Oggetto del Consiglio n. 2400 del 12 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2400/IX Disegno di legge: "Ordinamento della professione di accompagnatore della natura".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Presidente Il disegno di legge n. 279 è iscritto al punto 42 dell'ordine del giorno. Colleghi Consiglieri, poiché sullo stesso argomento è iscritta all'oggetto n. 67 una mozione dei Consiglieri Maquignaz e Chenuil, anche se il Regolamento non prevede l'abbinamento, io penso di suggerire ai presentatori della mozione di intervenire nella discussione, in modo che poi, se lo chiederanno, potrà essere messa ai voti anche la stessa mozione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Fosson; ne ha facoltà.
Fosson (DC)Il disegno di legge n. 279, concernente: "Ordinamento della professione di accompagnatore della natura", ha avuto un iter travagliato, nel senso che il dibattito tra le diverse componenti interessate è stato piuttosto lungo ed ha contribuito a ritardare i tempi del suo esame da parte del Consiglio regionale.
Il disegno di legge mira a dare opportuna regolamentazione all'esercizio di una nuova professione nel mondo del turismo, quella di accompagnatore della natura, volta a soddisfare l'esigenza di molti frequentatori della Valle d'Aosta. Si tratta di predisporre la normativa per un'attività che è nata spontaneamente per dare risposte ai turisti che si recano nelle località valdostane, senza conoscere la realtà della montagna e senza il desiderio di affrontare in modo impegnativo attività di tipo alpinistico. Sono persone che manifestano la volontà di scoprire gli aspetti più interessanti dell'ambiente naturale e delle sue implicazioni floristiche e faunistiche.
E' evidente che l'interesse della Regione è che vi siano operatori capaci e preparati, in grado di soddisfare adeguatamente la nuova domanda dei turisti. L'obiettivo è di creare una figura professionale intermedia tra la guida turistica, che ha esperienza nell'illustrazione degli aspetti storici ed artistici della Regione, e la guida alpina, che ha lunga tradizione ed esperienza nella pratica dell'alpinismo.
La difficoltà nasce proprio dalla delimitazione dei diversi settori professionali. E' dalla collocazione dei limiti tra i diversi settori che sono nati i maggiori argomenti di dibattito che hanno determinato i ritardi nell'iter del disegno di legge.
L'articolo 1 definisce i limiti della professione di accompagnatore della natura.
Gli articoli dal 2 al 9 riguardano le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla professione, demandandone la competenza all'autorità comunale, previa la frequenza ai corsi di preparazione e previo l'accertamento della capacità tecnica a cura dell'Amministrazione regionale.
Gli articoli dal 10 al 15 riguardano l'esercizio della professione ed in particolare la determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali, un'opportuna limitazione dei clienti, la possibilità per gli accompagnatori residenti in Valle d'Aosta di far parte dell'Unione guide di alta montagna, l'autorizzazione e la possibilità per gli accompagnatori in attività di essere ammessi come soci al Soccorso alpino valdostano.
L'articolo 16 prevede la possibilità, per le guide e per i portatori alpini, di ottenere con relativà facilità la qualifica di accompagnatore della natura. Lo scopo è di permettere loro, soprattutto nella tarda età, di esercitare un'attività meno impegnativa, mettendo però proficuamente a frutto le conoscenze acquisite lungo tutta una vita dedicata all'alpinismo ed alla montagna.
L'articolo 17 contiene la norma transitoria di prima applicazione della legge. A coloro che già esercitano la professione da almeno un anno, sarà possibile ottenere l'autorizzazione previo il superamento di un esame di accertamento delle conoscenze acquisite.
Il dibattito nelle competenti Commissioni consiliari è stato ampio ed articolato ed ha comportato anche l'audizione delle associazioni interessate. Da tale dibattito sono emersi degli emendamenti, che sono stati raccolti e compresi nel testo che ora viene distribuito ai Consiglieri.
Possiamo quindi dire che si tratta in pratica di un nuovo testo che, su proposta delle Commissioni competenti, sostituisce quello presentato dalla Giunta, senza stravolgerne, nella maniera più assoluta, l'ossatura, ma modificandone solo alcune parti e chiarendone gli eventuali dubbi.
Ecco, io ritengo che, così come è avvenuto in sede di Commissione, anche in questo Consiglio si possa procedere alla discussione ed alla votazione del presente disegno di legge, senza ulteriori intoppi o difficoltà.
Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
Maquignaz (AI)In alternativa al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, concernente appunto: "Ordinamento della professione di accompagnatore della natura", io, insieme al collega Chenuil, avevo presentato una mozione per chiedere la predisposizione di un disegno di legge per dare alla nuova professione di guida della natura una regolamentazione che tenesse in maggior conto le esigenze della nostra Regione in questo specifico settore.
A tale proposito avevo fondato la mia proposta su due constatazioni particolari. La prima è che l'esigenza di regolamentare tale attività si è evidenziata soprattutto a Cogne, dove essa è già esercitata da anni in modo eccellente, con dei riscontri positivi per l'economia turistica della zona.
La seconda constatazione sta nel fatto che alle nuove esigenze di incontro con la natura, che sono tipiche del mondo moderno, erano già state date delle risposte positive da parte delle organizzazioni locali delle guide alpine, con l'organizzazione di gite e di iniziative tendenti a dare una concreta risposta a tali nuove esigenze di incontro con la natura e di avvicinamento dell'uomo al verde.
Con la mozione desideravo quindi creare una fase di transizione e di riflessione. Mi rendo conto che tali fasi non piacciono molto al nostro Assessore, ma non credo che se l'abbia a prendere a male perché io amo qualche momento di riflessione che, da una parte, può risolvere i problemi concreti verificatisi soprattutto nella valle di Cogne e, dall'altra, può permetterci un periodo di maturazione e di confronto culturale e sociale intorno a questo argomento molto importante.
Questo disegno di legge, pur essendo in sostanza frutto di una serie di incontri e di riunioni, non accontenta nessuno. Non accontenta la maggior parte delle guide, che si sono sentite offese e scavalcate. Tra l'altro, gli emendamenti presentati dall'Unione valdostana guide di alta montagna, non sono stati neanche considerati. Questo disegno di legge non accontenta neanche le guide della natura di Cogne, perché per loro rappresenta un compromesso in attesa di tempi migliori, che devono accettare per sanare una situazione che si è venuta a creare in questi ultimi anni.
Io ho delle grandi perplessità verso questo disegno di legge, che offende una parte della popolazione valdostana, perché non ne prende in considerazione le istanze, e penso che sia anche un indice della mancanza di sensibilità di questa Giunta e di questa maggioranza verso una cultura alpina, che affonda le proprie radici soprattutto nel lavoro di chi, come le guide alpine di alta montagna, è parte integrante e vitale della natura.
Pertanto, anche se certe loro osservazioni presentavano dei limiti, avrebbero comunque meritato, a mio avviso, una più alta considerazione rispetto a quella che è stata loro accordata dalla Giunta e dalla maggioranza.
Detto questo, avrei voluto presentare numerosi emendamenti, però ho rinunciato, perché non sarebbe servito assolutamente a nulla, per cui ne ho presentato uno...
(...interruzione...)
... simbolico, per verificare l'esistenza di una volontà di collaborazione con i Consiglieri dell'opposizione ed è stato sottoscritto anche dai Consiglieri Lanivi e Bich.
Tale emendamento concerne il punto 2 dell'articolo 1, che è formulato in modo piuttosto generico e si presta a diverse interpretazioni, facendo correre il rischio, piuttosto concreto, che le guide della natura possano accompagnare i clienti, magari scolaresche o gruppi di ragazzi, in zone molto pericolose. A mio avviso, occorre delimitare le zone di azione delle guide della natura.
L'emendamento non affronta una questione puramente tecnica, ma anche di buon senso e di coscienza, specie nella fase di prima applicazione della legge. Esso prevede la necessità di predeterminare gli itinerari, in accordo con le guide d'alta montagna e con gli Assessorati del turismo ed dell'agricoltura.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Questo disegno di legge ha avuto un iter procedurale molto lungo ed io credo che il testo proposto dalle Commissioni IV e V sia sufficientemente valido ed equilibrato.
Con esso viene istituita la figura dell'accompagnatore della natura, con una funzione chiaramente diversa da quella della guida di alta montagna, rispetto alla quale copre un diverso segmento di richiesta, che riguarda coloro che vogliono andare in montagna senza cimentarsi con difficoltà di tipo alpinistico, cosa indicata molto chiaramente nel comma due dell'articolo 1, e quelli che vogliono visitare aree naturalistiche interessanti, parchi regionali e zone interessanti della media montagna. L'accompagnatore della natura si rivolge ad un tipo di utenza che incomincia a svilupparsi e che è bene che abbia un suo punto di riferimento che non può necessariamente coincidere con le guide di alta montagna, che invece, a mio avviso, hanno funzioni molto diverse.
Mi sembra quindi che l'equilibrio raggiunto nel testo, che prevede una collaborazione tra l'Unione delle guide di alta montagna e questa nascente associazione, ma nello stesso tempo separa i due organismi con le rispettive funzioni, sia una soluzione che, pur avendo ancora dei margini di indeterminatezza, offre valide garanzie.
Pertanto, il nostro Gruppo valuta positivamente il testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni e voterà a suo favore.
Anche noi presentiamo due emendamenti che concernono aspetti non essenziali. Si tratta di proposte che migliorano il testo in due punti, ma non toccano aspetti essenziali del disegno di legge.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Bich; ne ha facoltà.
Bich (Ind.) Associandomi alle esternazioni del Consigliere Maquignaz...
(...interruzione...)
... Sì, esternazioni.... e all'emendamento all'articolo 1, anch'io ritengo che, per dare maggior sicurezza e precisione alle funzioni dell'accompagnatore della natura, sia necessario accogliere tale emendamento e stabilire i percorsi di competenza della nuova figura professionale, onde evitare che possa apparire come una "mini-guida", che non darebbe quelle garanzie di necessaria sicurezza specie quando si accompagnano gruppi di minori o comunque di giovani. Con la definizione dei compiti dell'accompagnatore e la possibilità che egli si assuma responsabilità solo per zone di facile accesso, tale figura può espletare appieno la sua stessa funzione professionale.
Per queste ragioni mi sembra che l'emendamento sia essenziale per una migliore definizione della legge, anche perché evita quel possibile contrasto, che si era già prefigurato nella prima stesura dell'articolato, con l'Associazione delle guide di alta montagna, che non sembrava gradire molto questa indeterminatezza dei ruoli e dei compiti. Ritengo, pertanto, che esso debba essere accettato.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Faval; ne ha facoltà.
Faval (UV) Merci. Ce projet de loi a eu - je crois qu'on peut le dire - une grossesse assez difficile, très longue, même trop longue par rapport au sujet qu'il veut réglementer. J'estime que les difficultés sont nées au moment où la définition de cette activité professionnelle a été celle de guide de la nature, plutôt que, comme l'on propose maintenant, accompagnateur de la nature. C'est une aspect qui n'est pas du tout à négliger parce que, comme tout le monde sait très bien, à juste titre l'Association valdôtaine des guides de haute montagne s'était intéressée à la question, en examinant et en discutant pendant très longtemps et de façon approfondie, ce projet de loi. Ce que ces guides ont demandé de façon très nette et très forte, c'est qu'il n'y ait pas confusion entre l'une et l'autre activité, entre l'un et l'autre professionnalisme d'un côté, et de l'autre, pour que cette requête puisse être respectée, qu'il y ait dans la loi des limitations très nettes, très précises et claires des limites à l'activité des accompagnateurs de la nature, c'est-à-dire d'expliquer exactement quel est le milieu à l'intérieur duquel cette nouvelle profession peut s'expliquer et peut s'appliquer.
Personnellement, je crois que la façon qui a été utilisée dans le projet de loi, qui reprend en grande partie celui que la majorité précédente avait présenté, est assez clair et peut donner toutes les garanties nécessaires à l'association valdôtaine des guides de haute montagne. En même temps, j'ajoute que nous considérons que la création... Entre autres, il ne s'agit même pas d'une véritable création d'un nouvel professionnalisme, sinon plutôt d'une ratification d'une réalité existante, parce que pratiquement depuis 1975, dans la zone du Parc National du Grand-Paradis a été créée l'association des accompagnateurs de la nature qui vivent très bien avec les guides de haute mon-tagne. Dans cette localité de la Vallée d'Aoste nous avons pu constater et vérifier directement qu'il n'y a pas de rivalité entre les guides de haute montagne et les accompagnateurs de la nature.
Nous imaginons et nous pensons que cela devrait pouvoir se répéter, à travers l'expérience, aussi dans les autres localités de la Région et ceci parce que nous allons répondre à des nouvelles exigences que le touriste propose à la Vallée d'Aoste et à son organisation.
Si dans le temps, la Vallée d'Aoste était parcourue avant tout par les grands alpinistes, qui allaient gravir les plus hautes montagnes qui se présentent dans notre région - les 4000 les plus importants se présentent presque tous dans notre Vallée -, au fur et à mesure que la montagne est devenue un lieu de tourisme, il y a eu et il y a, de plus en plus, des catégories bien différentes de ceux qui fréquentent la Vallée d'Aoste; c'est-à-dire des gens qui ne demandent pas uniquement de monter en très haute montagne, avec les difficultés, mais aussi avec le plaisir que cette activité peut donner aux alpinistes, qui demandent pouvoir s'approcher d'une façon différente à la mon-tagne et surtout à une altitude bien différente. Voilà le rôle des accompagnateurs de la nature.
Et puis, j'insiste sur la fait qu'on ne peut pas concevoir et voir en activité les accompagnateurs de la nature uniquement en altitude, c'est-à-dire vers 1800-2000 mètres. Les accompagnateurs de la nature doivent pouvoir travailler aussi dans d'au-tres milieux et endroits. Ils peuvent faire connaître, j'insiste, aussi cette moyenne montagne qui s'est conservée merveilleusement et qui peut devenir un des atouts pour le futur du tourisme en Vallée d'Aoste.
J'ajoute personnellement que, moi j'ai cette conviction, l'activité des accompagnateurs de la nature aidera les guides de haute montagne à avoir encore plus de clients, parce que si actuellement celui qui s'adresse aux guides a déjà choisi d'aller en haut, d'affronter les difficultés que la haute montagne présente, avec le travail des accompagnateurs de la nature nous aurons un nombre plus élevé de gens qui s'approchent de la montagne et qui, bien probablement, voudront dépasser la limite qui est représentée actuellement à l'activité des accompagnateurs de la nature. Donc, en quelque sorte, les accompagnateurs de la nature pourraient, moi je dis deviendront, aider les guides de haute montagne à avoir d'avantage de clients pour leur activité.
Dans ce sens, et je m'arrête là pour cette première intervention, nous pouvons approuver en large partie ce projet de loi, sauf vérifier dans le détail certaines modifications que nous allons proposer.
PrésidentLe Conseiller Chenuil a demandé la parole; il en a la faculté.
Chenuil (PCI-PDS) Presentando la mozione, i firmatari si proponevano di sollecitare l'esame della legge n. 279, integrandola eventualmente con le proposte che sarebbero pervenute dall'Associazione delle guide di alta montagna.
All'arrivo di tali proposte di emendamento, ho convocato la IV Commissione, le abbiamo esaminate, abbiamo fatto delle audizioni e dopo lunghe discussioni abbiamo predisposto il testo di questo disegno di legge, che mi sembra possa andare bene, perché migliora il precedente, proprio come noi auspicavamo con la mozione.
Essendo favorevole a votare questo disegno di legge, credo che anche il Consigliere Maquignaz possa convenire con me sull'opportunità di ritirare la mozione...
(...interruzione...)
... Sei d'accordo?... Va bene. Grazie.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Questa legge ha avuto un iter abbastanza lungo e travagliato, ma proprio per questo può avere una risposta positiva.
In linea di massima noi siamo d'accordo, anche perché abbiamo sentito più persone interessate al problema, cooperative che operano nel settore, accompagnatori della natura di Cogne ed altri. Il testo del disegno di legge, pur con i dovuti accorgimenti, è di mio gradimento, anche se alcuni particolari possono essere ulteriormente migliorati. Ciò è ovvio, perché tutte le leggi possono incontrare delle difficoltà iniziali, ma poi possono essere sempre modificate e migliorate.
Non sono affatto d'accordo, invece, con l'emendamento dei Consiglieri Maquignaz, Lanivi e Bich, perché, dalla sua lettura e dalle parole appena dette dal Consigliere Maquignaz, si ricava l'impressione che gli accompagnatori della natura siano come bambini in età scolare, quasi degli irresponsabili e pertanto capaci di portare i clienti, magari di giovanissima età, in posti eccessivamente pericolosi.
Nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si dice: "... con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai, e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi". Nell'emendamento proposto si dice: "... o comunque di percorsi che comportano difficoltà alpinistiche e richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozze e ramponi". Ma gli accompagnatori della natura non vanno dove occorrono corde, piccozze e ramponi; lo dice proprio la legge.
Pertanto, io sono dell'avviso che debba essere respinto l'emendamento dei Consiglieri Maquignaz, Lanivi e Bich, perché in esso sono contenuti dei concetti piuttosto pesanti. Mi spiace che il Consigliere Maquignaz, per difendere qualcuno, e non una categoria, cerchi di colpire altra gente che invece, a mio avviso, sa fare molto bene il proprio mestiere. Gli accompagnatori della natura hanno sale in testa, sanno ciò che fanno e dove e come devono portare la gente.
Per queste ragioni il Gruppo del PCI-PDS voterà a favore del testo predisposto dalle Commissioni IV e V.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.
Louvin (UV) Merci, monsieur le Président. J'aurais simplement deux courts amendements à illustrer, allant dans le sens d'une meilleure rédaction, si possible, du texte de la loi.
Il s'agit, pour une part, de l'autorisation à l'exercice de la profession, visée à l'article 2, là où l'on trouve que les fonctions, les procédures, les compétences des organes communaux seraient établies par les conseils municipaux. C'est au quatrième alinéa, monsieur l'Assesseur. Là, j'estime que nous introduisons une complication. Les communes sont en train d'adopter leur statut qui prévoit la répartition des fonctions entre le syndic, la junte et le conseil communal. Si nous attribuons aux conseils communaux, à ce moment, dans un moment où la moitié des communes ont déjà leur statut, cette compétence, nous les obligeons à modifier tout de suite les statuts qu'ils viennent d'adopter et nous risquons d'avoir une situation dans laquelle dans certaines communes c'est le syndic, dans d'autres c'est la junte, dans d'autres éventuellement le conseil qui décerne ces autorisations pour l'exercice de la profession. Il me paraît plus simple de prévoir directement que ce soit le syndic de la commune, comme cela se fait pour toutes les autorisations, pour toutes les licences à l'exercice des différentes professions. Que ce soit, donc, directement un organe, établi par la loi, chargé de l'octroi de ces documents d'autorisation.
Par conséquent, je demanderais de remplacer, au deuxième alinéa, les mots "del comune" par les mots "del sindaco del comune" et, au troisième alinéa, "dal comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio" par la formule "dal sindaco del comune nel quale essi hanno stabilito il loro domicilio", simplement pour le fait qu'on ne peut pas se rapporter au domicile que l'on entend établir, il faut qu'il soit établi au préalable, autrement on ne peut savoir quelle est la commune dans laquelle ils entendent établir leur domicile. C'est des questions marginales, mais ça peut préciser le sens de notre loi.
Je voudrais également suggérer qu'il y ait un autre amendement à l'article 7, là où l'on prévoit la procédure d'autorisation et où l'on dit: "L'amministrazione comunale è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande". Là, on ne précise pas quelle est la conséquence du manque de réponse. Alors, j'ajouterais simplement: "In caso di mancata risposta, l'istanza s'intende respinta". C'est toujours dans le même sens de la proposition de loi que nous avons présentée de simplifications des procédures administratives. Le citoyen sait si la proposition est rejetée ou si la proposition est accueillie.
Je dépose, donc, à la Présidence le texte de ces deux amendements.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je crois que les buts de cette loi, comme mes collègues ont déjà dit, ne peuvent qu'être partagés, ainsi que le fait de prévoir une réglementation de cette activité d'accompagnateur de la nature. Tout de même il aura une série d'observations à faire sur cette loi et je ne sais pas si c'est le cas de présenter des amendements, compte tenu de ce que le Conseiller Maquignaz a dit. Je veux tout de même souligner quelques aspects.
Je ne sais pas si c'est pour le fait que cette loi a eu une certaine procédure qu'à l'article 1 on prévoit: "Alla disciplina e all'organizzazione - ce qui est un peu drôle - degli accompagnatori della natura - Je ne sais pas ce que signifie organiser les accompagnateurs. Ou bien c'est organiser et programmer l'activité ou organiser quoi - provvede l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali". "Accompagnatori della natura": nature est et nature décide, mais qui va s'occuper d'un rôle qui, d'après la loi, n'a plus rien à voir avec le tourisme...
(...interruption...)
... Moi, je vais relire les buts de la loi qu'on a approuvée aujourd'hui sur l'Assessorat à l'environnement et je veux trouver si quelqu'un peut me dire qu'il y a un argument pour soutenir que les accompagnateurs doivent être à la dépendance du tourisme plutôt que de l'Assessorat de l'environnement. Moi, je crois que monsieur Fosson pourra très bien régler le trafic en moyenne et haute montagne, vu qu'il n'aura pas d'autres engagements. Je crois qu'il aura le temps de suivre les accompagnateurs.
Au-delà de ça, je crois que le but même des accompagnateurs de la nature c'est d'être reliés à l'Assessorat de l'environnement. Je voudrais savoir s'il y a des raisons spécifiques pour exclure les accompagnateurs.
Les autres thèmes. Je reviens moi aussi sur un problème qui est, à mon avis, très important et qui est lié aux autorisations. Moi, je demanderais à l'Assesseur, compte tenu des compétences - et je reviens à ce que mon collègue disait à propos des compétences des communes - la raison pour laquelle on ne simplifie pas le tout et, à ce point, vu qu'il y aura une certaine organisation, on ne prévoit pas que les bureaux compétents de l'Assessorat puissent prévoir ces autorisations. Ici on renvoie aux communes. Attention! Non seulement on les charge de donner les autorisations, mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on va avoir, par rapport à la répartition des charges à l'article 3 et à l'article 4, là où on dit "esercizio stabile" et "esercizio saltuario".. Je voudrais attirer votre attention sur le sens qu'on peut trouver dans "condizioni per il rilascio" (article 5) et, ce qui est encore plus important, dans "sanzioni" (article 14).
Je comprends que l'heure ne demanderait pas des observations de ce genre, mais tout de même je voudrais savoir le sens et le système de coordonner cette activité.
Article 14, "Sanzioni. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore della natura, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 - voire l'autorisation que la commune a donnée - è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila fino a due milioni, raddoppiabile in caso di recidiva". Je voudrais savoir si c'est le "messo comunale" qui doit s'assurer que "l'accompagnatore occasionale" qui est celui qui vient d'un autre endroit, d'une autre région et qui vient ici avec le car en visite et va se promener et va guider les enfants ou n'importe qui visiter un endroit... Alors, je pose la question: qui va s'assurer, qui va demander si le tel a l'autorisation ou pas? Pour prévoir des amendes, pour prévoir des sanctions, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est chargé de la faire, ce qui est plutôt compliqué car autrement il est mieux de ne rien mettre.
Il y a un autre problème encore. La répartition qui est prévue aux articles 3 et 4, "esercizio saltuario della professione", est un peu difficile à saisir. Comment peut-on concilier le type qui exerce une activité "saltuaria" et le système de prévoir le domicile en Vallée d'Aoste, non pas la résidence. Attention! Alors, je voudrais comprendre quel sera le système à repartir les trois formules. L'accompagnateur qui vient pour une fois en Vallée d'Aoste, l'accompagnateur qui, compte tenu du fait qu'il vient deux ou trois fois par an, a décidé de présenter une requête de domicile dans une commune, mais, attention!, à ce moment il doit se soumettre à tout ce qui est prévu à l'article 2, c'est-à-dire les documents, l'autorisation de l'Unité Sanitaire Locale et cetera.. Alors, je crois qu'à ce moment personne ne demandera de présenter son domicile. Il va et vient.
Mais la chose est compliquée par un autre élément, d'après ce que je connais. Si j'ai bien saisi ce qui se passe ailleurs, jusqu'à présent il n'existe pas une réglementation internationale ou une réglementation régionale donnée par les gouvernements respectifs afin que cette profession soit reconnue. Alors, ici on dit que l'accompagnateur qui a l'autorisation d'une autre région peut venir en Vallée d'Aoste. Sur la base de quoi cette autorisation a-t-elle été donnée? Compte tenu du fait que nous-mêmes nous sommes en train d'accepter le fait qu'il existe des personnes qui aujourd'hui vont exercer un certain travail: accompagnateur de la nature, guide dans certains endroits, dans les parcs et cetera.. Chose louable.
Sur ce point, je crois qu'il y a une difficulté à comprendre quel sera le système pour mieux suivre les différentes activités. Il y aurait d'autres thèmes encore sur lesquels on n'a pas saisi jus-qu'au bout le sens de cette loi. On dit: "Coloro che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida o aspirante guida alpina possono ottenere altresì l'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d'Aosta, purchè in possesso dell'idoneità tecnica specifica all'esercizio medesimo, comprovata dalla frequenza al corso e dal superamento del relativo esame limitatamente a quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del comma uno dell'articolo 6". Si on va voir par rapport à un examen normal ceci, ne change rien...
(...interruption...)
... C'est pour éclaircir. Monsieur l'Assesseur, à un moment donné, je prends acte d'un fait: ce sera difficile de faire une répartition sérieuse entre ce qui se passe entre le guide de la montagne et l'accompagnateur de la nature. Le problème c'est que nous pourrons arriver à un système indéfini par rapport à ce que cette loi va prévoir. On peut comprendre la bonne volonté de cette loi, sa réussite ce sera un peu plus difficile.
C'est une série de questions, il y en aurait d'autres. Par exemple, je demande sur quel point on a appuyé cette proposition: "Limitazione del numero di clienti". D'après ce que j'ai compris les vingt-cinq qu'on va prévoir ici, posent des problèmes. "Ciascun accompagnatore non può accompagnare gruppi di più di venticinque clienti"...
(...interruption...)
... Comment?...Oui, justement. C'est la raison d'un choix qui peut être fait selon un système à utiliser selon les endroits, ce qui pose des problèmes à l'application concrète et réelle de cette loi.
Pour le reste, le fait de soutenir l'exigence d'avoir quelqu'un qui puisse mieux faire apprécier les beautés naturelles, ne peut qu'être partagé par tout le monde. C'est un peu plus difficile à comprendre le système d'intégration entre les rôles d'accompagnateur de la nature et du guide qui, en soutenant cet examen oral, peut en même temps être accompagnateur de la nature. Je crois que là l'expérience nous dira s'il y a à changer encore cette loi et de quelle façon.
Je crois que, à aujourd'hui, il y a des difficultés, compte tenu du fait qu'à certains endroits, voire les parcs naturels, il y a certaines exigences. Le problème des guides de haute monta-gne est lié à une activité qui doit être différenciée et qui doit rester différenciée. Les possibilités de la faire ne sont pas tellement marquées par cette loi, j'espère que dans l'application pratique il y aura du bon sens.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Faval; ne ha facoltà.
Faval (UV) Toujours dans l'esprit de collaborer à l'amélioration de ce projet de loi, je signale - je l'avais déjà fait d'ailleurs en Commission et on m'avait dit qu'on allait en tenir compte - que à l'article 12, premier alinéa: "Gli accompagnatori della natura residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta che abbiano conseguito l'idoneità tecnica a norma dell'articolo 6 hanno diritto, a richiesta, di far parte dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) e della società locale di guide e aspiranti guide alpine riconosciuta competente per la zona nella quale risiedono".
A ce propos, je signalais que les différentes sociétés locales des guides de haute montagne ont des statuts différents l'un de l'autre pour l'accès à la société même. Par cette loi, nous ne pouvons pas effacer des statuts qui existent depuis longtemps. Par exemple, je vous rappelle que le statut des guides... Ma io ho il testo che mi è stato dato...
(...interruption...)
... Pardon?...
(...interruption...)
... Ma allora perché io ho questo testo?... Oui, voilà c'est tout modifié. Je remercie.
Je voudrais seulement vérifier alors, s'il reste l'ancien article 15. A l'article 15, l'on dit: "Gli accompagnatori della natura in attività di servizio che ne facciano domanda sono ammessi come soci aggiunti a far parte dell'ente "Soccorso alpino valdostano" di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975 n. 39, come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1989 (Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 5 aprile 1989, n. 22". Là je crois qu'il faut être prudent, parce que les appartenants au "Soccorso alpino valdostano" pour exercer cette activité de secours en haute montagne - parce que cela normalement se fait en haute montagne - doivent connaître toute une série de techniques, par exemple de secours, que normalement les accompagnateurs de la nature ne connaissent pas.
L'Assesseur sait très bien que les guides de haute montagne pour être admises au service à l'aéroport d'Aoste, où elles sont appelées en cas de nécessité pour transporter les accidentés en hélicoptère, doivent suivre des cours spécifiques pour le secours en haute montagne, avec des techniques toutes spéciales pour récupérer les gens qui sont descendus dans des crevasses et ainsi de suite.
Puisque à l'article 1 l'on établit, au deuxième alinéa, d'une façon très claire, quelles sont les limites des accompagnateurs de la nature, je crois que le maintien de cet article dans la loi est peut-être un peu en contradiction. En tout cas, la loi qui gère l'activité de secours alpin ne permet pas aux accompagnateurs de la nature d'en faire part pour la simple raison qu'ils n'ont pas les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour être utilisés correctement à l'intérieur du secours alpin valdôtain. Je proposerais, donc, de passer à l'abolition de l'article 15.
Presidente Il Consigliere Faval propone la soppressione dell'articolo 15.
Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV) C'était pour annoncer l'amendement au point trois de l'article 1, pour ce qui est de: "Alla disciplina e all'organizzazione degli accompagnatori della natura provvede l'Assessorato competente".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
Maquignaz (AI)E' proprio destino che ci debba essere sempre qualche piccolo problema con il Consigliere Bajocco. "C'est la vie!" Si vede - faccio per dire - che io sono di destra e tu di sinistra.
A mio parere, il Consigliere Bajocco non si è reso conto di non condividere quanto egli stesso aveva proposto, a nome della maggioranza, perché il secondo comma dell'articolo 1 è stato presentato all'ordine del giorno di questo Consiglio né più e né meno come il mio emendamento, che riprendeva a sua volta il testo originale già presentato dalla Giunta e dalla maggioranza.
Per questo non capisco le osservazioni del Consigliere Bajocco e non capisco, inoltre, perché il secondo comma dell'articolo 1 sia stato completamente cambiato, ma in senso peggiorativo. Vorrei avere una risposta in merito.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.
Agnesod (UV) Anch'io vorrei avere dei chiarimenti su questo disegno di legge.
Poiché al punto c) dell'articolo 5 si dice testualmente: "Per il possesso di licenza di scuola di primo grado, o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957", vorrei sapere il perché di tale data.
In merito al quarto comma dell'articolo 12, dove si dice: "...organizzando per conto e in accordo con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica...", vorrei sapere se la partecipazione a tali corsi è intesa come obbligatoria o meno e, in base alla risposta che mi verrà data dall'Assessore competente, mi riservo di presentare o meno un apposito emendamento.
Il quinto comma dello stesso articolo 12 recita: "I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami... dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali cui è altresì riservata la designazione di un componente la Commissione incaricata di svolgere gli esami...". Chiederò se, dopo le parole "la designazione di un componente", è possibile aggiungere "tecnico non politico".
Presidente Ci sono altri Consiglieri che intendono presentare ulteriori emendamenti?
Ha chiesto la parola l'Assessore del turismo, urbanistica e beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Poiché tutti hanno riconosciuto che questa legge ha avuto un iter travagliato e che di essa si discute da anni, non posso concepire che, dopo mesi di discussioni in sede di Commissione, gli stessi componenti della Commissione mi vengano a chiedere dei chiarimenti. Se non li hanno capiti quando erano in Commissione, io non ci posso far niente.
Sarò breve, perché credo che il Consigliere Faval abbia fatto molto bene la storia di questi disegni di legge che si sono succeduti nel tempo e che sono stati sempre automaticamente bloccati dal mancato consenso dell'Unione guide, che prima c'era e poi non c'era...
(...interruzione...)
... Ne approfitto per rispondere subito al Consigliere Maquignaz, che chiede le pause di riflessione. Noi le abbiamo fatte per un anno, ma ad un certo momento bisogna fare delle scelte. Il disegno di legge che era stato presentato dalla Giunta era stato concordato con l'Unione valdostana guide. Successivamente questo accordo era stato rimesso in discussione. A quel punto si è fatta una scelta netta: dovendo disciplinare una nuova professione, quella dell'accompagnatore della natura, che secondo noi non ha nulla a che vedere con quella delle guide alpine, in Commissione, e d'accordo con essa, si è deciso di elaborare questo testo, che stabilisce funzioni e competenze diverse.
Il testo ha certamente delle lacune - qualcuna è stata anche evidenziata - e sarà perfettibile in seguito, ma per il momento noi chiediamo che venga ugualmente approvato. Pertanto, noi non possiamo accettare l'emendamento presentato dal Consigliere Maquignaz.
Accettiamo invece gli emendamenti migliorativi - io ne ho tre, ma me ne mancano parecchi - proposti dal Consigliere Louvin. Effettivamente, quando questo disegno di legge è stato predisposto - parlo di tanti mesi fa - non si parlava ancora della legge 142, per cui è giusto che nel secondo comma dell'articolo 2 le parole "del Comune" vengano sostituite con "del Sindaco del Comune", che lo stesso avvenga nel terzo comma e che sia soppresso il quarto comma.
Sul secondo emendamento, quello relativo all'articolo 7, e che recita: "In caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta", noi abbiamo delle perplessità, per cui preferiamo mantenere la dizione attuale, anche se può dar luogo a qualche equivoco. In ogni caso, se l'Amministrazione comunale non dà la risposta entro i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, quantomeno l'interessato può inoltrare ricorso...
(...interruzione...)
... No, lo può fare lo stesso.
Per quanto riguarda gli emendamenti del Consigliere Riccarand, accettiamo quello al quarto comma dell'articolo 12, ma non possiamo accettare il secondo, quello relativo all'abrogazione del quarto comma dell'articolo 16, che concerne la possibilità, per la guida alpina, sempreché abbia seguito un corso nel quale sono previste tutte le materie del corso per gli accompagnatori della natura, di assumere automaticamente tale qualifica. Certamente devono avere delle funzioni e delle competenze diverse, però non facciamo la guerra tra le guide alpine e gli accompagnatori. Pertanto, su questo emendamento noi ci asterremo...
(...interruzione...)
... Veniamo ora all'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin sul cambiamento dell'Assessorato. Io penso che possa rimanere la competenza dell'Assessorato del turismo, in quanto si tratta di disciplinare una professione che è utile allo sviluppo turistico. Nulla vieta che possa essere disciplinata la legge e quindi anche l'organizzazione di questa categoria professionale da parte dell'Assessorato del turismo.
Circa l'emendamento presentato dal Consigliere Faval, relativo alla soppressione dell'articolo 15, anch'io ritengo che il testo possa destare qualche perplessità, in quanto non si capisce bene che cosa voglia dire la dizione "soci aggiunti", però la legge sul soccorso alpino prevede che ci possano essere dei volontari aggiunti, anche per quanto riguarda le guide alpine, ai componenti del soccorso alpino, per cui io lo lascerei, salvo verificarne in futuro l'utilità.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Professione di accompagnatore della natura)
1. Allo scopo di promuovere una migliore conoscenza della Valle d'Aosta e la sensibilità al problema della conservazione e protezione della natura è riconosciuta la professione di accompagnatore della natura, disciplinata dalla presente legge ai sensi dell'articolo 2, primo comma lettera q e lettera u, dello Statuto speciale.
2. L'accompagnatore della natura è abilitato ad accompagnare persone in zone di montagna, lungo itinerari che si svolgono su sentieri o talora su tracce, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai, e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi; è compito dell'accompagnatore della natura far conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.
3. Alla disciplina e all'organizzazione degli accompagnatori della natura provvede l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 1, presentato dai Consiglieri Maquignaz, Lanivi e Bich.
Emendamento Il testo del punto 2, articolo 1, viene così sostituito:
L'accompagnatore della natura è abilitato ad accompagnare persone in zone site in parchi regionali o nazionali, o in ambiti di particolare tutela ambientale lungo itinerari predeterminati, che si svolgono su sentieri, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose, ghiacciai o nevai, o comunque di percorsi che comportano difficoltà alpinistiche e richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozze e ramponi.
Le società locali riconosciute o, dove queste non vi siano, l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, sentito il parere dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale e dell'assessorato del Turismo, stabiliscono per le rispettive zone quali percorsi possono essere compiuti dagli Accompagnatori della Natura senza l'assistenza di una Guida Alpina.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 22
Favorevoli: 2
Contrari: 20
Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura di un emendamento al terzo comma dell'articolo 2, presentato dai Consiglieri Rollandin, Andrione e Viérin.
Emendamento Articolo 1, comma 3
Sostituire "Assessorato regionale del turismo urbanistica e beni culturali" con "Assessorato dell'ambiente (naturale), territorio e trasporti".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je peux comprendre que le problème se posera, même si aujourd'hui on a approuvé le texte, mais la loi n'est pas encore complète, parce qu'on ne sait pas encore si elle sera approuvée et par conséquent, s'il y aura.... Je comprends cette exigence.
Tout de même, avec les collègues, on voulait soulever les problèmes que l'existence d'un nouveau Assessorat posera, car il y a une compétence strictement liée au nouveau "Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti". Je crois que plus trans-port que "l'accompagnatore della natura". "Territorio", on marche sur le terrain. "Environnement", l'accompagnateur veut faire voir les fleurs et cetera.. Je crois qu'on va montrer les fleurs protégées, le risque c'est de voir les fleurs qui ne sont pas protégées. Alors, c'est de compétence de l'agriculture, mais, si par hasard, on va voir une fleur qui est protégée c'est compétence de l'environnement. Et là, il faudra discuter. Je crois que l'Assesseur Fosson aura son travail à protéger les fleurs, vu son adresse professionnelle.
A part ça, c'est un souhait qu'on va faire...
(...interruption...)
... S'il ne veut pas perdre du temps, c'est autre chose, mais je crois que le problème se posera au moment où l'une des deux lois sera approuvée ou repoussée. Le jour suivant il faudra modifier cette loi, car les compétences auront changé. Autrement, on a fait automatiquement un pas en arrière. Au lieu de suivre la nature, on revient au tourisme ou, que sais-je, à l'Assessorat de l'agriculture.
Je voudrais savoir... Vu que le collègue Maquignaz l'a mis en évidence, on n'arrive pas aux cordes. Ce n'est pas possible de faire des gestes avec une corde, on n'arrive pas là, si j'ai bien compris. Alors, on reste toujours très attaché... Voilà "corda e turismo", mais le restant c'est au moins environnement...
(...interruption...)
... Alors, je pose la question qui sera résolue avec un peu de bon sens au moment où le nouveau Assessorat sera approuvé.
Presidente Colleghi Consiglieri, se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura, a meno che i Consiglieri presentatori non lo ritirino...
(...interruzione del Consigliere Rollandin...)
... allora lo teniamo buono per una prossima occasione.
Bene, allora l'emendamento presentato dai Consiglieri Rollandin, Andrione e Viérin viene ritirato.
Il Consiglio prende atto
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Autorizzazione all'esercizio della professione)
1. Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura è subordinato ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.
3. Per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendano esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.
4. I Consiglio comunali determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al secondo e terzo comma.
5. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione immediata all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
Presidente Do lettura degli emendamenti all'articolo 2 presentati dal Consigliere Louvin ed accettati dall'Assessore Pascale.
Emendamenti Al comma 2, le parole "del Comune" sono sostituite dalle parole "del Sindaco del Comune".
Al comma 3, le parole "dal Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio" sono sostituite dalle parole "dal Sindaco del Comune nel quale essi hanno stabilito il loro domicilio".
E' soppresso il comma 4.
Presidente Se nessuno chiede la parola e se il Consigliere Louvin è d'accordo, pongo in unica potazione gli emendamenti testé letti.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2 (Autorizzazione all'esercizio della professione)
1. Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura è subordinato ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.
3. Per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendano esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.
4. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione immediata all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 Esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura da parte di professionisti specificamente abilitati in altre regioni o in Stati aderenti alla Comunità economica europea (CEE))
1. I professionisti che risultano in possesso di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura o comunque di un titolo ad esso equipollente, rilasciato dalle competenti autorità di altra regione o Stato estero aderente alla CEE, e che intendano esercitare stabilmente in Valle d'Aosta, sono tenuti, successivamente al conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma uno dell'articolo 2, a frequentare, con profitto, il primo corso di aggiornamento utile, organizzato ai sensi dell'articolo 13.
2. I soggetti di cui al comma uno debbono comunque risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma uno dell'articolo 5.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Esercizio saltuario della professione)
1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori della natura o professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'articolo 11, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1. l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o d'altro Stato della CEE;
b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma uno dell'articolo 11 ed al comma due dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni: "Testo unico della legge di pubblica sicurezza";
c) possesso di licenza di scuola di primo grado, o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957; per i cittadini degli altri Stati aderenti alla CEE è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;
d) età minima di diciotto anni;
e) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal competente servizio dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di autorizzazione;
f) idoneità tecnica all'esercizio della professione, comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma degli articoli 6 e 12.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.
Agnesod (UV) Vorrei che l'Assessore mi giustificasse la data del 1° gennaio 1957, perché a me pare che sia stata messa a caso...
(...interruzione...)
... Non capisco l'atteggiamento dell'Assessore, che non so se è conseguente al fatto che, facendo io parte della Commissione, potevo porre la domanda in quella sede...
(...interruzione dell'Assessore Pascale...)
... No, però credo che ogni Consigliere abbia il diritto di esporre le proprie opinioni in sede di Consiglio.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV) Je crois que cette attitude est incompréhensible. Ici, il y a une faute dans la date, je crois qu'il faut la corriger.
Presidente Se il testo è valido, bene; altrimenti si farà un'altra legge per cambiare questa data.
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Accertamento dell'idoneità tecnica)
1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d'Aosta comprendono prove orali sui seguenti argomenti: a) topografia, cartografia e orientamento;
b) nozioni di geografia fisica, di geologia, di meteorologia e di climatologia, con particolare riguardo ai territori di montagna;
c) ordinamento e deontologia della professione di accompagnatore della natura e disciplina della responsabilità degli esercenti professioni alpine, con particolare riguardo alla disciplina vigente in Valle d'Aosta;
d) caratteri fisici, geologici, meteorologici, climatologici, vegetazionali, faunistici, antropici, etnografici e storici del territorio valdostano con particolare riferimento ai parchi naturali e agli ambiti di tutela ambientale;
e) elementi di legislazione ambientale;
f) nozioni di pronto soccorso in montagna;
g) lezioni pratiche di soccorso alpino;
h) lingua italiana e lingua francese.
2. Gli esami di cui al presente articolo e i relativi corsi di formazione sono organizzati a norma dell'articolo 12.
3. I partecipanti ai corsi sono tenuti a pagare una tassa di iscrizione, a sostenere le spese di alloggio, mantenimento e trasporto, e a concorrere alle spese di organizzazione dei corsi stessi nella misura stabilita dal bando del corso. 4. I partecipanti residenti in Valle d'Aosta sono tenuti, oltre che al pagamento della tassa d'iscrizione, a pagare le sole spese di alloggio, mantenimento e trasporto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7 (Procedura per l'autorizzazione)
1. Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma dello stesso articolo 2.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta.
Presidente Do lettura di un emendamento soppressivo all'articolo 7, presentato dal Consigliere Louvin.
Emendamento Al comma 2, è aggiunta la seguente frase "in caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.
Louvin (UV) Merci, monsieur le Président. Ce n'est pas un amendement suppressif, mais simplement un rajout que l'on voulait proposer. Je m'adresse au Président du Gouvernement qui est également un confrère et qui ne manque pas de saisir l'utilité, à mon avis, d'une précision.
Qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, il faut dire quel est l'effet du manque de réponse de la part de l'administration, que ce soit une acceptation ou bien un refus. Autrement ceux qui se trouveront face à ce comportement d'omission ne sauront pas comment réagir, s'ils ont obtenu l'autorisation ou s'ils ne l'ont pas obtenue. Le cas échéant, ils se trouveraient dans l'alternative de devoir présenter une plainte pour omission d'actes d'office. Donc, j'insisterais sur l'acceptation de cet amendement simplement par pour souci de clarté et pour éviter des problèmes aux administrations.
Je n'y attache pas une importance spéciale, en ce qui me concerne, ni pour une argumentation de nature politique, mais uniquement par un souci de bon fonctionnement de l'administration.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore del turismo, urbanistica e beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Anch'io avevo delle perplessità e, tra l'altro, il testo presentato originariamente dalla Giunta andava proprio in questa direzione.
Pertanto, poiché si tratta di un problema esclusivamente giuridico, credo che si possa accettare l'emendamento del Consigliere Louvin.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) In Commissione abbiamo discusso a lungo su questo articolo e ricordo che anche il Consigliere Faval era del mio stesso parere.
Il testo originario fissava addirittura in trenta giorni il termine oltre il quale il silenzio di un'amministrazione veniva interpretato come diniego all'autorizzazione, aprendo così la strada ad un possibile ricorso.
Noi abbiamo stabilito un termine di sessanta giorni proprio per dare maggiore possibilità alle amministrazioni di rispondere, perché noi riteniamo che esse siano tenute a rispondere, non fosse altro che per educazione, ad ogni domanda.
Per queste ragioni io voterò l'articolo così com'è.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Louvin, del quale abbiamo già dato lettura.
Presenti: 34
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 6 (Agnesod, Fosson, Gremmo, Milanesio, Rollandin e Viérin)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7 emendato.
Articolo 7 (Procedura per l'autorizzazione)
1. Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma dello stesso articolo 2.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato testé letto.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 8 (Agnesod, Bajocco, Bich, Faval, Gremmo, Marcoz, Rollandin e Viérin)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8 (Revoca dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è revocata in ogni tempo con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell'articolo 5 o non abbia ottemperato all'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 13, salvo che ricorrano le circostanze di cui al comma due dell'articolo 13.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Validità dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha validità a tempo indeterminato, ma la sua efficacia è condizionata alla vidimazione biennale della tessera personale.
2. Gli accompagnatori autorizzati devono munirsi di una tessera personale, rilasciata dal Comune concedente, conforme al modello stabilito dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e soggetta a vidimazione biennale a cura del Comune stesso.
3. In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell'articolo 5 e l'ottemperanza all'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 13.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10 (Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori della natura in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) e sentite le associazioni locali di accompagnatori della natura; esse sono vincolanti per tutti gli accompagnatori della natura esercenti stabilmente in Valle d'Aosta.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11 (Limitazione del numero dei clienti)
1. Ciascun accompagnatore non può accompagnare gruppi di più di venticinque clienti; per le gite scolastiche regolarmente organizzate devono partecipare almeno due insegnanti.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12 (Partecipazione all'UVGAM e alle società locali)
1. Gli accompagnatori della natura residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito l'idoneità tecnica a norma dell'articolo 6 sono iscritti in apposito elenco speciale degli accompagnatori della natura tenuto dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).
2. Gli accompagnatori della natura iscritti nell'elenco speciale di cui al comma uno si possono riunire in associazioni locali, le quali partecipano alle attività sociali dell'UVGAM limitatamente ai problemi concernenti la loro professione.
3. Gli accompagnatori della natura sono esclusi dal godimento delle provvidenze di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, recante "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta", e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'UVGAM, con la collaborazione di associazioni operanti a livello regionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica provvede alla preparazione tecnica culturale e professionale degli accompagnatori della natura, organizzando per conto e in accordo con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, nonché organizzando, d'intesa con la Regione e le società locali interessate, corsi di aggiornamento e perfezionamento.
5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di cui al comma quattro devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali cui è altresì riservata la designazione di un componente la Commissione incaricata di svolgere gli esami di cui all'articolo 6.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 12, proposto dal Consigliere Riccarand ed accettato dall'Assessore Pascale.
Emendamento Articolo 12, comma 4
Al secondo rigo, dopo "associazioni", aggiungere "ed esperti".
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura di un primo emendamento all'articolo 12, proposto dal Consigliere Agnesod.
Emendamento Articolo 12, punto 4
Aggiungere dopo la frase "corsi di aggiornamento e perfezionamento" "obbligatori".
Presidente Il Consigliere Agnesod ha chiesto la parola per illustrare i due emendamenti all'articolo 12 da lui proposti; ne ha facoltà.
Agnesod (UV) L'idea di aggiungere l'aggettivo "obbligatori" al punto 4, per evitare che chi, pur avendone l'autorizzazione, ma non svolgendo per anni la professione, possa continuare a svolgere tale lavoro senza frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento...
(...interruzione...)
... all'emendamento al punto 5 si può togliere "non politico" e lasciare solo l'aggettivo "tecnico".
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 13
Contrari: 20
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura di un primo emendamento all'articolo 12, proposto dal Consigliere Agnesod.
Emendamento Articolo 12, punto 5
Dopo le parole "la designazione di un componente" aggiungere "tecnico non politico".
PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 14
Contrari: 19
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dell'articolo 12 emendato.
Articolo 12 (Partecipazione all'UVGAM e alle società locali)
1. Gli accompagnatori della natura residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito l'idoneità tecnica a norma dell'articolo 6 sono iscritti in apposito elenco speciale degli accompagnatori della natura tenuto dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).
2. Gli accompagnatori della natura iscritti nell'elenco speciale di cui al comma uno si possono riunire in associazioni locali, le quali partecipano alle attività sociali dell'UVGAM limitatamente ai problemi concernenti la loro professione.
3. Gli accompagnatori della natura sono esclusi dal godimento delle provvidenze di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, recante "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta", e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'UVGAM, con la collaborazione di associazioni ed esperti operanti a livello regionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica provvede alla preparazione tecnica culturale e professionale degli accompagnatori della natura, organizzando per conto e in accordo con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, nonché organizzando, d'intesa con la Regione e le società locali interessate, corsi di aggiornamento e perfezionamento.
5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di cui al comma quattro devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali cui è altresì riservata la designazione di un componente la Commissione incaricata di svolgere gli esami di cui all'articolo 6.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13 (Obbligo di aggiornamento)
1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma del comma quattro dell'articolo 12 è obbligatoria per tutti gli accompagnatori della natura.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza a uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, l'accompagnatore della natura deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo.
3. La mancata frequenza al corso di aggiornamento immediatamente successivo comporta in ogni caso la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8.
4. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento perfezionamento sono stabilite nel regolamento dell'UVGAM, previa approvazione dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14 (Sanzioni)
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore della natura, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.
2. Gli accompagnatori della natura che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui al comma due dell'articolo 1, sono condannati alla sanzione pecuniaria, da un minimo pari al doppio della tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al decuplo della tariffa predetta; in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11, la sanzione pecuniaria varia da un minimo pari alla tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva.
4. Le agenzie di viaggi che si avvalgono di accompagnatori della natura sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 o che applicano tariffe difformi da quanto disposto in applicazione dell'articolo 10, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.
5. Le sanzioni sono applicate con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15 (Collaborazione al Soccorso alpino valdostano)
1. Gli accompagnatori della natura in attività di servizio che ne facciano domanda sono ammessi come soci aggiunti a far parte dell'ente "Soccorso alpino valdostano" di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, come modificato dalla legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.
Presidente Do lettura dell'emendamento soppressivo dell'articolo 15 presentato dal Consigliere Faval.
Emendamento (Articolo 15)
E' soppresso.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Faval; ne ha facoltà.
Faval (UV) Accetto quanto proposto dall'Assessore Pascale, vale a dire che rimanga l'articolo, ma con la raccomandazione di verificare che l'eventuale ammissione dei soci aggiunti, in questo caso degli accompagnatori della natura, non comprometta un loro efficace ed efficiente utilizzo all'interno del soccorso alpino.
Presidente Poiché mi sembra che l'Assessore sia d'accordo, l'emendamento del Consigliere Faval viene ritirato e pertanto, se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo originale.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16 (Esercizio della professione di accompagnatore della natura da parte di guide e aspiranti guide alpine)
1. Coloro che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida o aspirante guida alpina possono ottenere altresì l'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d'Aosta, purché in possesso dell'idoneità tecnica specifica all'esercizio medesimo, comprovata dalla frequenza al corso e dal superamento del relativo esame limitatamente a quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del comma uno dell'articolo 6.
2. Le guide e aspiranti guide alpine che abbiano conseguito l'idoneità tecnica all'esercizio della relativa professione prima del 1982 devono, per conseguire l'idoneità tecnica di cui al comma uno, frequentare un corso integrativo e sostenere un colloquio finale.
3. L'esercizio della professione di accompagnatore della natura è compatibile con quello della professione di guida o aspirante guida alpina.
4. Coloro che ottengono la qualifica di guida o aspirante guida alpina in un corso organizzato dall'UVGAM nel quale si impartiscono le stesse lezioni teoriche nelle materie naturalistiche, previste per i corsi di accompagnatori della natura, conseguono automaticamente tale qualifica.
Presidente Do lettura di un emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 16, presentato dal Consigliere Riccarand.
Emendamento Articolo 16
Abrogare il comma 4.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 15
Astenuti: 19 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Mafrica, Maquignaz, Martin, Milanesio, Monami Cristina, Pascale, Ricco, Rusci e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo originale.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 17.
Articolo 17 (Disposizioni transitorie)
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell'ultimo anno in Valle d'Aosta attività conforme a quanto previsto dal comma due dell'articolo 1, e la cui attività sia attestata da enti locali, dall'Ente parco nazionale Gran Paradiso o da enti gestori di parchi regionali, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura senza frequentare i corsi e superare gli esami di cui alla lettera f) del comma uno dell'articolo 5, purché siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5 e purché sostengano un colloquio sulle materie di cui all'articolo 6.
2. La domanda di autorizzazione e di ammissione al colloquio deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva...
(...interruzione del Consigliere Bich...)
Presidente Colleghi Consiglieri, non essendo chiaro il momento da quando è risultato assente l'Assessore Beneforti, propongo che si ricominci la votazione dall'articolo 1 e prego lo stesso Assessore di venirsi a sedere qui e di non muoversi.
Ricordo che la precedente votazione sull'emendamento all'articolo 1 presentato dai Consiglieri Maquignaz, Lanivi e Bich, aveva avuto il seguente risultato:
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 22
Favorevoli: 2
Contrari: 20
Astenuti 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo ora in votazione lo stesso emendamento all'articolo 1, presentato dai Consiglieri Maquignaz, Lanivi e Bich.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 22
Favorevoli: 2
Contrari: 20
Astenuti 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente L'articolo 1 era stato precedentemente approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente L'emendamento all'articolo 2, presentato dal Consigliere Louvin, era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento all'articolo 2, presentato dal Consigliere Louvin.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
L'articolo 2 emendato era stato approvato con il seguente risultato:
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 2 emendato.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente L'articolo 3 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 4 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 5 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 21
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
L'articolo 6 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'emendamento all'articolo 7, proposto dal Consigliere Louvin, era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 6 (Agnesod, Fosson, Gremmo, Milanesio, Rollandin e Viérin).
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento all'articolo 7, proposto dal Consigliere Louvin.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 6 (Agnesod, Fosson, Gremmo, Milanesio, Rollandin e Viérin).
Il Consiglio approva
L'articolo 7 emendato era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 8 (Agnesod, Bajocco, Bich, Gremmo, Faval, Marcoz, Rollandin e Viérin)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 7 emendato.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 8 (Agnesod, Bajocco, Bich, Gremmo, Faval, Marcoz, Rollandin e Viérin)
Il Consiglio approva
L'articolo 8 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 9 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 10 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 11 era stato approvato con il seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 11.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'emendamento all'articolo 12, presentato dal Consigliere Riccarand, era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento all'articolo 12, presentato dal Consigliere Riccarand.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'emendamento al punto 4 dell'articolo 12, presentato dal Consigliere Agnesod, era stato respinto col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 13
Contrari: 20
Astenuti: 1 (Riccarand)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento al punto 4 dell'articolo 12, presentato dal Consigliere Agnesod.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 13
Contrari: 20
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
L'emendamento al punto 5 dell'articolo 12, presentato dal Consigliere Agnesod, era stato respinto col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 14
Contrari: 19
Astenuti: 1 (Riccarand)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento al punto 5 dell'articolo 12, presentato dal Consigliere Agnesod.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 14
Contrari: 19
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
L'articolo 12 emendato era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 12 emendato.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
L'articolo 13 era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 13.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 14 era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 15 era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 15.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'emendamento soppressivo all'articolo 16, presentato dal Consigliere Riccarand, era stato respinto col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 15
Favorevoli: 15
Astenuti: 19 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Mafrica, Maquignaz, Martin, Milanesio, Monami Cristina, Pascale, Ricco, Rusci e Trione)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'emendamento soppressivo all'articolo 16, presentato dal Consigliere Riccarand.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 15
Favorevoli: 15
Astenuti: 19 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Mafrica, Maquignaz, Martin, Milanesio, Monami Cristina, Pascale, Ricco, Rusci e Trione)
Il Consiglio non approva
L'articolo 16 era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 16.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
L'articolo 17 era stato approvato col seguente risultato:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Se nessuno chiede la parola, pongo ora nuovamente in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 18.
Articolo 18 (Dichiarazione d'urgenza)
1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 32
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Bich)
Il Consiglio approva
