Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2740 del 8 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2740/IX Disegno di legge: "Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

PresidenteIl Consigliere relatore Bajocco ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 321, iscritto al punto n. 50 bis dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) L'articolo 25 della legge statale del 27 dicembre 1983, n. 730, sta-bilisce che le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva.

Con la legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, si autorizzava la spesa di due miliardi, per l'anno 1984, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

La legge viene rifinanziata nel 1985 con due miliardi e nell'aprile 1990 con tre miliardi. Con queste leggi si è provveduto a finanziare interventi nel settore dell'odontostomatologia e dell'oculistica a favore degli assistibili.

Dal 1983 ad oggi sono trascorsi pochi anni e il Parlamento ha votato una legge che modifica la precedente.

La legge 29 dicembre 1990, n. 407, all'articolo 5 comma 7 ha stabilito la soppressione a carico del fondo sanitario nazionale di ogni forma di assistenza economica non espressamente prevista da leggi dello Stato.

Pertanto, al fine di garantire la continuità delle prestazioni erogate dall'USL, si rende necessario autorizzare la Giunta regionale ad emanare direttive e indirizzi per l'erogazione delle suddette prestazioni, dato che è previsto nel bilancio per l'anno 1991 un apposito stanziamento di 4.600 milioni che saranno spesi per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva.

La legge in discussione riguarda anche la delibera di Giunta del 3 luglio 1987, n. 5796, con oggetto: "Atto di indirizzo all'USL della Valle d'Aosta per l'erogazione agli assistibili di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva per l'anno 1987", che stabilisce che per le protesi dentarie vengano concessi i seguenti contributi:

a) 58 mila lire per elemento sostituito sino ad un massimo di 572.000 lire, qualora la sostituzione interessi solo una semiarcata, una volta ogni triennio;

b) sino ad un massimo di 968 mila lire, qualora la sostituzione interessi l'apparato dentario complessivo, una volta ogni cinque anni.

Detto questo, invito l'Assessore competente e la Giunta regionale, nel momento in cui questa dovrà emanare direttive e indirizzi in merito, a rivedere tutte le tariffe, in modo che sia rimborsato al-meno l'ottanta per cento del tariffario dell'ordine dei dentisti e sia portata all'esame della Commissione competente l'intera materia.

Poiché sono trascorsi tanti anni ed il costo della vita è aumentato, ritengo che sia più che giusto rivedere anche questa materia, perché, man mano che andiamo avanti, i bambini e gli anziani si trovano sempre più in difficoltà. Grazie.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Beneforti; ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Concordo con il relatore, quando afferma che l'importo rimborsato per le protesi dentarie è irrisorio rispetto alla spesa realmente sostenuta dagli assistiti.

Per il 1991, l'importo stanziato e previsto dalla presente legge copre le spese secondo la regolamentazione in vigore, per cui non può essere modificato niente. Per il 1992, tutta la problematica dell'assistenza sanitaria aggiuntiva può essere rivista e migliorata. Vedremo quello che sarà possibile fare in occasione del bilancio di previsione del 1992.

In particolare, per quanto riguarda le protesi dentarie, dovremo tener presente la normativa conseguente all'accordo raggiunto tra il Ministro della sanità e le organizzazioni sindacali dei pensionati sugli interventi nelle protesi dentarie. Il Ministro si è impegnato ad accordare dei finanziamenti per andare incontro a queste categorie di cittadini. Vedremo quello che stanzierà per il 1992 ed agiremo di conseguenza.

Comunque, non sono contrario ad un confronto con le commissioni competenti sull'intera problematica e sulle decisioni che dovremo assumere per il 1992.

Colgo l'occasione per presentare un emendamento relativo alla dichiarazione d'urgenza, in base al terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale.

PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV) Forse ero disattento o forse ho capito male quel passo della relazione del Consigliere Bajocco in cui si propone di arrivare al cinquanta per cento del tariffario...

(interruzione)

... all'ottanta per cento. Io direi che bisognerebbe aumentare, perché, secondo il tariffario, l'asportazione di un dente costa da sessanta ad un massimo di cento mila lire, ma con un contributo pari al cinquanta o all'ottanta per cento siamo largamente al di sotto del costo effettivo, tant'è che recentemente si parlava di coprire il cento per cento dei costi tariffari.

Ricordo anche che c'erano difficoltà a trovare medici disposti a convenzionarsi con l'USL per ottenere il pagamento da parte della Regione, perché la tariffa era troppo bassa. Mi sembra che nel 1988 fosse previsto un massimo di ottanta mila lire per l'asportazione di un dente e l'ente pubblico non poteva rimborsare al privato più di quanto era previsto dalle tariffe nazionali.

Io credo che si debba rimborsare il cento per cento, così come è già stato fatto in passato. Invece, con questo disegno di legge siamo ben lontani dal rimborsare ai pazienti l'effettiva spesa da essi sostenuta.

Accettiamo l'emendamento relativo all'urgenza, anche perché questi soldi devono essere erogati all'USL al più presto. Mi sembra strano, però, che tali fondi vengano erogati solo a fine anno, mentre in precedenza si effettuavano finanziamenti trimestrali, sulla base di un rendiconto dell'USL relativo alle spese o alle richieste presentate.

L'USL si trova già in difficoltà finanziarie, ma se anticipasse dei fondi dovrebbe pagare anche gli interessi per i ritardi nei rimborsi da parte della Regione, perché chi, ad esempio, presenta la domanda di rimborso per una presentazione effettuata in un certo mese, anziché ricevere i soldi ogni tre o quattro mesi - prima, infatti, i rendiconti arrivavano ogni tre o quattro mesi - li riceverebbe dopo dodici o quindici mesi.

Inoltre, poiché ho sentito parlare di un rimborso al cinquanta o all'ottanta per cento, mentre prima il rimborso copriva il cento per cento della spesa, vorrei sapere dall'Assessore se mi può già indicare, sia pure in linea di massima, i prezzi dei nuovi tariffari.

Il secondo comma dell'articolo 1 recita: "La Giunta regionale è autorizzata ad emanare con proprio provvedimento direttive ed indirizzi per l'erogazione delle suddette prestazioni". I criteri di rimborso sono gli stessi di prima, cioè sono sempre in funzione dell'età e del reddito?

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Beneforti; ne ha facoltà.

Beneforti (DC)Avevo cercato di fare in fretta, forse ho fatto troppo in fretta e così il Consigliere Voyat non mi ha potuto seguire.

Io avevo detto che questa legge prevede che per il 1991 i rimborsi siano fatti secondo la regolamentazione in vigore e che per il 1992 tutto sarà rivisto al momento opportuno. Avevo dichiarato di non essere contrario a rivedere tutta la questione in sede di Commissione competente. Non avevo detto altro.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV) Ho interpretato male, ma io pensavo che il disegno di legge indicasse anche i nuovi criteri per il 1992. Del resto siamo a fine novembre e se non li indichiamo adesso, scusate, quando li indichiamo?

Presidente Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Norme generali)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta assicura, mediante l'organizzazione dei servizi dell'Unità sanitaria locale, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare con proprio provvedimento direttive ed indirizzi per l'erogazione delle suddette prestazioni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Abrogazione di legge)

1. La legge regionale 24 aprile 1990, n. 25, concernente il finanziamento delle spese per prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il triennio 1990/1992, è abrogata.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 4.600.000.000 per l'anno 1991, grava sul capitolo 59980 del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. Il capitolo 59980 assume la denominazione "Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive. Legge regionale n. ".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura di un emendamento aggiuntivo relativo all'urgenza, proposto dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Beneforti.

Emendamento "Articolo 4 (Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'ar-ticolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità