Oggetto del Consiglio n. 370 del 28 novembre 1975 - Verbale

OGGETTO N. 370/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura".

Disegno di legge n. 153

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............................. n. ... : "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA E DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.

La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.

Art. 2

L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra-agricoli della Regione.

Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.

I piani di sviluppo devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.

Art. 3

Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande di raccolta degli elementi e statistiche inerenti all'applicazione delle direttive comunitarie sono esercitate dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'Assessorato delle Finanze.

Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della presente legge e delle direttive comunitarie, l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste può avvalersi di tutto il personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15.

Spetta all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste:

- accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

- approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche. Entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo, si dovrà concludere l'istruttoria con l'approvazione o il rigetto del piano stesso;

- vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;

- proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

- proporre alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio eventuali priorità nella erogazione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

- assicurare un'assistenza nella divulgazione delle norme comunitarie con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.

Art. 4

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive C.E.E. sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:

- assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;

- il raggiungimento di livelli di reddito per U.L.U. comparabile con quello raggiunto in attività extra-agricola;

- raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;

- sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;

- incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;

- realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione, agli acquedotti e alla viabilità rurale;

- attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);

- tendere alla realizzazione di un'efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;

- assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;

- nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonché dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;

- miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);

- espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire un Comitato consultivo, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo aziendali, diretti all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, ai principi ed alle disposizioni comunitarie, ed una Commissione che accerti il requisito della capacità professionale degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda di intervento per l'attuazione dei piani di sviluppo stessi.

Art. 6

Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri Enti pubblici.

Art. 7

L'Amministrazione regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.

Contro le decisioni adottate dall'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, in applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva sui ricorsi.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Chabod (D.C.) - Si pone in discussione il punto n. 12 dell'ordine del giorno: il disegno di legge n. 153. Vi è un nuovo testo che vi è stato distribuito.

Andrione (U.V.) - Credo che questa legge sotto il profilo politico possa essere approvata dal Consiglio per seguenti motivi: è importante dotarci di questo strumento per arrivare tempestivamente alla formazione e alla presentazione alla C.E.E. di un piano di sviluppo per arrivare tempestivamente a rivedere, a stabilire i contenuti entro i due anni con legge regionale, e questa legge ha soprattutto la funzione di una legge quadro.

Quali sono gli scopi che ci proponiamo con il piano di sviluppo? Molto brevemente ne avevo accennato questa mattina dicendo di essere stato rimproverato personalmente da un amico perché non siamo stati capaci finora di ottenere dei fondi della C.E.E. che sono a disposizione. Per non andare molto lontani, per esempio, la S.I.V. di Arnaz ne ha ottenuti in questi giorni per una pratica iniziata a maggio, ha potuto avere un finanziamento della C.E.E. perché ha impostato esattamente il discorso. Parlo dell'industria, ma, dato che la C.E.E. non si interessa solo di industria... dico per arrivare tempestivamente, perché i Tedeschi si stanno muovendo... ma non solo Francia e Germania, adesso anche l'Inghilterra si sta muovendo per quanto riguarda i fondi C.E.E.. La Scozia ha presentato un piano di sviluppo, a cui accennavo questa mattina, particolarmente ben fatto e dobbiamo anche noi arrivare tempestivamente a presentare le nostre domande.

Questo tipo di legge quadro dovrà essere seguita da un piano di sviluppo che tenga conto di quanto questa mattina parlava il Consigliere Lustrissy e che aveva anche accennato precedentemente il Consigliere Chincheré, cioè il rapporto azienda-territorio. Nella nuova formulazione all'articolo 1 si dice: "tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio", occorre tenere conto ugualmente del rapporto inverso territorio-azienda agricola.

Questo tipo di piano, questa modifica fondamentale rispetto a certe direttive C.E.E., costituisce, anche in relazione alla prossima discussione della legge urbanistica, un anticipo della definizione del territorio sotto l'aspetto delle vocazioni, quindi stabilisce in anticipo la possibilità di dichiarare certe parti del territorio valdostano a vocazione agricola. I contributi F.E.O.G.A. sono stati già assegnati alla Valle d'Aosta e - l'Assessore Maquignaz è colui che meglio di tutti è in grado di dirlo - sono stati distribuiti un po' a spizzico e bocconi, senza una visione di insieme, senza un piano. Per non andare a cercare lontano gli esempi, basterebbe dire che per il Rû Courthoud, o per la strada che da Champillon arriva a Ollomont abbiamo proceduto così alla spicciolata secondo il momento e secondo l'occasione, senza un piano. I prossimi contributi, di conseguenza, avranno invece la possibilità di essere finalizzati nell'insieme di un piano di sviluppo.

Per quanto riguarda le differenti vocazioni agricole, si dovrà permettere ugualmente alla Regione di stabilire - io non vorrei usare una parola che purtroppo è stata svilita da un uso inconsiderato fatto troppo sovente in questi ultimi tempi - la partecipazione degli agricoltori a questo tipo di piano sviluppo. È necessario cioè avere non soltanto l'ente che dà le provvidenze, non soltanto la facilità per certi tipi di operazione, ma anche di converso un insegnamento, un indirizzo e la partecipazione di coloro che sono chiamati a gestire il fondo e a vivere in una certa realtà agricola.

Occorre tenere conto altresì in questo piano di sviluppo di quanto è stato accennato stamattina dal Consigliere Chincheré e cioè dell'imperiosa necessità che abbiamo come Regione di cercare di riequilibrare il nostro territorio, perché - e qui è un discorso che abbiamo fatto in altra sede, Consigliere Pollicini - o concentriamo tutto ad Aosta con due o tre punti di sviluppo turistico prossimi a scoppiare (vedi il caso di Courmayeur o del Breuil), o riusciamo a distribuire sull'intero arco del territorio sottolineando le differenti vocazioni. È per questo che quando parliamo del Parco del Gran Paradiso... saremo chiamati a dare una dimensione specifica regionale anche al Parco... È necessario avere la possibilità di riequilibrare all'interno dell'attività agricola, di quella turistica e di quella industriale e, se mi passate l'espressione, di rieducare, in un clima economico e sociale che è profondamente diverso da quello di questi ultimi anni, la popolazione residente in Valle d'Aosta. Se non riusciamo a fare uno sforzo di questo genere, qualsiasi tipo di battaglia politica, anche molto impegnata, rischia di essere persa in anticipo: è per questo che, secondo noi, sotto il profilo politico, questa legge ha un suo significato ed è urgente. Non crediamo che con un tipo di legge quadro come questo - perché quello che poi è importante sul profilo operativo è il piano di sviluppo - si possano pregiudicare... qualsiasi cosa si possa pregiudicare in futuro... Quello che riteniamo di valido nelle critiche fatteci questa mattina e che abbiamo cercato di accogliere con queste modifiche è qualsiasi agganciamento alla legge n. 153 nazionale, cioè mantenere interamente lo spirito dell'articolo 2 che sgancia le Regioni a Statuto speciale per quel dato tipo di sudditanza nei confronti del Governo centrale. Questo è il tentativo che abbiamo fatto e saremmo lieti se i Consiglieri regionali approvassero questa legge.

Lustrissy (D.P.) - Noi abbiamo esaminato i diversi provvedimenti di legge che questa mattina a tambur battente ci sono stati sottoposti e finalmente il Presidente della Giunta ha chiarito perlomeno il pensiero della Giunta. L'Esecutivo ha fatto la sua scelta fra i diversi provvedimenti elaborati dai diversi uffici tecnici, che hanno un'impronta diversa a seconda del piano dove sono stati redatti, e ha proposto un provvedimento. Ora, non entrando più nella discussione fatta questa mattina, nella discussione generale dei provvedimenti C.E.E. e dei vari rapporti interdipendenti tra tali provvedimenti, legislazione nazionale e legislazione regionale, condividendo almeno sul piano generale le affermazioni del Presidente della Giunta, noi riteniamo comunque che con questa legge, che tratta semplicemente per noi ancora l'articolo 26, non si dia ancora attuazione concreta agli intendimenti proposti dal Presidente della Giunta.

Per offrire la nostra collaborazione sul piano del perfezionamento - almeno così noi riteniamo - del provvedimento in esame, riteniamo di fare alcune proposte di modifica alla legge, ma potrebbero essere, secondo noi, di specificazione e non di miglioramento perché il termine "miglioramento" di un'altra legge è un termine abbastanza velleitario. Più che altro vogliamo specificare meglio alcuni contenuti della legge per renderla più conseguente ai disposti e delle direttive comunitarie in senso lato, e della legislazione nazionale, senza addentrarci oggi nei dettagli e nei particolari, ritenendo di assolvere in questo modo a questo imperativo di legge di adottare il provvedimento alla scadenza dei sei mesi, quantunque che l'imperativo non sia mai stato soddisfatto esattamente e puntualmente da nessuna Amministrazione in questi termini.

È mia opinione personale comunque che questi fondi che saranno messi a disposizione della C.E.E. difficilmente potranno essere utilizzati in Valle d'Aosta, perché se esaminiamo nel dettaglio i contenuti delle tre direttive, ci vorrebbe uno staff manageriale che forse poche imprese hanno in Italia per definire nel senso indicato nelle direttive i piani di sviluppo non dico regionali ma i piani di sviluppo aziendali. Non nascondiamoci pertanto anche che difficilmente riusciremo a utilizzare appieno i fondi che ci saranno messi a disposizione sotto questo profilo...

Andrione (U.V.) - Chiedo scusa Lustrissy, ho detto questa mattina che non pretendiamo di avere inventato l'acqua calda...

Lustrissy (D.P.) - ... sì, me ne rendo anche conto soprattutto per quanto riguarda la direttiva n. 159, perché per le altre direttive... sulla cessazione di attività rimarrà da precisare meglio quale ente o chi gestirà i fondi che saranno liberati in quel modo comunque... sono sempre specificazioni...

Allora, per non prolungare oltre la discussione, fatte queste precisazioni, se è vero quello che abbiamo detto, se è vero che le intenzioni della Giunta sono di regolamentare la questione in questo modo, noi proponiamo di integrare l'articolo 1, perché, lasciato così, sarebbe l'incompiuta in quanto si invocano le direttive e poi si afferma sul piano concettuale in modo abbastanza vago che si terrà conto "della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio". Ora, questa è una dichiarazione di intenzioni che dovrebbe poi sfociare in quella famosa legge successiva, di cui l'articolo 2 dovrà specificare meglio queste intenzioni e recepirle. Noi pertanto proponiamo un secondo comma più o meno di questo tenore: "L'adattamento alla situazione regionale delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento da presentarsi al Consiglio regionale entro i sei mesi dalla data della presente...".

Andrione (U.V.) - ... credo che l'emendamento possa essere accettato... però quel termine così stretto...

Lustrissy (D.P.) - ... la nostra preoccupazione è che questo sia seguito dall'altro... Ora, non credo sia una prerogativa solo della Giunta e di tutto il Consiglio di fare al più presto affinché questi fondi vengano utilizzati.

È bene precisare al 3° comma dell'articolo 2 che si tratta di piani di sviluppo aziendali, che devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale perché il Presidente Andrione si riferiva alla Scozia e ai piani di sviluppo, ma lì erano intesi piani di sviluppo regionali... i piani di sviluppo aziendali non è che vadano di volta in volta alla C.E.E.... l'istruttoria è effettuata da parte dell'Assessorato e saranno inoltrati con parere favorevole o sfavorevole a seconda dei casi...

Andrione (U.V.) - ... c'è l'esempio di un'azienda modello, l'azienda pilota...

Lustrissy (D.P.) - ... all'articolo 3 abbiamo la più grossa preoccupazione: il contenuto del 2° comma, che non comprenderemmo molto se non conoscessimo bene la situazione interna dell'Assessorato dell'Agricoltura. Ora, per ovviare a questo inconveniente, per impedire che un certo servizio di istituto venga così furbescamente... dico furbescamente perché non è colpa di nessuno, ma se rimane questa proposta e viene riportata e reintrodotta nell'apparato burocratico regionale, noi faremo un pessimo servizio a questo Servizio... dato che al primo comma c'è già la specificazione che l'organo che dovrà dare attuazione sul piano burocratico a queste direttive è il Servizio agrario, la mia proposta è che sia tale Servizio a dover provvedere a queste incombenze. Non capisco perché sia nato il secondo comma nel quale si dice inoltre: "l'Assessorato può avvalersi di tutto il personale tecnico... - è evidente che se si tratta del Servizio agrario dell'Assessorato, si avvarrà di tutto personale tecnico dell'Assessorato - d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale...". È qui il punto: dato che per legge l'Istituto di assistenza ha una sua autonomia, una propria fisionomia ed è stata voluta da questo Consiglio per sganciarlo dall'apparato burocratico regionale, per non farlo coinvolgere di nuovo e renderlo inoperante per fare un certo tipo di attività che è diversa dall'attività tradizionale dell'Amministrazione... però comprendiamo anche le vostre difficoltà interne...

Nel caso in cui lo stralcio di questo secondo articolo, che per noi sarebbe di grave nocumento a questa istituzione, non venisse accettato, proponiamo perlomeno che in fondo al 2° comma venga aggiunta questa specificazione: ", quest'ultimo - il personale di cui alla legge n. 15 del 1973 - limitatamente alla informazione socio-economica e alla qualificazione professionale di cui alla direttiva n. 72/161". Volendo mantenere il secondo comma, con quest'aggiunta noi salviamo tutta quanta questa impostazione, nel senso che all'interno poi dell'apparato regionale diciamo anche quali direttive vengono applicate da chi in un modo o nell'altro: la n. 159, la n. 160 sarà cura di tutto il personale tecnico dei Servizi agrari. Non nascondiamoci che qualsiasi intervento nel settore dell'agricoltura passa anche attraverso una qualificazione culturale e professionale degli addetti all'agricoltura, è il servizio più importante che noi dovremo curare attraverso questa organizzazione che è già stata istituita con legge regionale.

A questo punto credo che, a parte la dichiarazione dell'articolo 4, che è ancora... potrebbe anche non esserci l'articolo 4... se insistete per mantenerlo, possiamo anche mantenerlo... Articolo 5: avevamo detto che quella famosa Commissione di cui all'articolo 12 era perfettamente... ma l'avete rimessa, non cambia la legge, è un di più. L'articolo 6 poteva essere una dichiarazione di intenzione di rivedere tutta la legislazione e potrebbe esserlo ancora detto in questo modo.

Ecco, queste sono le proposte di miglioramento, diciamo di specificazione che noi facciamo a nome del Gruppo dei D.P..

Andrione (U.V.) - Mi sembra che possa essere accettato l'emendamento all'articolo 2, terzo comma, che prevede l'aggiunta della parola "aziendale" dopo le parole "piani di sviluppo".

All'articolo 3 dopo le parole: "5 aprile 1973, n. 15"... se potesse leggere piano in maniera che tutti possano scrivere l'emendamento che abbiamo tutti in linea di principio accettato...

Chabod (D.C.) - Presidente della Giunta, non sarebbe meglio che riformulassero...

Andrione (U.V.) - Li leggi piano e scriviamo tutti...

Chabod (D.C.) - Se sono emendamenti, io penso che sarebbe meglio formularli...

Andrione (U.V.) - Sì, comunque li scrive anche... poi porta su la copia...

Lustrissy (D.P.) - ... al 2° comma dell'articolo 3, dopo "n. 15", ci sarebbe quest'aggiunta: "quest'ultimo limitatamente alla informazione socio-economica e alla qualificazione professionale di cui alla direttiva 72/161". Il secondo comma proposto all'articolo 1...

Andrione (U.V.) - ...no, ecco quella è la questione, se volesse rileggerlo e poi...

Lustrissy (D.P.) - ... "l'adattamento alla situazione regionale - dichiarata, questo lo dico io tra parentesi - delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento da presentarsi al Consiglio regionale entro sei mesi dalla data della presente".

Andrione (U.V.) - Ecco, questo mi pone un problema di competenze perché come facciamo a concordare un adattamento direttamente con la C.E.E.... all'articolo 2, quindi siamo obbligati però a farlo con legge regionale... quindi non è provvedimento, dunque con legge regionale...

Lustrissy (D.P.) - ... mettiamo: "provvedimento legislativo da presentarsi al Consiglio regionale..."

Andrione (U.V.) - ... io chiederei che fosse messo: "entro l'anno 1976", invece di "entro sei mesi". L'articolo 2 dice due anni, noi accorciamo a un anno mi sembra ...(voce)... insomma, il 1975 finisce da qui a un mese, fine 1976 vuol dire un anno siamo ...(voce)... ah, dalla data lassù ...(voce)... sì, ho capito... Lustrissy, les vieux médecins d'Aoste disaient: "le premier n'a jamais de règles...", même s'il est anticipé de 5 mois... Va bene, d'accordo, gli emendamenti sono accolti.

Chabod (D.C.) - Pregherei il Consigliere Lustrissy di portarci su gli emendamenti, io penso sia meglio, così li legge il Segretario...

Andrione (U.V.) - Il titolo del provvedimento è: "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura e delle norme di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153", quindi l'articolo 2 di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153... siamo obbligati a citarla se poi sosteniamo che abbiamo un potere relativo in quanto Regione autonoma a Statuto speciale...

Maquignaz (D.P.) - ... alle norme dell'articolo 2, perché qui abbiamo applicato un misto dell'articolo 2 e un po' dell'articolo 26, quindi forse sarebbe opportuno non far nessun riferimento alla legge nazionale perché non abbiamo applicato l'articolo 2, semmai abbiamo applicato in parte l'articolo 26...

Andrione (U.V.) - ... propongo di togliere nel titolo la dizione: "e delle norme di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153", va bene?

Chabod (D.C.) - È un'altra modifica allora...

Andrione (U.V.) - ... sì, ma è soppressiva...

Chabod (D.C.) - Possiamo dire chiusa la discussione generale? Aspettiamo che il Consigliere Lustrissy metta giù gli emendamenti, poi passiamo ai voti. Per dichiarazione di voto, la parola al Consigliere Chincheré.

Chincheré (P.C.I.) - Il Gruppo Comunista accetta gli emendamenti e voterà a favore di questa legge perché ci sembra debba essere accelerata al più presto possibile perché ci dovrebbe dare la garanzia che un certo meccanismo venga finalmente innescato e venga innescato in modo razionale e programmato e ci dovrebbe consentire di uscire da alcune secche che l'agricoltura, non solo valdostana, sta attraversando. Vorrei solo fare una piccola precisazione: ci sembra non molto corretto oggi discutere delle direttive n. 159, n. 160 e n. 161 senza tenere presente che nel frattempo sono uscite altre due direttive e che sembra sia in elaborazione la stessa direttiva del F.E.O.G.A.. Di conseguenza, diventa urgente e il discorso che ha fatto il Presidente della Giunta all'inizio è da noi ampiamente condiviso, solo che avremmo anche voluto sentire alcune scadenze, perché parlare di informazione agli Amministratori locali, parlare di una massima mobilitazione e cose di questo genere, senza indicare con quali strumenti e in quali tempi si intendono attuare queste cose... non voglio dire che si resta nel campo delle buone intenzioni, ma si rischia però di far slittare il tutto verso termini che sono un lusso e che non ci possiamo assolutamente permettere.

Con queste raccomandazioni, in attesa di questi provvedimenti, votiamo a favore di questa legge.

Andrione (U.V.) - Io volevo solo rispondere, effettivamente Consigliere Lustrissy ...(voce)... Consigliere Chincheré, chiedo scusa, ha ragione quando dice che c'è il rischio di rimanere nel campo delle buone intenzioni, su questo punto purtroppo l'arretratezza della nostra agricoltura da un lato e anche delle strutture che abbiamo a disposizione è tale da metterci di fronte a dei grossi problemi del tipo di quelli da lei nominati. Voglio sottolineare che uno dei motivi per il quale mi è sembrato importante l'emendamento apportato all'articolo 1 dal Consigliere Lustrissy è proprio perché nell'adeguamento che dobbiamo fare possiamo tenere conto della direttiva sui territori montani del gennaio di questo anno. Consigliere Chincheré, mi sono spiegato? Anche se il Governo non l'ha ancora fatta... possiamo già usufruire di un lavoro comunitario che quindi dovrebbe avere maggiori probabilità di essere accolto, ecco, era solo in questo senso... una parte del lavoro potrebbe già essere fatta.

Quanto alla questione di sensibilizzare, cosa che è assolutamente necessaria, l'opinione pubblica, l'opinione specifica dei professionisti dell'agricoltura; mi rendo conto che questo sarà il punto dolente, gravissimo, l'ostacolo contro il quale ci scontreremo, perché purtroppo la realtà è...

Chanu (D.P.) - Il Gruppo dei D.P. voterà a favore del disegno di legge con gli emendamenti che sono stati discussi da noi proposti ed accettati dalla maggioranza e dagli altri colleghi del Consiglio. Vorrei soltanto in questa sede ribadire come quanto mai sia falsa l'accusa di ostruzionismo che si muove con troppa facilità da parte di certi banchi contro il Gruppo dei D.P.. Quando con il termine "ostruzionismo" si vuol qualificare il comportamento di chi come Gruppo politico sia in sede di discussione a livello di Commissione, sia in sede di discussione generale ha portato un contributo positivo ed accettato così com'è stato per questa legge, evidentemente o vi è malafede, o vi è incompetenza. Se la discussione è stata lunga e se le parole si sono dette e si sono ripetute, noi siamo lieti di avere portato questa discussione lungamente e di aver anche ripetuto alle orecchie più sorde più e più volte quello che cercavamo di fare capire, proprio perché effettivamente, a nostro avviso, abbiamo contribuito con questo disegno di legge in una materia importante, in un settore importante, in un momento importante per la nostra agricoltura a far salvi - e noi lo riteniamo compito primario - i sacrosanti diritti della nostra Regione a legiferare in modo autonomo non sciovinista, ma comunque nella piena consapevolezza della propria dignità e delle proprie possibilità. Se questo nostro discutere, se questo nostro intervenire è riuscito, di punto in bianco, a fare modificare per tre volte un disegno di legge affrettatamente e raffazzonatamene presentatoci, per noi questo è motivo di soddisfazione.

Riteniamo che comunque la Giunta debba stare ben attenta perché ci sono problemi che trascendono l'ordinaria amministrazione e che investono un contenuto politico per la nostra Regione dei quali forse troppe volte con troppa facilità si tende a... Sono problemi soprattutto per i quali ci vuole preparazione e ci vuole soprattutto una visione politica che deve essere a monte delle visioni tecniche vuoi dell'uno, vuoi dell'altro dei servizi che naturalmente, nell'ambito della loro funzione e dei loro uffici, danno il loro contributo ma con il limite amministrativo e non politico che a loro non compete.

Chabod (D.C.) - La parola al Consigliere Bordon per dichiarazione di voto.

Bordon (D.C.) - Potremmo anche dire molte cose, e sarebbero fuori luogo, a favore di questa legge perché avevamo una sola preoccupazione che abbiamo manifestato stamattina - noi non abbiamo mai preso la parola per lasciare più spazio alle minoranze -e che è scomparsa: quella di veder rinviare questa legge; secondo noi, infatti se non venisse approvata oggi, si recherebbe grave nocumento alla Regione. Sarò particolarmente lieto se certi emendamenti, che forse sono superflui, invece saranno molto utili al fine di rimanere in certi termini e di non perdere il treno.

Lustrissy (D.P.) - ... dei rilievi da parte dell'organo di controllo potrebbero anche non passare... questa è una dichiarazione di volontà del Consiglio.

Al secondo comma dell'articolo 3 vi è la dizione: "di tutto il personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico...", in teoria di tutto il personale che ha a disposizione la Regione. Secondo me, onde evitare equivoci - perché sappiamo che gli equivoci vengono sempre fuori dopo -, sarebbe meglio mettere: "l'Assessorato dell'Agricoltura può avvalersi del proprio personale tecnico, amministrativo..." e non "di tutto il personale tecnico...", perché, detto così, è universale...

Chabod (D.C.) - Passiamo alla votazione; allora vorrei pregare il Consigliere Segretario... il primo emendamento prevede solo il cambiamento del titolo...

Mappelli (D.C.) - Io mi permetterei di leggere tutti gli emendamenti. Nel titolo viene soppressa la dizione: "e delle norme di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153".

All'articolo 1 viene aggiunto un secondo comma: "L'adattamento alla situazione regionale delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento legislativo da presentarsi al Consiglio regionale entro l'anno 1976".

Chabod (D.C.) - Metto in votazione l'emendamento che prevede l'aggiunta di un comma all'articolo 1 (il comma 2). Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Chi è favorevole all'articolo 1 è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

All'articolo 2 c'è solo l'aggiunta, alla prima riga del terzo comma, della parola "aziendale" dopo "piani di sviluppo". Allora chi è favorevole all'articolo 2, nel testo comprensivo di tale modifica, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

L'articolo è approvato all'unanimità.

Articolo 3. Prego il Consigliere Segretario di leggere i due emendamenti.

Mappelli (D.C.) - Allora all'articolo 3 vi sono due emendamenti, il primo è al secondo comma e prevede che al posto delle parole "di tutto il personale" si metta la dizione: "del proprio personale".

Vi è poi un'aggiunta, sempre a questo secondo comma, che recita:

", quest'ultimo limitatamente all'informazione socio-economica e qualificazione professionale di cui alla direttiva n. 72/161".

Chabod (D.C.) - Viene soppresso...

Mappelli (D.C.) - ... del proprio...

Chabod (D.C.) - Allora mettiamo in votazione i due emendamenti all'articolo 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

È approvato all'unanimità.

Mettiamo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

L'articolo è approvato all'unanimità.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Lo metto in votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

L'articolo è approvato all'unanimità.

Articolo 6. Stesso risultato.

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

Articolo 9. Prego il Consigliere Segretario di leggere l'articolo 9...

Mappelli (D.C.) - ... è già l'articolo sotto....

Chabod (D.C.) - Già, chiedo scusa...

Poniamo in votazione il disegno di legge per scrutinio segreto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 27

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

---

Disegno di legge n. 153

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................. n. ........ : "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.

L'adattamento alla situazione regionale delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento legislativo da presentarsi al Consiglio regionale entro l'anno 1976.

La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.

Art. 2

L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra-agricoli della Regione.

Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.

I piani di sviluppo aziendale devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.

Art. 3

Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande di raccolta degli elementi e statistiche inerenti all'applicazione delle direttive comunitarie sono esercitate dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'Assessorato delle Finanze.

Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della presente legge e delle direttive comunitarie, l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste può avvalersi del proprio personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, quest'ultimo limitatamente alla informazione socio-economica e alla qualificazione professionale di cui alla direttiva 72/161.

Spetta all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste:

- accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

- approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche; entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo si dovrà concludere l'istruttoria con l'approvazione o il rigetto del piano stesso;

- vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;

- proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

- proporre alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio eventuali priorità nella erogazione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

- assicurare un'assistenza nella divulgazione delle norme comunitarie con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.

Art. 4

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive C.E.E. sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:

- assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;

- il raggiungimento di livelli di reddito per U.L.U. comparabile con quello raggiunto in attività extra-agricola;

- raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;

- sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;

- incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;

- realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione, agli acquedotti e alla viabilità rurale;

- attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);

- tendere alla realizzazione di un'efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;

- assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;

- nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonché dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;

- miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);

- espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire un Comitato consultivo, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo aziendali, diretti all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, ai principi ed alle disposizioni comunitarie, ed una Commissione che accerti il requisito della capacità professionale degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda di intervento per l'attuazione dei piani di sviluppo stessi.

Art. 6

Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri Enti pubblici.

Art. 7

L'Amministrazione Regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.

Contro le decisioni adottate dall'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, in applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva sui ricorsi.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.