Oggetto del Consiglio n. 395 del 11 dicembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 395/75 - Approvazione ed impegno di spesa per la costruzione di una pista di gran fondo in Valle d'Ayas. Dichiarazione di "opera di interesse regionale" ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.
Da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato del Turismo è stata prospettata la opportunità, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, e successive modificazioni, di provvedere al finanziamento per la realizzazione di una "pista di gran fondo" di particolare interesse turistico, ubicata in Valle d'Ayas, nei Comuni di Ayas e Brusson.
Si fa presente che la Valle d'Ayas è una delle poche valli che possa permettere, in relazione al suo andamento planimetrico ed altimetrico, la realizzazione di una pista di fondo avente le particolari caratteristiche di sviluppo di quella in oggetto. Le doti paesaggistiche della zona contribuiscono inoltre a rendere tale struttura un valido elemento di attrazione per quella vallata. A conferma di tale fatto si sottolinea che non solo i Comuni di Ayas e Brusson, ma anche gli altri Comuni della Valle d'Ayas, a suo tempo interpellati, si sono espressi favorevolmente alla realizzazione di un'opera del genere, ritenendo che essa possa costituire un notevole richiamo turistico, sotto il profilo sia dello sport dilettantistico che di quello agonistico.
Si propone pertanto, per i motivi sopraelencati, che la "pista di gran fondo" in Valle d'Ayas venga dichiarata "opera di interesse regionale" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14 e che quindi la sua realizzazione faccia carico direttamente e integralmente al bilancio regionale.
I lavori consisteranno principalmente nelle seguenti operazioni:
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1) scavo di sbancamento |
costo L. |
2.655.000 |
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2) scavo eseguito a mano |
costo L. |
19.722.944 |
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3) disboscamento, taglio rami, estirpamento cespugli, ecc. |
costo L. |
3.928.000 |
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4) costruzione muro a secco |
costo L. |
2.058.212 |
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5) passerelle per canali irrigui |
costo L: |
7.794. 000 |
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6) passerella per torrente Evançon |
costo L. |
4.643.176 |
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7) protezione per strapiombi |
costo L |
2.339.820 |
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8) fornitura tratti di pista di plastica |
costo L. |
600.000 |
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L. |
43.741.152 |
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Imprevisti 5% |
L. |
2.187.057 |
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I.V.A. 12% |
L. |
5.248.938 |
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TOTALE |
L. |
51.177.147 |
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Importo lavori a base d'asta arrotondato |
L. |
51.200.000 |
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Presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio sono a disposizione dei signori Consiglieri regionali il progetto ed i relativi elaborati tecnici.
Si propone quindi di approvare la spesa di lire 51.200.000 per la realizzazione dei lavori sopramenzionati.
Si propone infine che venga delegata la Giunta per la adozione dei successivi provvedimenti necessari all'esecuzione delle opere in questione, autorizzando sin da ora il ricorso alla trattativa privata, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei lavori e della particolare impostazione di cantiere che essi richiedono.
In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di dichiarare la "pista di gran fondo" da realizzare nel Comune di Ayas e Brusson, secondo le modalità e per i motivi in premessa indicati, "opera di interesse regionale", ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14;
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di lire 51.200.000 (lire cinquantunmilioniduecentomila) sul capitolo 844 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera, autorizzando altresì, per i motivi sopradescritti, il ricorso alla trattativa privata.
Milanesio (P.S.I.) - C'è da emendare il punto 3 in questo modo: "3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera," e poi, dove c'era scritto "autorizzando altresì, per i motivi sopra descritti, il ricorso alla trattativa privata", c'è anche l'emendamento soppressivo che è del seguente tenore: "escludendo la trattativa privata".
Vi è infine un punto 4 che conteneva la questione della gestione dei Comuni riguardo all'attrezzatura, eccetera: "4°) di stabilire che la gestione della pista sarà affidata al Comune o ai Comuni interessati o alle Società sportive operanti nell'ambito dei Comuni stessi.".
Chabod (D.C.) - Pregherei l'Assessore di scriverlo su un pezzo di carta, grazie.
Andrione (U.V.) - C'è un solo emendamento modificativo al punto 3, perché...
Chabod (D.C.) - Sono due gli emendamenti, uno modificativo... o non c'è bisogno? Sì. Allora mettiamo in votazione il primo emendamento modificativo al punto 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo corrispondente al punto 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Mettiamo infine in votazione la delibera. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
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Il Consiglio
delibera
1°) di dichiarare la "pista di gran fondo" da realizzare nei Comuni di Ayas e Brusson, secondo le modalità e per i motivi in premessa indicati, "opera di interesse regionale", ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14;
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 51.200.000 (cinquantunmilioniduecentomila) sul capitolo 844 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare la Giunta regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera, escludendo la trattativa privata;
4°) di stabilire che la gestione della pista sarà affidata al Comune o ai Comuni interessati o alle Società sportive operanti nell'ambito dei Comuni stessi.
Chabod (D.C.) - Si passa al punto n. 31.
