Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2339 del 27 giugno 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2339/IX Comunicazioni dell'Assessore alle Finanze.

Presidente L'Assessore alle Finanze, Lavoyer, ha chiesto la parola per fornire ulteriori informazioni relative alla deliberazione n. 4845 in data 17 maggio 1991, concernente: "Ripartizione per l'anno 1991 fra gli enti locali delle assegnazioni statali spettanti ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. Impegno e liquidazione di spesa" (Oggetto n. 2302/IX); ne ha facoltà.

Lavoyer (ADP) Come è noto, l'articolo 3, secondo comma, del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1990 n. 12, stabilisce che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali.

Tale disposizione doveva pertanto già essere applicata a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 1990. Nel corso di tale esercizio, non solo non è stato effettuato tale riparto, ma i contributi sono stati attribuiti nel corso dell'anno e sono stati ancora erogati direttamente dal Ministero dell'Interno, come negli anni precedenti, nel corso dell'ultimo quadrimestre, provocando presso la maggior parte degli enti locali problemi di liquidità. Il mancato riparto per l'anno 1990 non è pertanto imputabile all'attuale Giunta regionale.

Per l'anno 1991, il riparto previsto dal citato articolo 3, secondo comma, non è stato ancora predisposto in quanto, anche su richiesta dell'Associazione dei Sindaci - come ho detto ieri - occorreva preventivamente procedere alla modifica delle leggi regionali relative al decentramento finanziario ai Comuni (Legge regionale n. 40 del 1988 e n. 61 del 1989).

Si rammenta che il riparto delle assegnazioni statali deve avvenire unitamente ai contributi e sovvenzioni previsti dal bilancio regionale e destinati agli enti locali. Considerato che non è stato ancora possibile, per la complessità del problema ed anche per divergenze con l'Associazione dei Sindaci, predisporre in tempi brevi le variazioni legislative necessarie al fine di non ripetere quanto avvenuto nel decorso esercizio 1990 in merito alle carenze di liquidità degli enti, è stata predisposta la deliberazione in oggetto che, limitatamente all'anno 1991, stabilisce di riportare le assegnazioni statali così come predisposto dal Ministero dell'Interno per tutti gli enti locali nazionali.

Ai quesiti sulla deliberazione adottata dalla Giunta e sottoposta al Consiglio regionale per la dovuta ratifica, si evidenzia quanto segue.

La prima trimestralità dei contributi ordinari è stata attribuita direttamente dal Ministero dell'Interno agli enti locali, tramite accredito in conto corrente postale per il solo Comune di Aosta, soggetto alla Tesoreria Unica, e tramite accredito presso la Banca d'Italia per gli altri. L'Amministrazione regionale non ha pertanto adottato per tale assegnazione alcun provvedimento. Le attribuzioni, ammontanti a complessive lire 5.510.886.880, sono state accreditate ai Comuni in data 27 febbraio 1991.

La deliberazione in oggetto non poteva indicare l'ammontare globale effettivo spettante agli enti locali per l'anno 1991 per i motivi che seguono.

Primo. Alcune attribuzioni sono quantificabili unicamente dal Ministero dell'Interno ad avvenuta acquisizione dei dati globali nazionali, come ad esempio il fondo perequativo relativo alla ridistribuzione dell'addizionale Enel.

Secondo. Altre attribuzioni sono quantificabili dal Ministero dell'Interno nel corso dell'esercizio finanziario, in quanto talune di esse possono essere soggette a decurtazioni, come ad esempio i fondi perequativi, a seguito dell'avvenuta o meno copertura delle percentuali minime previste dalla legge dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio acquedotto e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Terzo ed ultimo. Le attribuzioni relative allo sviluppo degli investimenti, mutui e contratti, non sono preventivamente quantificabili, in quanto il relativo definitivo ammontare viene determinato nel corso dell'anno, dopo la verifica ministeriale della certificazione trasmessa.

Pertanto, la somma complessiva di lire cinquanta miliardi, stan-ziata in bilancio ed impegnata con la deliberazione in oggetto, si riferisce ad una stima effettuata dall'apposito Servizio enti locali, secondo i dati in possesso e quelli degli esercizi precedenti.

L'attribuzione del contributo per lo sviluppo degli investimenti è stata liquidata agli enti locali in acconto, nella misura del cinquanta per cento, semplicemente perché il Ministero, per una momentanea carenza di liquidità, ha disposto tale liquidazione al cinquanta per cento. Pare superfluo precisare che tale liquidazione non può essere disposta a favore di quei Comuni che non hanno contratto mutui.

Per ulteriori precisazioni si comunica quanto segue: i documenti relativi alla liquidazione delle somme concernenti la seconda trimestralità per il contributo dello sviluppo degli investimenti (colonne 2 e 3 dell'allegato) sono stati trasmessi al competente Assessorato alle Finanze il 13 giugno 1991.

Ulteriore trasmissione di documenti relativi alla liquidazione del fondo perequativo 1990, finanziato con l'addizionale energetica del contributo perequativo 1991, è stata effettuata al competente Assessorato alle Finanze in data 18 giugno 1991 e 25 giugno 1991, secondo quanto previsto dal quarto comma della deliberazione in oggetto e quanto previsto dall'articolo 58 della legge di contabilità n. 90.

Parimenti verrà fatto per ulteriori assegnazioni statali che, a norma di legge, verranno erogate alle varie scadenze previste dalla legge relativa alle disposizioni in favore degli enti locali per l'anno 1991.

Pare opportuno precisare che la deliberazione in oggetto, immediatamente eseguibile - e quindi sono già stati fatti i pagamenti -, ha ottenuto il visto della Commissione di Coordinamento in data 30 maggio 1991, senza richieste di chiarimenti, come spesso succede per le deliberazioni aventi simili contenuti.