Oggetto del Consiglio n. 3102 del 6 febbraio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3102/IX Piano di riparto dei finanziamenti assegnati per l'anno 1992 agli enti gestori di asili nido in applicazione della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Presidente Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 44 dell'ordine del giorno.
Deliberazione Il Consiglio
- vista la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
- visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
delibera
1°) di approvare il sottoriportato piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 1992 da assegnare agli Enti gestori di asili nido ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:
(... omissis ...)
2°) di dare atto che la relativa spesa ammontante a complessive lire 4.440.000.000 (quattromiliardiquattrocentoquarantamillioni) graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992:
- n. 58420: Contributi ai comuni nelle spese di gestione di asili nido;
- n. 58800: Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato per gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI;
- n. 58820: Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato quale concorso nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido;
- n. 58480: Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili nido;
3°) di stabilire che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati agli Enti interessati provveda la Giunta regionale ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
4°) di fissare, come seguono, i criteri da applicare dagli Enti gestori per la composizione di una quota mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci per partecipare alle spese di frequenza dei bambini all'asilo nido, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
A) è stabilita una quota fissa mensile di lire 70.000 con esenzione temporanea per casi sociali eccezionali documentati dai servizi sociali (la quota fissa mensile rimane invariata nel caso in cui due o più bambini dello stesso nucleo familiare siano iscritti al medesimo asilo nido);
B) alla quota fissa mensile si aggiunge una quota giornaliera differenziata di effettiva frequenza all'asilo nido in base al reddito complessivo dei genitori o di chi ne fa le veci e secondo gli scaglioni di reddito di cui all'allegata tabella A;
C) il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria dei singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci;
D) i singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono quelli, desumibili al mese di gennaio 1992, in base alla dichiarazione dei redditi (mod. 740, mod. 101, mod. 201, eccetera) presentata l'anno precedente, ovvero, in mancanza di questa, in base all'ultima busta paga percepita e rapportata all'anno intero, ovvero, in mancanza di questa, in base ad una autodichiarazione sull'ammontare presunto del proprio reddito, per l'anno 1992, effettuata dagli interessati con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
E) i redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono così determinati:
a) redditi imponibili ai fini IRPEF lordi, al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, dell'imposta locale sui redditi (ILOR) e delle spese sostenute per cure mediche;
b) redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva;
c) i redditi di lavoro dipendente o da pensione sono conteggiati nella misura del 70 percento;
F) dal reddito complessivo viene detratta la somma di lire 2.000.000 per ogni figlio a carico oltre il primo;
G) per i monoredditi compresi nello scaglione di reddito da lire 14.000.001 a lire 21.000.000 di cui all'allegata tabella A la quota gior-naliera di effettiva frequenza all'asilo nido viene ridotta del 50 percento;
5°) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regio-nale l'approvazione di maggiori spese derivanti dall'eventuale amplia-mento degli asili nido di Aosta - Via Roma - e di Pont-Saint-Martin e dalla eventuale sostituzione di personale assente, durante l'anno 1992.
Tabella A (... omissis ...)
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Beneforti; ne ha facoltà.
Beneforti (DC) Credo che il provvedimento sia sufficientemente chiaro. Si tratta di approvare il piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 1992 agli Enti gestori di asili nido, in base alla legge n. 3 del 1986. Tale piano è stato concordato con l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e con gli Enti gestori degli asili nido.
Le spese di gestione ammontano a lire 4.300.000.000, mentre quelle in conto capitale ammontano a lire 140.000.000. Nel capitolo di bilancio, dove erano previsti 4.600.000.000, sono stati lasciati 300.000.000 per provvedere alle necessità dei due asili nido in fase di ristrutturazione e di ampliamento, uno ad Aosta e l'altro a Pont-Saint-Martin, e per pareggiare i bilanci dei comitati di gestione, alcuni dei quali devono ancora presentare il rendiconto del 1991.
Credo di non aver aggiungere altro, se non precisare che presso l'Assessorato un gruppo di lavoro sta rivedendo la legge n. 3 del 1986, per apportarvi alcuni aggiornamenti che quanto prima saranno portati all'attenzione delle Commissioni competenti e del Consiglio regionale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione della quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità