Oggetto del Consiglio n. 2476 del 26 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2476/IX Disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale primo dicembre 1986, n. 59, concernente: "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) La V commissione consiliare permanente ha preso in esame il disegno di legge n. 257 che la Giunta regionale ha proposto a modifica e integrazione alla legge regionale n. 59 del 1 dicembre 1986 concernente: "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" e gli emendamenti che successivamente la stessa Giunta regionale ha proposto e presentato.
Il disegno di legge n. 257 introduce alcune innovazioni e variazioni tese a soddisfare talune esigenze ed a supplire a carenze che l'evoluzione non solo tecnica, della professione di maestro di sci, ha ormai reso indispensabili.
Prima di entrare nel merito del disegno di legge e relazionare sui contenuti ci pare pertinente ed opportuno premettere che le osservazioni già poste dal Servizio Affari Legislativi nelle "Note di tecnica legislativa" che accompagnano il disegno di legge stesso, sono da ritenersi accoglibili in toto, e che peraltro le correzioni formali indicate al punto a) sono già state apportate al testo presentato in commissione; alle osservazioni di cui ai punti c) e d) così come agli emendamenti approvati in commissione, ha provveduto la commissione stessa proponendo al consiglio il testo già emendato. Quindi quello allegato è il testo della V commissione già emendato.
Fra le modifiche e le integrazioni proposte dal presente disegno di legge rivestono particolare importanza l'introduzione ed il riconoscimento di ulteriori e consolidati ambiti di esercizio della professione, quali il monosci, il telemark, la tavola da neve, lo sci acrobatico, lo ski roll, lo sci sull'erba e simili.
L'esercizio della professione in tali ambiti, riconosciuto e regolamentato dalla normativa in via di approvazione, è però subordinato all'acquisizione di specifiche qualificazioni conseguibili da parte dei maestri, con il superamento di adeguati esami indetti dall'Associazione Valdostana Maestri di sci d'intesa con l'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
Un'ulteriore interessante integrazione è rappresentata dalla ridefinizione sia delle scuole di sci, delle quali vengono sottolineati la natura ed i compiti, che della figura professionale del maestro di sci, ribadendone la qualifica di operatore turistico e la demarcazione dell'ambito di esercizio, soprattutto in relazione agli sconfinamenti con la professione di guida alpina.
Il disegno di legge n. 257 adempie poi, all'articolo 8, all'esigenza di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione in Valle d'Aosta, delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle altre normative italiane ed europee.
L'articolo 10 soddisfa l'esigenza di meglio definire e precisare le sanzioni amministrative conseguenti ad un non corretto esercizio della professione nella nostra Regione.
Gli emendamenti proposti dalla Giunta regionale successivamente alla presentazione del disegno di legge e comunque contenuti nel testo predisposto dalla V Commissione, concernono in particolare la possibilità, da parte dell'Associazione Valdostana Maestri di sci, di stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci iscritti all'Associazione e del contributo che la R.A.V.A. potrà erogare a favore della stessa, nella misura del sessanta per cento dell'importo dei premi.
I successivi articoli disciplinano l'autorizzazione alle variazioni di bilancio inerenti la nuova normativa.
Il nuovo testo a modifica ed integrazione della precedente legge n. 59/86 ci pare soddisfare le esigenze che in questi ultimi anni erano andate maturando, soprattutto in funzione della evoluzione della professione del maestro di sci.
Per tale motivo la V commissione ha espresso parere favorevole, così come la II commissione consiliare per quanto concerne la parte finanziaria. E' stata sentita per questo disegno di legge anche l'associazione maestri di sci.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (AI)Non esistono delle grosse osservazioni da fare a questo disegno di legge, che introduce di fatto alcune importanti modifiche ed integrazioni alla legge del 1986, allo scopo di regolamentare queste nuove pratiche sportive del monosci, del telemark e attività similari.
Desidero però cogliere questa occasione per fare ancora una osservazione, tenuto conto del ruolo che svolgono le guide della natura nella nostra Regione.
Non è perché sia innamorato di questo problema che lo sollevo ancora una volta, ma perché anche in questa legge potrebbero nascere i problemi che ora intendo brevemente evidenziare.
All'articolo 1, punto 3, di questa legge, si dice che nell'esercizio dell'attività di cui al primo comma il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali. Sono perfettamente d'accordo che i maestri di sci abbiano anche questa possibilità, però non posso esimermi dal mettere in evidenza che questa è una attività che viene svolta dalle guide della natura, che potranno esercitare questa attività anche con gli sci. Non credo infatti che esista nessuna norma di legge che escluda la possibilità per la guida della natura di usare gli sci in primavera o in inverno.
Quindi voglio insistere ancora una volta per esternare la necessità di delimitare quelle che sono le sfere di azione e gli ambiti nei quali queste persone possono operare: delle guide alpine da una parte, dei maestri di sci, delle guide turistiche e delle guide della natura dall'altra. Altrimenti rischiamo di creare una confusione terribile, rischiamo di non sapere più qual è il limite entro il quale queste persone possono operare.
Per quanto riguarda i maestri di sci e le guide alpine, non credo esistano dei grossi problemi, perché ad esempio l'articolo 2 bis, quando parla dello sci fuori pista, dice che il maestro di sci può accompagnare l'allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l'esercizio della sua opera non sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche. Poi al punto 2 dice che le società locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, di intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida e quale attività sciistica può essere svolta dalle guide alpine. Quindi, nell'eventualità che venga fuori una diatriba, la legge prevede la regolamentazione di questo fatto, e su questo non ci piove.
Rimane invece il problema, che voglio ancora una volta ribadire, delle guide della natura, perché in occasione della discussione di quella legge non si è voluto delimitare la sfera di azione di questa figura. Ora, leggendo l'articolo 1, secondo comma, emerge che le guide della natura possono andare in qualsiasi posto della Regione, purché non vi siano difficoltà alpinistiche e purché non sia richiesto l'uso di corda, piccozze e ramponi; però evidentemente le guide della natura, come già mi è stato chiesto da parecchi maestri di sci, potranno con gli sci accompagnare i turisti in primavera e in inverno a svolgere l'attività che loro compete, quindi invadendo la sfera d'azione dei maestri di sci.
Non è che voglia privilegiare l'attività di una professione anziché di un'altra, si tratta però di creare una normativa tale che eviti dei contrasti e delle confusioni. Secondo me è gravissimo questo fatto, perché sono sicuro che quando le guide della natura con gli sci, in primavera o in inverno, accompagneranno i turisti, incontrando i maestri di sci sicuramente nasceranno delle discussioni.
Quindi colgo l'occasione dell'approvazione di questa legge per evidenziare questo problema, al fine di evitare delle discussioni che potevano essere evitate con un po' di buon senso.
Si dà atto che dalle ore 17,13 presiede il Presidente Dolchi.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Solo per ribadire al Consigliere Maquignaz intanto che stiamo parlando in questo momento della disciplina della professione dei maestri di sci e non delle guide della natura; mi pare anche di ricordare che nel testo dove si definisce la sfera di attività degli accompagnatori della natura, si è anche scritto in maniera abbastanza chiara che sono esclusi i tratti innevati. Direi che a quel punto avremmo accontentato anche il Consigliere Maquignaz, perché se vengono esclusi i tratti innevati, sicuramente non ci può più essere questa interferenza fra attività dei maestri di sci e fra quella degli accompagnatori della natura.
Maquignaz (AI) Innevati non c'è scritto.
Trione (DC) Non ero sicuro... comunque mi pare che nel definire l'ambito di attività dei maestri di sci sia sufficientemente chiaro perché non vengano confusi i due tipi di attività. Semmai il problema si poneva per gli accompagnatori della natura.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Faval, ne ha facoltà.
Faval (UV) Je voudrais simplement adresser une prière à l'Assesseur. Il y a eu occasion de vérifier que ce projet de loi va dans la direction que nous souhaitions, ayant d'autant plus vérifié avec l'association des moniteurs de ski qu'on a vue en commission en même temps que l'Assesseur, et qui partageait les propositions qui sont contenues dans ce projet de loi. J'adresse la prière à l'Assesseur de bien vouloir s'adonner à ce que cette loi soit res-pectée, dans l'intérêt avant tout de la catégorie, c'est-à-dire de ces professionnels qui sont les moniteurs de ski, qui entre autres représentent dans le domaine du tourisme une des catégories les mieux équipées et celles qui rendent à l'image et à la promotion de la Vallée d'Aoste le plus. Tout le monde connaît que les moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste sont normalement appelés à représenter l'Italie dans la Interski: il s'agit là de confrontations à niveau technique des écoles de ski au niveau international et c'est aussi à travers la Vallée d'Aoste que l'Italie présente sa technique de faire du ski.
Donc dans l'intérêt de cette catégorie méritoire, nous avons le devoir de faire de façon que cette loi soit respectée dans tous les détails, et spécialement dans la partie concernant la possibilité des étrangers de faire les moniteurs de ski en Vallée d'Aoste, ou surtout les prétendus moniteurs, parce que l'expérience nous a appris qu'il y a des sociétés de voyage internationales qui portent en Vallée d'Aoste des personnes, qui se présentent avec des papiers et prétendent pouvoir faire de l'enseignement de ski chez nous.
Donc il faut vérifier qu'il s'agit effectivement de moniteurs de ski avec l'habilitation à faire la profession, et deuxièmement qu'il y ait un contrôle très strict en ce qui concerne la période pendant laquelle ces gens, d'après la loi, sont autorisées à faire leur activité dans notre Région. Ceci dans l'intérêt de la catégorie des moniteurs de ski, mais aussi et surtout dans l'intérêt du tourisme en Vallée d'Aoste.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Molto brevemente, per ringraziare il relatore e i membri della commissione che hanno svolto un egregio lavoro di approfondimento e di revisione del testo, il che ci ha portato ad una brevissima discussione in aula, in quanto si era già fatto questo lavoro precedentemente in commissione.
Quanto alla raccomandazione del Consigliere Faval, credo sia quasi superflua perché è compito dell'amministrazione regionale far rispettare tutte le leggi che vengono approvate.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Maquignaz (AI) Intanto per dichiarazione di voto, perché su questa legge ho già dichiarato il mio voto favorevole.
Avevo colto l'occasione perché era pertinente, perché in questa legge si prevede la possibilità da parte di maestri di sci di portare giustamente i clienti a vedere il paesaggio, per chiedere se le guide della natura possono frequentare le piste di sci con gli sci ai piedi. Però voglio far notare all'Assessore che sulla legge per le guide della natura non è prevista l'esclusione dello sci per il fondo e per lo sci per la discesa; quindi oggi chiedo soltanto se è possibile per le guide della natura, in base alla legge che stiamo approvando, frequentare le piste di fondo o le piste di discesa, perché purtroppo nella legge la esclusione dello sci per il fondo o per la discesa non è prevista.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. L'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" e sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Definizione di maestro di sci)
1. E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline alpine o nordiche.
2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma uno il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, sono aggiunti i seguenti articolo 2 bis e 2 ter:
"Articolo 2 bis
(Sci fuori pista)
1. Il maestro di sci può accompagnare l'allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l'esercizio della sua opera non sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche.
2. Le società locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, d'intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida e quale attività sciistica può essere svolta dalle guide alpine.
3. In mancanza di accordo o di organismo competente per zona decide l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentiti l'associazione valdostana maestri di sci e l'organismo regionale rappresentativo delle guide alpine di alta montagna.
Articolo 2 ter
(Ulteriori ambiti di esercizio della professione)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 bis, rientra nell'ambito delle competenze dei maestri di sci l'insegnamento di discipline direttamente derivate dalla pratica dello sci, o comunque ad essa strettamente connesse, quali il monosci, il telemark, la tavola da neve, lo sci acrobatico, lo ski-roll, lo sci sull'erba e simili.
2. L'insegnamento delle discipline di cui al comma uno è peraltro condizionato al conseguimento di specifiche qualificazioni a seguito del superamento di appositi esami all'uopo organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previo accordo con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
3. Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei maestri di sci in possesso di regolare titolo per l'esercizio della professione di maestro di sci specificamente autorizzati anche all'insegnamento delle discipline di cui al comma uno, ai sensi della normativa vigente in altre regioni o in stati aderenti alla CEE".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. Il termine "licenza" usato nel testo della legge 1° dicembre 1986, n. 59, è sostituito dal termine "autorizzazione", fatta eccezione per quanto disposto dalla lettera e) del comma uno dell'articolo 16.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. Il comma due dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"2. Si considera esercizio stabile della professione, ai fini del presente articolo, l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 20."
2. Il comma cinque dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"5. Il Comune interessato, all'atto del rilascio della autorizzazione e delle successive vidimazioni ai sensi del comma uno dell'articolo 9, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all'Associazione valdostana maestri di sci".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 1. Il comma uno dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 1. L'articolo 10 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"Articolo 10
(Categorie di maestri)
1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:
a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;
b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;
c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.
2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e la autorizzazione comunale indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.
3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono autorizzati.
4. L'autorizzazione, per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.
5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 1. Il comma due dell'articolo 12 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"2. I maestri di sci di ciascuna disciplina sono tenuti a frequentare, almeno una volta ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati a norma del presente articolo, salvo che nell'ultimo triennio abbiano partecipato a corsi di formazione o aggiornamento in qualità di istruttori nazionali o allenatori, o che abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 1. La lettera d) del comma uno dell'articolo 16 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituita:
"d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'articolo 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o in stati aderenti alla CEE;".
2. Al comma uno dell'articolo 16, della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g) -
"g) aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 12".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 1. L'articolo 18 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"Articolo 18
(Definizione di scuola di sci)
1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.
2. La scuola di sci collabora con le aziende di promozione turistica, il Comune e la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 1. L'articolo 26 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"Articolo 26
(Sanzioni)
1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l'esercizio abusivo della professione, l'irregolare esercizio dell'attività nella Regione Valle d'Aosta è punito con le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque eserciti l'attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000;
b) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'articolo 24, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;
c) qualora l'inosservanza delle tariffe decretate sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, con contestuale diffida ad osservare e fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20;
d) l'apertura di scuole di sci sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000 per ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento presso la scuola non autorizzata;
e) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.
2. Le sanzioni possono essere raddoppiate in caso di recidiva.
3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, urbanistica e beni culturali".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 1. Al comma due dell'articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g) -
"g) può stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci iscritti all'Associazione valdostana maestri di sci, per la corresponsione di somme in caso di morte o invalidità permanente e/o invalidità temporanea conseguenti a infortunio in servizio".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 1. Il comma tre dell'articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"3. La Regione eroga un contributo sulle spese per l'organizzazione e l'attuazione di preselezioni, corsi ed esami per maestri di sci di discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni, nonché di corsi di formazione per aspiranti istruttori tecnici regionali e corsi di aggiornamento e perfezionamento degli istruttori stessi, organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previa intesa con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. A tal fine si intendono per spese di organizzazione e attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiale e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessarie allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti, il loro trasporto nella località sede del corso, nonché le spese relative all'uso degli impianti di risalita da parte dei partecipanti".
2. Il comma quattro dell'articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:
"4. Per quanto concerne i corsi di formazione, frequentati con esito positivo, e di aggiornamento per istruttori tecnici organizzati dalla Federazione italiana sport invernali, la Regione si assume tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti residenti in Valle d'Aosta con esclusione delle spese di viaggio".
3. Al comma otto dell'articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, dopo la parola"incentivare" sono inserite le parole "la ristrutturazione".
4. Dopo il comma nove dell'articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunto il seguente comma 10:
"10. Limitatamente al triennio 1992/1994 la Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo pari al 60 per cento dell'importo dei premi preventivamente concordati con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e relativi alle polizze di assicurazione di cui alla lettera . g) del comma due dell'articolo 28. I suddetti premi sono liquidati in rate semestrali anticipate a decorrere dall'esercizio finanziario 1991".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 1. E' autorizzata la maggiore spesa annua di lire 50.000.000 sul capitolo 64480 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento). Pertanto l'ammontare dello stanziamento annuale del capitolo di spesa è di lire 260.000.000".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 1. Limitatamente all'esercizio 1991 è autorizzata la maggiore spesa di lire 30.000.000 sul capitolo 64481, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Ulteriore contributo all'Associazione valdostana maestri di sci per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell'anno 1991).
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma dieci dell'articolo 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è autorizzata per il periodo 1991/1994 la spesa di lire 690.000.000, il cui onere grava sul capitolo 64485, di nuova istituzione, (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Associazione stessa), così ripartita:
a) 1991: lire 115.000.000
b) 1992: lire 230.000.000
c) 1993: lire 230.000.000
d) 1994: lire 115.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16 1. Alla copertura degli oneri complessivi di cui agli articoli 12, 13 e 14 si provvede per il 1991 mediante riduzione di lire 195.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67.000 (Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti), a valere sull'accantonamento "Sports tradizionali" (attività produttive - Settore turismo - D 2.11 - lettera c) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento resta quindi una minore somma di lire 125.000.000.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992, l'entità del finanziamento di cui all'articolo 12 sarà determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992, ad una eventuale rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 14 si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 67000 (Fondo globale per il finaziamento di spese correnti)
Lire 195.000.000
Totale variazioni in diminuzione Lire 195.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 64480 (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento)
Lire 50.000.000
Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59
Legge regionale 10 maggio 1988, n. 33
Legge regionale , n.
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione 2. 1. 1.6.2.2.10.24.09.
Cap. 64481, di nuova istituzione, (Ulteriore contributo per l'anno 1991 all'Associazione valdostana maestri di sci per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell'anno 1991)
Lire 30.000.000 Legge regionale , n.
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.24.09. Cap 64485, di nuova istituzione, (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Associazione stessa).
Lire 115.000.000 Legge regionale , n.
Totale variazioni in aumento
Lire 195.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
