Oggetto del Consiglio n. 867 del 27 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 867/X - Subconcessione in via di sanatoria alla società S.E.L.I. S.a.s. di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Pontey, per il lavaggio degli inerti nell'impianto di frantumazione.
Il Consiglio - Premesso che:
con domanda in data 25 maggio 1987 la Società S.E.L.I S.a.s di Lombard P. e C., ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla Dora Baltea, in Comune di Pontey moduli max. 0.41 di acqua per il lavaggio degli inerti nell'impianto di frantumazione.
Visto che la domanda, corredata da progetto di consistenza in data 30 maggio 1987 a firma geom. Agostino Domenico, prevede la costruzione di un'opera di presa costituita da una semplice barriera di canalizzazione in massi ed inerti, della lunghezza di circa 150 m. che convoglia una parte delle acque della Dora Baltea verso la sponda destra dell'alveo e garantisce un livello di acqua sufficiente per alimentare i pescanti delle pompe.
La derivazione avviene a quota 454.07 m.s.m. mediante due elettropompe rispettivamente della portata di 1500 e 2000 litri al minuto primo, munite di saracinesche per la regolazione della portata e poste in un manufatto realizzato sulla sponda destra della Dora, che, attraverso le rispettive condotte immettono l'acqua derivata nei vagli dell'impianto. Dopo l'utilizzazione le acque vengono fatte defluire in una serie di otto vasche di decantazione e poi integralmente restituite, sempre nella Dora Baltea, a quota 453.14 m.s.m.
Tenuto conto che:
? il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 13265 in data 28 ottobre 1987 ha rilasciato il nulla?osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
? l'avviso di presentazione della domanda 25 maggio 1987 della S.a.s. S.E.L.I è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 27 aprile 1988 n. 9 e riprodotto nel n. 104 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 5 maggio 1988, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
? poiché la derivazione in oggetto era già in atto al momento della presentazione della domanda di subconcessione e risulta compatibile con il regime idraulico della Dora Baltea, in quanto i quantitativi d'acqua derivati erano minimi e venivano integralmente restituiti, previa depurazione, poco a valle, l'Amministrazione regionale, senza ordinare la cessazione dell'utenza, ha dato corso all'istruttoria, in via di sanatoria (articolo 17 del T.U.), della domanda 25 maggio 1987 della S.a.s. S.E.L.I. e con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 144 in data 8 novembre 1988 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione, Ufficio Concessioni Acque per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 1° dicembre 1988, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
? copia dell'Ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Pontey e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est?Sesia di Novara ed Ovest?Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., ed alla Società S.E.L.I.;
? la pubblicazione presso il Comune di Pontey, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte della Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 28 dicembre 1988 prot. 1055/2215?2/9?1A?G2/cb con il quale ha chiesto l'inserimento nel disciplinare di subconcessione delle seguenti prescrizioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Rilevato altresì, che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 20 gennaio 1989 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. Mathamel Walter in rappresentanza della S.E.L.I. il quale ha fatto rilevare, in merito al sopraccitato esposto che l'impianto in oggetto è privo di invasi e che le portate derivate sono controllate da due contatori installati sulle pompe, comunque, per quanto riguarda le richieste di cui al paragrafo a) del sopraccitato esposto, in quanto ritenute ammissibili, apposita clausola è stata inserita nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione.
Visto che:
- l'impianto in oggetto è effettivamente privo di vasche di carico e la derivazione avviene direttamente dalla Dora Baltea, tramite due elettropompe e le acque utilizzate, naturalmente previa depurazione, vengono immediatamente restituite nel corso d'acqua pubblica, per cui, anche in considerazione dei modesti quantitativi di acqua derivati, non vi possono essere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea.
? la derivazione avviene mediante due elettropompe della portata rispettiva di 1500 e 2000 litri al minuto primo che corrisponde ad una portata massima di mod. 0.41. Le ore operative giornaliere sono mediamente otto, mentre le giornate lavorative annue sono 240, come comunicato con nota in data 30 luglio 1992 dalla società S.E.L.I.
Rilevato quindi, in considerazione di quanto sopra esposto:
1) l'utilizzazione delle acque della Dora Baltea corrisponde ad una reale necessità per il lavaggio degli inerti nell'impianto di frantumazione della S.a.s. S.E.L.I. e le opere di captazione e di adduzione sono da ritenersi idonee e quindi tecnicamente approvabili;
2) la restituzione delle acque avviene, previa decantazione in apposite vasche, integralmente senza il pregiudizio dei diritti dei terzi;
3) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione della Dora Baltea ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota 11111 del 17 settembre 1993 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice?Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di subconcedere alla S.a.s. S.E.L.I di Lombard P. e C. con sede in Pontey, giusta la domanda presentata in data 25 maggio 1987, di derivare dalla Dora Baltea, in Comune di Pontey, moduli ? max. 0.41 (litri al minuto secondo quarantuno) di acqua per il lavaggio degli inerti nell'impianto di frantumazione.
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della S.a.s. S.E.L.I.;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla?osti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.000.0000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
d) lire 4.469.670 (quattromilioniquattrocentosessantanovemilasei-centosettanta) per canoni arretrati relativi al periodo dal 10 maggio 1985 al 9 maggio 1995, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
4) di stabilire, come specificato all'articolo 9 del disciplinare di subconcessione, che i canoni annui da versare anticipatamente alla Regione, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, sono i seguenti: ? lire 30.000 (trentamila) per il periodo dal 10 maggio 1985 al 31 dicembre 1989; ? lire 67.500 (sessantasettemilacinquecento) per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1993; ? lire 3.000.000 (tremilioni) a decorrere dal 1° gennaio 1994, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).
5) di stabilire come specificato dall'articolo 10 del disciplinare di subconcessione, in applicazione del D.L. 21 luglio 1990 n. 192, dell'articolo 5 del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 e legge di conversione 13 novembre 1990 n. 331, che la Ditta dovrà versare il sopracanone arretrato a favore dello Stato di lire 2.956.440 (duemilioninovecentocinquantaseimilaquattrocentoquaranta) relativo al periodo dal 20 settembre 1990, data di entrata in vigore del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 al 31 dicembre 1993, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 1994, con l'entrata in vigore della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 detto sopracanone non è più dovuto ai sensi dell'articolo 18 comma 6;
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
Disciplinare
(...omissis...)
Si dà atto che il Consigliere Lanièce non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
Presidente - É aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Dichiaro chiusa la discussione generale. Ci sono interventi per dichiarazione di voto?
Pongo in votazione la delibera in oggetto.
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 5 (Bavastro, Chiarello, Linty, Marguerettaz, Tibaldi)
Il Consiglio approva