Oggetto del Consiglio n. 866 del 27 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 866/X - SUBCONCESSIONE AL C.M.F. "BONOD-BELLAVARDABARMES-JACCOD" DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE EVANÇON, IN COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR, AD USO IRRIGUO E PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
Si dà atto che, dalle ore 17.08, presiede il Vicepresidente ALOISI.
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Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 16 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
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Si dà atto che il Consigliere LANIECE non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
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Intervengono i Consiglieri TIBALDI, CHIARELLO e l'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato MAFRICA.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere TIBALDI.
IL CONSIGLIO
Premesso che
il C.M.F. Bonod-Bellavarda-Barmes-Jaccod è titolare del riconoscimento di antico diritto n. 2752 in data 31.12.1923 e deriva, mediante i canali Barmes e Jaccod, le acque dal torrente Evançon, per l'irrigazione di ha. 24.02.52 di terreni siti in comune di Challand-Saint-Victor.
Visto che il Consorzio, intendendo razionalizzare il proprio impianto di irrigazione ed ampliare la superficie del comprensorio irrigabile, con domanda in data 23.07.1991 ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Evançon, in comune di Challand-Saint-Victor, moduli medi 2,73 di acqua per produrre, sul salto di metri 76,30, la potenza nominale media di Kw. 204.215 e, esclusivamente nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, moduli 0,41 di acqua per irrigare complessivamente una superficie di ha. 41.39.59 di terreni siti in comune di Challand-Saint-Victor.
Precisato che la domanda, corredata da progetto a firma ing. Fabrizio Thiebat, prevede la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia, composto da: opera di presa e decantazione, vasca di carico e relative condotte per la distribuzione delle acque derivate su tutto il comprensorio irriguo, nonché di un impianto per la produzione di energia elettrica da utilizzarsi parzialmente per l'alimentazione della stazione di pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile, e venduta all'Enel nell'eccedenza, costituito da condotta forzata, dissabbiatore, edificio di produzione e canale di scarico.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 4991 in data 25.09.1991 ha rilasciato il nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. 1131 in data 26.07.1993 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 23.07.1991 del C.M.F. "Bonod-Bellavarda-BarmesJaccod" è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 25.09.1993 n. 26 e riprodotto nel n. 243 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 15.10.1993, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 174 in data 07.12.1993 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 03.01.1994, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'Ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del comune di Challand-Saint-Victor e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente, dell'Assessorato dell'Ambiente, all'Assessorato del Turismo, ufficio Sovraintendenza, all'Autorità di Bacino del Po di Parma ed al C.M.F. "Bonod-Bellavarda-Barmes-Jaccod".
- la pubblicazione presso il comune di Challand-Saint-Victor, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte della Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 20.12.1993 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Evançon è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) la derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Farini;
b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
c) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità, tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Precisato che, attualmente il Consorzio utilizza acqua del torrente Evançon, con regolare titolo, per irrigare, a scorrimento, una superficie di ha. 24.02.52. Con l'ampliamento del comprensorio del Consorzio e la costruzione del nuovo impianto di irrigazione a pioggia, anche le zone attualmente irrigate a scorrimento, verranno irrigate a pioggia, con conseguente risparmio dei quantitativi attualmente utilizzati, per cui si ritiene che, complessivamente, il prelievo di acqua dal torrente Evançon non dovrebbe subire un incremento considerevole e comunque tale da danneggiare i diritti e le competenze dei canali demaniali. Per quanto riguarda le prescrizioni richieste dall'Associazione Irrigua di cui ai punti b) e c) dell'esposto, ritenendole accettabili, apposite clausole cautelative sono state inserite nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione.
Rilevato altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 04.02.1994 ed alla medesima sono intervenuti, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, i signori:
- Minuzzo Carlo, presidente del C.M.F. Bonod-Bellavarda-Barmes-Jaccod e Verney Giuseppe, consigliere del medesimo Consorzio;
- Ing. Thiebat Fabrizio, progettista delle opere;
- Dott. Bagnod Paolo, dell'Assessorato dell'Ambiente, quali, di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Precisato che durante la riunione di istruttoria, il dott. Bagnod ha chiesto che, in base ai valori di portata indicati nella perizia geologica e geotecnica, venga garantito un deflusso minimo vitale di 220 1/sec. calcolato in base ai parametri, della legge Svizzera, in assenza di una specifica norma regionale e che tale valore minimo dovrà essere verificabile in corrispondenza dello stramazzo ENEL ubicato alla centrale dí Isollaz. Ha inoltre chiesto che venga prestata particolare attenzione nella realizzazione della nuova traversa, che dovrà, comunque, garantire un adeguato passaggio della fauna ittica. In merito a dette osservazioni apposite clausole sono state inserite nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione. Sempre in tale occasione, il presidente del Consorzio ha segnalato che quando non è in esercizio la stazione di pompaggio, il regolatore di portata della turbina non permetterà 1'utilizzo di un quantitativo di acqua superiore a quello richiesto di moduli max. 3.46. Ha infine precisato che il canale Barmes continuerà ad esercitare il diritto di presa come in passato che per l'irrigazione dei terreni rientranti nel comprensorio irrigato a pioggia, l'acqua necessaria verrà immessa nella vasca di carico dell'impianto.
Tenuto presente che:
- l'opera di presa sarà realizzata mediante la ricostruzione della traversa già esistente del canale Barmes e consisterà in una briglia in blocchi di pietra;
- la captazione delle acque avverrà in sponda sinistra e consisterà nella costruzione sul tracciato dell'esistente canale per l'irrigazione a scorrimento del comprensorio di Barmes, di un canale a pelo libero di calcestruzzo, della sezione utile di mt. 1.00x0.60;
- il dissabbiatore che ha anche funzione di vasca di carico sarà completamente recintato e avrà le dimensioni esterne di mt. 9.60x23.20 con altezza utile variabile da mt. 2.30 a mt. 3.34;
- la condotta forzata sarà costituita da una tubazione in acciaio di diametro di 600 mm., lunga circa 1550 mt. che sarà completamente interrata e dotata di saracinesca a chiusura automatica per la messa in esercizio dell'impianto;
- l'edificio di produzione all'interno del quale verranno poste le apparecchiature di generazione e controllo avrà le dimensioni interne di m. 5.60x10.00 e altezza al colmo di m. 4.20;
- l'acqua derivata per azionare le pompe dell'impianto di sollevamento verranno restituite a circa quota 661 m.s.m. attraverso le esistenti opere di restituzione di proprietà del Consorzio;
- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 738.15 m.s.m. e quello del canale di restituzione a valle dei meccanismi motore, a quota 661.85 m.s.m. è di mt. 76.30. In conseguenza la potenza nominale annua media dell'impianto, per la portata di moduli medi 2.73 risulta: 273x76.30 : 102 = Kw 204.215.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli 2.73 oltre a noduli 0.41 per il solo periodo dal 15 aprile al 30 settembre, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque derivate a scopo idroelettrico avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Evançon ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;
7) il tipo di opera di presa consente il regolare passaggio della fauna ittica e garantisce sempre un deflusso minimo di acqua nel torrente, in quanto la traversa che convoglia le acque nel canale di carico non interessa tutta la sezione dell'alveo;
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3359 in data 29.03.1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 dell'08.11.1956;
Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice-Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: ventotto; votanti: ventitrè; astenuti: cinque, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere alla C.M.F. Bonod-Bellavarda-Barmes-Jaccod con sede in Challand-SaintVictor, giusta la domanda presentata in data 23.07.1991, di derivare, dal torrente Evançon, in comune di Challand-Saint-Victor:
a) moduli medi 2.73 (litri al minuto duecentosettantatrè) di acqua per produrre, sul salto di metri 76.30, la potenza nominale media annua di Kw 204.215 da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare in parte all'alimentazione della stazione di pompaggio dell'acqua irrigua a quota utile e nella parte eccedente venduta all'ENEL;
b) moduli 0.41 di acqua, esclusivamente nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, da utilizzare per irrigare una superficie di ha 41.39.59 di terreni siti nel comune di Challand-SaintVictor;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del C.M.F. Bonod-Bellavarda-Barmes-Jaccod;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 2.089.835 (duemilioniottantanovemilaottocentotrentacinque) pari a mezza annualità, del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 80.380 (ottantamilatrecentottanta) pari ad 1/40 del canone per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800, della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.000.000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al Capitolo 13500, della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come, specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in lire 4.179.670 (quattromilionicentosettantanovemilaseicentosettanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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