.000 (lire sedicimilioniduecentomila) sul capitolo 844 bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera, autorizzando altresì, per i motivi sopradescritti, il ricorso alla trattativa privata.
Milanesio (P.S.I.) - Come per il punto n. 28 dell'ordine del giorno, al punto 3 di questa deliberazione si scrive: "3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera;" e si toglie il resto, quindi c'è un emendamento soppressivo. Poi si aggiunge il punto 4: "4°) di stabilire che la gestione della pista sarà affidata al Comune interessato o alle Società sportive operanti nell'ambito del Comune stesso.", è la solita storia.
Chabod (D.C.) - Allora mettiamo in votazione prima gli emendamenti.
Chi è favorevole all'emendamento soppressivo relativo al punto 3 è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chi è favorevole all'emendamento aggiuntivo al punto 4 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chi è favorevole alla delibera di cui al punto n. 31 dell'ordine del giorno è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esisto della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Il Consiglio
delibera
1°) di dichiarare la "pista di fondo" da realizzare nel Comune di Valsavaranche, secondo le modalità e per i motivi in premessa indicati, "opera di interesse regionale", ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14;
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 16.200.000 (sedicimilioniduecentomila) sul capitolo 844 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera;
4°) di stabilire che la gestione della pista sarà affidata al Comune interessato o alle Società sportive operanti nell'ambito del Comune stesso.
