Oggetto del Consiglio n. 2506 del 30 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2506/IX Disegno di legge: "Finanziamento dell'intervento di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di protezione civile, istituita con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
PresidenteIl Consigliere relatore Cristina Monami ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 303, iscritto al punto 13 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS)Con questa legge n. 303 del 13 giugno 1991 la Giunta regionale intende finanziare o rifinanziare la riorganizzazione della rete di radiocomunicazioni per il Servizio di protezione civile.
Questa riorganizzazione consiste nell'ammodernamento della rete, che sarà dotata di strutture sempre più idonee e di apparecchiature sempre più sensibili, in modo da poter, da una parte, adeguare le frequenze di cui ci si avvaleva alle normative europee - in questo campo ci sono state modificazioni europee e quindi la Valle d'Aosta si adegua a queste normative - e, dall'altra, di poter riuscire a ricoprire con questo servizio tutta la Valle, coprendo anche quelle valli profonde e strette che per motivi orografici erano escluse da questo tipo di servizio.
Il finanziamento permetterà anche un ampliamento della stessa rete e metterà in funzione tre nuovi canali, che si porranno al servizio dei lavori pubblici, del soccorso aereo e della tutela ambientale, consentendo grosse innovazioni in questi tre ambiti di intervento.
Questa legge autorizza per il 1991 un prelievo di 1.500 milioni dal capitolo 67030 ("Fondo globale per finanziamento di investi-menti") ed il suo trasferimento al capitolo 40700 ("Spese per il po-tenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomuni-cazioni per il Servizio protezione civile"), che era sprovvisto di fon-di e che ora dispone di un capitale per gli scopi cui ho accennato.
Il prelievo autorizzato per l'anno 1992 sarà di 4.600 milioni, mentre, a decorrere dal 1993, le spese derivanti dal potenziamento e dall'ampliamento della rete di radiocomunicazioni saranno determinate con un'apposita legge di bilancio.
Presidente E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Potenziamento e ampliamento)
1. Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile", è autorizzata: per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire 6.100 milioni, così suddivisa:
a) anno 1991: lire 1.500 milioni;
b) anno 1992: lire 4.600 milioni.
2. A decorrere dall'anno 1993, gli eventuali oneri necessari per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni sono determinati con legge di bilancio.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Organizzazione e manutenzione)
1. Per l'organizzazione e manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni è autorizzata la spesa annua di lire 156 milioni che, per gli anni finanziari 1991-1992, graverà sul capitolo 40720 che presenta la necessaria disponibilità.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Organi e strumenti)
1. E' demandata alla Giunta regionale ogni determinazione in merito all'impiego ed alla liquidazione delle spese di cui all'articolo 1.
2. Gli interventi relativi al potenziamento ed ampliamento della rete di radiocomunicazioni nonché quelli di manutenzione della medesima sono attuati a cura dell'Ufficio regionale della protezione civile dell'Assesso-rato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, il quale indirizza e controlla la corretta metodologia di realizzazione ed utilizzo delle strutture.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 grava sul capitolo 40700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma uno si provvede:
a) per l'esercizio 1991 mediante riduzione di lire 1.500 milioni dello stan-ziamento iscritto al capitolo 67030 "fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1991 (Area strutture regionali - sistema informatico pubblico - C-2-4);
b) per l'esercizio 1992 mediante utilizzo della somma di lire 4.600 milioni delle risorse iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993.
3. A decorrere dal 1993 gli oneri derivanti di cui agli articoli 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di investimento"
lire 1.500.000.000
In aumento
Cap. 40700 "Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile - legge regionale 29 ottobre 19485, n. 70 articolo 3".
Legge regionale n.
lire 1.500.000.000
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
