Oggetto del Consiglio n. 3090 del 5 febbraio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3090/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Istituzione del Museo minerario regionale".
Presidente Il Consigliere relatore Ricco ha chiesto di illustrare il disegno di legge 138, iscritto al punto 31 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Ricco (DC) In data 11 dicembre 1989 il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il disegno di legge n. 138 relativo alla "Istituzione del Museo minerario regionale", avente personalità giuridica e posto sotto la tutela e vigilanza della Giunta regionale.
Il suddetto disegno di legge contempla anche che le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo minerario verranno stabilite dallo Statuto, che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
Le norme finanziarie autorizzavano le seguenti spese:
a) £. 100 milioni per l'anno 1989;
b) £. 80 milioni per l'anno 1990;
c) £. 80 milioni per l'anno 1991;
d) dall'esercizio 1992 gli oneri necessari sarebbero stati iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera 13 gennaio 1990 ha rinviato a nuovo esame il sopracitato disegno di legge, rilevando quanto segue:
"Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta la legge stessa, entrando in vigore nell'anno 1990 (cioè l'anno dopo la sua approvazione), viola il principio di annualità del bilancio, di cui anche all'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Inoltre, disponendo delle variazioni di bilancio dopo il 31 ottobre, è in contrasto con l'articolo 44 della citata legge regionale n. 90/1989".
La Giunta regionale, considera ormai superati i rilievi relativi alla parte finanziaria del testo di legge con l'aggiornamento della parte finanziaria proponendo all'approvazione di questo Consiglio regionale i nuovi articoli 4 e 5.
Infatti, l'articolo 4 prevede la spesa di £. 80 milioni annui a carico del capitolo 44910 per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
La Giunta regionale infine non condivide il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento relativo al fatto che la normativa concernente le finalità, la struttura ed il funzionamento del Museo andrebbe disciplinata contestualmente al testo di legge n. 138 e non rinviata ad una futura approvazione dello Statuto con deliberazione del Consiglio regionale. Pertanto, ritiene corretto che le suddette norme vengano stabilite in seguito dal Consiglio regionale con atto amministrativo.
In conseguenza di quanto sopra esposto si propone la riapprovazione della legge con il solo aggiornamento della parte finanziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Questa è il primo di una serie di disegni di legge che si caratterizzano per la loro inconsistenza contenutistica e sostanziale e per essere leggi esclusivamente di spesa, perché non precisano affatto le finalità e le caratteristiche di fondo.
In questo caso, credo che le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento siano pienamente fondate, perché non si può fare una legge con cui si istituisce il Museo minerario regionale, senza indicare neppure lo scopo o la finalità di tale istituzione. Io credo che nessuna legge regionale sia così carente di indicazioni.
Più avanti c'è un disegno di legge sull'istituzione di una fondazio-ne musicale. Ebbene, se guardate quella legge, notate che all'arti-colo 2 sono chiaramente indicati gli scopi ed i criteri per la compo-sizione degli organi di amministrazione e di controllo. Questi sono elementi fondanti di una legge istitutiva di un museo o di una fondazione. Qui, invece, noi non diciamo niente, anzi diciamo solo: "Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo saranno stabilite dallo Statuto...", ma lo Statuto non ha la funzione di stabilire le finalità, perché è un semplice strumento regolamentare utile al buon funzionamento della struttura, mentre le finalità devono essere inserite nella legge.
Pertanto, io non condivido la ripresentazione del disegno di legge n. 138, sia pure con la sistemazione della parte finanziaria, ma senza alcuna specificazione rispetto alle finalità del Museo ed ai criteri per la composizione dei suoi organi amministrativi, sui quali non si dice assolutamente niente.
Tra l'altro, si tratta di una discussione che viene solo rinviata nel tempo, perché dovrà comunque essere fatta. Ora, siccome è buona norma mettere queste cose nelle leggi istitutive, come del resto si fa di solito - prima citavo l'esempio dell'istituzione della fondazione musicale, ma potremmo fare lo stesso discorso per tutta un'altra serie di istituti e di enti -, io rimango un po' sorpreso dal modo in cui viene ripresentato questo disegno di legge ed annuncio il mio voto contrario, se sarà messo in votazione con questo testo.
Presidente Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Ricordo che, in base all'articolo 70 del Regolamento interno del Consiglio, si votano solo gli articoli 4 e 5, che sono stati modificati dalla II Commissione consiliare, e quindi la legge nel suo complesso. Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è valutato, a partire dall'anno 1991, in Lire 80.000.000= annuali a gravare sull'istituendo cap. 44910 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della somma annua di Lire 80.000.000= dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese correnti") a valere sull'apposito accantonamento (Area. Settore della Cultura - Musei e Pinacoteche - E 4.2. lett. a), previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e pluriennale 1991/1993.
3. A decorrere dal 1992 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, "Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
Parte spesa
in diminuzione
cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
Lire 80.000.000
In aumento
cap. 44910 di nuova istituzione
Programma regionale 2.2.4.09.
Codificazione 2.1.1.6.2.2.06.06.04 "Contributo per il funzionamento del Museo Minerario Regionale - L.R. "
Lire 80.000.000
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Do ora lettura del complesso del disegno di legge n. 138, comprensivo degli articoli 4 e 5 emendati.
"Istituzione del Museo Minerario Regionale"
Articolo 1 (Istituzione)
1. E' istituito, con sede in Aosta, il Museo Minerario Regionale.
2. Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto tutela e vigilanza della Giunta regionale.
3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo saranno stabilite dallo Statuto che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Tutte le modifiche allo Statuto stesso saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale.
5. A norma di Statuto saranno costituiti un Consiglio direttivo, che avrà compiti di amministrazione del Museo, un Collegio dei revisori dei conti e un Comitato scientifico.
Articolo 2 (Vigilanza)
1. I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.
2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.
Articolo 3 (Fondi per il funzionamento)
1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, nonché con i contributi di Enti e di privati.
Articolo 4 (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è valutato, a partire dall'anno 1991, in Lire 80.000.000= annuali a gravare sull'istituendo capitolo 44910 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della somma annua di Lire 80.000.000= dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese correnti") a valere sull'apposito accantonamento (Area. Settore della Cultura - Musei e Pinacoteche - E 4.2. lett. a), previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e pluriennale 1991/1993.
3. A decorrere dal 1992 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, "Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Articolo 5 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
Parte spesa
in diminuzione
cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
Lire 80.000.000
In aumento
cap. 44910 di nuova istituzione
Programma regionale 2.2.4.09.
Codificazione 2.1.1.6.2.2.06.06.04 "Contributo per il funzionamento del Museo Minerario Regionale - L.R. "
Lire 80.000.000
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il disegno di legge n. 138, testé letto, nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Penso che a questo punto possiamo sospendere la seduta pomeridiana.
Il Consiglio riprenderà i propri lavori domattina alle ore 9,15.
La seduta è sciolta.
