Oggetto del Consiglio n. 2471 del 25 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N.2471/IX Discussione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1990 n. 7, concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse".
PresidenteHa chiesto di parlare il relatore, Consigliere Agnesod, ne ha facoltà.
Agnesod (UV) Sul disegno di legge 226, presentato dalla Giunta regionale in data 25 settembre 90 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1990 n. 7, concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse", dopo quasi nove mesi dalla sua presentazione il disegno di legge sembra che approdi alla sua fase finale.
Mi corre l'obbligo di segnalare che malgrado il lungo travaglio il provvedimento legislativo che è stato creato, presenza carenze e lacune su cui, quale relatore, debbo soffermarmi.
Innanzitutto è opinabile il fine stesso per cui questo disegno di legge è stato presentato.
Si può infatti rilevare dalla relazione che la Giunta ha allegato allo stesso, che la volontà politica è di cancellare ciò che era previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 7/90, vale a dire abolire gli articoli che prevedevano una incentivazione inversamente proporzionale alla dimensione del comprensorio gestito dalle società.
Rimangono inalterate le norme che consentono il finanziamento di impianti di particolare importanza sciistica, per i quali è stato ritenuto utile mantenere i livelli di aiuti che consentano alle società di completare quei programmi già intrapresi grazie agli altri interventi di settore, che mirano a mantenere ai più elevati livelli internazionali le infrastrutture sciistiche delle stazioni valdostane.
Va sottolineato a questo punto che si evidenziano le difficoltà e in alcuni casi l'impossibilità di intervenire con il provvedimento in oggetto in favore degli impianti e comprensori di piccola o media dimensione.
La relazione della Giunta che accompagna il disegno di legge, non presenta un'analisi e un programma sulla domanda-offerta turistica complessiva, che invece dovrebbe, a mio parere, essere alla base di una proposta di legge come questa che stiamo esaminando, per cui diventa più difficile valutarne i contenuti.
Tecnicamente il testo in esame presenta un aspetto poco chiaro: non si capisce se l'articolo 5 della legge 7/90, che prevede il coinvolgimento anche dei consigli comunali, rimane o viene abrogato, in quanto il nuovo testo ha un suo articolo 5 che modifica l'articolo 6 della precedente legge, ma non fa riferimento alcuno al vecchio articolo 5.
All'articolo 2 del disegno di legge in esame, sono stati introdotti due ambiti nuovi per la concessione di contributi: si tratta dell'acquisto e messa in opera di sistemi automatizzati di controllo degli accessi agli impianti a fune in funzione dell'attuazione di uno skipass regionale ed alla realizzazione di impianti per il distacco controllato delle valanghe.
A mio parere il quinto comma dell'articolo 4 va rivisto nel senso che i finanziamenti vanno concessi non solo per la costruzione di funivie e di impianti ad agganciamento automatico come previsto dal disegno di legge, ma devono essere concessi anche per tutti gli impianti ad agganciamento fisso, considerando le particolarità ed i motivi per cui questi impianti vengono scelti ed installati in determinate località.
Concludo ricordando che la mia relazione non vuole e non deve entrare nell'analisi della parte finanziaria, la quale è stata oggetto di trattazione nell'apposita commissione e per la quale chiedo venga sentita la relazione apposita.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Credo che l'inversione sia giusta, perché in effetti il disegno di legge 280 discende dal disegno di legge 226.
Questo disegno di legge era stato approvato dalla Giunta dieci mesi fa, poi è rimasto fermo in commissione proprio perché si era reso necessario raggiungere un accordo con l'associazione impianti a fune per la presentazione dell'ulteriore disegno di legge 280, che andremo a discutere dopo.
La filosofia di questo disegno di legge 226 è molto semplice: la legge 7/90, attualmente in vigore, come ha già detto anche il relatore, agli articoli 2 e 3 privilegia non solo la creazione di nuovi comprensori sciistici, ma li privilegia in senso inversamente proporzionale, nel senso che più piccole sono le aziende, più piccoli sono gli impianti che si vogliono costruire, maggiore è l'intervento che la Regione eroga a favore di queste aziende.
Con le modifiche che oggi apportiamo, vogliamo capovolgere la filosofia di impostazione, in questo senso: vogliamo riservare questi contributi della legge 7, che sono contributi a fondo perduto, in modo prioritario agli impianti di particolare importanza sciistica. Non sono escluse le possibilità di intervento a favore delle piccole aziende perché, lo dice l'articolo 5 della nuova legge, nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti eccetera, l'ammissibilità ai benefici è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi che verrà poi approvato dal Consiglio regionale.
In linea di massima questi contributi vogliono essere destinati in modo prioritario agli impianti di grande importanza sciistica. E' una scelta politica che la maggioranza intende fare, è una scelta di politica turistica, ma se si vuole è anche una scelta di politica del territorio.
Quali le motivazioni? Le motivazioni discendono proprio dall'analisi di quei flussi turistici e della domanda turistica di prospettiva, cui accennava prima il Consigliere Agnesod. Il mercato dello sci, che ha avuto un grosso boom negli anni 1980, attualmente è un mercato in saturazione, un mercato che si è attestato però su livelli di alta qualità, nel senso che lo sciatore predilige oggi i grandi comprensori sciistici, predilige quei comprensori dove vi sono impianti tecnologicamente avanzati. Nello stesso tempo, se si va ad esaminare la domanda turistica di prospettiva, tutti gli studi concordano sul fatto che la domanda futura di turismo si indirizzerà nel senso di valorizzare quelle che sono le risorse paesistiche e territoriali. Mentre precedentemente c'era quasi una monocultura turistica dello sci, oggi si ricercano delle forme di turismo diverse, in modo particolare quelle che valorizzano le risorse ambientali e paesistiche.
Da questo discende che è opportuno concentrare le energie finanziarie nei comprensori sciistici dove c'è una prospettiva di utenza turistica, e quindi c'è anche una prospettiva di redditività economico-finanziaria, renderli competitivi a livello internazionale anche in vista dell'apertura del mercato europeo del 1993, in modo da permettere a queste grandi aziende di camminare con le proprie gambe, perché non è detto che dopo il 1993 possiamo continuare in questa politica di assistenza e di contribuzioni a favore di queste aziende.
Dall'altro lato bisogna evitare una proliferazione di creazione di sempre nuovi impianti anche nei comuni e nelle piccole località dove non c'è una prospettiva di utenza turistica in questo senso, e quindi di redditività dell'impianto stesso. Anzi, forse in certi casi la creazione di nuovi impianti in queste piccole località non solo non porta turismo, ma in un certo qual senso, deturpando il territorio, possono allontanare o comunque creare difficoltà per la creazione di un turismo diverso. E' ben vero che in queste piccole località per la maggior parte dei casi questi impianti hanno più che una valenza turistica, una valenza di tipo sociale, legata agli abitanti, ai comprensori, ed è sotto questo aspetto che era nata la necessità di salvaguardare l'esistenza di questi impianti nelle piccole località e quindi l'esigenza che ci ha portato a concordare con l'associazione impianti a fune l'altro disegno di legge che andremo ad esaminare dopo, il disegno di legge 280. Però la filosofia dell'intervento che l'Amministrazione regionale intende effettuare nei prossimi anni è grosso modo questa.
L'unica novità che viene apportata per quanto riguarda i contributi non è tanto quella del distacco controllato delle valanghe, perché esisteva già nella precedente legge 7, ma è quella di dare i contributi anche per la realizzazione dello skipass unico, sul quale sono in corso da tempo delle trattative con l'associazione impianti a fune, e si spera di arrivare ad un accordo entro breve tempo, per cui abbiamo inteso prevedere nella legge questa possibilità di contribuzione.
C'è un ulteriore emendamento che vorrei presentare, che è stato concordato con l'Assessorato dei Trasporti, e riguarda il momento dell'erogazione dei contributi. La Giunta regionale è libera di decidere il finanziamento dei contributi a favore degli impianti a fune, però di fatto la liquidazione materiale dei contributi viene subordinata ad alcune condizioni. Esattamente all'articolo 5 del disegno di legge 226, al comma 2, viene aggiunto: "La Giunta regionale decide in via definitiva in merito alla concessione dei contributi e al loro ammontare; alla successiva liquidazione si provvede previo accertamento dell'avvenuto rilascio della autorizzazione previa e della concessione edilizia".
Così pure al comma successivo: nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti eccetera, si aggiunge il seguente paragrafo: "ferma restando la compatibilità degli stessi con il Piano di Bacino di Traffico approvato dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, e delle leggi 5 maggio 1989, n. 160, e n. 15 dicembre 1990, n. 385".
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Faval, ne ha facoltà.
Faval (UV) Nonostante la spiegazione e l'illustrazione che l'Assessore ci ha dato della filosofia, alla quale questo disegno di legge si rifarebbe, diventa difficile comprendere quale sia la volontà politica che si va a soddisfare con questo provvedimento.
A me sembrerebbe di capire, tenuto anche conto della lunga e travagliata gestazione che questo progetto di legge ha avuto, che rispetto ad una iniziale volontà di fare comunque qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato fatto prima, ci si sia poi resi conto che forse sarebbe stato meglio riflettere un attimo, ma la riflessione ci ha poi portato ad un provvedimento abbastanza farraginoso, che in fondo modifica non certamente in meglio la situazione preesistente, ma la va a complicare ulteriormente. Anche perché forse vale la pena ricordare che la legge 7/90 è una legge che introduceva, rispetto a quanto fin qui il Consiglio regionale aveva fatto nel settore degli impianti di risalita, un concetto nuovo, che era quello di proporre dei contributi, anzichè l'accesso a mutui agevolati e cose di questo genere, ma tenendo ben presente che esistevano sul territorio delle esigenze diverse a seconda del tipo di stazione che si prende in esame.
Mi pare che l'attuale PDS dovrebbe ricordare come più volte abbiamo avuto occasione di discutere ed essi rimproveravano che gli interventi regionali fossero distribuiti in modo indiscriminato e che questo facesse sì che i maggiori vantaggi andavano nei confronti delle stazioni più grandi. Ora la legge 7/90 prevedeva un criterio di distribuzione dei contributi in modo inversamente proporzionale all'ampiezza del domaine skiable gestito dalla società, e questo per un motivo abbastanza semplice, cioè che le stazioni più grandi in fondo sono le uniche che possono avere durante la gestione degli utili, mentre quelle medie e piccole hanno delle difficoltà a gestire la loro attività. Pertanto si riteneva che fosse necessario intervenire in quel modo, cioè con il contributo, per consentire anche alle stazioni medie e piccole di potersi aggiornare dal punto di vista tecnologico e quindi mantenere il livello di competitività rispetto ai concorrenti della Valle d'Aosta. Senza peraltro dimenticare che per quanto riguarda una situazione del tutto particolare che abbiamo noi in Valle d'Aosta rispetto alle altre località dell'arco alpino, dovuta alla difficile orografia della nostra Regione, per cui si deve provvedere ad investimenti molto elevati per quanto riguarda la dotazione dei cosiddetti impianti di arroccamento, quindi senza dimenticare questo aspetto, la legge 7/90 prevedeva che comunque si potesse intervenire nei confronti di questo particolare impianto fino ad un ammontare del 75 per cento .
In effetti all'articolo 4 si diceva: nel caso di impianti di particolare importanza sciistica, i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi sino ad un ammontare massimo del 75 per cento della spesa ammessa, qualunque sia la ricettività giornaliera di cui all'articolo 2. E poi si diceva: sono considerati di particolare importanza sciistica per le finalità di cui alla presente legge gli impianti eccetera, che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione del comprensorio sciistico.
Quindi, se da una parte il contributo doveva essere inversamente proporzionale alle dimensioni della stazione da prendersi in considerazione, e questo per dare la possibilità alle piccole e medie stazioni di potersi aggiornare sul piano tecnologico, dall'altra parte la Regione interveniva comunque nei confronti delle grandi stazioni quando si tratta di costruire il cosiddetto impianto di arroccamento. Questa mi pare fosse una politica di intervento ben precisa, che aveva soprattutto come obiettivo quello di mantenere sempre ad un livello molto elevato la qualità dell'offerta Valle d'Aosta nel settore degli impianti di risalita. Livello elevato che consideriamo indispensabile perché la Valle d'Aosta possa in modo efficace porsi nei confronti della concorrenza nazionale ed internazionale.
Con il provvedimento che stiamo esaminando si ribalta completamente questo concetto, si generalizza l'intervento di contributo nei confronti di quasi tutte le situazioni esistenti sul territorio, salvo poi, come d'altra parte lo stesso Assessore ha annunciato, prevedere un'integrazione con un disegno di legge, il numero 280, di difficile comprensione. Chiedo scusa al Presidente del Consiglio se faccio riferimento al disegno di legge 280, perché quando si dice all'articolo 1 dell'intento di salvaguardare il mantenimento e la operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale, è una definizione abbastanza sibillina; vorremmo capire cosa sta a significare infrastrutture sciistiche di interesse locale, quali sono quelle che non sono di interesse locale? Bisogna capire se il locale è inteso e circoscritto a comprensori di piccole dimensioni, perché anche le grandi stazioni hanno un interesse praticamente locale, nel senso che la maggior parte di questi si svolgono sul territorio di un solo comune. Courmayeur non va ad interessare territori di comuni viciniori, a meno che non si voglia fare una distinzione circa la possibilità che alcune di queste stazioni abbiano già dei collegamenti di carattere internazionale. Allora però dobbiamo togliere Courmayeur, che non ha collegamenti di carattere internazionale relativamente al domaine skiable principale, quello della Val Veny. Ne abbiamo invece due, quello di La Thuile e quello di Valtournenche-Breuil, che in questo caso presentano invece una situazione di tipo diverso.
Quindi vorremmo capire quali sono le caratteristiche delle stazioni della Valle d'Aosta che rientrano nella fattispecie interesse locale.
Tornando al disegno di legge 226, come è stato anche evidenziato dal relatore, non possiamo non manifestare le perplessità che in parte ho già enunciato, relativamente ad una volontà non molto precisa, ad una politica di intervento nei confronti degli impianti di risalita, che non muta se non in senso negativo una linea scelta da questo Consiglio regionale. Ripeto che l'allora partito comunista era d'accordo su questo tipo di intervento, che andava in una direzione che doveva favorire la possibilità delle stazioni della Valle d'Aosta di mantenersi sempre ad un alto livello di offerta.
Si introduce poi la possibilità di finanziare la realizzazione dello skipass regionale; qui vorrei porre alcune domande specifiche all'Assessore. Lo skipass regionale deve poter essere realizzato al più presto, perché la possibilità di inserire lo skipass regionale significa elevare di molto la qualità dell'offerta turistica della Valle d'Aosta a livello internazionale. Questo condividiamo, il problema però qual è? Il problema mi pare sia di carattere tecnico, o tecnologico se si preferisce, che però non discende dalla volontà dell'Amministrazione regionale, bensì da scelte che alcune società hanno fatto senza avere l'accortezza, attraverso l'associazione valdostana impianti a fune, di tenere un collegamento fra di loro e di valutare concordemente quale avrebbe potuto essere lo strumento migliore per il controllo dei passaggi, che avrebbe poi dovuto rappresentare la possibilità di realizzare lo skipass regionale.
Vale a dire che alcuni comprensori hanno scelto un sistema, altri ne hanno scelto un altro, con delle valutazioni pro e contro sia nei confronti dell'uno che dell'altro, che li fanno mettere più o meno sullo stesso piano, e a questo punto il problema qual è? Siccome i due sistemi non sono compatibili fra di loro rispetto agli strumenti che sono installati per il controllo dei passaggi e l'apparato che deve essere predisposto perché questi controlli avvengano, uno dei due deve essere sostituito: chi lo paga? Lo deve pagare l'Amministrazione regionale. E questa è la situazione nella quale ci veniamo a trovare, senza peraltro dare assicurazione che effettivamente i sistemi attualmente in uso sul territorio regionale siano i migliori rispetto a ciò che esiste sul mercato internazionale. Se addirittura si dovesse valutare di appartenere ad un livello più basso con gli attuali sistemi e quindi andare verso l'acquisizione di sistemi più moderni, allora l'intervento della Regione non deve soltanto interessare la sostituzione di un sistema, ma addirittura dei due esistenti. A questo punto mi pare che si debba fare una riflessione molto attenta.
Il problema che vogliamo porre non è tanto quello della spesa alla quale si va incontro, quanto piuttosto al modo con il quale da una parte si sceglie, pretendendo che siano altri a pagare, senza peraltro cercare e favorire il coinvolgimento anche nelle scelte. Questo non mi pare che sia funzionale all'interesse del turismo invernale in Valle d'Aosta, anche perché se, come si pretende, deve comunque essere la Regione a finanziare scelte fatte da altri, credo che forse la Regione dovrebbe non imporre, assolutamente no, ma partecipare con il suo contributo di conoscenza che gli uffici e i funzionari dell'Amministrazione hanno, alla formazione della informazione e quindi delle scelte che devono essere realizzate.
Pertanto rispetto a questo problema specifico chiedo, a latere del discorso relativo alla discussione sul disegno di legge, all'Assessore di farsi parte diligente nei confronti dell'associazione, nei confronti delle società degli impianti di risalita, perché perlomeno a livello sperimentale, a partire dalla stagione invernale 1991-92, si possa in Valle d'Aosta disporre di uno skipass regionale, che consenta di superare anche quell'altra parte delle difficoltà che ci troviamo sulla strada per la realizzazione dello skipass regionale, che fin qui non ho citato, perché mi pare comunque non dico trascurabile, ma certamente meno importante rispetto a quella tecnica.
Mi riferisco all'indisponibilità da parte di qualche società ad addivenire ad un sistema di compensazioni rispetto all'uso dello skipass acquistato in una località e poi utilizzato in un'altra. A questo proposito credo si possa affermare con assoluta certezza che tutti trarranno un vantaggio dall'esistenza dello skipass regionale, perché lo sciatore che andrà a fare la settimana bianca a Courmayeur difficilmente più di una volta nella settimana si sposta per andare a sciare al Breuil, perché questo gli comporta una perdita di tempo notevole da dedicare alla pratica dello sci, che invece deve dedicare al trasferimento dalla località di residenza all'altra località.
Quindi insisto su questo aspetto, chiedo all'Assessore di fare in modo che per la prossima stagione invernale si possa a livello sperimentale vendere in Valle d'Aosta lo skipass regionale. Non dico di fare come qualche altra località turistica ha fatto, cioè contrabbandare uno skipass su tutti gli impianti, che tale non è per il semplice fatto che materialmente non è possibile utilizzare, sci ai piedi, lo skipass; dobbiamo invece, informando correttamente il turista che verrà in Valle d'Aosta, fargli sapere che con un unico biglietto potrà scegliere dove andare a sciare. Dopo un anno di sperimentazione avremo convinto tutti coloro che ancora adesso hanno delle difficoltà ad accettare le compensazioni, che comunque con le strumentazioni di cui si dispone al giorno d'oggi facilmente sono ottenibili.
Vorrei, terminando questo primo intervento di carattere generale, che l'Assessore mi spiegasse qual è il tipo di politica che s'intende perseguire rispetto alle società degli impianti di risalita, politica che va a modificare una scelta precisa che il Consiglio regionale si era data, perché da questo tipo di disegno di legge non è così evidente, se non una distribuzione di carattere generale e generalizzato sia di contributi che poi di possibilità di accedere ai mutui in base alla legge precedente, che non ha un obiettivo ben preciso da perseguire, o perlomeno questo non è emerso da quanto ci ha detto finora. Forse con il prossimo intervento lo capiremo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Il nostro Gruppo aveva dato un giudizio negativo sulla legge 7/90; una legge che era molto discutibile nella sua impostazione, che avevamo criticato e su cui avevamo dato un voto negativo.
Le modifiche che oggi vengono proposte non vanno a modificare radicalmente la situazione, ci sono alcune correzioni, ma ci sono ancora una serie di punti che andrebbero chiariti meglio. Anche perché il motivo principale per cui avevamo criticato quella legge era che sull'argomento già esisteva una legge regionale, che affrontava il problema dei contributi per la costruzione di impianti di risalita, ed era la legge 46/85 "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio". Ci sembrava discutibile che in presenza di una legge regionale, che già prevedeva delle sostanziose agevolazioni, si andasse ad affiancare a quel provvedimento un'altra legge con ulteriori contributi, questa volta non più sotto forma di mutui agevolati ma sotto forma di contributi a fondo perduto.
Venne fatta quella scelta, in parte adesso viene confermata, però rimangono delle nostre riserve sostanziali su questo tipo di impostazione. In particolare qui si tratta di contributi a fondo perduto, come è stato precisato, differentemente da quanto avveniva prima con la legge del 1985. A noi pare che, trattandosi di contributi a fondo perduto, molto maggiore dovrebbe essere l'attenzione da parte dell'Amministrazione rispetto alla congruità delle previsioni di spesa, e maggiore attenzione dovrebbe esserci nell'esame delle domande, un controllo e una verifica reale sulle spese che sono state veramente sostenute. Infatti, mentre nel caso del mutuo quanto meno la società in forme agevolate è anche esposta e deve restituire, qui andiamo a dare dei contributi a fondo perduto, per cui tanto maggiore dovrebbe essere l'attenzione che prestiamo a tutti questi aspetti.
Allora mi pare che questa parte sia totalmente carente nel disegno di legge, anzi si fa addirittura un passo indietro rispetto alla legge 7/90, perché se andiamo a vedere l'articolo 5 del disegno di legge, che modifica l'articolo 6 della vecchia legge, troviamo una situazione abbastanza singolare. Secondo me qui c'è stata una omissione proprio dal punto di vista della tecnica legislativa, perché passiamo dal primo comma dell'articolo 5, così come viene riformulato l'articolo 6, in cui si prevede una istruttoria delle domande da parte di una commissione tecnico-consultiva, che è la stessa della legge 46/85. Viene richiamata tale e quale quella commissione e le si attribuisce un compito di istruttoria. E poi dal primo comma si salta direttamente al secondo comma che dice: la giunta regionale decide in via definitiva in merito alla concessione dei contributi e al loro ammontare, saltando tutta la parte che riguarda le modalità di funzionamento della commissione.
Modalità di funzionamento che erano esplicitate nell'articolo 6 della legge 7/90, al secondo, terzo e quarto comma. Oppure, se si vuol fare riferimento invece alla legge 46/85, lì le modalità erano ancora più dettagliate ed erano esplicitate nei commi 5,6,7,8,9 e 10 dell'articolo 3, in cui si diceva chi era il verbalizzante segretario della commissione, come potevano essere sostituiti i commissari, quando la commissione era validamente costituita, quando un commissario non poteva partecipare alla istruttoria, come doveva essere dato il parere, eccetera. Tutta questa parte qui deve essere recuperata nella legge, altrimenti si dice che l'istruttoria viene fatta dalla commissione, ma non si dice come funziona la commissione e si passa direttamente ad una decisione definitiva della giunta, che sembra quasi piovere dall'alto, indipendentemente dal lavoro della commissione. Per cui presenterò un emendamento per recuperare i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 46/85, in modo che si sappia come funziona la commissione.
L'altro aspetto molto delicato sempre dell'articolo 5, riguarda un aspetto su cui l'Assessore ha preannunciato un emendamento e che differenzia il momento in cui è ammesso il contributo, dal momento in cui tale contributo viene liquidato. Anche su questo punto bisogna fare molta attenzione, perché si tratta di contributi a fondo perduto, per cui è importante che ci sia una tempistica adeguata. Si può anche scegliere la strada di separare al momento in cui si dichiara l'ammissibilità del contributo dalla liquidazione, questo è giusto perché la società sa che è ammesso il contributo e quindi può predisporre tutto l'iter, ma poi la fase della liquidazione deve essere una fase che parte da alcuni dati di fatto certi.
Nell'emendamento si fa riferimento all'autorizzazione previa, ma l'autorizzazione previa è soltanto la fase di inizio dell'iter burocratico di una autorizzazione, che si conclude poi con l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale; cioè il progetto dell'impianto a fune deve essere approvato, in base alla legge 32, da una deliberazione della Giunta regionale e poi ci deve essere una deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'inizio dei lavori.
Quindi è importante agganciare la liquidazione del contributo all'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale e all'autorizzazione dell'inizio dei lavori da parte della Giunta, altrimenti rischiamo di dare dei soldi più di un anno prima del momento in cui effettivamente possono servire, e quindi andiamo a dare un contributo sulla base di una previsione del tutto teorica e sulla base di una erogazione di spesa che non c'è assolutamente in quel momento. Anche su questo intendo presentare un emendamento, che rispetta in modo sostanziale quelli che sono i tempi previsti dalla legge sulla autorizzazione degli impianti di trasporto collettivo.
Un ulteriore emendamento va fatto anche su un altro punto, ed è l'unico articolo che viene mantenuto della legge 7/90, cioè l'articolo 5, che riguarda la presentazione delle domande. La legge 7/90 prevedeva infatti all'articolo 5 che le domande dovevano essere presentate all'Assessorato regionale del Turismo e contestualmente ai comuni interessati, corredate di progetto eccetera. Il secondo comma dell'articolo 5 aggiungeva che i consigli comunali dovevano esprimersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente, e che superato tale termine si dava per espresso un parere favorevole.
Intendo presentare un emendamento su questo punto, perché soprattutto con la nuova caratterizzazione che assume questo disegno di legge, non possiamo accettare questo discorso che il Consiglio comunale, che è stato investito di un progetto di un nuovo impianto di risalita di notevole importanza, possa anche non esprimere un parere e che questo parere non espresso sia considerato un parere positivo. Cioè dobbiamo chiedere che questo parere ci sia da parte del Consiglio comunale, che ha tutti i motivi e il dovere di esprimersi rispetto ad un impianto così importante che viene localizzato sul suo territorio. Quindi chiedo con un emendamento che sia precisato che il comune deve esprimersi entro sessanta giorni, ma deve esprimersi.
Quindi intendo presentare questi tre emendamenti, in modo che siano chiariti questi aspetti.
Un'ultima considerazione vorrei fare, considerazione che avevo già fatto quando avevamo discusso la legge 7/90, ed è sulla strategia complessiva della Regione rispetto agli impianti di risalita, alle piste da sci eccetera. Già allora avevo ricordato come la nostra Amministrazione regionale sia una grande facitrice di leggi di finanziamento, di sostegno finanziario per impianti di risalita, manutenzione piste, innevamento artificiale, strutture e sostegno, partecipazioni azionarie, ma sia totalmente carente per quanto riguarda la normativa generale che devono avere questi impianti di discesa.
Già un anno fa mi era stato detto che era in predisposizione una legge regionale, lo scorso mese di marzo avevo visto un comunicato-stampa dell'Assessore che diceva che era stato approvato in Giunta un disegno di legge di disciplina delle piste di discesa, però siamo al mese di luglio e questo disegno di legge alle commissioni non è mai arrivato. Quindi sollecito ancora una volta che, accanto e prioritariamente rispetto a leggi di finanziamento, ci sia una legge-quadro che dica come devono essere queste infrastrutture sportive, quali caratteristiche devono avere. Legge che, ripeto, esiste in tutte le regioni dell'arco alpino che hanno magari competenza da molto meno tempo di noi, ma che si sono preoccupate di inserire questa materia in discipline certe, prevedendo responsabili di stazioni sciistiche, prevedendo determinate caratteristiche. Tutto questo non è definito ed è evidente che nascono dei problemi quando si verificano degli incidenti, come si sono verificati purtroppo quest'anno a Courmayeur e in altre località.
Presento gli emendamenti che ho preannunciato rispetto agli articoli 4 e 5 del disegno di legge, e sollecito ancora una volta l'Assessore a presentare all'esame del Consiglio una legge-quadro per quanto riguarda le piste per lo sci da discesa e le relative infrastrutture.
Presidente Ci sono già altri iscritti a parlare in sede di discussione generale, penso, rispettando quegli accordi fra i Capigruppo che ci sono stati nei giorni scorsi, di sospendere qui la seduta e la discussione generale, riprendendola domani mattina alle ore 9.
La seduta è tolta.
