Oggetto del Consiglio n. 328 del 20 ottobre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 328/75 - Approvazione di ordine del giorno concernente l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della legge statale 30 luglio 1973, n. 477.
Caveri (U.V.) - Consiglieri presenti: ventinove. Riprendiamo l'esame della questione già esaminata stamane. Do la parola al Presidente della Giunta, che ha redatto un ordine del giorno in modo che possa essere concordato con i vari Consiglieri.
Andrione (U.V.) - Do lettura dell'ordine del giorno che vorremmo proporre al Consiglio.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale
richiamato l'articolo 6 della Costituzione della Repubblica e lo Statuto Regionale - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
visto l'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
considerato che soltanto le proposte fatte dal Consiglio Regionale in data 26 settembre 1974, con l'approvazione di una bozza di decreto delegato garantiscono al contempo il rispetto della costituzione e il necessario rinnovamento della scuola;
considerato, inoltre, che su tale bozza di decreto delegato, fin dall'ottobre 1974 si erano espressi favorevolmente, in linea di massima, i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione;
ritenuto che l'indifferibile necessità di emanare il decreto delegato riguardante la Valle d'Aosta entro il 31 ottobre 1975 impedisce ogni ulteriore dilazione,
ribadisce la propria volontà di risolvere, in collaborazione con il corpo insegnante, e nel pieno rispetto del diritto dello stesso, il problema scolastico valdostano, tenuto conto delle particolarità etniche e linguistiche della Valle d'Aosta, conseguentemente
Delibera
di respingere lo schema di decreto delegato proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con lettera 27 settembre 1975, n. 36361, non preventivamente concordato con questa Regione, e di confermare la propria deliberazione del 26 settembre 1974, invitando i competenti organi dello Stato a emanare tempestivamente il decreto stesso.
Chanu (D.P.) - Soltanto per una proposta. Tenuto conto dell'ordine del giorno che è stato presentato alla fine della seduta antimeridiana dal Partito Comunista e di quest'ordine del giorno, chiedo se non sia il caso di sospendere la seduta in modo che a livello di Comitato ristretto, cioè dei Capi Gruppo o degli interessati al problema, si possa esaminare i due testi e vedere se c'è la possibilità di trovare una soluzione, in quanto, sia pure da una sommaria lettura anche nostra, abbiamo alcuni rilievi in materia di dizione che sarebbe opportuno esaminare.
Caveri (U.V.) - Il Presidente della Giunta è d'accordo? I vari Gruppi...
Andrione (U.V.) - Siamo d'accordo con la proposta del Consigliere Chanu.
Caveri (U.V.) - Allora sospendiamo la seduta per una riunione pre-consiliare.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,05 alle ore 17,57.
Andrione (U.V.) - È stato raggiunto un accordo sul testo dell'ordine del giorno, di cui do lettura:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale
richiamato l'articolo 6 della Costituzione della Repubblica e lo Statuto Regionale - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
visto l'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
considerato che soltanto le proposte approvate dal Consiglio Regionale in data 26 settembre 1974 con la votazione di una bozza di decreto delegato garantiscono, al contempo, il rispetto della Costituzione e il necessario rinnovamento della scuola;
considerato, inoltre, che su tale bozza di decreto delegato, elaborata dal Comitato tecnico tra i rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Valle d'Aosta fin dall'ottobre 1974, si erano espressi in modo complessivamente favorevole i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione;
ritenuto che l'indifferibile necessità di emanare il decreto delegato riguardante la Valle d'Aosta entro il 31 ottobre 1975 impedisce ogni ulteriore dilazione;
ribadisce la propria volontà di risolvere il problema scolastico valdostano, tenuto conto delle particolarità etniche e linguistiche della Valle d'Aosta, sollecitando la collaborazione del corpo insegnante e nel pieno rispetto dei diritti dello stesso;
Delibera
1) di confermare la propria posizione favorevole all'allegata proposta di decreto delegato di cui all'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) conseguentemente, di respingere lo schema di decreto delegato proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con lettera 27 settembre 1975, n. 36371, non preventivamente concordato con questa Regione, confermando la propria deliberazione del 26 settembre 1974, n. 218, e invitando i competenti organi dello Stato a emanare tempestivamente il decreto stesso.
Art. 1
Sono istituiti, con decorrenza dal 1° ottobre 1974, appositi ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
La consistenza iniziale dei predetti ruoli è determinata dalla tabella annessa al presente decreto.
Le successive variazioni degli organici di cui al primo comma saranno disposte dalla Regione.
Le norme del presente decreto si applicano anche agli Istituti di istruzione tecnica e professionale di cui alle Leggi regionali 30 agosto 1970, n. 23, e 17 novembre 1960, n. 8, e successive modificazioni.
La Regione potrà altresì disporre con legge l'estensione delle norme del presente decreto alla scuola materna ed al relativo personale, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, apportando i necessari adeguamenti alle norme in materia di organi collegiali di cui al presente decreto.
Art. 2
Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le stesse norme relative al corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della Regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza, previsti per il corrispondente personale della scuola statale.
Art. 3
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1, nonché nei confronti del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta, le competenze attribuite dalle vigenti norme agli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, comprese quelle relative al reclutamento, sono esercitate dalla Regione.
Le competenze relative al personale di cui al precedente comma, spettanti nel restante territorio nazionale ai Provveditori agli Studi e ai Sovraintendenti scolastici regionali ed interregionali, sono esercitate dal Sovraintendente agli Studi, funzionario della Regione.
Il personale ispettivo e direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ciascun ordine e grado di scuola, il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, nonché il personale dell'Amministrazione scolastica della Regione partecipano sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a norma dell'art. 9 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., fermo il disposto di cui all'art. 16, quarto comma, del medesimo decreto.
Art. 4
Il Consiglio scolastico regionale esprimerà un unico consiglio di disciplina, avente competenza nei confronti di tutto il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, nonché del personale docente non di ruolo.
Il consiglio di disciplina di cui al primo comma è presieduto dal Sovraintendente agli Studi e formato da nove membri effettivi e cinque supplenti scelti come segue:
a) un membro effettivo ed uno supplente tra il personale ispettivo;
b) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale direttivo;
c) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola elementare;
d) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola media;
e) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica.
I membri effettivi del consiglio di disciplina devono essere scelti nel seno del Consiglio scolastico regionale.
Nei casi in cui il consiglio di disciplina esercita la propria competenza nei confronti di appartenenti al personale ispettivo o direttivo, esso delibera in composizione ristretta, limitata al Sovraintendente agli Studi, ai membri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, e a un membro per ciascuna categoria di cui alle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, designati dal Consiglio scolastico regionale al momento della loro elezione.
Il Consiglio scolastico regionale elegge nel suo seno un unico consiglio per il contenzioso, composto di cinque membri appartenenti al personale direttivo e docente dei diversi ordini e gradi di scuola, di cui uno con funzione di Presidente.
Il consiglio per il contenzioso, di cui al comma che precede, esercita, nell'ambito della Regione, le funzioni attribuite ai consigli per il contenzioso dalle leggi dello Stato.
Art. 5
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti norme, abbiano piena conoscenza della lingua francese.
I concorsi sono indetti dalla Regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.
Art. 6
Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole di tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti. Il servizio prestato in Valle d'Aosta nei ruoli suddetti è valutato a tutti gli effetti.
Il personale ispettivo, direttivo e docente può essere trasferito, a domanda, dal rimanente territorio nazionale ad uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti, subordinatamente all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Per i compiti di cui all'art. 4, n. 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., l'Amministrazione regionale potrà anche avvalersi, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, di ispettori tecnici dipendenti da quest'ultimo.
Art. 7
Il personale direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli istituti e nelle scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui al precedente art. 1, conservando la posizione di carriera ed il trattamento economico in godimento, qualora non chieda, con domanda da presentare al competente ufficio della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere restituito all'istituto o alla scuola di titolarità.
Negli stessi ruoli è inquadrato altresì il personale in servizio nella Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto che ha titolo per l'immissione in ruolo in quanto inserito nelle graduatorie permanenti compilate ai sensi delle leggi: 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074; nonché il personale che ne ha titolo a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ferma restando, per quanto concerne l'assegnazione definitiva di sede, la precedenza per il personale nominato a norma delle già citate leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603. 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074.
Ha diritto, infine, all'inquadramento negli stessi ruoli il personale docente in servizio nelle Scuole della Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto, vincitore dei concorsi banditi con D.M. 30 giugno 1970 e con D.M. 5 maggio 1973.
Art. 8
Ferme le proporzioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., la legge regionale determinerà il numero dei rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio scolastico regionale, le modalità di elezione delle rappresentanze della Regione e degli enti locali, e le modalità di nomina del Consiglio scolastico regionale medesimo.
Il Consiglio scolastico regionale è presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che presiede altresì la Giunta esecutiva, salvo delega al Sovraintendente agli Studi.
Le competenze attribuite nel restante territorio nazionale ai Consigli scolastici provinciali sono esercitate, in Valle d'Aosta, dal Consiglio scolastico regionale.
Il compito di elaborare il programma annuale di cui all'art. 12, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., potrà essere affidato, dalla legge regionale, al Consiglio scolastico regionale che vi provvederà sulla base delle proposte dei Consigli scolastici distrettuali.
Il Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta esercita altresì, nei confronti della Regione, e con riguardo alle competenze a questa spettanti nelle materie di cui al presente decreto, a norma dello statuto speciale, le funzioni corrispondenti a quelle del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
Art. 9
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3 lettera g) dello statuto speciale, la Regione determinerà la composizione dei consigli di distretto della Valle d'Aosta, secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con gli adattamenti resi necessari in vista della peculiare situazione geomorfologica della Valle, della distribuzione geografica delle scuole e degli istituti scolastici esistenti e del numero delle scuole, degli alunni e degli insegnanti.
Le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di istituzione dei distretti e di funzionamento degli organi collegiali della scuola sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 10
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g) dello statuto speciale, potrà essere istituito, sentito il Consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'art. 4, n. 8, legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti D.P.R. 31 maggio 1974, n. ...
L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli artt. 39 e 40 dello statuto speciale.
Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.
I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente di cui al primo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.
I tre membri di cui al terzo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
I quattro membri di cui al quarto alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.
La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ...
La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 16, commi secondo e seguenti, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ... L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, lettera a), e terzo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.
Le competenze amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di sperimentazione e ricerca educativa e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola e relativo istituto regionale, sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 11
Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite commissioni miste nominate dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese.
Art. 12
Resta ferma la competenza legislativa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r) dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), dello statuto medesimo.
Restano ferme le competenze delegate alla Regione con il D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Nelle materie di cui ai commi che precedono, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale, dalla Regione che vi provvede con uffici e personale propri.
Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ai fini di cui agli artt. 5, 6 e 10 sono stabilite dalla Regione.
Caveri (U.V.) - Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Signor Presidente, poiché in genere i Consiglieri regionali nel corso dei dibattiti, soprattutto quando sono lunghi e appassionati, si richiamano ai verbali, che poi non ci sono, sentiamo l'opportunità di sintetizzare in una breve dichiarazione di voto la posizione del Gruppo Comunista a proposito dell'ordine del giorno che ci è stato presentato. In ossequio anche a una formalità che mi sembra doverosa nei confronti del Consiglio, ritiriamo l'ordine del giorno presentato come Gruppo Comunista questa mattina. Il Gruppo Comunista, in modo coerente con la posizione assunta nel corso di questi anni in merito alle vicende della Scuola valdostana rievocate nel corso del dibattito e coerente con il voto espresso il 26 settembre 1974, ampiamente ricordato dall'ordine del giorno che ci viene presentato, darà il suo consenso all'ordine del giorno che praticamente conferma la volontà del Consiglio regionale di respingere lo schema di decreto delegato proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e di confermare le proprie posizioni già espresse il 26 settembre del 1974.
Ci corre l'obbligo di precisare, per quanto riguarda la posizione del Gruppo Comunista su quest'ordine del giorno e sul dibattito d questa mattina, che, per quanto concerne le posizioni differenziate e le proposte di emendamento dei Sindacati, la nostra posizione è questa: ci sembra che sia giusto e normale che nella loro piena autonomia le Organizzazioni Sindacali nazionali e locali abbiano preso delle iniziative, abbiano fatto delle proposte particolari, abbiano anche avanzato emendamenti per interpretare i desideri e le richieste degli insegnanti, direttamente interessati e preoccupati quindi di regolarizzare la loro posizione. Da parte nostra, come Forza politica, non vi sono però dubbi sull'indispensabilità di preservare i diritti statutari e quindi costituzionali, regionalisti della Valle d'Aosta, di preservare le prerogative autonomiste della Scuola valdostana nel suo complesso, così come riteniamo sia chiarito nell'ordine del giorno. Prerogative che in un momento come questo non vedono, secondo noi, solamente la soluzione dei ruoli e delle situazioni personali degli insegnanti, ma significano soprattutto voler fare un passo importante nella riforma della Scuola, nella sua trasformazione democratica, nella sua collocazione fondamentale e basilare per lo sviluppo della vita civile, culturale e autonomistica della Regione. In proposito direi che è opportuno sottolineare come il problema sia ampiamente sentito e, anche se questa mattina non se n'è parlato, vorrei aggiungere che su questa posizione ci sono anche i nuovi organismi della Scuola. Tutti avete ricevuto come noi una presa di posizione di tutti i Presidenti dei Consigli di circolo e di istituto di Aosta, i quali denunciano - e leggo, cito testualmente -: "il palese tentativo del Ministro della Pubblica Istruzione di svuotare con il nuovo schema gli aspetti più qualificanti relativi all'autonomia della scuola valdostana contenuti invece nella proposta di decreto delegato già approvato dal Consiglio regionale il 26 settembre 1974". Il problema, quindi, è ampiamente sentito, ci sono i Consigli di circolo, di istituto, che si muovono e si sono mossi, hanno fatto sentire - come con la lettera che vi ho letto e che voi conoscete - la loro posizione.
È chiaro, i problemi non si risolvono con gli ordini del giorno, lo si è detto ampiamente nel dibattito, ci vuole una volontà politica unitaria, valdostana. Ricordava stamattina il collega Dujany che in questa battaglia - a differenza di altre battaglie che ci vedono assieme alle altre 19 Regioni italiane - siamo soli e quindi dobbiamo essere anche più combattivi. Per quanto riguarda il Gruppo Comunista, vi è questo impegno non solamente a livello valdostano, ma anche nazionale per quanto concerne le posizioni che assumeranno nel corso di questa vicenda - che purtroppo sarà breve perché la scadenza è del 31 ottobre del 1975 - i Senatori e i Deputati Comunisti.
Ecco, vorremmo che altrettanto impegno venisse non solamente in campo valdostano, ma anche in quello nazionale da quelle Forze politiche soprattutto che detengono, come la D.C., la maggioranza e il Governo e che appoggiano in questa sede l'attuale Giunta, e dai Compagni del Partito Socialista, anche a livello nazionale e che qui siedono in Giunta da sabato.
Queste sono le considerazioni che ritenevo doveroso fare al Consiglio nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Comunista all'ordine del giorno presentato.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? La parola al Consigliere Lanivi.
Lanivi (D.P.) - Mi sembra che la riunione del Consiglio di oggi sia stata particolarmente importante perché si è affrontato e discusso su un problema, quello della Scuola, che è fondamentale per la nostra Regione sotto tutti gli aspetti. Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei D.P. all'ordine del giorno concordato e voglio esprimere anche la soddisfazione per i lavori svolti in questa giornata che concludono un lungo e faticoso iter: un iter che se si dovesse concludere favorevolmente per la Regione, rappresenterebbe e segnerebbe la fine di una questione annosa durata 30 anni; un iter che è stato faticoso perché si sono dovute affrontare diffidenze, ostacoli, pericoli che in molti anni sono stati raccolti, si sono sommati e che ora si avviano a piena soluzione. Votiamo a favore perché si conferma l'adesione del Consiglio a una proposta che: primo, è conforme allo Statuto, e quindi garantisce le prerogative e i diritti che sono riconosciuti alla Regione Valle d'Aosta dal suo Statuto, e alla legge di delega e rappresenta una corretta risposta alle giuste aspettative del personale scolastico e dell'intera collettività.
Penso e mi auguro che il Governo emani un decreto delegato che sia questa proposta: quella che rivotiamo oggi e che abbiamo votato il 26 settembre 1974. Sono sicuro che proprio il personale insegnante troverà conferma nel momento in cui si attuerà quanto contenuto in questa proposta, di quanto siano stati garantiti i suoi diritti e ribadisco che, per il futuro della Scuola valdostana, è da una parte indispensabile, direi prioritario, che alla Regione Valle d'Aosta siano garantiti quegli spazi di libertà che lo Statuto gli riconosce; secondo, che vi sia una forte volontà politica di rinnovamento della Scuola e, terzo, che si possa contare sulla collaborazione e sulla solidarietà del Corpo scolastico valdostano.
Ci ha fatto piacere che anche i consigli di istituto su questi problemi abbiano preso una posizione a favore di questa proposta, per conto nostro ci siamo impegnati in passato affinché questo problema fosse risolto in senso regionalista, di difesa dello Statuto e affinché fosse data una risposta positiva alle giuste richieste del corpo insegnante. Ecco, ribadisco la piena disponibilità del nostro Gruppo nei confronti dello sforzo che sarà compiuto per risolvere questo problema in questo senso.
Andrione (U.V.) - Non ripeto il nostro accordo perché è noto - e ringraziamo tutti quelli che hanno parlato e parleranno - e chiederemo il contributo di tutti affinché questa nostra volontà diventi effettiva. Chiedo ai Consiglieri - e domando scusa perché è stato fatto molto in fretta - di correggere al punto 2 del deliberato il numero indicato dopo la dizione: "con lettera 27 settembre 1975": non è "36371", ma "37361", in maniera che i rispettivi Gruppi - e qui faccio un caldo invito perché lo faremo da domani, naturalmente confortati da quest'ordine del giorno - interessino i rispettivi Gruppi parlamentari affinché sia possibile ottenere l'emanazione del decreto delegato nei termini previsti.
Parisi (M.S.I.-D.N.) - Nel mio intervento di questa mattina ho ribadito il principio di volermi attenere scrupolosamente a quanto ebbi a dire il 26 settembre 1974. Ora, siccome nell'ordine del giorno in discussione si dice che si solleciterà la collaborazione del corpo insegnante, nel pieno rispetto del diritto dello stesso e nella certezza, se non nella speranza, che questo venga mantenuto, esprimo il mio voto favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.
Bordon (D.C.) - Potrei essere lapidario in questa nostra dichiarazione di voto perché non abbiamo da cambiare una virgola al nostro atteggiamento di sempre. È però opportuno che rimangano agli atti alcune puntualizzazioni, anche se le battaglie oratorie di stamane, come in altre occasioni passate, lasciano il tempo che trovano.
La D.C. è regionalista e autonomista da sempre, anche quando altri Partiti nazionali non lo erano - lo sono diventati dopo per saggi ripensamenti -, non poteva e non può che battersi - come si è sempre battuta in passato, lo farà anche in futuro - per ottenere il massimo rispetto delle norme statutarie del nostro Statuto valdostano. Questo quindi, checché se ne dica, anche se si possono fare delle polemiche su determinate persone che ricoprono incarichi di Ministeri, eccetera, è riconosciuto da tutti quanti. Abbiamo detto stamattina che anche allorquando un Ministro democristiano dovesse prendere una posizione contraria alla nostra e all'interesse della Regione, ci trovereste al vostro fianco... ma non a fianco, ci trovereste ancora una volta in testa a portare avanti questi problemi, come abbiamo sempre fatto.
Non accettiamo quindi lezioni di autonomia e di rispetto di Statuto da nessuno, perché la storia è lì per rappresentarla, primo discorso. Secondo discorso: naturalmente si potrebbe riconfermare qui che questo problema è stato trattato con troppa velocità, troppo celermente. Se avessimo avuto più tempo già in passato e se certi problemi fossero portati a conoscenza del Consiglio regionale tempestivamente, noi forse non avremmo avuto certe battaglie in quest'aula, ma non è con l'acqua passata che si riesce a macinare e quindi rimaniamo a questo. Tenuto conto che sono cadute determinate pregiudiziali che noi avevamo posto nell'ultima seduta, specialmente laddove si parlava del personale insegnante, perché ci ha fatto veramente piacere sentire dire qui dentro stasera all'ultimo momento che nessuno intende calpestare le prerogative di determinati Sindacati.
Rispettiamo tutte le prerogative di tutti i Sindacati, anche se siamo poi accusati di corporativismo, perché l'interessante è questo: che, quando ci sono determinati Sindacati che difendono determinati problemi, gli stessi non vengono presi con la dovuta attenzione. Noi quindi siamo contenti di sapere che anche queste prerogative sindacali sono state rispettate e se ne terrà conto. Naturalmente ci ha fatto particolarmente piacere il sentire in quest'aula ripetere oggi per tante e tante volte che se non abbiamo la collaborazione del corpo insegnante, questo sarebbe un diktat e il diktat non potrebbe che dare risultati negativi.
Naturalmente siamo tutti d'accordo che si deve trovare la quadra tra le prerogative costituzionali, etniche com'è stato ripetuto qui, valdostane e le necessità o i desideri del corpo insegnante. Ribadito, quindi, nettamente questo principio che allora ci aveva fatto assumere una posizione che oggi viene addolcita anche da altri qui dentro, annunciamo il nostro voto favorevole e ci dichiariamo disponibili per qualsiasi cosa, per quei viaggi volutamente numerosi che in tante altre occasioni in quest'aula abbiamo sentito dire, come per qualsiasi altra impostazione, con i concetti che ho illustrato prima.
Milanesio (P.S.I.) - Brevemente per dichiarazione di voto per esprimere il compiacimento del mio Partito sul fatto che il Consiglio regionale abbia saputo, come si dice, sceverare il grano dal miglio e finalmente è arrivato a una conclusione che si preannuncia unitaria, ma non credo per ragioni tattiche quanto piuttosto perché nella discussione di oggi è emersa la preoccupazione di tutti i Gruppi consiliari di voler riaffermare nel modo più autorevole possibile l'intransigente difesa dei diritti costituzionali e delle prerogative statutarie della nostra Regione nei confronti di un apparato burocratico statuale che non vuole spogliarsi o concedere poteri o attribuzioni, tra l'altro, a una Regione come la nostra, che è ad autonomia speciale e che vuole vincere in tutti i modi - e con una battaglia anche durissima - quelle resistenze anche politiche che eventualmente emergeranno a livello nazionale.
Esprimo il compiacimento del mio Partito perché l'ordine del giorno raccoglie le opinioni espresse in quest'aula dai Consiglieri che sono intervenuti ed è chiarissimo e mi auguro che sia sorretto oltre che dalla volontà di questa Giunta dall'azione di tutti i Gruppi politici presenti in questo Consiglio, azione che ritengo sia necessaria per fare quella dovuta pressione sul Governo e sul Parlamento.
Pedrini (P.L.I.) - Stamattina, Signor Presidente, nel prendere la parola dopo il Presidente della Giunta, dopo aver sentito le sue parole, auspicavo che evidentemente si trovasse un punto di unione fra tutte le nostre Forze. Direi quindi che l'Assessore Milanesio mi ha battuto di una frazione di secondo nel dire la soddisfazione - sua come mia e del Partito - per questa unità d'intenti su un problema così importante come quello dei decreti delegati e assicurando da parte nostra tutto quello che si può fare per la continuazione e per la definizione di questo annoso problema.
Devo dare atto ancora una volta - e questo viene da un avversario politico, quindi conta il doppio - che l'ordine del giorno presentato dai Comunisti, che non vorrei dire caso strano... comunque veramente ha portato un qualcosa di nuovo e ha dimostrato come sempre che il Partito Comunista - e questo lo dico per me e per quelli che mi sono vicini - è veramente un avversario da temere sotto tutti i profili perché è preparatissimo, mentre noi, talvolta, in campo democratico crediamo che le cose siano facili e siamo dei superficiali. Ora, questo è molto importante e questo è dare una lezione ai nostri avversari, a me stesso per primo, specie su questi problemi, che sono veramente primari per gli interessi della nostra Regione. Naturalmente, a nome del Partito Liberale, voterò a favore.
Jorrioz (IND.) - Due parole sul problema. Mi pare che questa mattina ci siano stati interventi molto importanti di vari Consiglieri e Assessori. Vorrei solo dire questo: una cosa forse nuova nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta è che per un problema così importante come quello della Scuola si è trovata l'unanimità nella soluzione di un grosso problema, un problema che per 30 anni è stato dibattuto in varie occasioni, eccetera, però ha sempre trovato il Consiglio regionale diviso su varie fazioni, chi a favore e chi contro. Mi sembra che questo sia uno dei momenti più importanti della vita regionale: tutto il Consiglio unanimemente sta portando un voto per risolvere un problema regionale che sta a cuore a tutti i Valdostani. L'unico problema, come insegnante, naturalmente direi che è questo: è bene che naturalmente sia tenuto in conto il problema degli insegnanti e nell'ordine del giorno è previsto anche questo e che finalmente venga risolto dopo 30 anni di battaglia, di contrasti tra la Regione e gli insegnanti. Secondo me, è una giornata importante nella vita politica della Regione, perché noi in tutte le occasioni approfittiamo per fare della demagogia, per fare della politica, per dire: "voi avete sbagliato, siamo i più bravi", "gli altri sono più bravi", "gli errori sono di quelli di Roma". I maggiori errori invece sono quelli che facciamo noi in Valle d'Aosta, perché in tutte le situazioni, le più importanti, non sappiamo trovare un punto di contatto tra tutti e risolvere questi problemi assieme senza dar adito alle Forze nazionaliste romane. Siamo noi che diamo loro questo piccolo appoggio, così man mano che andiamo avanti nelle nostre battaglie c'è una parte che è d'accordo per la soluzione di un problema e gli altri vanno a Roma per dire: "no, non siamo d'accordo" e diamo la possibilità ai nostri amici romani, che naturalmente non possono essere favorevoli a certe soluzioni... e siamo noi i responsabili. Non andiamo a cercare responsabilità altrove, le responsabilità sono solo nostre, di noi Valdostani. Mi fa piacere poter vedere in questo momento che finalmente per uno dei grandi problemi della Valle d'Aosta tutti i Valdostani sono d'accordo. Grazie.
Caveri (U.V.) - Se non ci sono altri interventi, poniamo ai voti l'ordine del giorno che è stato concordato e che è stato presentato dal Presidente della Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
---
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale
richiamato l'articolo 6 della Costituzione della Repubblica e lo Statuto Regionale - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
visto l'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
considerato che soltanto le proposte approvate dal Consiglio Regionale in data 26 settembre 1974 con la votazione di una bozza di decreto delegato garantiscono, al contempo, il rispetto della Costituzione e il necessario rinnovamento della scuola;
considerato, inoltre, che su tale bozza di decreto delegato, elaborata dal Comitato tecnico tra i rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Valle d'Aosta fin dall'ottobre 1974, si erano espressi in modo complessivamente favorevole i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione;
ritenuto che l'indifferibile necessità di emanare il decreto delegato riguardante la Valle d'Aosta entro il 31 ottobre 1975 impedisce ogni ulteriore dilazione;
ribadisce la propria volontà di risolvere il problema scolastico valdostano, tenuto conto delle particolarità etniche e linguistiche della Valle d'Aosta, sollecitando la collaborazione del corpo insegnante e nel pieno rispetto dei diritti dello stesso;
Delibera
1) di confermare la propria posizione favorevole all'allegata proposta di decreto delegato di cui all'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) conseguentemente, di respingere lo schema di decreto delegato proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con lettera 27 settembre 1975, n. 37361, non preventivamente concordato con questa Regione, confermando la propria deliberazione del 26 settembre 1974, n. 218, e invitando i competenti organi dello Stato a emanare tempestivamente il decreto stesso.
Art. 1
Sono istituiti, con decorrenza dal 1° ottobre 1974, appositi ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
La consistenza iniziale dei predetti ruoli è determinata dalla tabella annessa al presente decreto.
Le successive variazioni degli organici di cui al primo comma saranno disposte dalla Regione.
Le norme del presente decreto si applicano anche agli Istituti di istruzione tecnica e professionale di cui alle Leggi regionali 30 agosto 1970, n. 23, e 17 novembre 1960, n. 8, e successive modificazioni.
La Regione potrà altresì disporre con legge l'estensione delle norme del presente decreto alla scuola materna ed al relativo personale, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, apportando i necessari adeguamenti alle norme in materia di organi collegiali di cui al presente decreto.
Art. 2
Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le stesse norme relative al corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della Regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza, previsti per il corrispondente personale della scuola statale.
Art. 3
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1, nonché nei confronti del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta, le competenze attribuite dalle vigenti norme agli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, comprese quelle relative al reclutamento, sono esercitate dalla Regione.
Le competenze relative al personale di cui al precedente comma, spettanti nel restante territorio nazionale ai Provveditori agli Studi e ai Sovraintendenti scolastici regionali ed interregionali, sono esercitate dal Sovraintendente agli Studi, funzionario della Regione.
Il personale ispettivo e direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ciascun ordine e grado di scuola, il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, nonché il personale dell'Amministrazione scolastica della Regione partecipano sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a norma dell'art. 9 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., fermo il disposto di cui all'art. 16, quarto comma, del medesimo decreto.
Art. 4
Il Consiglio scolastico regionale esprimerà un unico consiglio di disciplina, avente competenza nei confronti di tutto il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, nonché del personale docente non di ruolo.
Il consiglio di disciplina di cui al primo comma è presieduto dal Sovraintendente agli Studi e formato da nove membri effettivi e cinque supplenti scelti come segue:
a) un membro effettivo ed uno supplente tra il personale ispettivo;
b) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale direttivo;
c) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola elementare;
d) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola media;
e) due membri effettivi ed uno supplente tra il personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica.
I membri effettivi del consiglio di disciplina devono essere scelti nel seno del Consiglio scolastico regionale.
Nei casi in cui il consiglio di disciplina esercita la propria competenza nei confronti di appartenenti al personale ispettivo o direttivo, esso delibera in composizione ristretta, limitata al Sovraintendente agli Studi, ai membri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, e a un membro per ciascuna categoria di cui alle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, designati dal Consiglio scolastico regionale al momento della loro elezione.
Il Consiglio scolastico regionale elegge nel suo seno un unico consiglio per il contenzioso, composto di cinque membri appartenenti al personale direttivo e docente dei diversi ordini e gradi di scuola, di cui uno con funzione di Presidente.
Il consiglio per il contenzioso, di cui al comma che precede, esercita, nell'ambito della Regione, le funzioni attribuite ai consigli per il contenzioso dalle leggi dello Stato.
Art. 5
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 sono ammessi coloro che, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti norme, abbiano piena conoscenza della lingua francese.
I concorsi sono indetti dalla Regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.
Art. 6
Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole di tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti. Il servizio prestato in Valle d'Aosta nei ruoli suddetti è valutato a tutti gli effetti.
Il personale ispettivo, direttivo e docente può essere trasferito, a domanda, dal rimanente territorio nazionale ad uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti, subordinatamente all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Per i compiti di cui all'art. 4, n. 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., l'Amministrazione regionale potrà anche avvalersi, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, di ispettori tecnici dipendenti da quest'ultimo.
Art. 7
Il personale direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli istituti e nelle scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui al precedente art. 1, conservando la posizione di carriera ed il trattamento economico in godimento, qualora non chieda, con domanda da presentare al competente ufficio della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere restituito all'istituto o alla scuola di titolarità.
Negli stessi ruoli è inquadrato altresì il personale in servizio nella Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto che ha titolo per l'immissione in ruolo in quanto inserito nelle graduatorie permanenti compilate ai sensi delle leggi: 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074; nonché il personale che ne ha titolo a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ferma restando, per quanto concerne l'assegnazione definitiva di sede, la precedenza per il personale nominato a norma delle già citate leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603. 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074.
Ha diritto, infine, all'inquadramento negli stessi ruoli il personale docente in servizio nelle Scuole della Regione alla data di entrata in vigore del presente decreto, vincitore dei concorsi banditi con D.M. 30 giugno 1970 e con D.M. 5 maggio 1973.
Art. 8
Ferme le proporzioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., la legge regionale determinerà il numero dei rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio scolastico regionale, le modalità di elezione delle rappresentanze della Regione e degli enti locali, e le modalità di nomina del Consiglio scolastico regionale medesimo.
Il Consiglio scolastico regionale è presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che presiede altresì la Giunta esecutiva, salvo delega al Sovraintendente agli Studi.
Le competenze attribuite nel restante territorio nazionale ai Consigli scolastici provinciali sono esercitate, in Valle d'Aosta, dal Consiglio scolastico regionale.
Il compito di elaborare il programma annuale di cui all'art. 12, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., potrà essere affidato, dalla legge regionale, al Consiglio scolastico regionale che vi provvederà sulla base delle proposte dei Consigli scolastici distrettuali.
Il Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta esercita altresì, nei confronti della Regione, e con riguardo alle competenze a questa spettanti nelle materie di cui al presente decreto, a norma dello statuto speciale, le funzioni corrispondenti a quelle del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
Art. 9
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3 lettera g) dello statuto speciale, la Regione determinerà la composizione dei consigli di distretto della Valle d'Aosta, secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con gli adattamenti resi necessari in vista della peculiare situazione geomorfologica della Valle, della distribuzione geografica delle scuole e degli istituti scolastici esistenti e del numero delle scuole, degli alunni e degli insegnanti.
Le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di istituzione dei distretti e di funzionamento degli organi collegiali della scuola sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 10
Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g) dello statuto speciale, potrà essere istituito, sentito il Consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'art. 4, n. 8, legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti D.P.R. 31 maggio 1974, n. ...
L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli artt. 39 e 40 dello statuto speciale.
Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.
I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente di cui al primo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.
I tre membri di cui al terzo alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
I quattro membri di cui al quarto alinea dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., saranno scelti d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.
La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. ...
La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 16, commi secondo e seguenti, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ... L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, lettera a), e terzo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. ..., nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.
Le competenze amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale in materia di sperimentazione e ricerca educativa e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola e relativo istituto regionale, sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla Regione.
Art. 11
Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite commissioni miste nominate dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese.
Art. 12
Resta ferma la competenza legislativa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, lettera r) dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), dello statuto medesimo.
Restano ferme le competenze delegate alla Regione con il D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Nelle materie di cui ai commi che precedono, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale, dalla Regione che vi provvede con uffici e personale propri.
Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ai fini di cui agli artt. 5, 6 e 10 sono stabilite dalla Regione.
L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità e quindi questo argomento è chiuso.
Caveri (U.V.) - Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio dopo aver sentito la Conferenza dei Capi Gruppo. La seduta è tolta.
---
L'adunanza straordinaria termina alle ore 18,25.
