Oggetto del Consiglio n. 2901 del 6 dicembre 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2901/IX Disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992/1994".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Presidente Procediamo ora alla lettura ed alla votazione dell'articolato del disegno di legge n. 358, iscritto al punto 23 ter dell'ordine del giorno.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Stato di previsione della parte entrata)
1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, in lire 1.694.650.000.000 per la competenza e in lire 1.807.240.000.000 per la cassa (Allegato A).
2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finanziario 1992.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Stato di previsione della parte spesa)
1. E' approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, in lire 1.694.650.000.000 per la competenza e in lire 1.807.240.000.000 per la cassa (Allegato B).
2. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 90/89, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma uno.
3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)
1. Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1992, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)
1. E' autorizzata la reiscrizione, per l'anno finanziario 1992, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Erogazione al Consiglio regionale)
1. Il fondo iscritto al capitolo n. 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell'articolo 42 della l.r. 90/89, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1991, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7 (Variazioni per assegnazioni di fondi statali)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma uno dell'articolo 42 della l.r. 90/89, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8 (Contrazione di mutui passivi)
1. E' autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 200 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 13% per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma uno, previsto in complessive lire 18.450.000.000 per l'anno 1992 e in lire 36.900.000.000 a decorrere dal 1993, grava sui capitoli n. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre" en. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre" dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. La copertura dell'onere di cui al comma due è assicurata per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992-1994.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Allegati al bilancio annuale)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992:
Allegato 1
quadro di classificazione della spesa regionale
Allegato 2
quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1992
Allegato 3a)
entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Allegato 3b)
spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Allegato 3c)
entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale
Allegato 3d)
spesse finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale
Allegato 4a)
stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali
Allegato 4b)
stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo
Allegato 5
classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali
Allegato 6
elenco delle spese obbligatorie
Allegato 7
elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste
Allegato 8
elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali
Allegato 9
garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7
Allegato 10
dimostrazione delle fonti di finanziamento delle spese per l'attuazione degli interventi di formazione professionale di cui al Regolamento CEE n. 2052/88
Allegato 11
dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10 (Bilancio pluriennale)
1. E' adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994 annesso alla presente legge (Allegato C).
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura della tabella n. 1.
Tabella n. 1
(...omissis...)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la tabella n. 1 testé letta.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura della tabella n. 2.
Tabella n. 2
(...omissis...)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la tabella n. 2 testé letta.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'Allegato A.
Allegato "A"
(...omissis...)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato A testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'Allegato B.
Allegato "B"
(...omissis...)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato B testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'Allegato C.
Allegato "C"
(...omissis...)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato C testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 18
Contrari: 15
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Colleghi consiglieri, poiché, come d'accordo, abbiamo rinviato tutti gli altri argomenti all'adunanza del 18, 19 e 20, i nostri lavori finiscono qui.
La seduta è tolta.
