Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3383 del 7 maggio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3383/IX Disegno di legge: "Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale".

Presidente Esistono i pareri delle Commissioni.

La parola al relatore Consigliere Ricco.

Ricco (DC) La legge 18 maggio 1989, n.183 avente per oggetto "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Il comma quattro dell'articolo 10 della suddetta legge afferma "rientrano nella competenza delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti a servizio di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale".

Pertanto, in ottemperanza alle predette disposizioni, è necessaria una legge regionale che recepisca le competenze che sono state attribuite alle Regioni.

Il disegno di legge n. 372 vuole assolvere questi compiti e si configura come una normativa di carattere tecnico; emergono da esso le figure dell'utente che usa il bacino idraulico e l'ente pubblico che controlla, venendo il tal modo ad eliminarsi la frammentazione di competenze e di responsabilità.

Nella nuova pianta organica del personale è stata prevista l'istituzione dell'ufficio dighe e dell'ufficio geologico, che avrà le funzioni di segnalare se gli invasi inferiori a 5.000 metri cubi debbono essere assoggettati in tutto o in parte alle norme di legge e pronunciarsi al fine di accertare l'ammissibilità dell'opera in relazione ai rischi che possono prodursi nell'ambiente circostante. In tal modo ogni bacino esistente, o futuro, sarà controllato con profonda attenzione.

Infine sono previste sanzioni severe per coloro che non rispettano le norme contenute nel presente disegno di legge.

L'articolo 1 di questo disegno di legge contiene le finalità della legge le cui norme vengono applicate a tutti gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, fatte salve le competenze del servizio nazionale dighe in relazione all'articolo 24, quarto commma, del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 che prevede il necessario parere e la valutazione dell'opera del suddetto servizio.

L'articolo 2 concerne il progetto di fattibilità e stabilisce che ogni intervento riguardante la costruzione di bacini di accumulo o la modifica strutturale di quelli già esistenti deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto da un tecnico a ciò abilitato per il rilascio di un parere preliminare di ammissibilità.

L'articolo 3 stabilisce che dopo il parere preliminare favorevole di ammissibilità, il richiedente deve presentare all'ufficio dighe regionale formale istanza per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, corredata del relativo progetto e del titolo all'utilizzazione dell'acqua.

L'articolo 4 concerne la vigilanza sui lavori, mentre l'articolo 5 riguarda il successivo collaudo dell'opera.

L'articolo 6 stabilisce le norme relative all'esercizio del bacino e le conseguenti attività di continua vigilanza.

L'articolo 7 contiene il rinvio a normative tecniche.

L'articolo 8 prevede norme transitorie per i concessionari o proprietari degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi già esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9 stabilisce sanzioni da 5 a 20 milioni di lire a coloro i quali realizzino le opere di bacino senza la necessaria autorizzazione, sanzioni da 1 a 10 milioni di lire a chi viola le prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sanzioni per coloro che non rispettano le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari da 500.000 a 5 milioni, sanzioni ancora da 10 a 20 milioni di lire a coloro che continuano nell'esercizio di opere in atto che siano state riconosciute non conformi alla legge. Vengono comunque fatte sempre salve le disposizioni della legge penale.

L'ultimo articolo, il 10, contiene la consueta dichiarazione d'urgenza del disegno di legge in discussione.

Si da atto che, dalle ore 18,56 alle ore 19,23, presiede il Vicepresidente Stévenin.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) La relation de Ricco reprend les thèmes principaux de la loi 183. Ce que je voudrais souligner c'est un aspect.

En effet cette loi de 1989 prévoit qu'il y ait de la part de l'Administration régionale, l'exercice de certaines compétences. Et l'article 10 de cette loi dit clairement quels sont les engagements des régions. Il y a aussi l'article 11 qui prévoit l'engagement "enti locali e altri associati", que je crois, en tant de loi régionale, on aurait tout de même dû régler..

Ici au contraire on a pensé uniquement à un service, à prévoir qu'il y ait un bureau régional qui soit compétent en matière.

L'article 10 prévoit qu'il y ait des engagements qui sont aux différents niveaux. En effet là où on dit: "le regioni - il y a une série de compétences, et entre autre - predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza".

En plus: "sono delegate alla Regione nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste con esclusione delle zone di competenza di rilievo nazionale"..

Par la suite il y a: "provvedono alla elaborazione, adozione e approvazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale, nonché all'approvazione di quelli di rilievo interregionale"..

Or, cette loi, qui prévoit entre autre les compétences du service national - "il servizio tecnico nazionale dighe, che provveda all'identificazione e valutazione di fattibilità tecnico-economica e al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi, o che richiedano sbarramenti di altezza superiore ai 10 metri".

Pour toutes les oeuvres qui sont au dessus des 10 mètres il y a l'intervention régionale.

Et ce que je voulais comprendre c'est un peu les limites d'intervention de ce bureau. Car ici, à l'article premier on dit: "la presente disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta relativi a bacini di accumulo di acque pubbliche e private a qualsiasi uso adibiti". Alors ici on dit: "argini, dighe, traverse" et on prévoit une série de démarches.

Sans doute il est important qu'il y ait un contrôle, compte tenu de ce qui s'est passé et qu'on connait aux différents niveaux, même en Vallée d'Aoste, certaines difficultés pour ce qui est de certains barrages artificiels.

Mais je ne voudrais pas qu'il y ait une interpretation de cette loi, trop vaste. C'est-à-dire que pour les petites interventions, qui par exemple sont faites dans les alpages, au niveau de certaines interventions agricoles, il y ait là des difficultés: progetto di fattibilità, segnalazione, et toute une série de démarches qui je crois vont compliquer d'une façon un peu lourde les démarches qui existent aujourd'hui.

Car, si j'ai bien saisi le sens de la loi nationale, la 183, est de prévoir qu'il y ait un contrôle, de la part de l'Etat pour ce qui est d'un certain niveau de barrages, et des régions pour les autres, mais au niveau préventif et surtout pour ne pas qu'il y ait des dégâts par la suite.

Je ne doutais pas que l'interprétation et l'article premier puissent porter par la suite à l'application restrictive de cette loi et qui aille par contre à suivre toute une série de requêtes, de démarches, qui à présent, au contraire, sont réglées d'une façon différente de la part de l'Assessorat compétent, voire d'une façon spécifique, l'Assessorat à l'agriculture. Dans ce sens va une première remarque, qu'il y ait ou moins un éclaircissement.

Pour le restant, la loi régionale reprend les mêmes indications que la loi nationale avait prévues. Et par conséquent c'est inutile de faire le discours technique, et entre autre je n'ai aucune compétence dans ce sens.

L'unique préoccupation c'était justement de comprendre quelle est l'intention du Gouvernement par rapport à un problème qui pourrait devenir très intéressant.

N'oublions pas que ce même thème est lié à un autre problème qui concerne l'Assessorat à l'industrie, c'est-à-dire la possibilité d'exploiter les ressources d'eau. C'est-à-dire l'énergie hydroélectrique.

Car c'est évident que le sens est: à prèsent la loi nationale dit: "eh bien, nous avons eu certains cas - au-delà du Vajont, et cetera - de barrages qui ont eu les problèmes qu'on connait.

Il faut qu'il y ait un organisme qui puisse donner des indications. Mais ici on prévoit même pour les nouvelles constructions.

Alors, c'est une démarche qui va s'ajouter à une série de compé-tences qui à présent était réglée de la part de l'Assessorat à l'in-dustrie et énergie qui prévoiait qu'une démarche présenteé par les privés pour les petits barrages comme pour les grands barrages - car ici il s'agit d'interventions au dessus des dix mètres d'altitude.

Alors, là c'est quand même un problème qu'il faudrait exploiter ensemble afin qu'il n'y ait pas de surprises par la suite.

Je crois que dans ce sens je solliciterais des réponses de la part des assessorats concernés.

Merci.

Président La parole au Conseiller Andrione.

Andrione (UV) Simplement pour une question très courte qui recoupe en partie ce que monsieur Rollandin vient de dire.

Le lundi 11 j'ai reçu l'invitation pour, je crois, un séminaire sur l'exploitation des sources d'énergie en Vallée d'Aoste. Monsieur Bondaz doit faire l'ouverture, Monsieur Mafrica fera lui aussi son laïus, et après il y a prévus trois professeurs universitaires qui parlerons de plan énergétique vraiment en relation avec l'exploitation des eaux.

Est-ce que cette loi a été coordonnée avec le plan, sur lequel du reste on demande des opinions, des propositions, des suggestion, et tout le reste, ou c'est simplement que cette loi est une loi complètement détachée des compétences régionales, et qui reportent - Monsieur Rollandin vient de le dire - les règles nationales malgré notre compétence pour les barrages au dessus des dix mètres?

Est-ce que le fait que cette coordination n'existe pas - ou elle n'a pas été prévue - ne risque pas simplement de aggraver la bureaucratisation qui est déjà énorme en cette matière? Tellement que depuis sept ou huit années on a multiplié les études, mais on n'est pas sortis d'une espèce de marche dans laquelle on commence l'étude, on renvoi l'étude, on le recommence et en avant de ce pas.

Est-il opportun de présenter un projet de loi de ce genre sans qu'il ait été coordonné et sans qu'on connaisse, du moins pour ce qui me concerne - mais je pense pour la plupart des Conseillers ci-présents - qui ait été coordonnée avec les intentions plus ou moins affichées de l'Administration en matière de l'exploitation des sources d'énergie renouvelable.

Ces questions ont leur importance également par rapport à l'attitude que notre groupe prendra après les explications que nous espérons nous seront donnés.

Président La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (UV) J'avais également quelques questions à poser à l'Assesseur à l'industrie, mais aussi à l'Assesseur à l'environnement que je ne vois pas en ce moment dans la salle. La première concerne, à l'article 1, le problème des petits barrages. Au troisième alinéa on dit que le Gouvernement régional "si riserva di stabilire in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche se debbano essere assogettati in tutto o in parte alle norme della presente legge".

Si cette décision de soumettre ou ne pas soumettre aux procédures dont à cette loi ces petits barrages, est une décision qui sera prise cas par cas; cela évidemment se prête à des abus ou bien à des incohérences de la part du Gouvernement régional, n'ayant aucun barème précis à suivre. Il s'agit, en quelque sorte, d'un pouvoir réglementaire que la Junte ne peut pas s'attribuer, parce que le pouvoir réglementaire appartient à ce Conseil.

S'il y a quelques raisons de croire que la Junte émanerait par la suite des dispositions ponctuelles, cela ne devrait pas être formulé de cette façon; on devrait faire un renvoi, plutôt un règlement, à approuver dans cette salle.

La deuxième question, que j'adresse à Monsieur Limonet, concerne la nécessité de soumettre tous les projets, puisque ils rentrent dans les catégories A et B de la loi sur la valutazione d'impatto ambientale, à savoir à quel moment de la double procédure prévue - celle de l'examen de l'étude de faisabilité et celle de l'examen du projet définitif - à quel moment va s'exprimer le comité scientifique et donc le Gouvernement, pour établir la compatibilité avec l'environnement.

Je ne trouve aucune référence dans le texte du projet de loi, donc je lui saurais gré de bien vouloir m'apporter cette précision.

Il y a enfin une autre question qui concerne il parere di ammissibilità dell'opera: "è rilasciato entro il termine di trenta giorni. Eventuali pareri di non ammissibilità devono essere congruamente motivati". C'est l'article 2 au dernier alinéa.

Je voudrais savoir ce qui se passe si cet avis n'est pas formulé dans les trente jours. Est-ce que l'avis est considéré favorable ou contraire?

Dans un cas ou dans l'autre il me semblerait utile de le préciser dans cette loi, parce que nous n'avons pas une référence précise à ce propos, et on risquerait d'avoir un délai qui, n'étant pas respecté, bloquerait la suite de toute la procédure.

Procédure qui d'ailleurs - comme les collègues l'ont déjà rappelé - est déjà passablement lourde en elle-même.

Président La parole à l'Assesseur des travaux publics, Martin.

Martin (ADP) Quando i funzionari del servizio delle opere idrauliche mi fecero presente la necessità di prevedere una norma legislativa per quanto riguarda gli sbarramenti di ritenuta ed i bacini di accumulo di competenza regionale, appunto in base alla legge del 1991, 383, il principale problema che io sollevai fu quello che adesso ha sollevato in quest'aula il Consigliere Rollandin sulla preoccupazione di non complicare troppo le procedure amministrative e burocratiche per i bacini più piccoli.

Infatti mentre ritenevo estremamente utile ed estremamente importante dotarsi di una norma legislativa per quanto riguarda gli sbarramenti e le ritenute sopra i dieci metri e con degli invasi di una certa quantità, nello stesso tempo la preoccupazione era quella di fare in modo che piccole opere non fossero assoggettate a questa normativa.

E' per questo motivo che all'articolo 1, comma tre - cosa che ha sollevato il Consigliere Louvin - è appunto previsto che per opere che determinano invasi inferiori ai 5.000 metri cubi, su segnalazione del servizio competente, la Giunta regionale possa valutare l'opportunità di assoggettare solo parzialmente alla serie di progetti che qui vengono elencati il progetto presentato.

E' difficile, a mio avviso, fare un regolamento molto preciso anche per i casi che prevedono invasi inferiori ai 5.000 metri cubi, perché - come dice già anche l'articolato - bisogna verificare l'ubicazione, le caratteristiche, il luogo dove si trova questo invaso e cose di questo genere.

Ci è sembrato più opportuno verificare caso per caso sulla base di elementi tecnici che verranno forniti e poter quindi fare in modo che questi piccoli invasi, se naturalmente non necessitano di una serie di progettazioni, possano non essere assoggettati completamente a questa normativa che per un certo verso è anche abbastanza complicata.

E' per questo motivo che abbiamo previsto questo comma, proprio perché avevamo la stessa preoccupazione che alcuni consiglieri hanno sollevato in quest'aula.

Il parere di ammissibilità che deve essere rilasciato in 30 giorni; in effetti ci potrebbe essere il pericolo che in 30 giorni questo parere non venga rilasciato e non ci siano nemmeno i motivi che interrompono questo lasso di tempo, quindi può essere anche giusto - come suggeriva il Consigliere Louvin - prevedere cosa succede se questo parere non viene rilasciato.

Io sono dell'avviso che i termini è bene che siano molto ristretti, è inutile aumentare i tempi; lasciamo pure i trenta giorni, piuttosto facciamo una modifica per far sì di costringere tutti gli enti interessati a dare questi pareri entro questo tempo ed, in caso questi pareri non vengano dati, prevediamo una norma che il parere, se non c'è, mi pare possa essere considerato positivo.

In questo modo vincoleremmo anche gli uffici a dare certamente un parere entro quella data, oppure, se ci sono motivi per richiedere delle proroghe, questo venga evidenziato e quindi s'interrompa il termine in cui deve essere dato questo parere.

Non ho capito bene la domanda riguardante la valutazione di impatto ambientale, ma mi pare comunque di poter dire - e lo dice appunto l'articolo 2 - che per tutti quei progetti che sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, questa deve essere naturalmente effettuata e questa autorizzazione fa parte di una serie di altre autorizzazioni che devono essere prodotte all'ufficio dighe per poter avere un parere favorevole in quanto alla fattibilità ed all'ammissibilità dell'opera.

Se ho capito bene il Consigliere Louvin chiedeva quando questo parere deve essere dato; io immagino che, come per tutti gli altri progetti, questo parere deve essere dato quando il richiedente, in possesso di un progetto di massima e prima di effettuare un progetto definitivo, sottopone questo progetto di massima alla valutazione di impatto ambientale.

Questa è la norma che di solito si adotta perché il parere riguardante l'impatto ambientale viene sempre dato su un progetto di massima e mai sul progetto definitivo in quanto il progetto definitivo deve adattarsi alla valutazione di impatto ambientale ed alle eventuali modifiche che il Comitato scientifico per l'ambiente potrebbe inserire nel progetto di massima.

Se ho capito bene, queste sono le risposte, se invece la domanda fosse diversa mi riservo eventualmente di riprendere la parola per dare delucidazioni più precise.

Il Consigliere Mafrica mi ricordava che è stata posta la domanda di un collegamento tra l'Assessorato ai lavori pubblici e l'Assessorato all'industria per quanto riguarda le autorizzazioni.

A me non pare che ci siano delle incoerenze, nel senso che le competenze dei relativi servizi sono ben distinte. Per quanto riguarda la competenza tecnica sulla struttura tecnica dell'invaso o per quanto riguarda le sub-concessioni e cose di questo genere, la competenza è dell'Assessorato ai lavori pubblici; per quanto riguarda la politica dell'energia, più generale - e questo è il tema che penso verrà trattato lunedì in questo seminario di cui parlava il Consigliere Andrione - è di competenza naturalmente del settore energia dell'Assessorato all'industria.

Non mi pare che ci siano delle discordanze tra i due assessorati e non mi pare soprattutto che questa legge vada in qualche modo a disturbare quello che può essere invece un piano energetico più generale.

Se ci saranno delle opere di ritenuta, di sbarramento, della costruzione dei bacini, per poter produrre dell'energia elettrica e se queste opere saranno tali da dover essere sottoposte a questa legge, evidentemente dovranno osservare questa normativa.

Président A demandé la parole le Conseiller Andrione pour la deuxième intervention.

Andrione (UV) Chiedo scusa, premetto che non ho approfondito l'argomento in materia, per cui alcune delle cose che dico possono essere imprecise e può darsi che giustamente l'Assessore Martin mi corregga.

Il mio problema, quello del coordinamento col piano energetico, è un problema reale. Qui c'è una legge che stabilisce quelle che sono le competenze regionali in base alle quali si risponde a certe domande di sfruttamento parziale di certe acque; da un'altra parte, per la terza volta consecutiva credo, è in approntamento un piano regionale.

Recenti disposizioni di legge, che penso siano di natura globale e quindi valide per tutto il territorio italiano, stabiliscono che al di là di un certo limite la non risposta, quando uno depone una domanda di concessione, diventa assenso; questo dovrebbe valere, di qui a poco - almeno come indirizzo legislativo generale - anche per le concessioni delle acque.

La nostra competenza in materia, per ancora 50 anni circa, è totale, ora faccio un esempio che l'Assessore Martin conosce e capisce benissimo.

L'Assessorato ai lavori pubblici riceve tre domande di sfruttamento sull'asta delle Laures - mi spiego? - il piano regionale, a mio avviso, non voglio entrare nel merito adesso del piano regionale, giustamente prevede che l'asta delle Laures deve essere sfruttata in maniera razionale e globale. Non è possibile intervenire con una turbina Pelton ad un certo livello e con un'altra turbina di tipo differente, ci deve essere una visione globale.

D'altra parte se io stabilisco quali sono le modalità per dare una concessione senza che questa concessione sia coordinata col piano - ho fatto l'esempio apposta perché l'Assessore ai lavori pubblici lo conosce molto bene - c'è il rischio che la Regione non risponda, perché non è in grado di rispondere in quanto la risposta sarebbe contraria agli interessi della Regione, quindi non applichi una legge esistente e debba rimandare l'approvazione del piano.

Sono delle situazioni che non fanno onore ad una amministrazione, la non risposta è sempre la peggiore delle risposte, perché è molto meglio rispondere no.

Dato che abbiamo una potestà in materia che è una potestà ampia in quanto la legge sulla protezione delle acque è quella del 1926, o cose di questo genere, quindi che dà delle potestà enormi, io pregherei su questo argomento di fare molta attenzione, perché anche un ricorso giurisdizionale fatto bene potrebbe far sì che contro la volontà della Regione la concessione venisse data.

Quindi bisognerebbe che su questo punto ci mettessimo un attimo d'accordo.

Président La parole au Conseiller Rollandin.

Rollandin (UV) J'avais posé une série de questions justement pour comprendre si au point de vue des compétences de l'Administration régionale il y avait la possibilité de coordonner cette activité. Car d'après la loi on dit: "eh bien, il existe un bureau qui va suivre certaines démarches".

Mais en effet le moment où on va prendre en charge un barrage de n'importe quelle importance, il y a une série de compétences trasversales des autres assessorats qui doivent être coordonnés, dont on vient de rappeler.

Mais entre autre j'avais posé cette question pour la simple raison que toujours la loi nationale, prévoit pour toutes les régions - sauf, car il y a un article spécifique, competenze delle province autonome di Trento e Bolzano - pour les autres prévoit à l'article 20 qu'il y ait: "i piani di bacino di rilievo regionale.

Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono a elaborare e ad approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare e approvare in un unico piano più bacini regionali. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi piani di altre regioni, il piano è elaborato...".

Mais le problème c'est que "il piano di bacino - c'est le troisieme alinéa de l'article 20 - il piano di bacino è trasmesso entro 60 giorni dall'adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

Or, vous pouvez comprendre quel est le sens de cette - entre guillemets - interférence, si nous voulons. Car les questions techniques, vous savez, peuvent avoir une envergure différente, et au moment donné le plan que le Conseil adopte, est transmis pourrait y être, de la part de cette Commission, une ingérence ou tout de même des reliefs, pas de réponses - pire encore - et là on a à nouveau une nouvelle démarche qui s'ajoute aux démarches qui, déjà plutôt lourdes.

Morale de toute cette histoire c'est qu'on risque de ne plus donner de réponses.

J'ai voulu citer justement le texte car malheureusement la loi nationale prévoit qu'il y ait cette intervention, que, à mon avis, est même un peu suspecte.

Et là je crois que vraiment ce projet de loi que j'ai pu comprendre - et entre guillemets l'Assesseur l'a dit - a été un peu une suggestion des bureaux qui ont dit: "bon, il faut trouver une application de la loi nationale. Il faut trouver quelqu'un qui soit responsable, et point c'est tout. Et on va reprendre en gros les mêmes procédures que au niveau national on va prévoir".

Et là j'estime que il y aura l'application comme toujours d'une loi qui permettra de voir tout de suite les difficultés.

Mais les deux aspects qu'on vient de solliciter: le fait que le contrôle, soit préventif que par la suite le contrôle réel sur les barrages existantes, a un sens et a une importance qui dépasse le problème et l'aspect technique, mais va s'insérer dans la question de la politique par exemple de l'énergie.

L'exploitation de l'énergie hydroélectrique, l'exemple qui vient de faire tout à l'heure Louvin, est significatif: à ce moment on risque d'avoir au moins trois assessorats, sinon quatre, qui vont être intéressés du même problème.

Car le problème du point de vue du contrôle est de l'Assessorat aux travaux publics; du point de vue de la compétence est de l'Assessorat à l'industrie et énergie; après il y a l'avis de l'Assesorat à l'environnement, et il y a aussi l'intérêt de l'Assesorat à l'agricul-ture car les mêmes ont un intérêt pour ce qui est de l'utilisation agricole.

Ici il n'y a pas d'indications.

Dernier point: j'avais soulevé le problème de coordonner l'activité et les compétences des Communes. Ici on n'a rien repris à ce sujet.

Je crois que ce serait important de donner des indications aux Municipalités par rapport à ce que la loi 183 prévoit.

J'estime que ce serait intéressant par la suite une réflexion, et peut-être reprendre un peu ces discours.

Presidente La parola all'Assessore dell'industria, commercio e artigianato, Mafrica.

Mafrica (PCI-PDS) In una serie di campi esistono intrecci tra i diversi assessorati; già semplicemente per la realizzazione di uno stabilimento industriale l'Assessorato all'industria concorda le convenzioni con gli imprenditori, la realizzazione del fabbricato industriale diventa di competenza dei lavori pubblici, la gestione del fabbricato, una volta completato, è del servizio demanio e patrimonio. E c'è una situazione analoga per quel che riguarda l'energia.

Il compito dell'Assessorato all'industria è di stabilire i criteri in base ai quali concedere o meno le autorizzazioni, rilasciare le sub-concessioni, quindi si stabilisce il criterio di scelta, nell'esempio fatto dal Consigliere Andrione, tra le tre concessioni.

Bisogna stabilire un criterio di priorità nel rilascio delle concessioni e questo criterio viene stabilito in base ad indicazioni che derivano dal piano energetico e quindi dal servizio energia dell'Assessorato all'industria.

Una volta che i criteri sono stabiliti, le sub-concessioni - avviene già oggi - vengono rilasciate dall'Assessorato ai lavori pubblici che ha il compito di istruire le pratiche e seguirne la definizione.

Mi pare poi che qui non si parli di concessioni, qui si parla di ammissibilità tecnica dell'opera, il punto a cui si fa riferimento nell'ultimo comma dell'articolo 2, credo non si riferisca alla concessione, ma all'ammissibilità tecnica di quel tipo di invaso.

Indubbiamente possono essere migliorate le situazioni, in una serie di campi, anche tipo la formazione, esistono queste competenze trasversali.

Nella situazione attuale comunque questo disegno di legge non dovrebbe portare interferenze rispetto ai compiti dell'Assessorato all'industria che sono di programmazione, di fissazione dei criteri, di regolamentazione dei contributi per ciò che riguarda il risparmio energetico fondamentalmente.

Presidente La parola al Consigliere Andrione.

Andrione (UV) Io chiedo scusa al Presidente se sono obbligato ad intervenire di nuovo, perché evidentemente è necessario precisare alcune cose.

Se dovessimo presentare in quest'aula le leggi nazionali e quelle regionali applicabili alle sub-concessioni di acqua nel territorio regionale, quel volume lì probabilmente sarebbe piccolo; ora queste leggi esistono, non c'è piano, soprattutto futuribile, che possa impedire l'applicazione di una di esse.

Chiedo scusa, ma qui siamo fuori dal seminato.

Si approva una legge che dice l'ammissibilità per certe opere pubbliche è data da questi criteri, ci sono delle leggi che dicono che la concessione di acqua verrà data in queste condizioni. Da un altro punto di vista, totalmente differente, si dice che c'è un piano in gestazione, in formazione.

Cosa abbiamo chiesto? Semplicemente che ci sia un coordinamento tra quello che il piano prevede, che allora deve diventare legge, perché se non è legge non ha nessuna efficacia ed è semplicemente uno sterile esercizio retorico, fatto di parole, parole e parole e nient'altro.

Allora il coordinamento deve esistere altrimenti, in quanto cittadino, non sono competente in materia, ma mi rivolgo all'Assessore ai lavori pubblici e dico "venendo giù dal torrente...., c'è dell'acqua, io voglio fare una derivazione"; quel piano non ha nessuna importanza, non esiste. E ripeto che un ricorso fatto al TAR può contro.

Non ci si può difendere dicendo "ma abbiamo un piano in gestazione", una legge che esiste deve essere applicata e coordinata.

Si è pensato a questo problema? La risposta dell'Assessore Mafrica sembra dire di no.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin.

Louvin (UV) Je reviens sur l'argument de mes questions, auxquelles l'Assesseur Martin a donné des réponses.

D'abord pour dire que j'estime assez curieux que l'on renvoie à des solutions cas par cas l'effet de soumettre ou pas ces projets à cette procédure..

D'abord pour l'établir il faudrait qu'il y ait une demande, je suppose. Il faudrait que l'intéressé, celui qui veut faire un petit barrage, supposons de 3.000 mètres cubes, se manifeste à l'Assessorat et qu'il le dise. Mieux vaudrait, à ce moment là, soumettre à la première phase de la procédure - celle de l'examen disons superficiel, ou préliminaire de faisabilité - le cas en question et à la suite, au terme de cette procédure, établir qu'il est exonéré par rapport à la deuxième.

Je pense que ce serait une solution raisonnable. On présente le petit projet de faisabilité, vous êtes à mesure de dire oui ou non, et à ce moment là vous pouvez l'exonérer.

Cela pourrait simplifier les choses, pourrait éclaircir les choses pour un tas de personnes ou d'entreprises intéressées à la constitution de ces barrages.

Pour ce qui est de la deuxième question, celle de l'avis positif ou négatif dans le cas d'un manque de réponse, je suis parfaitement d'accord avec l'Assesseur: il faudrait simplement l'écrire.

Je le prierais donc de formaliser un court émendement dans ce sens pour mettre au clair les choses de façon de ce qu'il n'y ait pas de malentendus.

Pour ce qui est enfin de la question du Val d'Aoste, de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, je lui signale que après une meilleure lecture de l'article 3, la décision de la Junte - décision positive par rapport au Via - n'est pas comprise parmi les documents qui sont à remettre.

Alors je lui demande: est-ce que les deux procédures vont aller de l'avant parallèlement? D'un côté on continue l'examen sur la faisabilité technique de ce barrage, et en même temps on continue la procédure d'évaluation d'impact? Ou bien est-ce que l'une est subordonnée à l'autre?.

Est-ce qu'il vaut la peine de leur faire faire un parcours parallèle, donc d'engager l'entreprise intéressée, ou le consortium intéressé, à présenter des documents soit dans un cas, soit dans l'autre, alors que l'on sait déjà, par hypothèse, que l'évaluation d'impact sera nécessairement négative?.

Ou ne serait-il pas mieux de prévoir que, pour ce qu'il y ait l'accès à la deuxième phase, il faut présenter déjà la décision qui doit être adoptée par le Gouvernement régional, nécessairement sur la base de la loi sur l'impact de l'environnement, de la présenter pour ce qu'il y ait lieu à l'examen du projet définitif.

Je crois que les deux procédures doivent nécessairement être coordonnées. Autrement vous risquez de faire travailler inutilement les bureaux et de faire travailler inutilement les usagers, les personnes intéressées à la présentation et à la réalisation de ce projet.

Presidente Se non vi sono altri interventi, penso che possiamo considerare chiusa la discussione generale. L'Assessore o il Presidente della Giunta intendono ancora intervenire?

Un attimo di pazienza, è stato annunciato un emendamento che deve essere ancora presentato.

La parola al Consigliere Andrione.

Andrione (UV) Pour une motion d'ordre sans que tout le Conseil écoute, parce qu'il doit faire un émendement.

Après que nous avons voté cette loi, probablement il restera peu de temps, et je propose une inversion de l'ordre du jour pour faire la loi qui regarde le sanglier, en allemand Wild Schweine.

De façon que ce soir quand nous arrivons à la maison nous pouvons dire: "Madame, du cochon!", même s'il n'est pas sauvage.

Presidente Se i consiglieri sono d'accordo l'Assessore Martin legge l'emendamento.

Martin (ADP) L'emendamento concordato sarebbe questo: all'articolo 2, comma 5, dopo che si dice che ci sono 30 giorni per dare il parere di ammissibilità, dopo le parole "da essa derivanti" - e c'è un punto - si aggiunge "trascorso tale termine il parere s'intende positivo", poi si continua "eventuali pareri di non ammissibilità devono essere congruamente motivati".

Quindi, trascorso tale termine il parere s'intende positivo. Questo è l'emendamento che proponiamo.

Presidente Possiamo passare all'articolo 1 del quale do lettura.

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) relativi bacini di accumulo di acque pubbliche e private a qualsiasi uso adibiti.

2. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n.1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), fatte salve le competenze del Servizio nazionale dighe, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.P.R. 24 gennaio 1991, n.85, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali.

3. Per gli sbarramenti di ritenuta e le opere che determinano gli invasi inferiori ai 5.000 mc. la Giunta regionale, su segnalazione dell'Ufficio dighe dell'Assessorato ai lavori pubblici, si riserva di stabilire, in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche, se debbano essere assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Favorevoli: 18

Il Consiglio approva.

Possiamo passare all'articolo 2 del quale do lettura.

Articolo 2 (Progetto di fattibilità)

1. Ogni intervento riguardante la costruzione di bacini di accumulo o la modifica strutturale dei bacini già esistenti di cui all'articolo 1, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio di un preliminare parere di ammissibilità.

2. Il progetto di fattibilità sarà costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica ed economica;

b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

c) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in scala 1:1000;

d) planimetria dello sbarramento e del bacino d'invaso in scala 1:10.000 (carta tecnica regionale);

e) fotografie aeree del bacino;

f) disegni tecnici (scala 1:200/1:500) delle strutture dello sbarramento;

g) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;

h) impegnativa del concessionario sugli obblighi inerenti la gestione dell'impianto;

i) autorizzazione inerente la "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" di cui alla legge regionale 4 marzo 1991, n.6, nei casi da questa contemplati;

l) indicazione dei deflussi prescritti per motivi ecologici e per la sopravvivenza dell'ittiofauna.

3. L'ufficio dighe esprime il parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle valutazioni tecniche relative al rischio geologico ed idrogeologico di competenza dell'ufficio geologico dell'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, nonché del parere del servizio nazionale dighe di cui al comma quattro dell'articolo 24 del D.P.R. 24 gennaio 1991, n.85.

4. Il progetto di fattibilità è presentato in triplice copia all'Ufficio dighe dell'Assessorato dei lavori pubblici, per un primo esame istruttorio dell'opera in funzione degli elementi di rischio presenti o indotti nel ter-ritorio influenzato dall'intervento. Il progetto di fattibilità relativo alle opere di cui al comma tre dell'articolo 1, deve comprendere almeno gli elaborati di cui alle lettere a), b), f), g), i) di cui al comma due del presente articolo.

5. Il parere di ammissibilità dell'opera è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma quattro e deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche e contenere le prescrizioni ed eventuali condizioni modificative dell'opera da esse derivanti. Eventuali pareri di non ammissibilità devono essere congruamente motivati.

Presidente All'articolo 2 c'è un emendamento dell'Assessore ai lavori pubblici, Martin, votiamo l'emendamento proposto e letto dall'Assessore.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Ha chiesto la parola sull'articolo 2 il Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je voulais faire une remarque à propos du troisième comma de cet article, pour dire qu'il y a une série de problèmes, comme il y avait à l'article premier qu'on vient de voter.

Malheureusement on dit - je reprend le thème que j'avais déjà sollicité à l'Assesseur pour dire qu'il faudra la modifier, cette loi - car il n'y a pas de limites minimales.

C'est-à-dire: "per gli sbarramenti di ritenuta e le opere - je reprend l'article premier pour dire que la même chose se pose pour les autorisations - che determinano invasi inferiori a 5.000 metri cubi".

De cette façon, au-delà de la possibilité de exclure quelque chose, n'importe quel petit barrage, même de 3 mètres - que, je répète, on fait normalement en agriculture - devrait être soumis à une série d'autorisations et de projets.

Mais en plus - toujours à l'article 2, et je reviens au point 3 - l'ufficio dighe esprime il parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle valutazioni tecniche relative al rischio geologico e idrogeologico di competenza dell'ufficio geologico dell'Assessorato all'agricoltura".

Bureau qui, je crois, à un géologue, est prévu d'en avoir deux; qui a des compétences sur tout le territoire pour toutes les problématiques concernant les différents assessorats.

Imaginez-vous si on ajoute encore cette compétence, qui est légitime. Mais je crois que c'est quand même un système pour alourdir la démarche.

Mais il ne suffit pas: "nonché del parere del servizio nazionale dighe".

Ici on a peur d'avoir l'avis dans le délais de trente jours, mais le sens est dépassé pour le fait qu'il faut attendre l'avis "del servizio nazionale dighe".

Alors je crois que si on va analyser - j'ai fait une prémisse importante, j'ai dit: sans doute c'est un projet technique, c'est un projet qui a été élaboré, je ne dis pas en photocopie, mais en utilisant les systèmes nationaux.

Mais là je veux seulement souligner que de cette façon et avec ces systèmes, dès le moment où on présente une requête - n'importe laquelle - et on doit suivre l'ensemble de la procédure, je crois que au moins passerons des années.

Au moment où arrive la réponse des services compétents, je crois qu'est modifié le régime hydrogéologique, et on doit recommencer l'expertise.

Car je crois que le résultat sera le suivant.

Par conséquent j'estime qu'il y a quelques risques quand même avec cette procédure de l'article 2.

Je veux seulement le souligner, afin qu'il n'y ait pas de doutes sur les démarches à faire.

Presidente La parola all'Assessore dei lavori pubblici, Martin.

Martin (ADP) Si tratta di un disegno di legge molto garantista, su questo non ci sono dubbi e d'altronde tutti i disegni di legge, se sono visti soltanto nell'ottica tecnica, sono molto garantisti.

Io penso che l'esempio estremo che ha fatto il Consigliere - perché ha fatto un esempio estremo, il piccolo sbarramento di tre metri - debba rientrare nel comma 3 dell'articolo 1 ed è in questo senso che immagino che ci vorrà anche un po' di buonsenso nell'applicazione di questa legge.

In questo caso sarà la Giunta regionale, anche su segnalazione dell'ufficio competente, che dirà che questo tipo d'intervento non è assoggettato per nulla a queste disposizioni e gli si potrà dare la concessione, proprio richiamandosi al comma tre dell'articolo 1, altrimenti diventa impossibile. Ci vorrà un po' di buonsenso ad applicare una legge che è molto garantista, ma, ripeto, per certi invasi, con quello che è successo e quello che può succedere, ci vogliono forse anche queste norme.

Tenete conto che oggi noi siamo in presenza di progetti presentati e io non so cosa fare perché non ho nessun funzionario che si prende la responsabilità di dirmi cosa fare, perché non c'è asso-lutamente nulla.

Presidente Possiamo passare a votazione dell'articolo 2 emendato.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 29

Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet e Viérin)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Possiamo passare all'articolo 3 del quale do lettura.

Articolo 3 (Progetto esecutivo)

1. Acquisito il preliminare parere favorevole sull'ammissibilità, il richiedente presenta all'ufficio dighe dell'Assessorato ai lavori pubblici istanza formale per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, corredata dal relativo progetto esecutivo in triplice copia e del titolo all'utilizzazione dell'acqua. Il progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore dell'opera è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-economica con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;

b) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare descrizione degli elementi negativi emersi e dei provvedimenti tecnici proposti per il loro superamento. Dovranno in particolare essere descritti: la litologia del bacino; la geognostica dei terreni d'imposta dello sbarramento; le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione dello sbarramento secondo le norme tecniche statali in vigore; la geomorfologia e l'idrogeologia del bacino;

c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;

d) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

e) planimetria del bacino influenzato in scala 1:10.000 (carta tecnica regionale);

f) rilievo a curve di livello dell'invaso, in scala non minore di 1:5.000;

g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari scaricatori in scala 1:50;

h) notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti con il precedente parere di ammissibilità, nella prima fase istruttoria;

i) carta geomorfologica del bacino influenzato, con evidenziazione degli elementi di particolare interesse ai fini della stabilità del bacino;

l) dati idrogeologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il dimensionamento degli organi di scarico;

m) verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

n) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;

o) accorgimenti per l'immediata individuazione dei deflussi di cui all'articolo 2, comma 2, lett.l).

2. L'ufficio dighe, acquisito in sede di istruttoria tecnica il parere dell'ufficio geologico per quanto di competenza, redige la relazione finale di istruttoria e lo schema definitivo del disciplinare, contenente le risul-tanze delle istruttorie tecniche e tutte le condizioni alle quali potrà essere rilasciata l'autorizzazione, ivi compreso l'obbligo per il proprietario o il gestore dell'opera dell'installazione di una idonea strumentazione di controllo sullo sbarramento e sul bacino interessato dall'opera.

3. L'approvazione del progetto e del relativo disciplinare sono di competenza della Giunta regionale.

Presidente Il Consigliere Rollandin chiede di intervenire.

Rollandin (UV) Seulement une question.

"L'approvazione del progetto e del disciplinare sono di competenza della Giunta". L'article trois. Je demanderais à l'Assesseur que au préalable il y ait de la part du Conseil, une indication sur ces thèmes.

Que par la suite la Junte puisse approuver les projets, que au moins il y ait une indication. Car autrement on risque de ne pas avoir de règles. C'est le troisième comma de l'article 3. C'est une invitation. Je ne présente pas des émendements.

Presidente Possiamo votare l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin, Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Possiamo passare all'articolo 4 del quale do lettura.

Articolo 4 (Vigilanza sui lavori)

1. Il gestore dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone comunicazione all'ufficio dighe, il direttore dei lavori, cui è affidato anche l'obbligo di eseguire i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali. Le spese relative sono a carico del gestore dell'opera.

2. I controlli di cui al comma uno devono riguardare:

a) l'esecuzione dei drenaggi;

b) la predisposizione dei piani di fondazione e corretta esecuzione degli ancoraggi di fondo e degli ammorsamenti di fondazione;

c) le modalità esecutive degli scaricatori;

d) l'esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e) l'evidenziazione di elementi non previsti in fase progettuale, ma rilevabili in sito;

f) i processi di compattazione terre per la formazione dello sbarramento;

g) il conferimento dei profili dei paramenti diga;

h) il procedimento di invaso;

i) la valutazione delle portate dei drenaggi e degli afflussi;

l) la campionatura e la prova dei calcestruzzi secondo le norme vigenti.

3. Il direttore dei lavori redige ed invia periodici rapporti all'ufficio dighe, evidenziando la coerenza delle previsioni di progetto con gli stati di fatto. L'ufficio dighe e l'ufficio geologico sono autorizzati ad effettuare ispezioni in corso d'opera, al fine di accertare la reale rispondenza della situazione dei lavori con quanto dichiarato.

4. In caso di accertati scostamenti delle condizioni locali rispetto alle previsioni di progetto, i lavori devono essere sospesi e il direttore dei lavori redige dettagliata relazione con immediato recapito all'ufficio dighe, competente per i provvedimenti conseguenti.

Presidente Se nessuno chiede d'intervenire, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin, Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Possiamo passare all'articolo 5 del quale do lettura.

Articolo 5 (Collaudo)

1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, in base ai rapporti del direttore dei lavori, il concessionario ne dà immediata notizia all'ufficio dighe, richiedendo che il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se delegato, provveda alla designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, a seconda della complessità dell'opera.

2. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario o del richiedente le autorizzazioni dell'opera eseguita.

3. L'autorizzazione all'esercizio è comunque condizionata al favorevole risultato del collaudo.

Presidente Se nessuno intende intervenire, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin e Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Passiamo all'articolo 6 del quale do lettura.

Articolo 6 (Esercizio e vigilanza)

1. Non appena l'opera realizzata entra in esercizio il gestore dell'opera stessa ne dà avviso all'ufficio dighe mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione, inviando rapporti scritti all'ufficio dighe, secondo le frequenze indicate sul disciplinare e sul provvedimento di approvazione ovvero dell'atto di concessione.

2. L'ufficio dighe effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità della concessione, sull'efficienza e sullo stato di conservazione delle ope-re con frequenza almeno annuale. Provvede inoltre alla redazione di un formale rapporto sull'esito delle visite, da inviare alla Giunta regionale anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9. In caso di accertate carenze, l'ufficio dighe impone al gestore dell'opera i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

3. E' fatto obbligo al gestore dell'opera di trasmettere semestralmente all'ufficio dighe i dati relativi alla sicurezza dell'opera, acquisiti tramite un'adeguata strumentazione installata a propria cura e spese.

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin e Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Passiamo all'articolo 7 del quale do lettura.

Articolo 7 (Rinvio a normative tecniche)

1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin e Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 8 del quale do lettura.

Articolo 8 (Norme transitorie)

1. I concessionari o proprietari degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi già esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad inoltrare all'ufficio dighe dell'Assessorato ai lavori pubblici i relativi progetti esecutivi di cui all'articolo 3, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I progetti delle opere già esistenti sono verificati dagli organi competenti secondo le procedure di cui all'articolo 3. Nel caso di accertata difformità tra gli elaborati esaminati e la normativa di cui alla presente legge, l'ufficio dighe si esprimerà sul possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.

3. La dichiarazione di conformità, ovvero di non conformità, dell'opera alla normativa e di approvazione del relativo disciplinare, anche subordinatamente alla realizzazione di opere aggiuntive, sono di competenza della Giunta regionale che vi provvede entro 180 giorni dall'acquisizione degli atti.

4. Se le opere di cui al comma uno sono giudicate non conformi, il richiedente deve cessare dall'esercizio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento accertativo. Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti sono eseguiti a cura degli interessati, su ordinanza del Presidente della Giunta regionale. L'ufficio dighe è incaricato di accertare l'avvenuta cessazione di esercizio; in caso di inadempienza si provvede d'ufficio con addebito delle spese agli interessati.

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin e Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Passiamo all'articolo 9 del quale do lettura.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1, senza l'autorizzazione contemplata all'articolo 3, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera.

2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiaciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, a seconda della gravità della violazione.

3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1, senza rispettare le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari, soggiaciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, a seconda della gravità della violazione.

4. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge continuano nell'esercizio di opere in atto, le quali siano state riconosciute non conformi, oltre i termini di cui al comma quattro dell'articolo 8, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.

5. Per mancato rilascio o per riduzione dei deflussi prescritti, sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

6. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Mostacchi, Louvin, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Marcoz, Voyat, Perrin, Vallet)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

Possiamo passare all'articolo 10, dichiarazione di urgenza, del quale do lettura.

Articolo 10 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma del'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Favorevoli: 19.

Il Consiglio approva.

Possiamo passare alla votazione della legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 30

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva.

La seduta è tolta e riprende domani mattina alle ore 9,15 con la discussione dell'oggetto n.54.