Oggetto del Consiglio n. 3434 del 20 maggio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3434/IX Disegno di legge:"Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali".
Presidente La parola alla Consigliera relatrice Cristina Monami.
Monami (PCI-PDS) Il presente disegno di legge si rende necessario in quanto occorre apportare alcune modificazioni ed integrazioni alla precedente legge regionale 10 giugno 1983 n. 56, per meglio definire le competenze tra i vari organi della Regione in materia di beni culturali ed ambientali.
Nell'articolo 1 si individua, nella persona dell'Assessore del Turismo, Sport e Beni culturali il sostituto del Ministro per tutti quegli atti previsti dalla legge dello Stato in materia di beni culturali, le cui funzioni amministrative siano state trasferite alla Regione Valle d'Aosta.
Si è provveduto altresì, in questa legge, a meglio definire le caratteristiche professionali dei componenti la Commissione regionale per i Beni culturali ed ambientali, ad istituire all'interno della stessa Commissione un Comitato tecnico consultivo e ad individuare con maggiore precisione gli ambiti di competenza della stessa.
Président La parole au Conseiller Rollandin.
Rollandin (UV)Cette modification va dans le sens de donner une interprétation de ce qu'on a toujours conçu comme méthode de travail dans un certain secteur.
Je crois que les indications qui ont été données, nous ont permis d'apprécier le sens de cette loi et par conséquence je crois qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que l'Assessorat compétent ait la possibilité de suivre certaines démarches.
Il y avait là la 56 qui donnait une interprétation plutôt douteuse. Par conséquent il est nécessaire d'éclaircir cet argument. On veut faire une loi à fin que n'y ait plus de doutes sur les compétences et, par conséquent, sur les démarches à suivre de la part soit des Communes soit des privés.
Presidente La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Per annunciare un emendamento relativo all'articolo 2 del disegno di legge che disciplina la composizione della Commissione regionale per i Beni culturali ed ambientali.
Al punto 7 del primo comma numero 2 si prevede, infatti, che siano compresi in questa Commissione due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali previste dalla legge regionale 79/1981.
Così come formulato, questo punto non comprende tra le associazioni che possono concorrere insieme ad altre a determinare questi due esperti, due associazioni valdostane che si occupano specificatamente dei problemi della tutela dei beni culturali. Mi riferisco all'Associazione valdostana di archeologia e alla sezione valdostana di Italia nostra.
Credo, quindi, che sarebbe sbagliato prevedere e non prendere in considerazione fra le associazioni culturali che possono concorrere alla designazione di questi due esperti queste due che, pur essendo nate in tempi abbastanza recenti, credo svolgano un'azione attenta e importante rispetto alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, presenti nella nostra Regione.
Quindi, presento un emendamento perché in fondo al punto 7 dell'articolo 2 si aggiunga: "nonché dalla Associazione valdostana di archeologia e dalla sezione valdostana di Italia Nostra".
Presidente Leggo l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand:
Emendamento All'articolo 2 primo comma, punto 7 aggiungere: "nonché dalla Associazione valdostana di Archeologia e dalla sezione valdostana di Italia Nostra".
Chiudiamo la discussione generale.
Do la parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturale, Pascale.
Pascale (PSI) Il Consigliere Rollandin non mi ha fatto delle domande ed ha precisato che il senso di questa legge era abbastanza chiaro, cioè definire le competenze tra il Presidente della Giunta, nelle sue funzioni di Prefetto, e l'Assessore al Turismo e la Giunta regionale. Mi sembra, quindi, che sotto questo aspetto non ci sia molto da aggiungere.
Volevo invece precisare in merito all'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand che il principio che si è adottato all'articolo n. 2 è quello di individuare le Associazioni culturali solo tra quelle ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 79/81 anche per non moltiplicare il numero delle designazioni in un organo i cui componenti sono già numerosi.
Accogliere la proposta di emendamento, presentata da Riccarand, comporterebbe una deroga a tale principio che potrebbe poi essere invocata anche da altre associazioni che non rientrano nella legge.
Ecco perché non se ne può tenere conto. Nulla vieta, però, poiché l'articolo demanda la designazione dei candidati a tali associazioni, che queste designino un candidato che appartiene all'Associazione Valdostana di archeologia o a un esponente di Italia Nostra. Io credo che questo sia consentito.
Nella sostanza non si preclude l'ingresso nella Commissione regionale ad un esponente di Italia Nostra. Si doveva individuare un criterio e ci è sembrato giusto riferirsi ad una legge regionale relativa alle associazioni culturali.
Non è, quindi, per cattiva volontà che non si può accogliere questo emendamento, ma è proprio che la deroga in sé potrebbe comportare, poi, la richiesta da parte di altre associazioni che non sono inserite in questa legge.
PresidenteRicordo che stiamo discutendo il disegno di legge n. 388. Si passa all'esame dell'articolato.
Articolo 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali, è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato in materia di antichità, belle arti e paesaggio, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il Ministro per i Beni culturali ed ambientali è sostituito dall'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, salvo che per i provvedimenti di cui al comma due.
2. I provvedimenti di vincolo, di notifica, di demolizione, di conversione delle demolizioni in indennità o sanzione, di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni, sono emessi dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali.
3. Per gli atti per cui le leggi prevedono il parere del Consiglio nazionale per i Beni culturali o della Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali, l'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali e ambientali di cui agli articolo 2 e 4."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva.
Presidente Passiamo all'articolo 2. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand. Parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA)Io vorrei insistere su questo emendamento, perché così com'è formulato il punto 7 non va assolutamente bene e cerco di spiegarne le ragioni.
Queste associazioni, di cui alla legge n. 79/81, sono dieci/undici,adesso non mi ricordo esattamente, e si occupano di attività culturali in senso lato: di teatro, di musica, di letteratura eccetera, ma non hanno una competenza e una attenzione specifica rispetto ai temi di cui la Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali.
Per nominare i due esperti le commissioni dovranno consultarsi fra di loro, ma in comune hanno solo il finanziamento previsto da questa legge e questo non crea di per sé un collegamento. Quindi, le associazioni, non so attraverso quali complessi meccanismi, dovranno consultarsi e redigere una lettera indicando i due nominativi.
Non vedo quale difficoltà ci sia al fatto che partecipino alle consultazioni anche due Associazioni che non usufruiscono dei finanziamenti di questa legge regionale, perché sono nate dopo, perché agiscono in un campo che non rientra tra i finanziamenti di questa legge, ma che, comunque, si occupano in modo specifico proprio dei temi per cui viene costituita questa Commissione, cioè si occupano di archeologia, si occupano di tutela dei beni culturali e ambientali, temi che fanno parte del loro campo di pertinenza specifico.
Non riesco a capire per quale motivo non si voglia comprenderle. Non mi sembra che valga come giustificazione dire che, così facendo, si crea un precedente, perché non c'è nessun male ad includere nella legge anche queste associazioni. Un domani nasce una nuova associazione che si occupa di beni culturali in modo diffuso sul territorio: non c'è alcun problema poi ad includere anche quella, anzi io credo sia positivo valorizzare il fatto che ci sono delle associazioni che si costituiscono in modo spontaneo, recepiscono diciamo così, delle esigenze e le fanno presenti.
L'Associazione valdostana di archeologia in questi ultimi due anni ha svolto un'azione talvolta anche un po' provocatoria se vogliamo, ma sicuramente di stimolo positivo rispetto ad una attenzione maggiore sui monumenti, sui beni culturali, sulle mura romane. Il fatto di escluderla dalla concertazione per nominare i due esperti, a mio avviso, non è positivo da parte della pubblica Amministrazione.
Nel momento in cui costituiamo questa Commissione, diamo la possibilità anche a loro di esprimere un parere, così come a tutte le altre associazioni, tra le quali ve ne sono alcune che hanno molta poca pertinenza con la Commissione che vogliamo istituire.
Io insisto perché questo emendamento venga accolto, in quanto non crea nessun problema di attuazione: è sufficiente tenere presente anche queste due associazioni per la designazione degli esperti.
Presidente La parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.
Pascale (PSI) Volevo precisare che anch'io avevo avuto la richiesta da parte della Associazione Italia Nostra e avevo chiesto un parere informale all'Ufficio legislativo, che mi ha fatto presente che o si adotta un criterio oggettivo e questo deve essere mantenuto o altrimenti si dovranno poi scegliere le associazioni.
Quindi ripeto, non è per cattiva volontà o per voler escludere l'Associazione valdostana di archeologia o Italia Nostra, ma si è adottato questo criterio che tra l'altro è previsto da una legge regionale.
Nulla vieta che le associazioni culturali, a maggior ragione se in gran parte si interessano esclusivamente di teatro o di altri settori, possano poi designare un rappresentante di Italia Nostra o dell'Associazione valdostana di archeologia, perché la designazione è autonoma. È l'Amministrazione regionale che interferisce in questo; quindi, sull'emendamento ci asteniamo.
Presidente Possiamo votare l'emendamento Riccarand.
Emendamento All'articolo 2 primo comma, punto 7 aggiungere: "nonché dalla Associazione valdostana di archeologia e dalla sezione valdostana di Italia Nostra.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 3
Favorevoli: 2
Contrari: 1
Astenuti: 29 (Agnesod, Aloisi, Andrione, Bajocco, Beneforti, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Ricco, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet Viérin, Voyat).
Il Consiglio non approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione:
Articolo 2 1. L'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, è sostituito dal seguente:
"Articolo n. 2
1. E' istituita la Commissione regionale per i Beni culturali ed ambientali, così composta:
a) dal Sovraintendente per i Beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) dal Dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o suo delegato;
c) da dodici membri di cui:
1) uno o più archeologi, scelti fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
2) da uno o più architetti, scelti fra esperti in beni architettonico-monumentali, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute italiane o estere;
3) da uno o più esperti nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
4) da uno o più esperti in storia dell'arte, scelti fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
5) da uno o più esperti in tecniche di catalogazione scelti fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani o esteri;
6) da uno o più esperti in museologia, scelti fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
7) da due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I poteri della Commissione sono, comunque, prorogati fino al suo rinnovo.
3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico-scientifico così composto:
a) dal Sovraintendente per i Beni culturali e ambientali o suo delegato con funzione di coordinatore;
b) da un archeologo;
c) da un architetto esperto in beni architettonico-monumentali;
c) da uno storico dell'arte;
e) da un esperto in beni paesistico-ambientali."
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3
Articolo 3 1. L'articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, è sostituito dal seguente:
"Articolo n. 3
1. La Commissione regionale per i Beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico-artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, le proposte di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici. Il Sovrintendente ha, inoltre, facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.
3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i Beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.
5. Ai membri della Commissione per i Beni culturali ed ambientali, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza per ogni giornata di seduta della Commissione o del Comitato pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali ed un rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, rimborsi delle spese sostenute dai componenti della Commissione per l'effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all'estero, riguardanti l'espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato."
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva.
Presidente Passiamo alla lettura e alla votazione dell'articolo 4.
Articolo 4 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, è sostituito dal seguente:
"Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima, è autorizzata dall'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, ai sensi dell'articolo 1."
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33.
Il Consiglio approva.
PresidentePossiamo passare alla lettura e votazione dell'articolo 5
Articolo 5 1. Il maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in annue lire 10 milioni, grava sul cap. 66080 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante accertamento di pari costante maggiore entrata sul cap. 400 del bilancio per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.
3. A decorrere dal 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità, si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva.
Presidente Passo alla lettura e alla votazione dell'articolo 6:
Articolo 6 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini sia di competenza sia di cassa:
a) parte entrata:
in aumento
cap. 400 "Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati"
lire 10.000.000
b) parte spesa:
in aumento
cap. 66080, la cui denominazione viene così modificata: "Spese per il funzionamento della Commissione per i Beni culturali, del relativo Comitato tecnico-scientifico, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dagli Ispettori onorari.
Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56
Legge regionale , n.
Lire 10.000.000
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33.
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e metto in votazione l'articolo 7:
Articolo 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33.
Il Consiglio approva.
Presidente Metto in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli 33.
Il Consiglio approva all'unanimità.