Oggetto del Consiglio n. 3435 del 20 maggio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3435/IX Disegno di legge: "Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1992 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988 n. 47, concernente interventi a favore delle societą minori che gestiscono impianti di risalita".
Presidente Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale e passo all'esame dell'articolato. Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1:
Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)
1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di impianti di risalita, č ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1992.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350.000.000, graverą sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due, si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Potenziamento impianti di risalita (sviluppo economico - settore turismo - punto D.4.2.5.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2
Articolo 2 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, in termini sia di competenza sia di cassa:
parte spesa
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 350.000.000
b) in aumento:
cap. 64680 "Contributi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita.
Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87.
Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47
Legge regionale , n.
lire 350.000.000
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 3
Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli 32.
Il Consiglio approva all'unanimitą.
Presidente Secondo gli accordi presi, potremmo proseguire ora con gli oggetti vecchi e nuovi, secondo l'ordine con cui sono arrivati ai consiglieri.