Oggetto del Consiglio n. 284 del 21 luglio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 284/75 - REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1962, N. 18, SULLE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA: MODIFICAZIONI.
Fra le macchine e le attrezzature tecnicamente ed economicamente idonee ad un pieno impiego ed utilizzazione nel comprensorio e che non siano di uso strettamente aziendale ammissibili al contributo previsto dalla legge regionale 14 agosto 1962, n. 18, recante provvidenze per promuovere lo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola, sono incluse, fra le altre, ai sensi del 2° capoverso dell'articolo 5 del regolamento 23 febbraio 1970 di applicazione della legge regionale sopracitata, i trattori con potenza di 18 HP ed oltre con tutta l'attrezzatura connessa (rimorchio, aratro, fresa, ecc.).
Poiché la meccanizzazione agricola tende ad orientarsi progressivamente verso mezzi più potenti, i motocoltivatori ed i trattori con potenza inferiore ai 25 HP e adottati prevalentemente nelle singole aziende non trovano più giustificazione tecnica e ragionale utilizzazione nell'ambito delle iniziative ed attività proprie dei Consorzi di miglioramento fondiario e delle Cooperative aventi come scopo l'attuazione della meccanizzazione agricola in comune.
Per i motivi sopraesposti, si propone di modificare il limite di potenza dei trattori di cui al secondo capoverso dell'art. 5 del sopracitato regolamento 23 febbraio 1970, elevandolo da "18 HP e oltre" a "25 HP e oltre".
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Proposta di regolamento n. 4
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Regolamento regionale..............................: Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962, n. 18, sulle provvidenze per promuovere lo sviluppo delle Cooperative di meccanizzazione agricola: modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
le seguenti norme regolamentari:
Articolo unico
Al regolamento regionale 23 febbraio 1970 "Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962, n, 18, sulle provvidenze per promuovere lo sviluppo delle Cooperative di meccanizzazione agricola" è apportata la seguente modificazione:
Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 5 è abrogato e sostituito dal seguente:
"trattori con potenza 25 HP ed oltre, con tutta l'attrezzatura comune (rimorchio, aratro, fresa, ecc.).".
Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Jorrioz (IND.) - Con 18 Consiglieri presenti dichiaro la seduta valida. Hanno giustificato la loro assenza il Presidente Caveri, l'Assessore Viglino e il Consigliere Di Stasi.
Riprendiamo la trattazione dell'ordine del giorno del 9 e 10 luglio e precisamente dal punto n. 18.
Marcoz (U.V.P.) - È una semplice modifica dei limiti di potenza, considerando che la meccanizzazione oggi progredisce sempre di più e che i trattori inferiori ai 25 cavalli per il Consorzio sono semplicemente ridicoli, la Giunta propone la modifica dell'articolo, portando da 18 HP e oltre a 25 HP e oltre, cioè i Consorzi non possono prendere trattori inferiori a 25 cavalli, altrimenti la Regione non concede il contributo; quindi è una semplice modifica più che altro, se i Consorzi prendessero trattori inferiori ai 25 cavalli, non potrebbero avere il contributo, in quanto, oggi come oggi, una semplice imballatrice o raccoglitrice di fieno ha bisogno di un trattore di potenza superiore almeno ai 25 cavalli.
Jorrioz (IND.) - La parola all'Assessore Fosson. Ci sono altri che vogliono prendere la parola?
Fosson (U.V.) - A me veniva un dubbio che è da chiarire adesso con l'Assessore Marcoz, nel senso che la questione di stabilire l'obbligo che siano di 25 cavalli o superiori... forse non è opportuno stabilire l'obbligo perché devono essere i tecnici a indicare qual è la potenza che è necessaria, perché può darsi che ci sia per certe lavorazioni necessità di avere anche dei trattori in certe zone con potenza inferiore, adesso questo è un dubbio che veniva: la questione di mettere tassativamente che sia 25 o oltre. Ora, senz'altro come raccomandazione e come principio va bene, però in certi casi la scelta del tecnico potrebbe anche cadere su un mezzo che per alcuni lavori sia inferiore ai 25 cavalli. Ora, mettendo la questione tassativamente in questo senso, potrebbe pregiudicare la questione... ecco, questo era il dubbio che mi veniva fuori, sulla questione di mettere 25 e oltre sono d'accordo.
Jorrioz (IND.) - Ci sono altri che vogliono prendere la parola? Se più nessuno prende la parola, metto in votazione per alzata di mano l'articolo unico della proposta di regolamento regionale in esame al punto 18 all'ordine del giorno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo alla votazione per scrutinio segreto per l'approvazione della soprariportata proposta di regolamento regionale nel suo complesso.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 20
Maggioranza: 11
Favorevoli: 18
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva la soprariportata proposta di regolamento n. 4.
