Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3656 del 17 luglio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3656/IX Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41: Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Martin.

Martin (ADP) Io spero che trattando questo argomento gli animi si plachino e si possa votare e discutere questa modifica alla legge sulla costruzione di edifici di culto.

È un provvedimento che era già stato discusso in aula ed è tornato nelle commissioni per un ulteriore approfondimento. E' stato dibattuto ed anche modificato dalla competente Commissione e ha trovato l'unanimità di tutti i commissari.

Penso quindi che non siano necessarie molte parole per illustrare le modifiche a questo disegno di legge.

Dopo alcuni anni di applicazione, la legge n. 41 del 16 giugno 1988 ha da un lato confermato la sua validità sul piano generale e dall'altro ha evidenziato come sia necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al fine di renderla più adeguata alle esigenze manifestatesi nella sua applicazione e soprattutto per permettere a tutte le religioni, i cui rapporti sono regolati da intese con lo Stato italiano, di essere poste su di uno stesso piano di parità. Tra le modifiche apportate alla legge n. 41, quella più significativa riguarda il passaggio dalla costruzione al rustico e la ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli edifici per il culto e di tutti gli immobili di pertinenza purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro.

Tali interventi vengono assunti a carico del bilancio regionale nelle seguenti misure: per interventi sino a 600 milioni di lire un contributo regionale a fondo perso dell'80 percento, per interventi fino a 800 milioni di lire un contributo regionale a fondo perso del 70 percento, per importi superiori è prevista la possibilità di accedere a mutui ventennali, assistiti da contributi regionali da contrarre con la Finaosta o con gli Istituti di credito convenzionati con la Regione. Infine per evitare che gli interventi così realizzati possano mutare di destinazione, è previsto un vincolo di destinazione tramite la trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Dopo aver verificato con gli uffici competenti l'esatta dizione dell'articolo 1, mi corre l'obbligo di apportare un breve emendamento che è puramente formale ma che intende rendere più chiaro quanto si dice nell'articolo 1.

Emendamento

Nell'articolo 1 le lettere a) e b) sono state sostituite come segue:

a) l'80 percento dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000 e lire 800.000.

PresidentePongo in votazione l'emendamento appena illustrato:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 1 della legge indicata in oggetto.

Articolo 1 L'articolo 1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 "Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto" è sostenuto dal seguente:

Articolo 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

a) l'80 percento dell'intera spese per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa della comunità locale, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana.

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 41/88 sono aggiunte, in fine, le parole "...o quelle già esistenti".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 41/88 è sostituito dal seguente:

"2. Il pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere ed all'acquisto delle aree o degli immobili a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti l'effettiva esecuzione delle opere".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 41/88 è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis.

1. Qualora, per la realizzazione dei lavori, non sia possibile ricorrere al sistema della concessione la Regione, previa richiesta degli enti di cui all'articolo 1 comma 5 può procedere alla esecuzione dei lavori mediante appalto sulla base di un progetto esecutivo, o di relativo stralcio, redatto a cura e spese degli Enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, e da questi ultimi trasmesso corredato delle necessarie autorizzazioni e licenze.

2. In caso di ricorso alla procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e per la liquidazione finale".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/88 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, di importo superiore a lire 800.000.000, la Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli enti interessati giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto nonché di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con la "Finaosta S.p.A." o con gli istituti di credito convenzionati con la Regione autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo . 5 della legge regionale 41/88 sono sostituite dalle seguenti:

"a) dall'importo dei lavori;

b) dal costo dell'area o dell'immobile che devono essere acquistati".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 1. La rubrica del capo III (Norme finanziarie) è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni finali".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 1. Al capo III della legge regionale 41/88 è inserito, prima dell'articolo 7, il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

1. I fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere mutati di destinazione d'uso per un periodo di anni venti a partire dalla data della compravendita o dell'ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto dalla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati."

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore Vallet, ne ha facoltà.

Vallet (UV) Seulement pour remercier le rapporteur et les conseillers de la III Commission pour le bon travail accompli.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva.