Oggetto del Consiglio n. 294 del 21 luglio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 294/75 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1974, N. 40, RECANTE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI."

A seguito dell'approvazione delle provvidenze statali che aumentano le pensioni degli inabili, mutilati ed invalidi civili, si rende indispensabile l'aggiornamento delle cifre già stabilite con legge regionale 9 settembre 1974, n. 40, al fine di mantenere operante l'assistenza integrativa regionale.

In base all'allegata proposta, gli aventi diritto si troveranno a beneficiare, dal 1° gennaio 1975, della seguente nuova "scala" di trattamenti:

a) agli inabili, mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa almeno pari all'80%: un assegno mensile di Lire 40.000;

b) agli inabili, mutilati ed invalidi civili di cui sopra, beneficianti di provvidenze assistenziali statali o di redditi di importo inferiore a Lire 50.000: un assegno mensile integrativo pari alla differenza fra il trattamento fruito e Lire 50.000;

c) agli inabili, bisognosi di assistenza continuativa da parte dei familiari o terzi: oltre agli assegni mensili di cui ai precedenti punti a) e b), un'ulteriore "indennità di assistenza domiciliare" di Lire 50.000 per un importo complessivo del trattamento di Lire 100.000 mensili.

Poiché non si richiede, per il momento, l'aumento della integrazione regionale, la proposta non dà luogo ad alcun aumento di spesa e pertanto non si prevedono articoli di finanziamento.

Il Gruppo Comunista, nel presentare il provvedimento, auspica che il Consiglio Regionale voglia approvarlo con sollecitudine, venendo così incontro ad una disagiata ed infelice categoria.

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Proposta di legge regionale n. 132

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.......................................... n...................... :"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1974, N. 40, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI E INVALIDI CIVILI").

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%, è corrisposto un assegno mensile di lire 48.000".

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti dall'articolo 5 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 48.000".

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80%, che fruiscano dell'assegno assistenziale statale di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 3 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 40.000".

Art.4

A decorrere dal 1° gennaio 1975 all'articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

"Hanno diritto all'assegno mensile di cui all'articolo 4 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a Lire 520.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a Lire 2.500.000".

Art. 5

I limiti di reddito di lire 455.000 annue e di lire 2.000.000 annue, previsti nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, sono aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a Lire 624.000 e a Lire 2.500.000.

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medica-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di Lire 50.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'importo medesimo, per un ammontare non superiore a Lire 1.274.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a Lire 3.800.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore a Lire 1.274.000 annue, l'indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l'ammontare del trattamento fruito".

Art. 7

A decorrere dal 1° gennaio 1976 agli assegni mensili e all'indennità di assistenza domiciliare, previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I limiti di reddito di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono annualmente aumentati dal 1° gennaio 1976 in misura pari all'aumento annuo degli importi dei trattamenti assistenziali medesimi.

Art. 8

A decorrere dal 1° gennaio 1976 con deliberazione della Giunta Regionale, da adottare su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti annui da applicare ai benefici assistenziali e ai limiti di reddito, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato con l'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 9

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

"L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione sanitaria prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

L'esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta Commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla Commissione sanitaria di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

I giudizi espressi dalle suddette Commissioni, in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini della applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle Commissioni sanitarie è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di Lire 10.000".

Art. 10

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è abrogato.

Art. 11

Con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, saranno attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 1975 i maggiori benefici, previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40.

Art. 12

Il maggiore onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 100 milioni, graverà sul Capitolo 750 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento annuo è aumentato a Lire 410 milioni, a decorrere dal corrente anno nonché sul corrispondente Capitolo di bilancio degli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 100 milioni sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975:

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

Capitolo 750

"Spese per assistenza

integrativa regionale agli inabili, mutilati e invalidi civili

L. 100.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 206

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E)

L, 100.000.000

Art.13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Jorrioz (IND.) - Allora passiamo al punto 25 all'ordine del giorno. C'è qualcuno che vuole intervenire? La parola alla Signora Siggia.

Siggia Giovanna (P.C.I.) - Anche se non c'è il Consigliere Pedrini che si diverte a fare un po' di polemica, non posso lasciare passare sotto silenzio e non riallacciarmi a un discorso fatto questa mattina e che viene a proposito proprio in relazione a quest'oggetto che vede il Consiglio impegnato su una discussione di un progetto di legge presentato dal Gruppo Comunista.

I problemi della sanità qui stranamente vengono sempre così sottaciuti e non ricordati con l'importanza che dovrebbero avere. Il Consigliere Mappelli stamattina nel suo intervento, in polemica col Compagno Monami, diceva che la maggioranza era molto preoccupata anche dei problemi della sanità; ecco, allora devo rilevare come in un ordine del giorno che si protrae da tre Consigli in questa materia c'è un unico oggetto, che riguarda una legge, che, caso strano, è presentata dal Gruppo del Partito Comunista.

È un problema ancora settoriale ma noi non ci possiamo sostituire alla maggioranza, caro Consigliere Mappelli, anche noi siamo preoccupati dei problemi della sanità e pensiamo di fare qualcosa. Il Gruppo della Democrazia Cristiana non ha preso un'iniziativa in questa materia e la maggioranza ha seguito pacificamente perché ha convocato poche volte la Commissione Sanità, due volte il famoso Comitato della legge n. 386 per discutere un testo di legge di iniziativa della Giunta che si è bloccato all'articolo 3 e che non è mai andato avanti.

I problemi sono importanti e molti, il Gruppo Comunista ha avuto addirittura la presunzione di presentare un testo di legge per la riforma sanitaria - e lo dico perché so benissimo quante pecche e forse quante incongruenze ci sono nel provvedimento - ma indubbiamente dobbiamo smuovere questo clima di assoluto, completo assenteismo che c'è da parte di tutto un Consiglio regionale in questa materia. Ci felicitiamo che il nostro progetto di legge venga all'approvazione del Consiglio, anche qui non abbiamo preteso di far niente né di eccezionale, né di perfetto. Abbiamo accolto delle proposte di modifica che ha fatto la Commissione Sanità e le abbiamo accolte volentieri perché riconosciamo che hanno migliorato quel testo di legge che noi avevamo immaginato come un adeguamento solo a uno stanziamento nazionale e che ha avuto invece da parte degli uffici dell'Assessorato della Sanità la previsione di un ancoramento alla legge nazionale, in modo che tutte le volte che ci sarà uno scarto nelle pensioni, automaticamente questo si riporterà nella nostra Regione.

Credo che il testo nuovo sia stato distribuito, che i Consiglieri ne abbiano preso visione e quindi penso che possano pervenire alla sua approvazione.

Si dà atto che dalle ore 17,15 assume la Presidenza il Vice Presidente Perruchon M. Celeste.

Perruchon M. Celeste (U.V.P.) - La Presidenza del Consiglio premette che ci sono i pareri delle Commissioni, e quindi ve li posso leggere.

Primo parere: "La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 20 luglio 1975, presenti il Presidente Milanesio e i Componenti Bordon, Dujany, Fosson, Monami e Perruchon, ha preso in esame il disegno di legge in oggetto indicato e ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione del medesimo con la raccomandazione che le competenti Commissioni per l'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti e inabilitanti adempiano al loro ufficio con la massima scrupolosità. L'Assessore Fosson ha inoltre fatto osservare che il principio dell'adeguamento delle indennità regionali degli assegni regionali al variare dei trattamenti assistenziali statali se generalizzati ed estesi ad altri settori potrebbe costituire un pericolo agli effetti della finanza regionale.".

Secondo parere: "La Commissione consiliare permanente per la Sanità e Assistenza Sociale, nella riunione in data 7 luglio 1975, presenti il Presidente Perruchon Celeste e i componenti Tripodi, Siggia, Maquignaz e con la partecipazione dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, De Vita, ha preso in esame la proposta di legge n. 132 presentata dal Gruppo Comunista il 30 maggio 1975 concernente: "Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1974 n. 40 recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili e mutilati e invalidi civili" e ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione dell'allegato testo rielaborato dalla Commissione stessa.

Si dà atto che dalle ore 17,19 riassume la Presidenza il Vice Presidente Jorrioz Giorgio.

Jorrioz (IND.) - C'è qualcuno che vuole prendere la parola? La parola all'Assessore De Vita.

De Vita (Assessore tecnico) - In primo luogo faccio presente di essere disponibile a fornire maggiori chiarimenti qualora qualche componente del Consiglio ne avesse necessità a seguito di questo emendamento alla proposta di legge, protocollata come proposta di legge n. 132. In secondo luogo vi dirò molto genericamente e molto sinceramente che noi ascoltiamo con vero piacere la critica perché la critica buona è uguale a collaborazione, quindi ben venga la critica, siamo qui per aspettarla a braccia aperte e con piena attenzione, non sfuggiamo dalla critica, però la demagogia... perché daremmo a tutti, non soltanto a noi stessi un'impressione che...

Andando nello specifico penso che da quando questo progetto di legge è stato presentato dal Gruppo Comunista al momento della sua discussione, attraverso il passaggio e l'esame di due Commissioni, non sia passato un così lungo periodo da giustificare un'inerzia, un'indifferenza ad un problema che è sanguinoso perché chi ha preso parte come ho fatto io alle cerimonie, alle manifestazioni... Noi abbiamo - scusate la disgressione che sarà brevissima - due laboratori dove una parte degli inabili presta la propria opera, io sono stato nell'uno come nell'altro e vi assicuro che ne sono uscito tutte le volte che vi sono entrato con il nodo alla gola e quindi comprenderete con quale animo noi ci proponiamo a presentare questi emendamenti, che sono migliorativi della situazione economica di questi poveretti che non si possono altrimenti qualificare, quindi solo questo dovrebbe essere sufficiente a riconoscere che non vi fu una remora volontaria all'esame di questo provvedimento.

Ripeto: abbiamo un maggiore esborso di 100 milioni e io chiedevo: ma li spendiamo? Per quest'anno ne spenderemo fra i 50 e i 60, è però presumibile con l'adeguamento, con l'agganciamento ai provvedimenti della previdenza che ad un certo momento, automaticamente, avvenga una maggiorazione e quindi non sarà necessario ogni volta che si riunisca il Consiglio oppure che si faccia una deliberazione di Giunta salvo ratifica, ed è per questo che abbiamo elevato questa cifra ai 100 milioni per non doverci trovare con l'acqua alla gola ogni qualvolta sia necessario modificare le elargizioni che siamo tenuti ormai per legge a dare a questa categoria che suscita la nostra comprensione e la nostra simpatia.

Non ho altro da esporre se non mettermi a disposizione per tutti quei chiarimenti che qualcuno desiderasse di avere, perché è doveroso. Sono 761 le persone assistite dagli Enti statali, compresa l'INPS, godono tutte di un'integrazione regionale, 311 assistiti godono della sola integrazione regionale; questi dati si riferiscono ai primi di luglio, fra il 30 giugno e il 5 di luglio. Per quanto riguarda l'aumento di 13 milioni, si dirà perché siamo arrivati a 48 e non a 50, l'abbiamo fatto per tre motivi distinti: il primo è stato quello di adeguarci a quello che fu diciamo il concerto avvenuto fra Sindacati e Governo di aumentare questi emolumenti di 13 milioni, il secondo è perché ad ogni aumento di sole mille lire ad ogni assistito noi ci troviamo ad esborsare 14 milioni di lire dalle casse regionali, il terzo è che, adeguando la nostra assistenza a quella che viene erogata dall'INPS con i futuri aumenti, supereremo sicuramente questo limite di 50 milioni fissato da questa legge. La Sig.ra Avvocato Bianco aveva sollevato: "ma cos'è questa cifra di 48, portiamo a 50", i calcoli che aveva fatto sotto l'ufficio di amministrazione... e l'ufficio dell'Assessorato che aveva esaminato questo progetto di legge ci ha convinti che effettivamente per ora possiamo accettare, saranno sicuramente elevati e superati questi limiti, al momento parrebbe conveniente accettarli ed è per questo che nel progetto di legge abbiamo rielaborato, fissato questa cifra in 48 anziché 50 mila mensili. Questo è quanto ho l'onore di dirvi, sono - ripeto - a vostra disposizione per qualsivoglia maggiore chiarimento.

Jorrioz (IND.) - Ci sono altri interventi? Se non ci sono più interventi, metto in votazione la legge articolo per articolo. Articolo 1. Naturalmente parlo della nuova legge. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Articolo 1. L'articolo è votato all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

Articolo 9. Stesso risultato.

Articolo 10. Stesso risultato.

Articolo 11. Stesso risultato.

Articolo 12. Stesso risultato.

Articolo 13. Stesso risultato.

Passiamo alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

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Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 135.